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I sistemi informativi di controllo adottati nell'area Schengen .1. Dal SIS al SIS II

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS), entrata in vigore nel 1995, da un lato elimina i controlli alle frontiere interne degli Stati partecipanti,79

dall'altro prevede “controlli rigorosi ed una vigilanza efficace”,80 con il fine di rendere sicura la nuova frontiera esteriore comune.

Una parte essenziale delle misure compensatorie dell'eliminazione dei controlli interni è il Sistema di Informazioni di Schengen (SIS).81 Il SIS è una banca-dati di cui si avvalgono le polizie dei Paesi Schengen, tramite la quale si garantisce il lavoro coordinato delle autorità incaricate della sicurezza interna all'area.

Tale rete informativa digitale ha uno schema a stella. La cosiddetta C-SIS (SIS centrale) ubicata a Strasburgo, costituisce la banca-dati di riferimento. Il C-SIS è connesso con i siti nazionali (detti N-SIS), ognuno dei quali possiede una copia dei dati.82 Nel 1995, quando tale rete fu creata, avevano diritto d'accesso alle banche dati degli N-SIS circa 30.000 terminali nei sette Stati Schengen, giunti a più di 125.000 punti d'accesso nel 2008.

Immagazzinate nel SIS vi sono informazioni sia su oggetti che sulle persone. I dati introducibili inerenti gli individui sono quelli facenti capo a “persone ricercate per il loro arresto o la loro espulsione; stranieri con proibizione d'entrata; persone sparite o che necessitano di protezione temporanea (specie i minori); testimoni o persone citate a giudizio così come persone da sottoporre a vigilanza discreta o controlli speciali per 78 European Commission (2011) “The Global Approach to Migration and Mobility”, COM (2011) 743

final, Bruxelles, 18 novembre 2011, pag. 20.

79 Gazzetta ufficiale “Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen”, n. L 239 del 22/09/2000, pag. 19-62.

80 Ibidem.

81 Definito dal ministero degli Interni tedesco come “il sistema di ricerca comune più importante […] di protezione delle frontiere”.

reprimere attività illecite od evitare pericoli per la sicurezza pubblica”.83 Ogni inserimento di dati include inoltre note individualizzate indicanti se una persona sia “armata” o “violenta”, così come la causa della presenza nel registro e le misure da adottare. Tra gli oggetti sono inserite cose “rubate, sottratte od occultate in maniera fraudolenta”, quali veicoli, caravan, armi da fuoco, documenti vergini e documenti d'identità emessi.

La quantità di dati di ricerca presenti nel SIS è andata crescendo in maniera continua dalla sua messa in funzione. Nel 1996 il sistema conteneva 3,8 milioni di dati; nel 1997 sono divenuti 5,6 milioni e nel 1998 sono giunti ad 8,8 milioni. Secondo il governo tedesco, nel 2003 ve n'erano 10,6 milioni mentre nel 2006 risultavano più di 16 milioni.84

La maggior parte dello spazio dedicato alle informazioni personali è occupato dalla lotta contro la denominata immigrazione illegale.85 E' possibile osservare una notevole discrepanza tra i diversi registri statali, giacché quelli di Italia e Germania costituiscono di per sé il 77% di tutti i dati relativi all'art. 96 del CAS. Tale predominanza è dovuta all'interpretazione dell'articolo citato in precedenza, in cui si consiglia la registrazione nel caso in cui una persona straniera di uno “Stato terzo” che sia stata condannata per un'infrazione sanzionata con una pena privativa della libertà di “almeno un anno” o “sulla quale esistano ragioni serie per ritenere che abbia commesso fatti delittuosi gravi, inclusi quelli contemplati nell'art.71,86 o sul quale esistano indizi reali che tale persona pensi di commettere tali fatti nel territorio di una Parte contraente”. La decisione ultima sulla presunta minaccia che possa costituire tale persona “per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale” resta nelle mani dei singoli Stati.87

Il Consiglio UE ha deciso, alla fine del 2001, di procedere alla sostituzione del SIS con il Sistema di Informazione di Schengen II (SIS II)”.

La ragione dell'introduzione del SIS II è rinvenibile nel fatto che il precedente sistema era concepito per 18 Stati e non era quindi in grado di rispondere alle esigenze di un'Europa a 27 membri, sebbene questa non fosse l'unica ragione. In un considerando 83 Gazzetta ufficiale “Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen”, n. L 239 del 22/09/2000. 84 “Frontera Sur. Nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración en Europa", p.126. La maggior parte dei dati riguarda oggetti mentre solo un 7% fa riferimento a persone.

85 Nell'aprile del 2005 l'89% dei dati riferiti a persone erano proibizioni d'entrata.

86 Art. 71.3: “Allo scopo di lottare contro l'importazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, le Parti contraenti potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonché dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. [...]”

del Regolamento, approvato dal Consiglio il 6 dicembre del 2001 si statuisce la creazione del SIS II “con il fine di usufruire degli ultimi progressi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e permettere l'introduzione di nuovi strumenti.88 Questi ultimi hanno consentito un ampliamento considerevole rispetto al modello preesistente, consentendo al SIS II l'immagazzinamento e l'elaborazione di un numero molto più congruo di dati. Il nuovo sistema d'informazione può essere difatti ampliato progressivamente con delle funzionalità aggiuntive.

I punti centrali sono “la prevenzione ed il riconoscimento di minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica”. L'iniziativa del Governo spagnolo ha portato l'inclusione di nuovi tipi di dati come “imbarcazioni, aeronavi, equipaggiamento industriale, permessi di residenza e documenti di viaggio, certificati d'immatricolazione dei veicoli, carte di credito, etc. che siano state rubate o siano state perse.89 Inoltre sono stati introdotti dati “su persone che non possano abbandonare lo spazio Schengen, che siano considerate agitatrici o che risultino attivisti politici”.90

Con il SIS II è inoltre aumentato il tempo di conservazione dei dati. Le note sulle proibizioni d'entrata (art. 96) passano da 3 a 5 anni, i dati sulle estradizioni (art. 95), le persone sparite (art. 97) e persone con obbligo di comparizione dinanzi ad un tribunale (art. 98) si ampliano da 3 a 10 anni. In caso di misure di vigilanza (art. 99) il tempo di vita delle informazioni passa da 1 a 3 anni.

Anche le istituzioni con possibilità d'accesso sono aumentate cospicuamente con il passaggio al nuovo sistema. Difatti, il primo apriva i suoi dati solo a polizia, guardie di frontiera ed autorità doganali. Con il SIS II quattro nuovi gruppi di utenti sono apparsi: uffici di permessi di circolazione per veicoli, Europol, Eurojust e le autorità giudiziarie degli Stati membri.

La trasformazione del sistema d'informazione in un sistema di indagine è stata evidenziata da Antonio Vitorino, ex Commissario alla Giustizia e agli Interni dell'UE: “Penso che il SIS II non sia una semplice banca-dati come il SIS. La nuova versione

88 Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea “Regolamento (CE) N. 2424/2001 del Consiglio del 6 dicembre 2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)”, L 328, 13 dicembre 2001, pag. 4.

89 Regolamento CE 1160/2005.

90 Era inoltre prevista l'introduzione di dati biometrici, ossia fotografie digitali ed impronte digitali, per quanto non abbia ancora trovato attuazione.

deve essere molto più orientata alle necessità della sicurezza e della delinquenza transfrontaliera”.91

1.7.2 Il VIS.

Un'altra banca dati dell'UE per il controllo della migrazione è il Visa Information

System (VIS), un sistema ideato dal Consiglio Europeo di Siviglia del 2002 per

l'dentificazione dei dati sui visti.92 L'obiettivo del VIS, secondo la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo è il miglioramento “dell'applicazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità diplomatiche centrali, con il fine di prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri; facilitare la lotta contro le frodi documentarie; agevolare i controlli nei punti di accesso alle frontiere esterne; contribuire al rimpatrio delle persone in situazione irregolare”.93

Il VIS inoltre riceve tutti i dati esistenti di ciascuna richiesta di visto in ogni Paese comunitario, indipendentemente dall'ottenimento o dal rifiuto. Nel caso questa fosse ammessa, sono inclusi tra gli altri: dati sul procedimento di concessione del visto, la data ed il luogo dell'emissione, il tipo ed il numero dell'etichetta adesiva.94

In principio, l'accesso al VIS era riservato “al personale debitamente autorizzato degli organismi incaricati dei visti, le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne e quelle competenti in materia di immigrazione ed asilo”. Nel mentre però “anche le autorità nazionali incaricate della sicurezza interna e del personale dell'Europol […] hanno il diritto di consultare i dati del VIS”. In luogo degli originari controlli frontalieri, l'accesso è ora consentito “con fini di prevenzione, scoperta ed investigazione di delitti terroristici ed altri delitti gravi”.

Dal punto di vista tecnico il VIS è ufficialmente un sistema indipendente, avente un'architettura centralizzata.

91 Hayes, B. (2005) “SIS II: fait accompli? Construction of EU's Big Brother database underway”, http://www.statewatch.org/news/2005/may/sisII-analysis-may05.pdf

92 Il garante europeo per la protezione dei dati, Oeter Hustinx, ha definito il VIS come “la banca-dati transfrontaliera più grande d'Europa”.

93 European Parliament “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short stay-visas” COM (2004) 835.

94 Hustinx ha calcolato che vengano realizzati 20 milioni di registrazioni ogni anno, con un tempo di immagazzinamento di cinque anni.

1.7.3 Gli altri sistemi d'informazione

Il SIS II ed il VIS sono i due principali sistemi d'informazione in quanto a vigilanza e controllo delle frontiere esterne dell'UE e dei flussi migratori. Esiste però una serie di sistemi aggiuntivi di vigilanza in progressiva connessione tra loro.

Il “Supplementary Request at the National Entry” (SIRENE), è un sistema di intercambio di informazioni alternativo al SIS II e, al contempo, costruito in connessione con esso, il cui obiettivo è facilitare l'intercambio bilaterale e multilaterale dei dati. Il SIRENE fornisce un'informazione complementaria sulle persone e gli oggetti registrati nel SIS. Le autorità di polizia possono richiedere, attraverso il SIS II, informazioni complementarie transfrontaliere su determinate persone così come su “dati delicati”.

Eurodac (European Dactyloscopie) è un sistema informatico comunitario per la comparazione delle impronte digitali dei richiedenti asilo, sviluppato in seguito all'Accordo di Dublino ed in vigore dal 2003.

L' agenzia di polizia europea Europol possiede ed amministra un sistema di informazione proprio. Le funzioni dichiarate di Europol comprendono, tra le altre, la facilitazione dell'interscambio di informazioni tra gli Stati membri, riunire ed analizzare informazioni e conoscenze, alimentare la raccolta di informazioni automatizzate, così come facilitare l'appoggio tecnico tra gli Stati membri.

L' Information and Coordination Network for Member States (ICONET), è “un luogo sicuro nella rete per il coordinamento e l'interscambio di informazioni sull'immigrazione illegale”. Rende possibile “agli Stati membri la trasmissione sicura di indicazioni d'allerta, specie dei primi indizi di immigrazione illegale e reti di trafficanti e le modifiche significative delle rotte d'immigrazione [...]”.95

Infine Prosecur che, secondo la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, è una “procedura di sicurezza” dell'interscambio di dati, la cui finalità è “permettere il trattamento permanente dell'informazione tra le autorità competenti in materia di controllo delle frontiere esterne”.

95 European Commission, “Rafforzare la lotta contro l‟immigrazione illegale – Garantire una rete basata sul web per il coordinamento e lo scambio d‟informazioni sull‟immigrazione irregolare”, IP/06/57, Bruxelles 20/01/2006.