Parere in merito alla proposta di legge n.4/C recante:
"Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione in carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudizi ario".
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 novembre 1993, ha deliberato di rispondere nei seguenti termini:
“Con nota del 21.9.1993 prot. n. 2072/VAL/SO/571, il Ministero di Grazia e Giustizia ha chiesto il parere del Consiglio sulla proposta di legge n. 4/C - deputato Vairo - concernente: "Modifica ed integrazione dell'art. 6 della legge 2 aprile 1979 n. 97 relativa alla progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudi ziario".
Con la legge 2 aprile 1979 n. 97 è stata abolita la qualifica di aggiunto giudiziario, disponendosi (art. 1) che gli uditori giudiziari sono nominati magistrati di Tribunale dopo due anni dall'ingresso in carriera, previa valutazione favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura.
Per ragioni di equità la stessa legge (art. 6) ha disposto che gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa dovevano essere nominati magistrati di Tribunale in base all'art. 1, secondo l'ordine del ruolo di anzianità e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di nomina ad aggiunto giudiziario. Ha aggiunto, il citato art. 6 al secondo comma, che quanto ai magistrati di Tribunale, di appello e di cassazione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita doveva essere anticipata, sempre ai soli effetti giuridici, di tre anni.
Con la proposta di legge d'iniziativa del deputato Vairo, approvata con modifiche dai due rami del Parlamento nel corso della X^ legislatura, ma rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica per nuova deliberazione ai sensi dell'art.
74 della Costituzione, si vuole riconoscere ai magistrati, che hanno conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario in tempi successivi al decorso del biennio di uditorato giudiziario, una retrodatazione della qualifica in atto rivestita pari al maggior tempo impiegato per acquisire la qualifica di aggiunto giudiziario.
Il testo della proposta di legge recita infatti: "Il secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1979 n. 97 è sostituito dal seguente: - Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni (fin qui il testo è identico a quello precedente, ma poi si aggiunge): L'anticipazione a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì, agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera, salvo che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettative per motivi di famiglia (l'originario testo della proposta Vairo non prevedeva le summenzionate esclusioni che sono state introdotte successivamente).
La proposta di legge è stata sostenuta ed approvata nel corso della X^
legislatura sul rilievo che, essendo stata soppressa la qualifica di aggiunto giudiziario, non aveva più ragione d'essere la conservazione di ritardi nella progressione in carriera conseguenti proprio alla soppressa qualifica.
Senonchè è da oservare che la normativa proposta troverà applicazione principalmente, se non esclusivamente, a beneficio di coloro che sono stati nominati aggiunti giudiziari in un momento successivo al decorso di due anni dall'ingresso in carriera per non aver essi superato l'esame di aggiunto giudiziario, ovvero per non avere conseguito dopo la legge 25 maggio 1970 n. 357 (che ha soppresso l'esame di aggiunto) la valutazione favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura.
La norma che si vuole introdurre non pare rispondere ai principi di uguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione per le ragioni che seguono e che sono state sottolineate dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ne ha disposto il rinvio alle Camere per nuovo esame. Ed invero la norma, intendendo parificare la posizione di chi nei tempi prescritti ebbe a superare l'esame di aggiunto giudiziario, o dopo la legge n. 357/1970 ottenne la valutazione favorevole del Consiglio Superiore della Magistrtura, alla posizione di chi venne invece "bocciato" all'esame, ovvero ottenne una valutazione negativa, viola chiaramente il principio di eguaglianza, che resta vulnerato non solo quando situazioni eguali vengono disciplinate diversamente, ma anche quando situazioni diseguali vengono disciplinate in maniera uniforme.
Nel caso di specie, la posizione di coloro che non ebbero a superare l'esame di aggiunto o non ottennero la valutazione favorevole del Consiglio e di conseguenza
ricevettero la nomina ad aggiunto giudiziario dopo il biennio di ingresso in magistratura non è ragionevolmente parificabile alla posizione di coloro che invece la qualifica di aggiunto conseguirono alle prescritte scadenze, per il semplice rilievo che i secondi hanno dimostrato di meritare più dei primi e che, obliterandosi la rilevanza di una valutazione sfavorevole, sia pur occasionata dal passaggio ad una qualifica oggi soppressa e tuttavia propedeutica alla nomina a magistrato di Tribunale, si viene ad introdurre un beneficio di carriera in favore dei primi che lede i diritti legittimamente acquisiti dai secondi.
Dall'approvazione della norma discenderebbero infatti conseguenze negative e inaccettabili nei confronti dei magistrati che nell'attuale ruolo generale di anzianità occupano la posizione a ciascuno di essi assegnata per effetto del superamento dell'esame di aggiunto giudiziario o della valutazione favorevole del Consiglio, che si vedrebbero attribuire la stessa anzianità dei "bocciati" e che in ipotesi si vedrebbero addirittura scavalcati, qualora questi ultimi li avessero preceduti nella graduatoria del concorso per uditori giudiziari. Il che non è senza conseguenze per quanto riguarda i trasferimenti e il conferimento degli uffici direttivi, laddove l'anzianità in ruolo costituisce uno dei criteri per la parametrazione degli aspiranti. E per questo verso resta violato anche il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, che deve presiedere non solo all'organizzazione interna degli uffici, ma anche alla disciplina del pubblico impiego nella misura in cui possa riverberarsi sul buon andamento appunto della Amministrazione.
Delle osservazioni sopra espresse, nel corso della presente legislatura, si è fatto carico il relatore on.le Ferdinando Imposimato (v. atti della Camera, II^
Commissione, seduta del 14.7.1992) che, pur dichiarandosi favorevole alla proposta di legge, ha preannunciato un emendamento del seguente tenore: "Al comma 1°, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Detta nomina è anticipata di un periodo superiore a tre anni, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta in un momento successivo al decorso di due anni dall'ingresso in carriera, salvo che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettativa per motivi di famiglia o per mancato superamento dell'esame di aggiunto o della valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura".
Il Consiglio è favorevole al preannunciato emendamento dell'on.le Imposimato, che per gli aspetti considerati è rispettoso dei principi di uguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione e che salvaguarda le posizioni
acquisite dai magistrati interessati al mantenimento dell'attuale ruolo di anzianità, posizioni che possono essere modificate solo a favore di magistrati che, in ipotesi, possono vantare maggiori titoli di merito e non il contrario.
Nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio".