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Cronache Economiche. N.265, Gennaio 1965

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(1)

OAMERA DI OOMMEROIO

INDUSTRIA E AGRIOOLTURA DI TORINO

265

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE (1110 GRUPPO)

CRONACHE

ECONOMICHE

(2)

OLIVETTI TEKNE 3

È la nuova

Olivetti

elettrica per scrivere che per il suo cinematico è diversa da ogni modello tradizionale; la macchina che esalta

al massimo grado i vantaggi dell'eletlroscrittura: perfetta uniformità, nitide copie, economia di tempi, di costi

e di lavoro.

È la macchina per ufficio

che sfida le più veloci dattilografe. Selezioni automatiche

di controllo prevengono le sviste più comuni, garantiscono sempre il risultato migliore.

(3)

cronache

economiche

mensile a cura della camera di commercio industria e agricoltura di torino

numero 265 gennaio 1965

Corrispondenza. manoscritti, pubblicazioni deb-bono essere indirizzati alla Direzione della Ri-vista. L'accettazione degli articoli dipende dal giudizio insindacabile della Direzione. Gli scricci firmati e" siglati rispecchiano soltanto li pen-siero dell'autore e non impegnano la Direzione della Rivista nè l'Amministrazione Camerale. Per le recensioni le pubblicazioni debbono es-sere inviate in duplice copia. E' vietata la ri· produzione degli articoli e delle note senza l'autorizzazione della Direzione. I manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Direttore responsabile: Prof. Dott. Giuseppe Carone

.

sommano

A. Dragone

3 Un bassorilievo della XIX dinastia e il Museo egizio di Torino

G. Cansacchi

11 La convenzione nel « foro contrattuale» B. Cocivera

14 Accertamenti « per campione» G. Job

18 Alcuni cenni sull'indagine del traffico della città di Torino

G. Guazzugli Marini

28 Le condizioni di sviluppo dell'industria nucleare

G. Sacerdote

36 Avviata una piÙ ampia collaborazione tra l'I.C.E. e le Camere di Commercio

L. Papo

40 Problemi e prospettive del brandy italiano

C. Celidonio

46 L'agricoltura italiana di fronte al Mercato Comune

P. Masoero

54 L'accrescimento degli animali negli aspetti biologici e nelle moderne finalità zootecniche

E. Battistelli

58 L'ampiezza ideale dell'azienda agraria

C. M. Turchi

61 Analisi delle motivazioni dell'imprenditore moderno: una casistica

A. Trincheri 67 L'investment trust

69 Tra i libri

69 I n biblioteca

74 Dalle riviste

Finalini di Guido Jannon

Direzione, redazione e amministrazione

(4)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA E UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA E COMMERCIO

Sede: Palazzo Lascaris -Via Vittorio Alfieri. 15. Corrispondenza: Via Vittorio Alfieri. 15

- Torino (120) - Casella Postale 413. Telegrammi: Camcomm.

Telefoni: 55.33.22 (5 linee). C/c postale: 2/26170.

Servizio Cassa: Cassa di Risparmio di Torino - Sede èentrale - C/c 53.

BORSA VALORI

Via San Francesco da Paola. 28. Telegrammi: Borsa.

Telefoni: Uffici 54.77.04 - Comitato Borsa 54.77.43 - Ispettore Tesoro 54.77.03.

BORSA MERCI

Via And rea Doria. 15.

Telegrammi: Borsa Merci - Via Andrea Doria. 15. Telefoni: 55.31.21 (5 linee).

GABINETTO CHIMICO MERCEOLOGICO

(5)

In copertina:

Un

bassorilievo

della

XIX Dinastia

M

useo Egizio

e

il

di Torino

Angelo Dragone

T'/'a i ci'l'ca t1'entamila « pezzi » che - talora senza possibilità di 1'iscontro, all1'ove - tOTmano lo stiipendo patrimonio d' Cl1'te e di civiltà 1'iunito nel lIIuseo Egizio di TOI'ino, si PW) ancor oggi attingere, come ad una ricca miniera, pe1'

pubbli-care ~in inedito q1/,al è la lastTa calca'rea con basso-rilievo scelto pe?' questa copertina di Cronache Economiche, t1'ammento di pa1'ete mwrCl1'ia d'una tomba probabilmente tebana della XIX Dinastia (circa 1250 a, C,) in c'ui è raffigumto un dignitario

con pa1niCca e colla1'e a più giri che offTe un mazzo di papiri ad una divinità che gli avrebbe dovuto

staI' cli t1'onte, o ai suoi genit01'i (come altTe volte accade in queste immagini) mentTe nelle

sovm-stanti colonne di geroglifici, dove invano si ce'

r-cherebbe il nome del dettinto Timasto probabil-mente tagl'iato tuori dal particolare 1'eperito, si leggono espressioni di offerta rivolte agl,i dei

Osiride e Anubi e alla dea Hathol'.

Fa parte q'uesto 1'esto significativo della colle

-zione 1'iwnita da BernaTdino D?'ovetti, console di Francia in Egitto e sopmttutto consigliere di

!Ii ohamecl Alì e di StiO figlio I brahirn pascià, ma piemontese di BCl1'bania, il quale appunto nella necropoli dell' antica Tebe potè mccoglieTe rnolto di quel che pOTto poi in Italia e che tonno

sostan-zialmente se non il pTimo, il più cospicuo nucleo il/torno al quale potè sorgerc il mtiSeo t01'inese, Sticcessivamente arricchito attraverso una gl01'iosa serie di campagne archeologiche che gli assicti-?'arono un posto notevolissimo nel campo speci-fico, qnesto doveva divenire il più impoTtante d'E1iropa, secondo, nel mondo, soltanto a qtwllo de Il Cairo,

Agli inizi dell'Ottocento a T01'ino esisteva appena qtwlche opera egizia di pToprietà dei Savoia e altre, in possesso dell' Università, ch'emno

state raccolte da Vitaliano Donati nel corso d'un StIO viaggio in Oriente, Fenne poi l'offerta del

(Foto a colori Rampazzi, Torino).

DTovetti e le tmttative già avviate con Vitt01'io Emanuele I, tti1'ono p01'tate a fc/'voTevole conclu-sione da Carlo Felice nel 1824 assictimndo così a Torino le cospicue mccolte drovettiane, Queste

comprendevano già statue di Te e di alti dignita1'i, di sacerdoti e di pTivati, sarcotagi in pietm e di legno, statue e statuette di divinità antropomoTte ed altTe con classici volti di anirnali sacri, oggetti d'uso e n'timerosissimi ed impoTtanti papiTi, olt1'e a testimonianze di età tarda, come la stele

Sti cui i nomi di Cleopatm VII e di suo figlio Cesarione compaiono in una iscrizione bilingue

(in egizio e in greco) o alt1'e di epoca cTistiano-c01Jta,

A tutto questo si aggitinse1'0, fin dal pTincipio

del secolo, i 1'isultati delle campagne aTcheologiche guidate da Ernesto Schiaparelli che tra il 1903

e il 1920 scavo ad Heliopolis, El-Ghiza, Qati el-KebiT, El-Hammamia, De?' el-Medina, nella Falle delle Regine, ad Asiut, Assuan e ad El-Ghebelén dove t01'no a tare 1'ice1'che Giulio Fa?'ina il quale sticcedendo allo S chiaparelli nella diTe

-zione del mtiSeo che tenne sino al 1947, lavoro specialmente in quella necropoli p,'edinastica Ti-p01'tandone testimonianze uniche nel l01'0 genere,

N è cessarono gli incrementi, nonostante i tempi tosseTo ovviamente assai meno tavo'revoli,

in questo dopoguerm quando il prof. Ernesto Scamu.zzi, mantenendo buone relazioni con auto -Tità e studiosi egiziani, prima di lascia1'e la s o-printendenza potè ottenere che il Museo di Torino tosse 1'Cippresentato nella 1'ecente campagna per il salvataggio dei monumenti della Nubia des ti-nata ad esseTe sornme1'sa dalla nuova gHinde diga di Assuan, sicchè lo stesso prot, Silvio Curto che di 1'ecente ha assunto la direzione del Jl!I useo e la 1'eggenza della Sop1'intendenza, potè tempesti

-vamente Tiprende1'e la stmda dei D rovetti, degli SchiapCl1'elli e dei Farina, Tiportandone preziosi

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Graffito rupestre di età preistorica con le figure di un uomo e di una donna tra due struzzi e un cane.

documenti ed altri 1'iprome tten-dosi di assicu1'a1'C a Torino con il p1'omesso contributo di vari enti cittadini, primo il Comune, a cominciare dai rilievi della cap-pella 1'ttpestre di Ellesya, si-tuata sulla 1'iva orientale del Nilo, a circa 110 chilometri a sud di Assuan e dedicata ttn tempo alla « t1'iade n della p1'ima cataratta, gli dei Chmtm, Satis e Amd~is,

Deperita per le periocliche inondazioni determinate dallct p1'Ì1na diga costruita nel 1919 ad Assttan1 la cappella conserva ancora t?'accia delle scultu1'e in cui erano effigiate le tre divinità, ma sopratttttto 1.tna vasta raffi-gU1'(lzione parietale in 1'ilievo che comprende venticinq1.LC scene in cui Tlntimosi III, che 1'egnà durante la XVIII dinastia. fra

41

CRONACHE ECONOMICHE

il 1505 e il 1450, ed è noto come il conquistat01'e del Vicino Oriente, essendo gi'unto sino al confine meridionale dell' Anatolia e stdl' Eufrate, compa1'e insieme a divinità egizie e ad altre tipi-camente nubiane.

Nota anzi a qttesto P1'oposito il p1'of, Curto in una relazione della Sop1'intendenza: « Documento es-senziale della politica pacifica-trice delineata, è appunto lct cap-pella di Ellesya, dove accanto ad Amon e lVlut, massime divinità di Tebe, la capitale dell' Egitto dU1'ante il NtwVO Regno, accanto a Montu, dio gue1'1'iero anche tebano, a H ath01', la dea più venerata nell' epoca in tutto l 'E-gitto, a Thot, dio d,i Hermopolis, famoso per le sue dottrine e miti nell'intera Valle del Nilo, a Uto, dea del Basso Egitto, a

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rnpestri dell'età ramesside. Quan-lo ai rilievi, basta ricordare che sebbene le acque li abbiano pri-vati dei colori e delle stt~ccature, la plasticità delle immagini 7'eca tuttora testimonianz(~ d'una delle più pure espressioni dell' w·te egizia, con le fon ne che sotto la X VIII dinastia ancor oggi si fanno ammù'are pe?' la vig01'osa eleganza stilistica delle sue crea-zion'i.

l rilievi corrono ltmgo tutte le pareti su 'una fascia di comples-sivi 18 metri per tm' altezza di m. 1,50 circa, al di sopra di uno zoccolo che dev' essere stato anch'esso stuccato e dipinto.

Si t7'atta dunque di un p7'e-zioso a?Ticchimento in tutto degno del museo di Torino che in alcuni pezzi dello stattwTio come in altri documenti possiede oggctti di ct~i invano si cercherebbe l'eguale nei leso?'i di altri musei. Tra questi il Papiro Regio che, nonostante gtwsti e lacune, ?'i-mane l'tmico chc conservi nomi ?'eali dopo la XII dinastia fino c~lla X VII, mt~ovendo d'altra parte il suo elenco da divinità e dalle dinastie rnitiche e pTedi-11 astiche che pe'l' migliaia d'anni avrebbero ?'etto l'Egitto prima an-cora che con i Tiniti, secondo la tradizione risalente a Maneto, sacerdote egizio del 111 sec. a. C., i n'iziasse fra il 3000 e il 2778 a. C. la cronologia delle 31 di-nastie faraoniche, che si con-cluse con l'occupazione greca se-guita alla dominazione persiana (dw'ata nel corso delle ultime cin-que d'inastie dal 525 al 332) e la successiva dominazione romana dal 30 a. C. al 395 d. C.

Sempre nel campo della lJapi-rologia - per il qt~ale il ]H useo di Torino non ha rivali - si potrebbe ricorda1'e anche il « pa-piro delle miniere aU1'ifere e delle car'e di schisto siliceo l), unico esemplare della cartogmfia del-l'antico Egitto purtroppo non in-tegro nei suoi oltre due metri e ottanta di lunghezza e 40 cen

-timetri di altezza, ma d'impor-tanza conwnque eccezionale,

chia-Figurazione della Cappella di Ellesya: Thutmosi III accolto da una dea (Din. XVIII),

mmente leggibile nelle parti per-venute con didascalie in grafia ie?'atica, comprendendo poi l'ubi-cazione di un tempio al dio Amon e di un g1'UppO di casette operaie, oltre ad una stele col nome del 1'e Sethos l della XIX dinastia non lontano dalla q1~ale è indicato un pozzo nel quale, come rico1'Clava Ernesto Scamuzzi « si identifica l'odierno Bir el-Il ammamat ».

Torino possiede poi il più completo Libro dei Morti, come gli arabi violatori di necropoli fawoniche chiamavano qualsiasi papiro rinvenuto nelle tombe, ma invero intitolato Libro per uscire al giorno. Qt~esto titolo appare

infatti più aderente alla doppia significazione di f01'1nulario, dif-f'/,~sosi nel Nuovo Regno, in gmdo - come nota Boris De Ra-chewiltz nel suo volume « Il libr-o dei 11W1·ti degli antichi egizi ll, ~Milano, All'insegna del Pesce d'm'o, 1958 - di assic'u1'a1'e il defunto contro i pericoli del-l'oltretomba ed anche « di utile testo per i vivi ll, ma chiaramente alh~sivo alla « possibilità, da par-te dello spirito del deftmto, me-diante il retto impiego di tali formule, di usci1'e dumnte il giorno dal sepolcro ll.

L'esemplw'e del museo di To-rino, di tarda epoca

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Ramesse Il, tra gli dei tebani Amonra e Mut (Din. XIX).

lemaica, lungo m. 19,12 e alto m. 0,29, appartent/,to ad tm 'Iw. It/'cfonch Anckh, figlio di T a-s he?'it-1I1 in, stt/'diato dal Lepsius fin dal 1842, continua infatti a co-stittàre la cc pietra di paragone dei st/,ccessivi studi compiuti su tutti gli alt"i papiri, e la stessa R e-censione Tebana - qt/,ella origi-nalmente trascritta s'L/'i papiri stata numerata in base alla classifica del Lepsius l). Pur pre-sentando tm testo, data l'epoca ling-uist'icamente corrotta, PW) es-sere co nsiderato tt/,ttavia prezioso rappresentando pUTe, dice il De Rachewiltz, cc la fase terminale

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CRONACHE ECONOMICHE

della vita del testo, che manifesta anche, in alcune formule addi-zionali, una interessante influen-za af?'icana, da c'L/'i è invece esente la Recensione Tebana 11.

1I1a chi voglia farsi tm'idea sia pur sommaria dei tes01'i d'arte di questo museo, potrà sfogliare il magnifico volume che nel 1963 le Edizioni d'a?·te Fratelli Pozzo hanno pubblicato a cura del1J)'of. Ernesto Scamuzzi, allora soprin-tendente alle antichità egittolo-giche del Piemonte, un'opera dav-vero afjascinante, cui le ampie didascalie d'un ineccepibile ri -gore scientifico accompagaano

senza sov)'astarle 7e bellissime la-vole, molte a colori, nelle qna7i sfila una sce7ta tra 7e più vaste, capaci di ofjrire a Ilche a distanza una vera sintesi de7 }\111 eo. Nei tessuti fig'urati di epoca predina-stica 1'isalente alla seconda metà del 117 millennio a. C., nei vas'i anche più antichi, decomti a motivi geo'metrici che racchù/,-dono talom soggetti figw'ati, poi dalle statue clell' Antico Regno ai dipinti del Medio Regno, ai co -lossi statuari de7 Nuovo Regno e alle pitture pm'ietali, il museo di Torino l'HO vantaTe infatti una st1'CwrdinaTia documentazione, che si completa con nt/,merosi ostracon, i famosi cocci o sca-glie di calcare dipinto, tm i quali non ne mancano di particolaTe bellezza ed interesse, con smalti e teTrecotte dai disegni che sem-bumo d'una modernità sconcer-temte, con t/,1W serie superba di saTcofaghi in pietm e in legno, incisi o dipinti, e la doviziosa messe di steli o di significativi frammenti: in una slra01'dinaria escuTsione attraverso il tempo, sino all' età saita e alla bassa epoca, all' età tolemaica, con esem-pi di arte copta che giungono sino al FI-VII secolo d. C.

È un' arte che ha indubbia-mente dell' arcano, sft/'ggendo 1Jer-sino nei suoi canoni al pubblico imprepautto, ma serbando quasi gelosamente nel mistero le enig-matiche coincidenze numer-iche, forse troppe per esser soltanto fortuite, s'/./'ZZe quali sono state costmite le grandi piramidi, sfi-dando il tempo con i s'/.wi templi colossali, resistendo all'usum del vento e della sabbia persino l'inef-fabile sorriso della grande Sfinge di El Ghiza.

(9)

del materia7e espositivo, n;;n si puo dire che il museo goda an-COTa popolarmente la fama che pur meriterebbe,

A ncora due anni fa, le l'accolte hanno acqllisito tma gl'ossa scheg-gia di roccia con un grafJìto di età preistorica, d·i altissimo va-lore archeologico, l renne '1'it'1'ovato dalla spedizione del prof, C'U'1'to appunto nell'estate del 1962, nel

corso dell'esplorazione della zona di Dehmit, destinata ad esser somme?'sa dal Nilo dopo 1'1.dtima-zione della diga di Assuan e porta incise le (ig1.Lre di un uomo e di una dOnn(L f?'a due struzzi e un cane, segnate per contm'n·i, N on sono rari i gm(fiti l'1.Lpestri in questa, zona dell'Egitto, ma questo è probab'ilmente il solo che sia entrato in 'tm 1n1.LSeO, essendo gli a7tri la.sciati in sito,

Le due grand i sale dello Sta-tuario a7 piano terreno

baste-l'ebbero d'altra parte a far la gloria di qualsiasi gTande museo, Si veda Thutmose III, sesto re della XFIII dinastia (1490-1436): nudo il torso, le reni cinte dallo scento, posa seduto in trono per l'ignoto artista che lo l'itmss'e nel ner'o granito bello come un dio, pel' testimonial'e poi la sua potenza teTrena. ponendo sotto i s'uoi piedi ntLdi nove (I.?'chi, incisi sul piano dello zoc-colo, a significaTe altl'ettanti po-poli stranier'i sui quali al suo tempo l'Egitto dom'inava, Il suo è infatti il nome d"wn grande condottiero, quasi d'un N apo-leone dell' antichità che giunse ad assoggettw'e intere città della Pa-lestina e della Siria, e non per nulla è ·inciso sul più alto degli obelischi che a RomcL adornano piazza San Giovanni in La-terano,

L'espressiva, viva mobilità del

volto del dio Osi l'i, qual era stata colta in una testa di are-naria della medesima TrIII di-nastia, ritorna nella tenera ma-teria della S finge col volto di Amenhotep III (1405-1367) che si proclamava figlio del dio Amon; faraone d'una età felice « I suoi giorni - scrisse lo Scamuzzi - li spese in se?'enità di S1Jirito dCL a1.Ltentico ( Magni-fico' del secolo Xl

r

a, C" im -piegandoli nell'erezione di mo-n1.Lmentali armoniose costnLzioni, nella caccia all'w'o e al leone, nello stringere matrimoni con pr'incipesse asiatiche, accrescendo il ?'eale harem di belle donne >l, La statua forse più di t1.Llte famosa è pe'ro quella di Rames -se II (te'rzo famone dellcL dinastia XIX, 1290-1224): l'itTatto por-tentoso per la delicatezza del modellato nel volto e nella minu -ziosa ed abilissima incisione in

La vasta « Sala delle mummie» con sarcofaghi dipinti; alla parete quadri con esemplari del « Libro dei morti».

(10)

Danzatrice, dipinto su òstracon. in colore rosso e nero (fine della XVIII Dinastia).

cui il granito finge la tipica tto-nica matto-nicata a piegoline, allom in t~SO, con sul capo il cosiddetto « casco blu», che p01'ta sulla fronte il serpente t~rèo, insegna della regalità, Gli sono a lato, in piedi e in min01'i prop01'zioni, lCb figt~1'a

della prima delle sue mogli, la

1'egina N eferteri e il figlio Amen-her-hopescef,

Tra gli dei tebani Amonm e M ut, ed anzi al posto t~sualmente

tenuto da Chons1~, loro figlio 1'e-gale, Ramesse II compct/:e in un' altra statua di granito 1'osa, un' opera che, non senza un gusto già ammanie1'ato, si mostra ca-ratterizzata da una 1'icerca di

pla-stici efjetti come si puo dedu1'1'e

dallo stesso motivo delle braccia

intrecciate orizzontalmente, lI-Ia anche una stattwtta lignea,

come quella della Giovane

si-gnora, il cui nome s'è perso in-sieme alla base sulla quale 1)ro

-81

CRONACHE ECONOMICHE

babilmente em scolpita, puo manifesta'rsi un capolavoro: fi-gum tutta leggendaria, lieve ne

l-l'incedere segnato dal piede si

-nist1'o p01'tato in avanti, ele-gantemente drappeggiata nella sottile veste di lino che le scende sin qt~asi ai piedi, lasciando

scoperto l' cLVa?nbraccio mentre

st~lle spalle 1'icadono le nere ciocche della p Cl1TtWCa ,

Alla stessa XIX dinastia ap

-partiene anche la Stele di Ipii,

superiormente modellata a

basso-1'ilievo, incisa, viceversa, nella

parte infe1'i01'e, ma con un egt~ale

senso della linea che segna p1'O-fondamente i contorni, nell' e1~rit­ mia della composizione che

evidenza alle diverse figure, sia

clivine sia tbmane; sopra OsÌ1'is e

HathoT, di f1'onte a Ra-Harachte,

« il dio che risiede sulla montagna occidentale», col faraone

Amen-hotep I « il dio btwno »; sotto,

I pii e la moglie, che ricevono le ofjerte dei loro figli,

L'incisione figL~mta std co-perchio d'una cassetta per

toe-letta, tm cucchiaio istoriato usato pe1' il belletto, possono recare

l'impronta d'una CL1,tistica

sensi-bilità, anche nella mano dell' a1,ti-giano che le ha prodotte, talom

con un vago senso natu1'alistico, mentre nel Sarcofago di Ghem-nefharbek, alto dignita1'io del-l'età saita, tutto è retto da un impeccabile idea stilistica: dalla pal'1'ucca che incornicia il volto accumtamente modellato del de-funto, alla 1'icca collana che con molti giri ne ricopre le spalle e

buona parte del petto, col gmnde scambeo sacro le cui grandi ali

coprono l'intero busto, simbolo della 1'eviviscenza di ogni defunto osirizzato,

(11)

della decorazione parietale del! a Tomba di Iti, alto funziona1'io sepolto nella necropoli di El Ghebelén, assai suggestivi san qt~elli della Cappella per cer i-monie funebri eretta durante il Nuovo Regno per un decoratore di tombe, 1\Ileie, e per la sua sposa JIIl ut-N o /Te, ?'it?'ovata negli scavi di Der el-lI1.edina dallo Schiapa -?'elli e accuratamente ri?nontata a Torino, Il disegno non privo di nattm'ale eleganza è delicatamente sottolineato dai colori a tempera: col bianco ltbmir/Oso delle tuniche ben drappeggiate, l'azzu?To degli ornam,enti, il TOSC~ pallido della carnagione femminile, più cupo peT quella dell'uomo, il nero peT le Pa1T'ucche, e le gambe a fonna di zampe animali delle sedie su cui san sedtdi,

ll!la uno dei capolavori è pur sempTe la piccola Danzatrice dipinta su ostracon (fmmmento di calcaTe): ttn corpo flessuoso, che si p,'ofila disegnando una forma 1Jentagonale perfettamente bilanciata, con al centro la gmn massa della nera e folta capiglia -tUTa inanella,ta cui si ?'ichiama l'indumento 1YW' esso nero, deco -Tato da tre strisce in tessute con policromi motivi a quadretti che le cinge i fianchi, mettendo ancO?' più in Ti salto la plastica saldezza

delle giovani membra tese nel-l' m'cuata loro segmentazione,

Un cenno paTticolare non si può tralasciw'e per la suggestiva ricost1'uzione della Tomba dei coniugi Cha' e Meri e, della X VI I I dinastia, trovata intatta dallo SchiapaTelli a De?' cl-Me-dina nel 1906: e qtbindi con l'intero corTedo funeTa1'io: i sa1'-cofaghi, di cui uno (quello della moglie che per pTima mo?'Ì) ri -cope1'to d'01'o, le lOTO statuette, ben modellate, i papù'i del Libro dei Morti, i lOTO letti e aliTi mo -bili, tessuti e vesti di lino, gli og-getti di toletta e eli uso giomalie1'o, dai cofani pe'r biancheTia e dagli tbtensili ai cibi, i vasi d'aTgilla alcuni dei quali vivacemente de-cO?'ati con pittw'e eseguite taloTa su telc~ e Tip01'tate sul collo con pittogmmmi augtb?'ali, È tLn com -plesso nel quale con la mO?'te è p?'esente di contimw il ?'icO?'do della vita, con un senso della ?'ealtà così potente che spiega come questa civiltà e quest' aTte possano aveT sfidato secoli e millenni, seT-bando intatta la potenza spiTi-ttbale delle loro fanne,

(A destra): Giovane signora, statuetta lignea della XIX Dinastia, Nuovo Regno.

(Sotto): Particolare del sarcofago di Ghem-nef -h.rbek, età s.in (Din, XXVI),

N on sono che alcuni esempi, questi, delle afjascinanti ?'icchezze del MtbSeo Egizio di Torino che non manca di colpire in manieTa stTaO?'dinaria chi lo visita per la p1'ùna volta come chi ne scop?'a le inesatbribili Tis01'se frequen -tandolo più da vicino, 1\11 a ognu-no si sO?']Jrende semp?'e, PU1't?'OP -po, anche dell'inadeguata sistema-zione con la quale le sale di espo -sizione si p,'esentano, g1'emite di oggetti cui viene a manCa1'e l'op-pO?'tuno ?'il-ievo,

Nobilissima è tuttavia la sua sede, nel gua?'iniano Palazzo del-l'Accademia delle Scienze dove occupa qtbasi interamente un piano e altTi ambienti a pianteT-reno destinati allo statuaTio,

(12)

N egli anni scorsi si è slJerato di poter clotw'e l'insigne museo di tma ntwva sede appositamente

costn~ita nei pressi della zona w'cheologica (sede che avrebbe di-viso col lVi useo di a1'Cheologia classica), Più realistiche ipotesi di bilancio, tenuto anche conto di un inter'essamento congiunto da parte dello Stato, ct~i le collezioni appartengono, e dell' A mmini

-stTazione civica che s'è sempre dimostTata sensibile alle esigenze del patTi1nonio artistico torinese -- tant' è ch' è ap1Jena il caso di Tico1'Clw'e come insieme ad alctmi enti locali, PTovincia, Unione I ndt~st'l'iale, Fiat, Sip, Cassa di Risparmio, Istituto Banc{J;rio di Scm Paolo, Banca anonima di CTedito e Camera di Commercio,

10

I

CRONACHE ECONOMICHE

avesse finanziato i lavoTi di r'e -staw'o e di Tiord'inamento della Galler'ia Sabauda, pw'e di pro-pr'ietà statale - hanno proprio di recente consigliato solu,zioni f01'se meno prestigiose, ma col merito d'esser' realizzabili,

Si tmtterebbe infatti di assi cu-Tar'e al lVi useo Egizio la disponi-bilità di maggi01'i ambienti nello stesso Palazzo dell'Accademia delle Scienze, attualmentc occu-pati, in pw'te dal lI!J.useo di antichità classiche, per il quale si prospetta il tTasfer'imento nella cosidetta « manica lunga» di Pa-lazzo Reale (e quindi nel Ct~ore

della zona ar'cheologica), in par'te da privati, ai quali il Ministero della P, I, potrebbe subentr'aTe nell' affitto dovuto all' Accademia

delle Scienze, Così pt~re si do-vrebbe prevede're la tras forma-zione della manica Schiaparelli, in adiacenzc~ a via Eleonora D'L~se, r'icavandone tm salone ill-terrato e una vasta sal a-vetrina ca -pace di far da fondale al cortile che ne r'isulterebbe così valorizzato, Per il r'esto si tratterà d,i dare ttn nuovo ordinamento allc~ paTte espositiva, chiamando a colla-bOTare un btwn architetto-Tegista che sia in gr'ado di modellare peT spazi inter'ni i var'i itinerari lungo i quali si potr'anno sist e-mare a Tagion vedt~ta, le ricche collezioni del museo,

Difficilmente, per' ovvi motivi, sw'à. possibile in ft~turo, se non per' casi occasionali, un ingran-dimento delle r'accolte, sicchè il nuovo o?'dinamento potrà esse?' anche considerato qualcosa di definitivo, se si tolgono quelle 0p1J01'tune presentazioni mono-grafiche che di volta in volta po-tr'ebbero esser organizzate nello spirito d'una viva attività '1IlU-seale, secondo gli stessi c'riteri che nelle r'ituali cc settimane dei musei » hanno consigliato alcune mostr'e tempoTanee, come quella che di r'ecente il p1'of, Silvio Cw'to ha dedicato a « La satim nell' an-tico Egitto », Sull'ar'gomento egli ha anche pubblicato il primo dei qt~aderni destinati a valorizzare, su un pÙl'/'W di bene informata di-v'L~lgazione, non soltanto il mate-r'iale del museo, ma alt'resì gli st' u-di egittologici di c'L~i esso potrà divenire un po' il centro o ad-dir'ittu,Ta l'istittdo pilota, r'i-spetto alle più' piccole sezioni egit -tologiche di altri musei italiani, Anche in tale senso, dt~nque, puo assicuTa1'Si l'attualità del Museo Egizio che costituisce uno dei più, alti mer'iti tor'inesi nel campo della cultUTa internaz io-nale e uno dei motivi di più sug-gestivo r'ichiamo nel novero delle Taccolte d'arte d'una città che sotto questo aspetto, per molti, è ancor tutta da scopr'iTe,

Tomba di Meie, cappella del culto funerario

(13)

La

Convenzione

sul «

foro contrattuale»

Il 26 ottobre 1964, è 'tata firmata, all'Aia, dal plcn ipotcnziario italiano, insieme ai rap -prescntanti di altri ventitrè Stati, una Conve n-zionc sul « riconoscimento internazionale del

foro contrattualc)), Questa Convenzione era stata progettata e discussa in seno alla Confe -rcnza di diritto internazionale privato (X Ses -sionc), svoltasi all'Aia nel mese di ottobre; fu approvata dalla maggior parte degli Stati de l-l'Europa centrale, oltre gli Stati Uniti d'Ame

-rica, il Giappone, la Repubblica Araba Unita ed Israelc; poichè essa è aperta all'adesione di tutti gli Stati del mondo ed è prevedi bile che molti vi adcriscano, così le norme dell'accordo po -tranno, in un tempo non troppo lungo, venire osservate nell'ambito di un'area geografica assai vasta,

È deprecabile che i giornali e le riviste ita

-liane - tranne qualche rivista giuridica di ca-rattere specifico - non abbiano data alcuna notizia di questo accordo che apporta un note

-yole vantaggio alla risoluzione giudiziaria delle controversic insorgende fra operatori economici di differenti paesi e, sia pure indirettamente, un non trascurabile incentivo alle negoziazioni con carattere di estraneità.

È a tutti noto che le imprese fornitrici di merci sogliono inserire nei loro contratti di fornitura una clausola « di stile)), in base alla quale le controversie insorgenti dal contratto sono csclusivamente deferite alla cognizione del

tribunale avente giurisdizione nella sede de

l-l"impresa fornitrice; con tale clausola si tende ad impedirc chc la controversia sia portata alla cognizione di giudici più lontani, quali sarebbero i tribunali della residenza del compratore c on-venuto o del luogo di consegna della merce, ecc.

Senonchè, nell'ambito internazionale, non sempre queste clausole contrattuali vengono riconosciute negli ordinamenti giuridici degli Stati stranieri, onde l'imprenditore, che si è riselTato contrattualmente l'esclusiva giurisd

i-zione del tribunale del proprio paese, non è affatto sicuro di veder riconosciuta questa esclu

-Giorgio Cansacchi

sività giurisdizionale dai tribunali esteri con grave suo danno patrimoniale. I contratti pri

-vati - specialmente i vari tipi di compra -vendita - presentanti caratteri di « estra -neità)), cioè collegamenti con numerosi ordina -menti statali, sono suscettibili, nel gioco delle norme di diritto internazionale privato e pr o-cessuale vigenti in questi ordinamenti, di essere regolati con leggi diverse e di essere sottoposti a giudici di vari Stati. Si pensi, ad es., ad un contratto di fornitura concluso nel territorio dello Stato A, fra operatori economici cittadini degli Stati B e C, la cui esecuzione deve svolgersi nello Stato D e magari con altre connessioni negli Stati E ed F. In questa situazione il co n-tracnte, che lamenta inadempienze da parte del contraente contrapposto, è spesso costretto ad instaurare un giudizio in paese estero, lontano dal proprio, con gravi spese di causa, maggiori

lungaggini e spesso con esito incerto. L'azione giudiziaria intrapresa nello Stato nazionale de l-l'attore danneggiato, ancorchè il giudice adito sia competente a conoscere la controversia in base a specifica clausola contrattuale di elezione di foro, potrà sfociare in una sentenza di co n-danna che non viene riconosciuta nello Stato estero nazionale del convenuto inadempiente o nello Stato dove costui ha sufficienti beni che potrebbero essere pignorati.

Questo inconveniente, particolarmente sen

-tito dai ceti industriali e commerciali anche in conseguenza del moltiplicarsi delle relazioni di affari a livello internazionale, costituisce indub

-biamente una remora alle negoziazioni fra stra -nieri; di qui l'opportunità di una Convenzione internazionale che obblighi il maggior numero di Stati a riconoscere, nelle negoziazioni c on-cluse dai rispettivi cittadini, l'elezione del foro contrattuale da essi fatta, con le conseguenze di cui ora diremo.

Perchè la clausola contrattuale, con la quale due contraenti si impegnano ad eleggere esclu

-sivamente un determinato tribunale, abbia ef

-fetto nel campo internazionale, occorre che si

verifichino le seguenti conseguenze: l) che il

(14)

giudice designato dai contraenti si dichiari com-petente a giudicare, quando la controversia gli sia sottoposta; 2) che nessun altro giudice, al-l'infuori del giudice prescelto, si dichiari compe-tente al giudizio; 3) che la sentenza emanata dal giudice prescelto dai contraenti sia riconosciuta, e quindi resa esecutiva, anche negli Stati esteri i cui giudici, senza tale clausola di riserva, sareb-bero stati competenti al giudizio. Orbene: la Convenzione summenzionata del 26 ottobre 1964 statuisce proprio queste conseguenze, dando quindi piena efficacia, nell'ambito degli ordina-menti giudiziari degli Stati contraenti o succes-sivamente aderenti, alla clausola contrattuale di elezione di foro.

L'art. 2 della Convenzione limita l'efficacia internazionale della sumenzionata clausola alla sola materia civile e commerciale (quindi ai soli contratti di carattere patrimoniale); ne riman-gono esplicitamente esclusi i rapporti inerenti allo stato e alla capacità delle persone, ai loro rapporti famigliari, alle successioni, ai diritti reali su immobili, alle procedure fallimentari e concorsuali. Questa esclusione è giustificata dal fatto che in molte legislazioni, in oggetto a que-sti rapporti, si afferma l'inderogabilità della giu-risdizione nazionale, cioè le controversie relative sono esclusivamente demandate alla competenza di un determinato tribunale; gli Stati, quindi, non sarebbero stati consenzienti ad ammettere, e quindi a riconoscere in queste materie, sen-tenze pronunciate da giudici stranieri.

La Convenzione condiziona, ancora, la vali-dità internazionale dell'accordo di elezione di foro alla forma scritta del medesimo e all'indi-cazione precisa del tribunale o dei tribunali prescelti; qualora nell'accordo siano generica-mente indicati i tribunali di uno Stato, s'inten-derà come competente il tribunale dello Stato designato che risulti competente a decidere la controversia secondo le leggi interne dello Stato prescelto. Tutte queste statuizioni sono state giustamente poste per evitare controversie di interpretazione fra le parti. La Convenzione afferma di applicarsi qualsiasi possa essere la cittadinanza dei contraenti; ne consegue che beneficeranno delle disposizioni della Conven-zione anche gli accordi di .elezione di foro inter-corsi fra cittadini di Stati non sottoscrittori o aderenti alla Convenzione; questa disposizione è assai appropriata, giacchè aumenta notevol-mente.il raggio di applicazione dell'accordo.

Vi è, invece, una disposizione restrittiva: l'art. 5, 2° cpv. della Convenzione facoltizza il tribunale prescelto dalle parti a dichiararsi in-competente qualora esso accerti che la fatti-specie, oggetto di giudizio, non poteva essere sottratta alla giurisdizione di uno degli Stati

121

CRONACHE ECONOMICHE

contraenti, a motivo della sua specifica materia, in base alla legislazione interna di questo Stato; è evidente lo spirito di questa disposizionc: cyi-tare accordi fraudolenti fra le parti intesi a privare di giurisdizione il giudice nazionale, spe-cificamente competente per la materia del ne-gozio, sostituendolo con un giudice straniero.

Come già si è eletto, il piti importante errctto della Convenzione è il riconoscimento interna-zionale (cioè fra gli Stati contraenti cd aderenti) elella sentenza resa dal tribunale prescelto dallc parti; statuisce, infatti, l'art. 8: « lc decisioni rese in uno Stato contraente (della Convenzione) da un tribunale prescelto da un accordo di ele-zione di foro saranno riconosciute c dichiaratc esecutorie negli altri Stati contraenti, conformc-mente alle regole sul riconoscimento c ull'esc-cuzione elei giudicati stranieri in vigorc in questi Stati». La Convenzione aggiunge che quc to riconoscimento non si avrà (o almeno non è obbligatorio per lo Stato che eleve accordarlo): 1) quando l'accordo di elezione di foro vertc in una di quelle materie rispetto alle quali - come già si è detto - la Convenzione non opera; 2) quando il tribunale escluso dall'accordo di elezione di foro abbia competenza esclusiva a conoscere la controversia, onde le parti non avrebbero avuta facoltà di derogarvi.

La Convenzione acconsente anche agli Stati contraenti ed aderenti di porre delle « riserve », cioè di escludere, nei loro confronti, alcuni ob-blighi che deriverebbero dalle norme conven-zionali. Due di queste « riserve» meritano di essere segnalate: la prima acconsente ad ogni Stato di dichiarare il suo rifiuto a riconoscere un'elezione di foro, a favore elei tribunali di uno Stato estero, quando qucsta elezione sia intercorsa fra propri i cittadini, residenti abi-tualmente nel territorio dello Stato; la seconda ammette ugualmente tale rifIUto di riconosci-mento quando l'elezione eli foro, in favore di un tribunale estero, sia inerente ad una rela-zione giuridica, costituitasi sul suo territorio, fra persone fisiche o giuridiche, ivi pure stabi-lite, e stabilimenti iscritti nei registri locali, ancorchè questi siano succursali o agenzie di so-cietà straniere. Il motivo di queste riserve è quello di assicurare il riconoscimento dell'csclu-siva giurisdizione dello Stato nazionale, quando la controversia presenta esclusivi o almeno prc-valenti collegamenti con l'ordinamento giuri-dico di tale Stato.

(15)

ade-sione; avrà la durata di cinque anni e si rinno -verà automaticamente per analoghi periodi, sal-vo denuncia. Gli Stati contraenti ed adercnti sono facoltizzati ad obbligar i sia per se stessi, sia pcr i tcrritori dei quali hanno la rapprese n-tanza i n tcmazionale (colonie, protettorati, a m-ministrazioni fiduciarie, ecc.).

Quale giudizio complcssivo si può dare della Convenzione: da alcuni giuristi si è sostenuto che essa è eccessivamentc restrittiva, cioè troppo poco osscquente alla volontà contrattuale di-retta alla scelta d i un determinato giudice. Può obiettarsi che se essa avesse avuto maggior larghezza, molti Stati, gelosi assertori della pro -pria sovranità giurisdizionale, non l'avrebbero accettata; la Convenzione, anche nelle co

ndi-zioni nelle quali è stata redatta, rappresenta pur sempre un notevoli simo riconoscimento della volontà privata come fonte di competenza giurisdizionale. È quindi auspicabilc la sua più ampia accettazione per parte degli Stati ed una sua rapida entrata in vigore. Si può ancora ag -giungere che gli Stati, i quali sarebbero pr o-pensi a maggiori concessioni in favore della vo-lontà privata contrattuale, non sono prcclusi dalla Convenzione a stipulare ·fra di loro parti -colari accordi più liberali; l'art. 11 dà loro que -sta facoltà, statuendo che detti accordi, nella materia contemplata dalla Convenzione, avra n-no piena applicazione fra gli Stati contraenti in deroga alle norme più generali della Conven -zione.

(16)

Accertamenti " per

CampIOne

.

"

1. I provvedimenti anticongiunturali recen-temente adottati dal Governo si sono risolti in un ulteriore inasprin'lento della pressione fiscale,

che l'attuale Ministro delle Finanze aveva, in più occasioni, diagnosticato essere giunta al punto di rottura.

Non intendo affrontare il problema, alquanto

delicato, se l'inasprimento fiscale sia il mezzo più idoneo per superare la congiuntura,

parti-colarmente in un momento in cui le industrie

avrebbero bisogno di incentivi fiscali. L'argo-mento mi porterebbe lontano ed esorbiterebbe

dai limiti di questo studio, che si propone di

esprimere alcune riserve. in merito agli

accerta-menti cc per campione», destinati, negli int endi-menti del Ministro, a rendere più efficienti i provvedimenti adottati per superare la grave crisi che ci travaglia.

2. Recentemente una circolare a firma del Ministro delle Finanze ha invitato gli uffici ad eseguire accertamenti (( per campione» da con-durre con la massima serietà e nel contempo col massimo rigore. Detti accertamenti, a stare alla

circolare n. 370.880 dell'8 maggio 1964, di cui

si è fatto cenno sopra, non si contraddistinguono

dagli altri se non per il numero limitato dei soggetti che vengono sottoposti all'azione accer-tativa, approfondita e meditata, degli uffici finanziari, sino a pervenire, con l'impiego di tutti i mezzi di cui dispone l'amministrazione, alla identificazione del reddito effettivo e della reale

capacità dei contribuenti, già acquisiti all

'im-posizione, nonchè per la quantità di aziende che, fra i vari settori, vanno scelte tra quelle di me-diocri dimensioni, nei cui ,confronti più difficile

si è appalesata l'azione accertatrice per inesi-stenza di contabilità o per inidoneità della stessa a rappresentare fedelmente i fatti di gestione.

In ~onfronto degli altri accertamenti, quelli

per (( campione II - si legge nella citata

circo-lare - si contraddistinguono per il rigore e

l'oculatezza con i quali essi devono essere con-dotti. Gli uffici, per eseguire detti accertamenti, devono avvalersi dei più efficaci strumenti per il reperimento di tutti i dati ed elementi idonei

14

I

c R o N A C H E E C o N o M I C H E

Benedetto Cocivera

a delimitare la posizione economica dei soggetti,

per configurare esattamente la loro sfera eli

attività, avvalendosi della collaborazione degli organi di polizia tributaria e di tutti i soggetti

tenuti per legge a fornire utili indicazioni. Se

trattasi di imprese, gli uffici non elevono lasciare

intentata alcuna via per studiare i fattori che

rispecchiano le particolari caratteristiche

tecni-che ed economitecni-che del settore in cui opera

l'azienda. Se necessario, essi dovranno richiederc l'ausilio dei reparti verifiche contabili, ove

esi-stano, sia per sottoporre il campione ad

accu-rata ispezione documcntale, sia per rilevare presso enti o ditte che hanno rapporti con l' im-presa, mediante breve sopraluogo, notizie

rile-vanti ai fini della determinazione del reddito. Concreto potrà risultare l'apporto della Guardia

di Finanza, alla quale, però, dovrà precisarsi che le informazioni vengono richieste per perve-nire agli accertamenti (( per campione ".

Dato il rigore col quale detti accertamenti

vengono condotti si è disposto che nessuna ridu-zione può essere accordata sui redditi accertati

e che di detti risultati gli uffici se ne possano avvalere per l'accertamento di altre aziende

operanti in analoghe condizioni di potenzialità e di organizzazione.

3. Mi chiedo se ed infra quali limiti gli

accer-tamenti per (( campione ", oltre che opportuni, siano legittimi.

Nessuno contesta all'amministrazione

finan-ziaria il buon diritto di eseguire accertamenti

analitici, approfonditi e rigorosi, come si vuole

che siano gli accertamenti per (( campione )). Accertamenti siffatti, st1'icto iU1'e, dovrebbero

essere compiuti non per gruppi di contribuenti, come si suggerisce con la sopra citata circolare,

ma per tutti i contribuenti, se è vero che, almeno

oggi, imperante la legge del 1951, nota sotto il nome di riforma Vanoni, e quella del 1956, nota sotto il nome di legge Tremelloni, gli

accerta-menti devono essere eseguiti in via analitica,

tranne i rari casi nei quali, per colpa del

con-tribuente, gli uffici non siano autorizzati ad

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Che gli accertamenti analitici, poi, richie -dano, come si legge nella :::ircolare, una azione

approfondita e meditata dagli uffici discende

dalla natura dcll'accertamento analitico. Poichè accertamento analitico vuoI dire disamina della rispondenza a verità delle poste attive e passive

contenute nella dichiarazione unica dei redditi, è chiaro che per contestare dette poste è neces

-sario che gli uffici finanziari, con l'impiego di quci mczzi di cui è cenno nella circolare,

ven-gano in possesso di elementi idonei a contestare le poste che a loro giudizio o non sono veritiere

o non sono ammissibili. L'attività accertatrice,

dunque, dcve essere per forza di cose approfon-dita e meditata, anche se non si tratti di accer-tamento pcr campione.

Questo principio non resta scalfito dall'ecce -zione, costituita dai casi di accertamenti ese

-guiti non analiticamente, sia per l'impossibilità in cui spesso si trovano gli uffici di ricercare gli

elementi necessari per una rettifica in via ana

-litica, sia per l'interesse che hanno i co

ntri-buenti di sfidare accertamenti non analitici, pur

di non tencre la prescritta contabilità.

Ma se così è, se i sistemi di accertamento non possono essere derogati nè dall'amministrazione

finanziaria nè dai contribuenti, gli accertamenti « per campione II non si giustificano sotto nessun aspetto.

Non sotto l'aspetto dell'opportunità, per la ragione, del tutto evidente, che sottoponendo

ad accertamenti rigorosi non tutte le aziende, ma sola una parte di esse, queste vengono sotto-poste ad un carico tributario così pesante da pregiudicare, particolarmente in gravi momenti di. congiuntura come quelli che attraversiamo, la loro stessa esistenza. Il che aggrava ancor di più la già sperequata pressione tributaria, fonte di tanti guai. Vero che sperequazioni esistono

anche senza far ricorso agli accertamenti « per

campione », ma non si vede la ragione per la qualc la sperequazione tributaria debba aggra-varsi ancor di più.

Nemmeno sotto l'aspetto giuridico gli accer-tamenti per campione trovano giustificazione. Delle due l'una: o con gli accertamenti « per campione» non ci si vuoI discostare dal sistema degli accertamenti e si vuole richiamare l'atten

-zione degli uffici finanziari sul modo come de

-vono essere condotti gli accertamenti analitici

a carico delle imprese, ma in questo caso non

si comprende perchè gli accertamenti debbano farsi « per campione ". Ovvero con gli accerta-menti « per campione II si vogliono assoggettare ad accertamenti rigorosamente analitici solo

alcune aziende e poi utilizzare i risultati nei confronti delle altre imprese, ed allora si affossa la riforma Vanoni. Ed è strano che ad affossare

la riforma Vanoni sia il Ministro Tremelloni, che con la legge 5 gennaio 1956, n. l, sotto molti aspetti pregevolissima, ha contribuito noteyo l-mente a completare l'opera che il Ministro V

a-noni non ha potuto portare a compimcnto.

4. Anche le conseguenzc che si traggono dagli accertamenti « per campionc II non sono nè co

r-rette nè legittime. Così è a dire di quella riguar -dante il divieto, fatto agli uffici. finanziari con

la circolare de qua, di non accordare riduzioni

agli imponibili risultanti dagli accertamenti « per campione ". Il che, ragionando a contrario, induce a ritenere che per tutti gli altri impon i-bili derivanti da accertamenti di diversa natura,

sono ammissibili riduzioni da parte degli uffici finanziari.

Se la circolare non fos e a firma di Treme l-Ioni si potrebbe tacciare il Ministro delle Fi-nanze di grossolana ignoranza e ricordargli che

col concordato gli uffici, almeno teoricamente, non accordano riduzioni sull'imponibile, perchè

essi non hanno alcun potere di ridurre gli impo -nibili, che sono o quanto meno dovrebbero essere

quelli che in effetti sono. Ma il Ministro Tre -melloni non è un incompetente: al contrario Egli è uno dei migliori studiosi di diritto tributario e

sa meglio di chi scrive che di riduzioni di impo-nibile non è a parlarne affatto con il concordato

e che le avversioni del compianto Ministro Vanoni contro questo istituto, che pur è insop

-primibile perchè di grande utilità, erano origi

-nate proprio dal preconcetto che con il co ncor-dato si attuassero riduzioni d'imposta, ammis-sibili soltanto per legge. E proprio per negare

agli uffici finanziari un siffatto potere di ridu-zione degli imponibili, che equivale a riduzione

d'imposta, con l'art. 4 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che porta il nome del Ministro Tre -melloni, si riaffermò il principio, già saldo nella

giurisprudenza della Suprema Corte di Cassa-zione, che il concordato non ha natura transat

-tiva, non avendo l'amministrazione finanziaria il potere di accordare riduzioni d'imposta, e

che col concordato il contribuente non può far altro che rendere definitivo, con la sua adesione, l'imponibile già accertato dall'ufficio. Questo, almeno, in teoria.

Che poi in pratica le cose vadano dive rsa-mente, e si continui a fare quello che pur si nega, e cioè che si contratti, si mercanteggi con gli uffici finanziari fino a quando non si raggiunge un accordo, non può seriamente disconoscersi, ed è proprio per questa funzione che è propria del

concordato che contro di esso si sono appuntati gli strali di coloro che nel concordato vedono uno strumento eli corruzione, di cui i privati

legalmente si servono, malgrado gli accorgimenti

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che il legislatore ha cercato di adottare per fugare i sospetti che offendono la categoria dei funzionari finanziari.

Ma, se la natura e la funzione del concordato tributario, secondo il disposto dell'art. 4 della legge del 1956, rifuso nell'art. 36 del t.U. delle imposte dirette 29-1-1958, n. 645, è quella di rendere soltanto definitivo l'imponibile accer-tato dall'Ufficio, non si comprende come si possa, con la circolare ricordata, vietare la ridu-zione, per concordato, degli imponibili ricavati dagli accertamenti « per campione », quando, a stare alla legge, col concordato non è ammissi-bile alcuna riduzione d'imponibile, qualunque sia il sistema di accertamento col quale esso viene determinato.

5. Più gravi sono le riserve per quanto ri-guarda la utilizzazione dei risultati conseguiti con gli accertamenti « per campione». Leggesi al riguardo nella circolare de qua: « Nulla dovrà essere trascurato, nel caso trattasi di imprese, per studiare i fattori che rispecchino le parti-colari caratteristiche del settore in cui opera l'azienda esaminata, tenendo presente che, se del caso, i 1'isultati delle TiceTche dovranno essere utilizzati nei confronti delle alt1'e aziende ope-Tanti in analoghe condizioni di potenzialità e di organizzazione l).

Secondo le direttive del Ministro Tremelloni gli uffici devono (si tratta quindi di un potere-dovere) utilizzare, nei confronti delle altre aziende operanti in analoghe condizioni di po-tenzialità e di organizzazione, i risultati degli accertamenti « per campione )l. lVla, poichè detta

utilizzazione può avvenire solo quando i risul-tati ottenuti con gli accertamenti eseguiti in via normale, analiticamente, non coincidono con quelli ottenuti con gli accertamenti « per cam-pione», compiuti, cioè, in modo rigorosamente analitico, utilizzando, come vuole il Ministro delle Finanze, i risultati delle ricerche degli ac-certamenti per campione nei confronti delle altre aziende operanti in analoghe condizioni di po-tenzialità e di organizzazione, si legittima l'uso di quel sistema di accertamento che si era ripu

-diato con l'avvento della riforma Vanoni. Strano che, a dettare .siffatte direttive sia stato proprio il Ministro Tremelloni e che Egli non abbia, col suo fine intuito giuridico, intesa l"a gravità di una direttiva siffatta. Autorizzando gli uffici ad utilizzare nei confronti di altre aziende similari i risultanti degli accertamenti per campione, si autorizzano detti uffici ad abbandonare il sistema dell'accertamento ana-litico, che caratterizza la riforma Vanoni, legit-timando quel sistema di accertamento per com-parazione, per coefficienti applicati ad un

pre-161

CRONACHE ECONOMICHE

sunto giro di affari, che la riforma Vanoni ha definitivamente eliminato dall'ordinamento tri-butario.

Salvo che non si voglia affos are la riforma Va noni e ritornare all'antico sistema, l'utilizza-zione dei risultati ottenuti dagli accertamenti

« per campione II non può trovare applicazione,

perchè in aperto contrasto col sistema dell' ac-certamento analitico introdotto con la riforma Vanoni, potenziato con la legge 5 gennaio 1956, n. 1, nota sotto il nome di legge Tremclloni.

Se agli uffici dovesse essere con entito di uti-lizzare i risultati degli accertamenti « per cam-pione», in contrasto con quelli della dichiara-zione, sufficientemente documentata, o con i risultati del bilancio, ed allora è da chiedere perchè si debba continuare nella dichiarazione unica analitica dei redditi soggetti alle imposte dirette e perchè si debbano tenere libri e regi-stri contabili, la cui tenuta è obbligatoria per tutte le imprese, qualunque sia la loro dimensione. Il vero è che, almeno fino a quando reste-ranno in vigore le leggi Vanoni e Tremelloni, i risultati di un accertamento eseguito a carico di un'impresa non possono essere utilizzati per altre imprese, se non, ed in misura modestissima, come elementi per la determinazione del reddito in via presuntiva, tutte le volte che in mancanza della dichiarazione del contribuente, o di dichia-razione del tutto infedele, l'ufficio deve accertare i redditi in via induttiva. Infatti, ai sensi del-l'art. 118 del t.U. delle imposte dirette, già citato, « il 1'eddito dell'impresa comme'rciale è

determinato in base alla sit'/,wzione economica

dell' azienda desunta dagli elementi indicati dal

cont1'ibuente e HLccolti d''!.L(Jicio ».

L'utilizzazione dei risultati ottenuti dagli accertamenti « per campione l) nei confronti delle

altre aziende operanti in analoghe condizioni di potenzialità e di organizzazione, porta con sè, d'altronde, gravi inconvenienti. Non solo, per il facile rilievo, che il reddito non viene accer-tato, come si è detto sopra, in base alla situa-zione economica dell'azienda, ma in base alla situazione economica di altra azienda similare, ma soprattutto perchè i redditi delle aziende, anche se operanti in analoghe condizioni di potenzialità e di organizzazione, non sono quasi mai uguali, intervenendo molteplici fattori che determinano variazioni in più o in meno.

6. Un ultimo rilievo, anche se esso possa sembrare non strettamente inerente all'argo-mento che trattiamo: quali effetti riverberano gli accertamenti « per campione II sulla

perequa-zione tributaria?

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nella spccic, anzichè perequare il carico tribu -tario fra tutti i cittadinI, in conformità

del-,'art. 53, ] o comma, della Costituzionc, secondo cui: cc tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubblichc in ragione della loro capacità co

n-tributiva», si pongono in essere condizioni

pcr sperequare il carico fra i cittadini, facendo sopportarc ad alcuni di essi un carico tributario di gran lunga superiore aUa loro capacità con-tributiva.

Vcro chc l'attuazionc dell'art. 53, 10 comma dclla Costituzionc, è quanto mai difficile, se non proprio impossibilc, anche perchè è fortemente da dubitare chc trattasi di norma precettiva.

Sc tale dovesse ritenersi l'art. 53, quasi tuttc lc leggi tributarie dovrebbero considerarsi in co-stituzionali, non rispettando il principio della proporzionalità della imposta in rapporto alla capacità contributiva. Onde ci sembra più con -forme alla rcaltà giuridica ritenere che trattasi di norma programmati ca, a seguire la tanto c

ri-ticata distinzione; di una norma, cioè, rivolta al legislatore e che dallo stesso deve essere

tc-nuta presente nell'emanare le leggi tributarie. Ma sc allc difficoltà intrinseche se ne aggiungono altre estri n 'eche, ed allora la perequazione di-venta un mito, che solo la fantasia dei politici può dar [orme di concreta realtà.

Purtroppo in nome di questa tanto auspicata percq uazione tributaria si affinano le armi

del-l'accertamento, perfezionandone i sistemi, si

danno, comc accade con gli accertamenti per

campione, altri giri di vite al torchio tributario, dimenticando non solo che la pressione tribu-taria ha un limite, superando il quale si di-strugge la capacità contributiva dei cittadini, ma soprattutto che il problema di fondo resta in

so-luto fino a quando non si attua nella sua

interezza il precetto costituzionale, il quale vuole che tutti e non solo una gran parte dei cittadini, sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche .n ragione della loro capacità co

n-tributiva. Ora, fino a quando vi saranno e en -zioni personali, alcune davvero ingiustificate, la perequazione tributaria resta sempre un pro-blema insoluto.

Prima di forzare la mano sugli accertamenti per spremere ancor di più coloro che pagano le

imposte, si sarebbe fatto bene ad acquisire

all'imposizione coloro che non pagano imposte. Quello che più irrita i contribuenti è che a far appello all'attuazione del principio sancito dal lO comma dell'art. 53 della Costituzione sono proprio coloro che non hanno mai pagato e con-tinuano a non pagare un soldo a titolo di im -poste. Il che scava ancora più profondamente il

solco che divide la trincea della Finanza e dei contribuenti, che la riforma Vanoni aveva cer-cato di colmare buttandovi la passerella della

reciproca fiducia.

In un momento in cui si chiedono a tutti i cittadini sacrifici per superare il difficile m o-mento che attraversiamo, si attui il principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i citta-dini di fronte all'imposizione tributaria. cc Tutti )), dice l'art. 53, lO comma della Costituzione, sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ra-gione della loro capacità contributiva: tutti, senza eccezioni. Ed a dare l'esempio dovrebbero essere i legislatori, coloro che in nome del

po-polo emanano leggi ed impongono i tributi,

necessari ed indispensabili per attuare i fini dello Stato, che sono i fini del popolo, di CUI

essi sono i più qualificati rappresentanti.

(20)

Alcuni. cenni

sull'indagine del traffico

della città di Torino

Negli scorsi mesi l'Amministrazione Comu-nale torinese decideva di dare l'avvio ad una indagine sui fenomeni circolatori nella città di Torino.

Scopo dell'indagine era, oltre alla co

no-scenza della attuale situazione del traffico, anche quello di poter fare previsioni attendibili

per il futuro tenendo conto dei nuovi indirizzi

urbanistici tendenti a trasformare alcune zone della città.

Successivamente l'indagine mirava a for-nire elementi idonei che consentissero di com-piere interventi di più o meno immediata sca-denza, sia con mezzi messi a disposizione dal Codice della Strada, sia col potenziamento e lo

sviluppo di alcune direttrici su cui grava in

particolar modo la pressione del traffico. Nello svolgimento dell'indagine si sono sem

-pre tenuti presenti le interrelazioni ed i colle -gamenti esistenti fra questo studio di traffico e quelli in atto per il piano delle inte

rcomuna-lità e quelli relativi alla ristrutturazione dei servizi pubblici urbani e suburbani in modo da poter costituire valido elemento per l'attu a-zione del Piano Regolatore Generale.

A tal fine è stata nominata una Commi s-sione di 4 esperti (l) per affiancare gli uffici tecnici del Comune, cui è stato dato l'incarico di svolgere l'indagine.

Il lavoro della Commissione si è articolato in diverse fasi successive e fra loro strettamente connesse:

l) Rilievi di volumi di traffico.

- la) su un anello interno racchiuso tra Corsi Vittorio Emanuele, Cairoli, Regina lVlar-gherita, Principe Eugenio, Inghilterra (fig. l).

- lb) su un anello esterno costituito dai Corsi Trapani, Lecce, Svizzera, Borgaro, Gros-seto, Botticelli, Casale, Moncalieri, Bramante, Unione Sovietica, Sebastopoli, Siracusa (fig. 2).

181

CRONACHE ECONOMICHE

Giovanni

Job

- le) in penetrazione sulle direttrici prin-cipali confluenti su Torino (fig. 3) e preci sa-mente:

1 A t t u os r.

l

Torino-lIiilano 'l'orin 0-Ivrea lO Strada di Nicheli:no

-2 S.S. 137 Leini-Rivarolo 11 S.S. 20 CariglHUlo

-3 S.P. 34 Caselle-Lanzo 12 S.A. 133 Carmagnola

-4 Strada d i Venaria 13 S.S. 29 Poirino

-

-5 S.P. 70 Druento 14 S.S. lO Ch ieri

-

-6 S.S. 24 Pianezza 15 S.S. 134 Sassi-S. Mauro

-7 S.S. 25 Rivoli 16 St. di BertOlllla-S. Mauro

-

-8 S.P. 26 Orbassano 17 St. di Bertoulla-SettÌll1o 9 S.S. 23 Stupinigi 18 S.S. 11 Settimo

2) Determinazione delle velocità di marcia, delle velocità commerciali e delle cause di fer-mata su dieci percorsi tipici di attraversamento (fig. 4).

3) Attuazione di una indagine origine c destinazione atta ad individuare le principali direttrici seguite dai veicoli sia in penetrazione sia in uscita.

Dall'indagine sull'anello interno si è potuto calcolare come il volume globale di tra!ftco fosse, nelle 24 ore, dell'ordine rispettivamente di circa 323.500 veicoli in entrata e circa 324.000 veicoli

in uscita dall'anello stesso.

Nelle 6 ore del rilevamento l'entità della pe

-netrazione e dell'uscita era stata rispettivamente

(1) La COITI missione è stata così composta:

Prof. Antonio Bc:NINI - Doecntc di Costruzioni Strad.

Ferr. c Aeroportuali dell'Università di Roma;

Al:ch. Sergio NICOLA - Membro del Gnrppo progettista

del Nuovo Centro Direzionale di Torino;

Ing. Claudio PODESTÀ - Direttore della Sezione Cir

co-lazione c Tramco dell' A.C.I.

Pro/'. Alberto Russo FllATTMH - Docente di Tecnica ed

Riferimenti

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