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Segue: la definitività del lodo arbitrale in contrasto con il diritto

2. L’autonomia procedurale degli Stati membri: fondamento normativo e recent

2.1. Segue: i confini dell’autonomia procedurale degli Stati membri sub specie

2.1.2. Segue: la definitività del lodo arbitrale in contrasto con il diritto

Un altro filone giurisprudenziale che si è occupato di precisare i limiti alla definitività di decisioni lato sensu giurisdizionali è quello relativo alle norme nazionali che disciplinano tempi e modi dell’impugnazione del lodo arbitrale violativo del diritto dell’Unione.

Nella sent. Eco Swiss74 la Corte riafferma la nozione “funzionalizzata” del principio di equivalenza. Il giudice nazionale al quale sia fatto obbligo, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale, di accogliere un’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, è ugualmente tenuto ad accogliere una domanda fondata sulla violazione di una norma UE che sia (ritenuta dalla Corte medesima) “fondamentale” e “indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati alla Comunità”75. E’ interessante notare che la Corte, nell’applicare il principio generale alla specifica materia dell’impugnazione del lodo arbitrale, sottolinea che gli arbitri, “diversamente da un giudice nazionale, non possono chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario”76. Con riferimento al lodo arbitrale, pertanto, l’Unione ha particolare interesse a riconoscere la possibilità di un’impugnazione per

74 Caso Eco Swiss, cit.

75 Caso Eco Swiss, cit., par. 36.

76 Diversamente da quanto statuito sul punto dalla Corte costituzionale, infatti, la Corte di

violazione di norme sostanziali, giacché, diversamente, le questioni relative all’interpretazione di queste ultime non potrebbero essere oggetto, all’occorrenza, di alcun rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Ancora una volta, dunque, è possibile apprezzare l’importanza che il meccanismo di cui all’art. 267 TFUE riveste nelle argomentazioni della Corte in materia di definitività delle decisioni lato sensu giurisdizionali.

Chiarita l’estensione del sindacato del giudice sul lodo arbitrale attraverso l’applicazione del principio di equivalenza in versione “funzionalizzante”, la sent. Eco Swiss passa ad affrontare la connessa questione dei limiti temporali entro cui proporre l’impugnazione. La Corte osserva che il termine per l’impugnazione del lodo, che la normativa interna fissava in tre mesi a decorrere dalla data del suo deposito, “non sembra troppo breve in rapporto a quelli fissati negli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri” e “non è tale da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario”. Ciò in quanto la previsione di un termine oltre il quale il lodo acquisisce l’autorità di cosa giudicata si giustifica “in virtù dei principi che stanno alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali il principio della certezza del diritto e quello del rispetto della cosa giudicata che ne costituisce l’espressione”77. La previsione di termini ragionevoli di impugnazione, pertanto, non si pone in principio in contrasto con il principio di effettività, anche laddove una loro disapplicazione consentirebbe di porre rimedio a una violazione di una norma UE, ancorché fondamentale e indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati all’Unione.

Nella sent. Mostaza Claro78 il tema dei limiti alla proposizione di motivi di impugnazione del lodo arbitrale si accompagna alla necessità di tutelare il consumatore quale contraente debole nei rapporti con il professionista. Dopo aver ricordato che spetta in via di principio agli Stati membri stabilire le modalità procedurali per garantire la salvaguardia dei diritti riconosciuti dall’Unione, la Corte osserva che la “disuguaglianza tra il

77 Caso Eco Swiss, cit., parr. 45 s. 78 Caso Mostaza Claro, cit.

consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale”79. Tale intervento viene individuato, nel caso di specie, nel necessario riconoscimento al giudice della facoltà di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale. L’adeguatezza della norma procedurale nazionale, pertanto, viene esaminata sulla base della sua capacità di produrre l’effetto dissuasivo di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE80 e, cioè, quello di far cessare l’inserimento di clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e i consumatori. Ecco allora emergere una diversa ratio che giustifica l’introduzione di nuovi meccanismi processuali atti a consentire al giudice di conoscere d’ufficio nuovi motivi di illegittimità del lodo arbitrale: l’esigenza di plasmare le norme procedurali per garantire l’effettività di norme sostanziali che tutelano la posizione contrattuale di soggetti deboli (i consumatori) nei confronti dei professionisti.

I princìpi stabiliti in Eco Swiss e Mostaza Claro trovano svolgimento e precisazione nella successiva sent. Asturcom81. Se in Mostaza Claro il consumatore aveva impugnato il lodo innanzi le competenti autorità nazionali, sia pur lamentando solo in quella sede, per la prima volta, l’abusività della clausola compromissoria, in Asturcom il lodo non aveva costituito oggetto di alcuna impugnazione, acquisendo l’autorità di cosa giudicata. Del lodo, ormai definitivo, il professionista chiedeva quindi l’esecuzione forzata al giudice del rinvio, il quale sollevava una questione pregiudiziale proprio per chiedere se “la tutela dei consumatori garantita dalla [direttiva 93/13] implichi che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo, emesso in assenza del consumatore, rilevi d’ufficio la nullità della convenzione d’arbitrato e, di conseguenza, annulli il lodo, in quanto la detta convenzione

79 Caso Mostaza Claro, cit., par. 26.

80 Ai sensi del quale “Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti

professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”.

arbitrale contiene una clausola abusiva pregiudizievole per il consumatore”82.

La Corte ricorda l’importanza del principio dell’autorità di cosa giudicata e che le sue modalità di attuazione “rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi”83, fatto salvo il rispetto dei princìpi di effettività ed equivalenza. Passa quindi a vagliare la fattispecie sottoposta al suo esame alla luce dei summenzionati princìpi. Quanto all’effettività, la Corte distingue il caso di specie da Mostaza Claro, in quanto “il lodo arbitrale di cui trattasi nella causa principale è divenuto definitivo per il fatto che il consumatore interessato non ha proposto ricorso d’annullamento avverso detto lodo entro il termine all’uopo previsto”84. Per tale ragione, esclude che nel caso di specie il principio di effettività debba essere interpretato alla luce dell’esigenza di garantire la protezione della parte contrattuale debole fino “al punto di esigere che un giudice nazionale debba non solo compensare un’omissione procedurale di un consumatore ignaro dei propri diritti, come nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Mostaza Claro, ma anche supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato”85.

Scartata l’idea che la ratio che ricava dalla norma di diritto sostanziale l’esigenza di apprestare particolari tutele procedurali al contraente debole possa trovare applicazione nel caso in cui il lodo abbia ormai acquisito l’autorità di cosa giudicata, la Corte vaglia la normativa nazionale sulla scorta della rule of reason già individuata nel par. 2. Osserva quindi che la fissazione di un termine di due mesi nell’interesse della certezza del diritto non si pone in contrasto con il principio di effettività, essendo ragionevole sia in astratto, perché “permette tanto di valutare se sussistano motivi per contestare un lodo arbitrale quanto, eventualmente, di preparare il ricorso d’annullamento contro detto lodo”; sia in concreto, in quanto, iniziando a decorrere dalla notifica della sentenza arbitrale, “il consumatore non può trovarsi in una

82 Caso Asturcom, cit., par. 27. 83 Caso Asturcom, cit., par. 38. 84 Caso Asturcom, cit., par. 40. 85 Caso Asturcom, cit., par. 47.

situazione in cui il termine di prescrizione inizi a decorrere, o addirittura sia scaduto, senza che egli abbia neppure avuto conoscenza degli effetti della clausola compromissoria abusiva nei suoi confronti”86.

Quanto al principio di equivalenza, la Corte, seguendo Eco Swiss, statuisce che la norma oggetto della questione pregiudiziale87 “è una norma imperativa”, da considerarsi “equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico”88. Per tale ragione, il principio di equivalenza “funzionalizzante” impone al giudice nazionale al quale sia fatto obbligo, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale, di accogliere un’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, di accogliere altresì una domanda fondata sulla violazione di una norma UE indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati all’Unione.

2.1.3. Segue: la definitività dell’accertamento giudiziale contenuto