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La tassazione dei dividendi provenienti da Paesi black list

2.7 Le modalità di tassazione dei dividendi

2.7.4 La tassazione dei dividendi provenienti da Paesi black list

Le società residenti in Italia che detengono indirettamente partecipazioni in società residenti in Paesi black list devono assolvere ad importanti oneri docu-mentali al fine di evitare o limitare l'applicazione della disposizione, prevista dall'articolo 89 comma 3 del Tuir, che prevede una tassazione al 100% dei

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dendi provenienti da Paesi black list85. Come già accennato in precedenza, tale re-gime di tassazione si basa sulla presunzione relativa che tali dividendi derivino da utili che hanno subito una tassazione nulla o molto bassa nel Paese della fonte. Nella prima versione della norma, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il regime di tassazione al 100%, contenuto nell'articolo 89, comma 3 del Tuir, tro-vava applicazione esclusivamente con riferimento ai dividendi distribuiti da so-cietà residenti in Paesi black list e percepiti da soggetti passivi Ires residenti in Ita-lia. In altre parole, l'interposizione di un terzo soggetto nella percezione di tali componenti di reddito, magari residente nell'Unione Europea, non avrebbe deter-minato l‟automatica applicazione della suddetta norma antielusiva86. Lo strumento più adeguato di contrasto all'utilizzo di tali schemi elusivi sarebbe stato l'articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, da applicare secondo un'analisi “case by case”. Il quadro normativo non era tuttavia coerente con il regime di tassazione applica-bile ai dividendi, provenienti da società residenti in Paesi black list, percepiti da persone fisiche. L'originaria versione dell'articolo 47, comma 4 del Tuir87, infatti, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione al 100% non faceva riferimento

85 Sul tema si veda: V.UCKMAR,G.CORASANITI,P.DE'CAPITANI DI VIMERCATE,C.CORRADO OLIVA, Diritto tributario internazionale, cit., p. 269 ss.; M.GIACONIA, A.PREGAGLIA, L'Agenzia

delle entrate illustra la disciplina dei dividendi da stati o territori «black-list», in Corr. Trib.,

2010, p. 3466. E.MIGNARRI, Trattamento fiscale dei dividendi di fonte estera, in Il Fisco, 2010, pp. 1-6490; E.MIGNARRI, Trattamento fiscale dei dividendi di fonte estera: la disciplina in vigore

e le problematiche interpretative e applicative, in Il Fisco, 2007, pp. 1-5448; F.GHISELLI, Gli utili

"provenienti" da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, in Il Fisco, 2006, pp. 1-6829.

86 Sul punto si veda anche: M.BARGAGLI,M.THIONE, Tassabilità dei dividendi provenienti

indi-rettamente da “black list”: problematiche applicative, in Il Fisco, 2011, pp. 3656 e ss.. Sul punto,

gli Autori rilevano che: “Sarebbe stato, ad esempio, sufficiente inserire nella catena partecipativa una sub-holding olandese tra la “figlia” ubicata alle Isole Cayman e la madre italiana, per ottenere la detassazione dei dividendi provenienti dal Paese “black list”. In tale ipotesi, l‟unico strumento utilizzabile dall‟Amministrazione finanziaria per contrastare manovre elusive sarebbe stato, even-tualmente, l‟art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 al ricorrere dei presupposti applicativi ivi previsti. Sul punto si era espressa anche Assonime, con la Circolare n. 32 del 2004, ritenendo che, per i contribuenti che non rientravano nel regime applicativo del regime CFC (Controlled foreign

com-panies), la disciplina della tassazione piena del dividendo avrebbe dovuto operare solo con

riferi-mento agli utili direttamente distribuiti da imprese e territori a fiscalità privilegiata”.

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ai dividendi “distribuiti” da società black list ma a quelli “provenienti” da so-cietà black list. Tale disallineamento aveva creato non pochi dubbi interpretativi. Con l'approvazione del decreto correttivo Ires88 l'articolo 47, comma 4 del Tuir era stato modificato per allineare il regime impositivo dei dividendi black list cepiti dalle persone fisiche rispetto a quello applicabile ai dividendi black list per-cepiti da soggetti passivi Ires. La sostituzione del termine “provenienti” con il termine “corrisposti” chiariva che la norma non sarebbe stata applicabile per i di-videndi indirettamente provenienti da un Paese black list.

A distanza di un solo anno, con l'approvazione del decreto legge n. 223 del 2006, il legislatore modificava di nuovo il regime di tassazione di tali dividendi, prevedendo l'applicabilità di tale norma anche ai dividendi “provenienti” da Paesi black list.

La dottrina89, riconoscendo che tale norma assume una funzione “anti-interposizione” si è interrogata sulla portata applicativa della nuova disposizio-ne90, ritenendo che l‟indagine sulla provenienza di tutte le fonti reddituali della società erogante frusterebbe le esigenze di forfetizzazione e di semplificazione al-la base del criterio dell‟esenzione degli utili di società non residenti91.

88 Si tratta del decreto legislativo n. 247 del 2005.

89 L.R.CORRADO,R.LUPI, Cautele contro le esenzioni di dividendi esteri: perché cambiare da

«corrisposti» a «provenienti»?, in Dial. Trib., 2012, p. 328.

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Come rilevato da M.BARGAGLI,M.THIONE, Tassabilità dei dividendi provenienti

indirettamen-te da “black list”: problematiche applicative, cit., in dottrina ci si è chiesti, nello specifico: “se la

sostituzione della parola “corrisposti” con quella “provenienti” abbia realmente modificato il rag-gio d‟azione della disposizione normativa e se ciò corrisponda all‟intento del legislatore. Gli inter-rogativi elaborati sono i seguenti: “è davvero possibile che l‟espressione „provenienti‟ possa con-sentire l‟espansione del campo di applicazione della norma nel senso che il legislatore e l‟Agenzia delle Entrate vorrebbero?”. E ancora: “dal contenuto della nota non si può dire che l‟intenzione del legislatore non sia chiara. Ma questa intenzione trova davvero riscontro nella lettera della norma? Possiamo dire che l‟enunciato ha solo il limite della „vaghezza‟ per cui si impone l‟obbligo di dare „credito‟ e priorità alla sua ratio?". In tal senso si veda, inoltre: F.GHISELLI, Gli utili “provenienti”

da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, cit..

91 L.R.CORRADO,R.LUPI, Cautele contro le esenzioni di dividendi esteri: perché cambiare da

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azione dei vari luoghi di produzione dei redditi, ai fini dell'applicazione della normativa de qua, comporterebbe una “parcellizzazione dell'utile unitario della società erogante”92.

Oltre al problema legato all'individuazione del luogo di produzione degli utili black list, non secondaria appare la questione legata ai profili temporali di applicazione della norma. Per quanto riguarda le riserve di utili formatesi in una data antecedente al 4 luglio 2006 93, ossia prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito94 che nel caso di distribuzione di dividendi relativi ad utili a riserve costituite in Paesi black list in periodi d‟imposta in cui non c‟è stata alcuna tassazione per trasparenza in base alla nor-mativa CFC, gli stessi concorrono alla determinazione del reddito imponibile per l‟intero ammontare ai sensi degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Tuir. Inoltre, secondo l'Amministrazione Finanziaria, nel caso in cui la società conduit residente in uno Stato white list distribuisca dividendi provenienti da riserve pre-gresse che si sono formate anche attraverso la percezione di dividendi provenienti da Paesi black list, la società conduit deve “documentare di volta in volta la pro-venienza degli utili (se da Stati o territori a fiscalità privilegiata, o meno) distribui-ti al socio residente. In altri termini, in base ad una ricostruzione analidistribui-tica della

tà, certezza dei rapporti giuridici, effettività, ed altri profili di determinazione della ricchezza ai fini tributari si è stabilizzata guardando alla società erogatrice dei redditi. Questa soluzione può essere corretta, in modo da evitare facili stratagemmi basati sull‟interposizione di società conduit in Paesi a fiscalità ordinaria, ma non può essere stravolta e rimessa in discussione, inseguendo ri-determinazioni materiali del luogo fisico di produzione dei vari redditi, che contraddirebbero la premessa”.

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In tal senso L.R.CORRADO,R.LUPI, Cautele contro le esenzioni di dividendi esteri: perché

cambiare da «corrisposti» a «provenienti»?, cit., p. 331.

93 Si tratta della data in cui sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal decreto legge n. 223/2006, che ha esteso l'applicazione della norma antielusiva anche ai dividendi provenienti da Paesi black list.

94 Cfr. Circolare n. 51/E del 2010. Nella stessa circolare l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che: “concorrono, comunque, per l‟intero ammontare alla formazione del reddito imponibile del socio residente i dividendi provenienti da una sua partecipata estera nei confronti della quale sia stata ottenuta la disapplicazione della CFC rule a seguito della dimostrazione della prima esimente”.

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provenienza degli utili distribuiti al socio residente dalla conduit white, si renderà applicabile il regime di imposizione integrale nel caso di utili di provenienza black list, ovvero di parziale imponibilità per gli utili non provenienti da territori o Stati a fiscalità privilegiata”95.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 1527 del 201496 ha affrontato, tra l'altro, il regime di tassazione di dividendi percepiti da una società controllata lussemburghese, ma provenienti da Paesi black list (nel caso di specie si trattava di Hong Kong). Nel caso di specie l'Ufficio ha ritenuto che l'esimente di cui all'art. 167, comma 5, lettera a), del Tuir (requisito della commercialità)97, non era operante nel caso de quo poiché la norma richiede l'esi-stenza della esimente di cui alla lettera b) dello stesso articolo e non quella previ-sta dalla lettera a)98. Nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno ritenuto che dalla documentazione fornita dal contribuente, che aveva anche presentato un'i-stanza di interpello nel corso della verifica99, risultava soddisfatta anche

95 Cfr. Circolare n. 51/E del 2010 § 8.1.

96 Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sez. I, Sent. n. 1527 del 14 febbraio 2014.

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La sussistenza di tale esimente era stata comprovata dal contribuente a seguito della presenta-zione di un'apposita istanza di interpello per richiedere la disapplicapresenta-zione della disciplina in mate-ria di CFC. Come risulta dalla sentenza, infatti: l'Ufficio ha ritenuto che l'esimente di cui all'art. 167 del TUIR 917/1986, comma 5, lettera a) era stata "ritenuta esistente a seguito di risposta a quesito di interpello inoltrato dalla ricorrente alla Amministrazione Finanziaria".

98 Cfr. articolo 89, comma 3 del Tuir: 3. “Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili pro-venienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8”.

99 Come risulta dalla sentenza, infatti: “In merito alla seconda ripresa relativa alla esclusione dal reddito di dividendi interamente provenienti da paesi black list, ancorché in via indiretta, in viola-zione all'art 89, comma 3, del TUIR 917/1986, occorre osservare che la ricorrente ha presentato istanza di interpello con la quale è stata richiesta la disapplicazione della disciplina di tassazione integrale dei dividendi ai sensi dell'art. 89, comma 3, del TUIR ricevendo una risposta di inammis-sibilità da parte dell'Ufficio conseguente al fatto che l'istanza interferiva con l'esercizio dei poteri accertativi in atto. Tale risposta veniva impugnata presso la competente Commissione Tributaria di Roma che con sentenza 398/13/13 accoglieva le eccezioni della ricorrente ritenendo verificata la

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te di cui alla predetta lettera b), in quanto la localizzazione della società controlla-ta indiretcontrolla-tamente ad Hong Kong si era resa necessaria per finalità economiche rappresentate dal fatto che la costruzione dei beni prodotti dalla società italiana “è localizzata quasi esclusivamente nei paesi dell'estremo oriente ed effettuata da so-cietà che agiscono sotto il controllo e la supervisione di soso-cietà localizzate in Hong Kong appartenenti a grandi gruppi operanti nel settore”.

2.8 Considerazioni sistematiche in relazione al doppio regime di circolazione