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Parere in ordine all'art. 4 del disegno di legge:

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Parere in ordine all'art. 4 del disegno di legge:

"Ordinamento degli organismi per l'informazione e la sicurezza dello Stato laddove si prevede che l'incarico di direttore dell'"Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato" possa essere conferito, tra gli altri, anche a magistrati della giurisdizione superiore ordinaria, con collocamento fuori ruolo per una durata di cinque anni”.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 novembre 1993, ha deliberato di approvare il seguente parere:

"Il Consiglio,

- vista la missiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 1993, indirizzata al Vice-Presidente, con la quale si segnala che nel disegno di legge governativo recante il nuovo "ordinamento degli organismi per l'informazione e la sicurezza dello Stato", all'art. 4, 1° comma, è previsto che il direttore dell'istituenda Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato, destinata a sostituire i vecchi servizi segreti, sia scelto fra alcune categorie di persone fra le quali è inclusa quella costituita dai "magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa" e si fa presente che il Consiglio dei ministri, nell'attuare tale iniziativa ha tenuto presente, trattandosi di organismo destinato ad operare sotto la vigilanza e l'alta direzione del Presidente del Consiglio, l'identica dizione legislativa già prevista dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per la scelta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio;

- ritenuto che, in base al suddetto disegno di legge, il mandato del direttore è revocabile, cessa in ogni caso dopo cinque anni e non è rinnovabile; che, ove si tratti di dipendente dello Stato, egli è collocato fuori ruolo; che, peraltro, il testo all'art. 8, 4° comma, stabilisce che "è incompatibile con ogni forma di dipendenza o di collaborazione (con l'Agenzia suddetta) la qualità di (..) magistrato";

- ritenuto che, nel quadro dell'orientamento, molte volte espresso da questo Consiglio, rigorosamente contrario all'utilizzazione di magistrati per incarichi extragiudiziari, sembra particolarmente inopportuno il ricorso ad un magistrato per un incarico come quello in esame, sia nella parte in cui esso determinerebbe il passaggio dall'esercizio di funzioni giurisdizionali all'esercizio di funzioni del tipo

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di quelle proprie dell'Agenzia in questione, sia e soprattutto nella parte in cui esso determinerebbe poi, al termine dell'incarico, il passaggio dall'esercizio di tali funzioni all'esercizio di funzioni giurisdizionali;

- che l'ipotesi normativa in questione appare profondamente diversa da quella concernente la scelta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, a prescindere dal fatto che questo Consiglio ritiene inopportuno l'impiego di magistrati ordinari anche per tale carica;

- ritenuto che gli stessi autori del disegno di legge mostrano di essersi resi conto dell'incompatibilità esistente tra le funzioni di magistrato e quelle proprie dell'Agenzia in progetto, tanto da escludere, all'art. 8, ogni possibilità di collaborazione di magistrati con essa;

- visto l'art. 10, 2° comma, legge 24 marzo 1958, n. 195, esprime l'auspicio che il disegno di legge suddetto venga modificato nel senso di escludere la categoria dei magistrati ordinari da quelle entro le quali può essere scelto il direttore dell'istituenda Agenzia, o quano meno nel senso che, ove si ritenga di dover astrattamente prevedere la possibilità di una tale nomina, essa abbia come conseguenza la cessazione irrevocabile del magistrato nominato dalla sua appartenenza all'Ordine giudiziario”.

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