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Segue: l’alternativa fornita dal trust

Nel documento Il trust e le procedure concorsuali (pagine 142-145)

CAPITOLO IV: L’APPLICAZIONE DEL TRUST NELLE PROCEDURE CONCORSUAL

4.3 Il trust negli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art 182-bis l.f.

4.3.1 Segue: l’alternativa fornita dal trust

Si è osservato che, l’introduzione di un trust all’interno di un piano di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.f., potrebbe rimediare alle criticità del sistema e superare gli ostacoli lamentati.195

193

BELLO A. “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge fallimentare”, in “Il nuovo

diritto della crisi d’impresa e del fallimento”, a cura di DI MARZIO F., ed. Cedam, Torino, 2006, pag. 10 194

ROVELLI L. “Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell’insolvenza di cui all’art. 182-bis l.f.”, in

“Trusts e attività fiduciarie”, 2007, pag. 402.

195

Cit. GRECO V. “Il trust quale strumento di soluzione e prevenzione della crisi d’impresa nella riforma

139

La costituzione di un trust, consente di segregare la parte di patrimonio dell’imprenditore, che egli ha deciso di destinare, in modo esclusivo, all’adempimento dell’accordo con i creditori aderenti.

Il patrimonio segregato è sottratto alle azioni esecutive dei c.d. free riders, esclusi dal piano per tutta la durata del trust, superando il limite dei sessanta giorni imposto dal legislatore, che decorre dalla pubblicazione del decreto di omologa nel registro delle imprese.196 I creditori estranei, pertanto, avranno modo di far valere le loro ragioni sui beni residui del debitore che, a livello teorico, dovrebbero essere sufficienti a soddisfarli integralmente.197

Si osserva che, la cessione dei beni in un trust, “fornirebbe una suppletiva garanzia di non dispersione dei beni ed attribuirebbe ai creditori beneficiari un controllo sull’operato del trustee”, inoltre non vi sono momenti in cui i beni conferiti sono esposti alla possibile azione revocatoria.198

La formalizzazione dell’atto, offre una protezione immediata già nella fase delle trattative per giungere all’accordo con i creditori e non si corre nemmeno il rischio di ostacolare il principio della parità di trattamento, poiché non si andrebbero a ledere i diritti dei creditori non aderenti.199 Inoltre, l’atto istitutivo non sarebbe soggetto a revocatoria fallimentare, stante la generica formulazione adottata dall’art. 67 l.f., comma 3, lett. e) che, oltre i pagamenti e le garanzie, comprende anche gli “atti” in generale.

Il testo normativo, di cui all’art. 182-bis l.f., non precisa quali sono i contenuti minimi o caratteristici che deve contenere l’accordo. Tuttavia, è necessario che il programma previsto nel piano, assicuri il regolare pagamento di tutti i creditori, sia in favore di coloro che hanno aderito all’accordo, sia in favore dei creditori che non sono stati coinvolti.

L’ostacolo all’efficienza degli accordi, può emergere in sede di trattiva, laddove l’imprenditore, per giungere ad un’intesa, intenda collidersi con i

196

Tribunale di Siena, 16 gennaio 2007. 197

Tribunale di Parma, 3 marzo 2005. Si tratta di uno dei primi interventi giurisprudenziali che hanno accettato, decretando l’omologa, la soluzione del trust come mezzo per assicurare la destinazione dei beni segregati, ai creditori aderenti all’accordo.

198

Cit. STESURI A.,PORTELLI S. “Il trust. Aspetti civilistici, fiscali e concorsuali”, ed. Sistemi Editoriali, Napoli, 2009, pag. 229.

199 D’

ARRIGO C. “L’impiego del trust nella gestione negoziale della crisi d’impresa”, in “La crisi

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creditori presenti, in danno di coloro che, invece, non vi partecipano. Pertanto, l’attuazione di un trust sorretto da precise regole circa le modalità di esecuzione del piano e dei tempi di pagamento, distoglie da simili comportamenti.

Sono i ruoli di trustee e di guardiano, ad offrire idonee garanzie, in particolar modo se è l’autorità giudiziaria che ha omologato l’accordo, ad assegnare tali uffici. Un contesto simile, indirettamente protegge anche i creditori estranei all’accordo. In ogni caso, in linea di principio, nulla vieta al disponente di autonominarsi trustee e concedere al Tribunale la libertà di designare solo il guardiano.200

I problemi sorgono anche quando, il ricavato dei beni non compresi nel fondo, destinati ai creditori estranei, non è sufficiente a soddisfare integralmente quest’ultimi. Le ragioni sono molteplici, potrebbero ricondursi a fattori esogeni difficilmente prevedibili o, peggio, potrebbero generarsi a seguito di manipolazioni operate dal debitore, con riferimento alla situazione economico patrimoniale della propria impresa. Nemmeno la relazione giurata del professionista può prevedere simili eventi, a meno che i creditori siano in grado di dimostrare la sua responsabilità.

Quando si presentano circostanze di questo tipo, la questione dell’ammissibilità del trust assume una valenza diversa. Non si contesta l’inadeguatezza dello strumento con i principi di cui all’art. 2741 c.c. (“concorso dei creditori e cause di prelazione”), quanto l’illegittimità dell’atto, istituito in danno ai creditori e di conseguenza in frode alla legge.

Una volta accertato, ex post, che l’omologazione non avrebbe dovuto avere luogo “perché difettavano le risorse per assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”,201 l’attenzione si sposta sugli effetti dell’esenzione disposti dall’art. 67 l.f., terzo comma. Pertanto, ci si chiede se sia possibile revocare l’atto istitutivo del trust.

Sul punto, la dottrina non si è espressa in modo uniforme, lasciando la questione, di fatto, priva di soluzione.

200

ROVELLI L. “Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell’insolvenza di cui all’art. 182-bis l.f.”, in

“Trusts e attività fiduciarie”, 2007, pag. 404.

201

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La valenza pubblicitaria che assume il decreto di omologa con l’avvenuta annotazione nel registro delle imprese, ci induce ad accettare l’esenzione da revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67 l.f., comma 3, ivi compreso l’atto di trust. Pertanto, non è prospettabile una “non omologabilità retroattiva” dell’accordo, in seguito a taluni comportamenti opportunistici da parte del proponente, poiché la norma verrebbe svuotata del suo significato.

Di conseguenza, laddove si verifichi un pregiudizio, accertato ex post, nei confronti dei soggetti non partecipanti all’accordo, non si concorda con l’orientamento di quella parte di dottrina che opta per il mancato riconoscimento dell’effetto esonerativo da azione revocatoria, nonostante la nobiltà degli intenti manifestati. L’unica soluzione adottabile, per far valere i diritti dei creditori pregiudicati, è rappresentata dall’azione risarcitoria.

Nel documento Il trust e le procedure concorsuali (pagine 142-145)