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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE (DELIBERA DEL 21 GENNAIO

N.12).

La compensazione dei debiti con le opere pubbliche è stata trattata dalla Corte dei Conti Molise, deliberazione n.12 del 21 gennaio 2016, in risposta al quesito del sindaco del comune di Pozzilli circa la possibilità di prevedere in un regolamento comunale ad hoc la compensazione dei debiti di cui soggetti terzi risultano titolari, consentendo a quest’ultimi, di essere autorizzati ad eseguire opere pubbliche per l'intero importo del debito comprensivo degli interessi maturati, previa apposita progettazione interamente comunale.

Il giudice contabile è incisivo: sarebbe un raggiro dei principi tutelati nel codice dei contratti. Com’è noto il d.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) impone alle “amministrazioni aggiudicatrici”, come definite all’art. 3, comma 25130 del

medesimo decreto, e con esclusione delle sole ipotesi tassativamente previste in via d’eccezione, di osservare le regole della c.d. evidenza pubblica per la conclusione di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. La natura assolutamente inderogabile della citata normativa rende pertanto del tutto impraticabile

130D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture) art 3 comma 25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

153 qualunque comportamento che di fatto ne realizzi una

sostanziale elusione131.

È una pronuncia che risponde a tutte quelle proposte di compensare sia con lavoro sia con forniture di beni, i debiti che un’attività economica possa aver maturato per ragioni diverse. Invero, com’è noto, ai sensi dell’art. 1242, comma 1, primo periodo, c.c132. la compensazione, quale modo di

estinzione dell’obbligazione alternativo all’adempimento, opera tra crediti reciproci omogenei, liquidi ed esigibili, esclusivamente dal momento in cui i rapporti vengono a coesistere. Ne deriva che tale istituto non potrebbe, neppure in ipotesi, trovare applicazione nel caso in questione, in quanto uno dei due crediti (quello dell’appaltatore nei confronti del committente) oltre ad essere futuro risulta di verificazione del tutto eventuale, venendo ad esistenza unicamente a seguito della integrale e soddisfacente realizzazione133.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ha risposto negativamente al quesito sottoposto. Il ragionamento si basa su due fattori indiscutibili: la prima circostanza dirimente è che il codice dei contratti impone alle “amministrazioni aggiudicatrici”, come definite all’art. 3, comma 25, “con

esclusione delle sole ipotesi tassativamente previste in via d’eccezione, di osservare le regole della c.d. evidenza

pubblica per la conclusione di contratti aventi per oggetto

131 C. Carpenedo, L'obbligazione tributaria tra baratto amministrativo e opere

pubbliche, in Rivista Giuridica, 4/4/2016.

132 Codice civile, Articolo 1242. La compensazione estingue i due debiti dal

giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio. La prescrizione (2934 e seguenti) non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si verificata la coesistenza dei due debiti.

154 l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere”.

Pertanto, la natura assolutamente inderogabile della citata normativa renderebbe “del tutto impraticabile qualunque

comportamento che di fatto ne realizzi una sostanziale elusione. Il contratto concluso senza l’osservanza delle prescritte procedure di legge sarebbe dunque affetto da

nullità per violazione di norma imperativa, ex art. 1418134, comma 1, c.c., oltre a determinare l’emersione in capo agli autori di tali condotte delle connesse ipotizzabili responsabilità, primariamente di carattere amministrativo”.

Altrettanto convincente, se non prevalente, sembra il secondo aspetto preso in considerazione dalla sezione. Considerazione focalizzata sulla fattispecie della compensazione che esige l’esistenza simmetrica del credito e del debito. In questo caso, rileva il collegio, ad essere reale era solo il credito della pubblica amministrazione.135

Come noto, nella definitiva versione intervenuta con la legge 164/2014 (di conversione del d.l. 133/2014), l’articolo 24 ha previsto la possibilità dei comuni di definire “con apposita

delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di

interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la

134 Codice civile Art 1418, Il contratto è nullo quando è contrario a norme

imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

135 S. Usai, No al baratto amministrativo per realizzare opere pubbliche, in

155

manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla

tipologia dei predetti interventi, i

comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività' posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”.

La norma, di certo non ammette né legittima compensazioni e/o comunque non si pone come modalità alternativa di estinzione di obbligazioni pregresse.

Pertanto, non può che essere interpretata come una possibilità, attraverso progetti/interventi privati (penso in particolare al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti), di ridurre le spese relative al costo del servizio e, nella stessa misura, consentire delle riduzioni/agevolazioni sul tributo di competenza.

L’aspetto di rilievo, evidentemente, è che tali agevolazioni/riduzioni dovrebbero riguardare le associazioni che concretamente si impegnano in una attività (che dovrà necessariamente essere verificata e valutata) e non l’intera collettività.

Sembra difficile desumere dalla norma la possibilità di adottare una delibera (o un regolamento) – che dovrà avere il parere di regolarità tecnica, della compatibilità monetaria

156 ed in termini di regolarità contabile) – che ammetta

compensazioni rispetto a debiti esistenti con crediti inesistenti.

Potrebbe ritenersi invece ammissibile proprio l’ipotesi che sembra emergere dalla norma ovvero: si realizza un intervento che consente un risparmio (circostanza che non sarà indifferente per l’impresa che svolge il servizio di raccolta/smaltimento rifiuti), viene verificato e quantificato (preventivamente) e l’associazione interessata potrebbe beneficiare di riduzioni/esenzioni (proporzionate al risparmio) ma solo sulla competenza non certo su debiti pregressi per cui l’amministrazione ha anticipato i costi.

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2.4.6

IL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI

PIEMONTE (DELIBERA N.117 DEL 7 GIUGNO