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Cronache Economiche. N.205, Gennaio 1960

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N.205

GENNAIO 1960

'~

-.

_._.

~.~

_.

COMITATO DI REDAZIONE:

Ono Dott. GIUSEPPE ALPINO Dot!. AUGUSTO BARGONI Pro!. DotI. ARRIGO BORDI N Dott. CLEMENTE CELIDONIO Pro'. Dott. GIOVANNI DAL MASSO Dott. GIACOMO FRISETTI Pro', Dott. F. PALAZZI-TRIVELLI

0011. GIUSEPPE FRANCO Direttore responsabile

MENSILE A CURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI TORINO

p.g. - - La riform!! legi~lativa delle Socielà per Azioni

3

R. RAIMONDI - Situazione zoolecnica e indirizzi

pro-dullivi in provincia di Torino 9 G.

F,

MICHELETTI _ Una indagine condotta dal

C.R.A.T.E.M.A.

15

PINO BAVA - Clienli piccoli (divag3Zioni)

11

- - Pe~i e dimensioni dei veicoli induslriali nei

Pae~i della C.E.E. (a cura di A, Rus~o Frallasi) 20

F.

FASO LO - Un'imporlanle inchie~la sui giovani di

~rioo .

U

G. LEGA - Vi~ila all'induslria irlande~e dal lino

27

MARTON - Un'Azienda non

è

un'i~ola 31

Congiuntura economica del mese di dicemhle

1959

lS

Note di CRONACA CAMERALE:

Piano provinciale di sviluppo per le zone depresse Accertamenlo dei valori medi delle acque, bE'"vande gas -sale e del ghiaccio ai lini dell'applicazione dell'I.G.E. per il 1960 - Commissione permanenle per l'agflcollura, le foreste e l'economia montana. Riunione del 18 gen-"aio 1960 - Commissione tecnico-consultiva Irasporti e comunicazioni - Pubblicazioni camerali 39 Rassegna del commercio estero mese di di

-~~~1m ~

Sino~si dell'Import-Export

45

Borsa Valori - Rassegna gennaio

1960

St

- - Tra i libri (G. B.):

F. ANTOLISEI: Manuale di di,ilio penale. I ,eati 10110-mentari e societari - A. OALSACE: le Bila" (sa ,'rueture, se, ulemenh), .. I. G. FREDERICK: Le ricerche motiva .. zionalj .. U. BARDELLI: Acque 'Sotterranee (ricerche, sfruttamento. conservazione)

Fiere. Mostre, Esposizioni e Congressi Intern3-zionali del

1960 .

Il

Mondo offre e chiede

55

57

(4)

PALAZZO LASCARIS -

SEDE

DELLA

(5)

LA RIFORMA LEGISLATIVA

DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

La

riforma

l

egis

lativa

delle Società

pe1'

azioni

e

la

necessità ovunque sentita di adeguare

la

struttura

e

il

funzionamento

di

detti organismi all

e

mutate

condi-zio

ni

dell'

eco

nomia

e

d

e

l

mercato non

pot

eva

no

lasciare

indiff

ere

nte qu

esta

Camem di Commercio che

ha

deli-b

erato

di

contribuire allo studio

d

e

lla

nuova disciplina

mediante

l

'opem

di una

speciale Commissione, alla

quale sono stati chiamati

e

min

e

nti

giuristi,

nonch

è

tecnici

e

studiosi

di qu

estio

ni

econo

mich

e.

La

Commissione è costituita

dai Signori:

-

Dr. AMBROGIO PRATO -

Consigliere

di Cassazion

e,

Pr

esi

d

e

nt

e

Prof. Avv. PAOLO GRECO

-

Prof

essore

onlinmio

di

diritto

commerciale

all'Univ

e

rsità di Torino

Prof. ARRIGO

BORDI

N

-

Prof

esso

r

e

ordinm

'

io di

po-litica

eco

nomica all'Univ

ers

ità di Torino

e

Ammi-nistmtor

e

D

e

l

eg

ato Soc. Cogn

e

Prof. LUCIANO

J

ONA -

Incaricato

di t

ec

nica prof

es

-sionale

all'Università di

Torino

e

Pr

es

id

e

nt

e

d

e

l-l

'

Istituto

Bancario

S.

Paolo di T01

'

ino

Prof. Avv

.

GASTONE COTTINO

-

Prof

ess

or

e

stmordi-nario di

diritto commerciale

all'

Università

di

M

0-d

e

11G

Prof.

D

ot

t

.

SILVIO GOLZIO

-

Dir

e

ttor

e

G

e

n

e

mle Soc.

«

S.

I

.

P.

»

Dr.

GIUSEPPE

FRA

NCO

-

S

egret

a1'io G

e

n

e

mle Camem

di Comm

erc

io,

Ind.

e

Agr. di

T

orino.

Sulla bas

e

d

e

l prog

e

tto di L

egge

La Malfa

e

Lom-bardi la

Commissione

ha

e

saminato,

con vivo

inter

esse,

tutte

l

e

qu

es

tioni

e

gli

arg01n

e

nti più pr

essa

nti

e

mag-giormente

posti

all'attenzione

d

e

lla

pubb

lica opinione,

concludendo

i

suoi

lavori

con una

r

e

lazione

a rum del

Prof.

Gastone Cottino che

qui di

seguito si

tmscriv

e.

RELAZIONE CONCLUSIVA

della Commissione Camerale per lo studio

sulla riforma legislativa delle Società per Azioni

L

a

Commiss

i

one

ha

esa

minato

,

nel

corso

di num

e

-ro

se

sedute,

l

a

proposta di

l

egge

presentata al

Parla-mento

dagli

on.

li L

a

Malfa

e

Lombardi,

ispirata,

come

è

noto, ag

li

studi ed a

l

progetto

di

riforma del

com-pianto prof.

Tullio Ascarelli. Essa ha

a

n

c

h

e

fermato

la

sua attenzione s

u

una proposta

di

l

egge

Alpino,

F

erioli

e

Tromb

e

tta,

re

l

a

ti

va a

ll'a

deguamento

d

e

l

capi-tal

e

minimo d

ell

a socie

t

à

per azioni

e socie

t

à a

respon-sabili

t

à

limitata

,

da

elevars

i

rispettivamente a Lire

25.000.000

e

d

a

Lire 1.500.000

;

ma

so

lo

per osservare

come

t

a

le

proposta non

introduca alcuna innovazione

sostanz

i

a

le

nella disciplina d

e

ll

e soc

i

e

di

capita

l

e,

limit

a

nd

osi

essa

ad aggiornare, assai

tardi

vamen

t

e

inv

e

ro

,

r

e

ntità d

el

capita

le

a

ll

a sva

lut

azione

m

onetar

ia

e ad ovviare a

disposizioni

divenute

a

na

cron

isti

che ed

assurde

.

L'unico rilievo da farsi

concerne, se

mai,

la

misura

d

ell'

adeguamento pe

r le

società per

azi

oni; i

l

cui

cap

i

-t

a

l

e, a

l

fin

e

di

concretare

un

ammontare

idon

eo ad

assicurare

un

a corrispondenza

di m

ezz

i

al

tipo

sociale

ed a

i

suoi carat

t

eri

e

d

offrire

una

valida garanzia per

i creditori

socia

li,

dovr

e

bb

e esse

r

e

stab

ilit

o

in

a

l

meno

50

milioni.

Ben div

erso

panorama pr

esenta

invece

il

progetto

L

a

Malfa

-

Lombardi:

che, se

pur

e

non

scru

t

a ogni

aspe

tt

o

della disciplina d

ell

a soc

ie

per az

i

oni

e

non

affron

t

a

tutti i

probl

e

mi

che

la

riconosciuta

inad

eg

u

a-t

ezza

di

questa

so

ll

eva ogni giorno al giudice

e

d

all'in-t

er

pr

ete,

offre un util

e

punto

di

partenza per

un

rie-same approfon

dit

o

di

essa.

In lin

ea

di massima i

Comm

issari co

ndividono

i

mo-ti

vi c

h

e

hanno

sp

int

o

i propon

en

ti

a

presen

t

are il

pro-ge

tt

o.

Esiste

indubbiam

e

nt

e

un

a situaz

i

one

di

disagio,

di

crisi, o, se si

pr

e

ferisc

e,

di

,

carenza

l

eg

islativa

, so

prat-tutt

o

nella disciplina d

ell

e grandi soc

ie

a

l

arga

parte-cipaz

i

one az

ionaria

: situaz

i

one che si

risolve in un

crescente

distacco h'a

l

a

norma

e

l

a rea

lt

à, ne

ll

a

sepa-razione del

con

tr

o

ll

o

dalla propri

e

(i

l

primo

riser-vato spesso a

minoranz

e

organizzate, od a

maggior

anze

tiranniche,

la

seconda confinata ad

un

az

i

onista

imp

o-tent

e);

ed

in un

comp

lesso

giuoco

di part

ec

ipazioni

reciproc

h

e, co

llega

menti

a catena

e

d

accord

i

paraso-cia

li

, c

he,

giovandosi

d

ell

a

e

rmetica

oscurità

d

e

i

bi-lanci

,

rendono

sempre

più illusorio l'id

eale

di d

emo-crazia soc

i

e

taria

d

elinea

to dal

leg

islator

e

d

el

'42 e

t

a

lora

anc

h

e

la

st

essa

'

consistenza a

tutela d

el

capi-t

a

l

e socia

l

e

.

Inn

ega

bil

e, a

dunqu

e,

l'esig

e

nza di mod

e

rnizzar

e

g

li

s

trum

en

ti,

renderli più

ada

tti

alla

insopprimibile

realtà

concre

t

a, e

tali n

el

con

t

empo

da

consentire a

l

socio

un diretto,

efficace

e

consapevole

ins

e

rim

e

nto

ne

ll

a

vita

d

ell

a soc

i

e

tà.

L

'

in

erz

ia di qu

es

t'ultimo

è

spesso

il

frutto infatti d

e

l

suo

disinteresse

a

ll

a gestione,

riduc

e

ndosi

eg

li

ad

esserE'

un investitor

e

più

c

h

e

un partecipe

,

considerando egli

l'azion

e

come

un util

e

e

più

sicuro

impi

ego

di danaro

,

(6)

anzichè come

uno

s

trum

ento

per innestarsi

concreta-mente,

positivamente nella

v

ita

di una società; ma

è

anche

l

a conseguenza

dell'impossibilità

di

conoscere

le

vicende socia

li

,

di

comprendere

dati contabili

e

bi-lanci

,

di

avere

i mezzi per partecipare

consapevo

lm

ente

ad

una discussione

e

votazione

assembleare.

Il divorzio tra

norma

e

realtà

è

fenomeno comune

oggi ad ogn

i

paese

a struttura capitalistica o

prevalen-temente

cap

it

a

li

stica

dell'economia:

e com

uni

sono

la

val

utazione

critica

di

esso

ed i tentativi di superarlo

da

parte

della

dottrina

e

talora anche

del

l

eg

islator

e.

Esso appare partico

larm

ente grave nel nostro

in

quanto

la

funzionarizzazione

della

società,

il

s

uo

dominio ad

opera

di minoranza organizzate,

]'

autoperpet

u

az

i

one

delle amministrazioni

-

che

ne

sono

tra le conseguenze

più

appariscenti

-

contraddicono

al

conce

tto

della

socie

tà di

capita

l

e come

p

ersona

giuridica

privata, retta

dall'interesse

comune

dei

suoi

membri

e

paiono

schiu-d

ere

l

a

porta

a concez

i

oni, come

quella delI'

«

impresa

in

sè », estran

ee

al

nostro

ord

in

amento

.

Un

progetto di riforma potrebbe

ancora

ampliare

quindi i

suoi orizzonti,

ponendo in

discussione

l'oppor-tunità stessa

di una disciplina unitaria della società

p

e

r azioni:

in

cui, secondo che s

i

tratti di grandi,

medi

o

picco

li

organismi,

il regim

e

«

parlamentare

»

int

erno

giuoca e si deforma, in modo div

erso

(potendosi

passare

dal

controllo di una p

ercentual

e

minima di

capita

le,

nella

grande società, a

ll

a

finzione assembleare

del-l'anonima

familiar

e).

Una

disciplina differenziata,

che

tenga

con

to

della

diversa

p

artecipazion

e,

ed

interesse,

dei

soci a

lla

ge

-stione socia

le,

potrebbe apparire

opport

una.

Ad ogn

i

modo,

fatto questo rilievo,

e

formulando il

voto

che

l

o si

prenda nella

opportuna cons

id

eraz

ion

e,

la

Commissione

ha preferito rinviare ad un secondo

momento

una ulteriore indagine, che

abbracc

i

pro-blemi

non toccati dal progetto in

esame (ad es.

sulle

funzioni

e

l

a

disciplina d

el

Collegio Sindacale,

la

di-sciplina, eventuale,

delle riserve occulte,

la

partecipa-zione,

eventuale,

d

egli obbligazionisti

a

lla

gestione

so-ciale,

il diritto del

socio

alla distribuzione periodica

d

egli utili):

e

rimanere per intanto nei binari

di tal

e

progetto,

esaminando concretamente,

in

primo

luogo

,

a

ll

a

luce di

esso,

la

s

ituazion

e, esprimendo

sui singoli

articoli, oltre

al consenso,

i

propri punti di

diss

enso

e

di

critica.

ART.

l

-

Nessuna società

può acquistare,

sotto-sc

ri

vere

o

pr

e

nd

e

r

e

in

gamnzia,

n

e

ppur

e

in

più atti

,

per una

misum sup

e

rior

e

al

5

p

e

r

cento

d

e

l

proprio

capitale,

azioni

o

quot

e

di altm

società che

sia a

sua

volta sua socio. secondo

l

e

risultanz

e

d

e

i propri

libri

o

gli

atti

già comunicati

p

e

r lo. iscrizione.

La

stess

a disposizion

e

si

applica n

e

i riguardi della

part

ec

ipazion

e

di una

società

ad altra

società

che, pur

non

esse

ndo

sua socio., sia

a

sua vo

lta

direttamente

o

indir

e

ttam

e

nt

e socio.

d

e

lla soci

e

socio.,

ogni qual volta

qu

es

ta

situazione

sia nota al

consigliere

delegato o

,

in

s

ua mancanza

,

al dir

e

ttor

e

generale

d

e

lla società

c

h

e

pro

ce

d

e

all' acquisto

o

alla

sottoscrizione

o

alla pres

e

in

ga

ran

z

ia di azioni

o

quot

e

d

e

ll

'

altm

società.

Lo.

v

iolaz

ione

d

e

ll

e

disposizioni d

ei

commi

prec

e

-dent

i

importa l'applicazion

e

di un'amm

e

nda in misu'/'Q

eg

ual

e

al doppio d

e

ll'impolto d

e

ll

'

acquisto, della

sotto-scriz

ion

e

o

d

e

lla

garanzia,

a

carico

del

co

n

sigliere

d

e

l

e

-4 I

CRONACHE ECONOMICHE

gat?

o, in sua mancanza

,

d

e

l dir

e

ttor

e

generale,

d

e

lla

soc

l

età che

abbia

v

iolat

o

la disposizion

e

d

e

l primo

o

secondo ?omma

di qu

es

to articolo

,

do

ve

ndo

comunque

l

o.

pQ.1'tecrpazwne assunta

violando

i

com

ma pr

ece

d

e

nti

,

esse

r

e

liquidata n

e

l t

e

rmin

e

di

180

giorni,

appli

c

ando

in

caso

di ri

.

tQ.1·do l

e

sanzioni

d

e

l

sesto

c

omma d

e

l

pr

ese

nte mticolo.

Le pmtecipazioni sociali

es

i

s

t

e

nti all

'

atto d

e

ll'

e

ntrata

in

vigo'/'e

d

e

lla

pr

ese

nte l

egge e

che siano

in

contrasto

coi

commi

prec

e

d

e

nti

dovranno

esse

r

e

liqvidat

e

nel

termine impro'l'Ogabil

e

di du

e

ann

'

i dalla

soC'ietà

c

h

e

sia

divenuta

socio.

d

e

ll' altra in t

e

mpo post

e

rior

e

.

Ciascuna dell

e

parti potrà

citare

l'altra da

va

nti

l

'

Autorità giudiziaria

competente

p

e

r fa'/' acc

e

r

tare

la

data d

ei

risp

e

ttivi acquisti

e

d

e

t

e'/'

minar

e

qval

e

d

e

ll

e

parti abbia

l

'obb

li

go

di liqui

.

dar

e

lo. propria part

ec

ipa

-zione,

p1'ovv

e

dendo il

givdice

seco

ndo

e

quità qvando

non risulti

in

linea di fatto qual

e

a

c

quisto

sia stato

fatto

in t

e

mpo post

e

r

·

io

1'e

.

La mancata oss

e

rvan

z

a d

e

lla dispo

s

i

zi

on

e

d

e

l quarto

comma

del p1'es

e

nt

e

articolo import

e

,

a

car

i

co

del

consig

li

e

r

e

d

e

l

egato

o

,

in

sua

mancan

z

a

,

d

e

l dir

e

ttor

e

genera

l

e

d

e

lla

società

incorsa n

e

ll

'

inoss

e

r

v

an

z

a

,

l'ap

-plica

z

ion

e

di tino. amm

e

nda di

un

ce

nt

esi

mo d

e

ll

'

im

-1Jorto

d

e

ll

'

acquisto

, s

ottoscrizion

e

o

ga1'C/nzia

,

per ogni

giomo

di ritm·do.

ART.

2

-

Lo.

vio

la

zione

d

eg

li aTticoli 2359

e

2360

d

e

l Codic

e

civile

importa l

'

applica

zio

n

e

d

e

ll

'

amm

e

nda

pT

ev

ista n

e

l t

e

rzo

comm.a

d

e

ll' aTtico lo

1

a

ca

ri

co

del

consigliere

d

e

l

eg

ato o

,

in

sua mancan

z

a

,

d

e

l dir

et-tore

genemle,

della

società

acquistant

e

o

sOttO

SC

TU-trice,

nonchè del t

e

rmine

iv-i

pr

ev

isto p

e

r

lo.

liquida

-zione

d

e

lla part

e

cipazion

e

ill

eg

ittimam

e

nt

e

assunta

e

d

e

ll' ammenda pr

ev

ista p

e

r ritardo n

e

l

compimento

di

d

e

tta liquidazion

e

.

Si

applicano a tutt

e

l

e società e

anch

e con

rif

e

rim

e

nto

ad acquisti,

sottoscrizioni o

anticipaz

'

ioni di quot

e g

li

a1·ticoli 2358, 2359

,

2360

, 2361

d

e

l Codic

e civile.

Gli articoli

l

e

2 del proge

tto

sono visti

di massima

con

favore dalla Commissione,

salvo

fissarsi quale

debba

essere

la

partecipazione minima della

società

soc

ia

che giustifichi l'applicazione d

el

primo

comma

d

e

lI'

art.

1.

La ribadita limitazione d

ell

'acquisto

di

azioni o

quote

di

altra società

che sia

a

sua vo

lt

a socia

della

acquirente, mentre

si

adegua

ag

li

sviluppi

l

egislativi

di altri Paesi

(ad es.

Francia, ed

oggi, a

lm

eno

n

ei

pro-getti

es

ist

enti,

Germania), affronta in modo più reciso

e

chiaro il problema delle partecipazioni a num

ero

chiuso,

t

ende

a porre

un freno,

più chiaramente

ed

efficacemen

t

e

degli attuali art. 2359

e

2360 del C.C.

,

a quel!' anél'cquamento del

capitale,

o di parte di

esso,

che

si realizza attraverso gli investimenti reciproci

ed

il fenomeno

d

e

lla catena di

socie

a

danno dei

credi-tori

e

degli stessi soci.

La norma risolve inoltre ogni dubbio sulla

applica-zione di

essa

a tutte le società, evitando

i

problemi

che

potrebbero sorgere in

sede

di interpretazione

ana-logi

ca

degli artt. 2359

e

2360.

(7)

dell'amministratore

delegalù

che

d

ell'amministratore

unico,

del direttore

general

e

o comunque

dei membri

de

l

consiglio

di

amministrazione che siano

incorsi in

essa.

AHT.

3

-

L

e

società

p

e

l

·

a

z

ioni l

e

cui

azioni non

siano

quotat

e

in b01·

s

a do

v

ranno invim

·e

a domicilio ai

soc

i

iscritti

n

e

i

propri

libri il bilancio

co

l

conto

pTO"fitti

e

p

e

rdit

e e co

n l

e

relazioni

d

eg

li amministTatol·i

e

d

e

l

co

ll

egio si

nda

c

al

e,

almeno

quindi

c

i

g

iomi prima d

e

l

g

iorno p

er

qual

e

è

s

tata

convocata

l'ass

e

mbl

e

a p

e

r

d

e

lib

e

rar

e

al ri

g

uardo.

Ness

una proposta di riform.a

statutaria

di una

società

pe

r a

zio

ni l

e c

ui a

z

ioni non

s

iano quotat

e

in. borsa

potrà

esse

r

e esa

minata

dall'

a

sse

mbl

e

a quando

il

s

uo

teno

r

e

n

o

n

si

a

sta

to

co

muni

ca

to n

e

ll

e

form

e

indi

ca

t

e

n

e

l

co

mma pr

ece

d

e

nt

e

con almeno

quindici

g

iomi di

antecedenza

s

ul

g

iorno n

e

l qual

e

è

convocata

l

'

ass

e

m-blea

alla

c

ui d

e

lib

e

ndon

e

d

e

bba

essere

pr

ese

ntata la

prop

os

ta.

EntTo

quindici

giomi

dal

l

OTO

d

e

posito pT

ess

o la

ca

n

ce

ll

e

ria d

e

l tribunal

e

o

dalla

1

01·0

iscri

zi

on

e

n

e

l

co

mp

e

t

e

nt

e

r

eg

i

s

tro

,

quando

si

tTatti di d

e

lib

e

Ta

z

ioni

soggette

a i

sc

ri

zio

n

e,

i

verbali

d

e

ll

e

ass

e

mbl

ee

d

e

lla

soc

i

e

per

a

zio

ni d

evo

no

esse

r

e

comunicate

al

domi-c

ilio d

ei

soci

is

c

ritti

n

e

i libr·

i d

e

lla

società.

L

e s

t

esse

disposi

z

ioni

si

applicano all

e

soci

e

tà a

responsabi

lità

limitata

,

dov

e

ndo

,

in qu

es

t

e, esse

r

e

ri-m

essa

la r

e

la

z

i

o

n

e

d

e

l

collegio sindacale

in. quanto

qu

es

to

s

ia

stato

nom.inato a t

e

rmini d

e

ll

'

m·Ucolo 2488

d

e

l

Codice civile

.

La

Commissione approva

lo

spirito

della norma de

l-l'art.

3;

col

qu

a

l

e

i proponenti t

endono

a

migliorare

le

prospettiv

e

di

conoscenza

da parte

de

i

soci

d

e

lla

situazione sociale,

prevedendo l'invio del bilancio

e

d

elle

relazioni

alm

eno quindi·ci

giorni

prima de

l

giorno

dell'asse

mblea.

Qualche

riserva è

stata

tuttavia

soll

e

vata

su

tali

m

odalità

concrete,

sembrando più opportuno

che

il

legislatore

preve

da

una

semplice

messa

a disposizion

e

delle scritture contabili

e

dell

e

re

lazioni; se

mai

dispo-nendo qualche

cosa

di

più

e

di più util

e

de

ll'invio

d

e

l

bilancio,

spesso

indecifrabile,

come

il deposito presso

la

società

d

ella documentazion

e

dello sviluppo del

fat-turato lordo,

de

ll

e

spese generali

,

dei rischi di

circola-zione

(giro

di

cambi

ali

scontate).

La disposizion

e

avrebbe

così

una maggiore

utilità

concreta,

equilibrandosi l'inte

resse dei

soci

a conoscere

i risultati

sociali

e

que

lli della

società

a non

svelare

i

propri

segreti alla

concorrenza

(al

quale fine baster

ebbe

al t

erzo

conconente acquistare

un'azione

od una

quota).

Ne

llo

s

tesso tempo,

si

verrebbe

incontro al socio

che

inte

nda

farsi

part

e

diligente

e

non

anche

a

quello

totalm

ente

in

erte,

indifferente

alle vicende

sociali.

Pare

p

erciò

superfluo

(oltre che

costoso, specie ne

lle

società con

rilevant

e

num

ero di soci)

e

da

e

liminar

e,

il terzo

comma

d

e

ll

'

articolo.

La

comunicazione ai soci

dei verbali d

e

lle

assem-bl

ee non

è

giustificata, se si considera che

questi hanno

già avuto

notizia

o

possibilità di notizia dal bilancio

e

che

quindi

,

se

non hanno partecipato all'assemblea,

è

esclusivam

ente

per

loro

negligenza e

disinteresse alle

vicende sociali;

neg

lig

enza e

disinteresse

che non

deb-bono

essere

incoraggiate.

ART.

4

-

lVeaa

r

e

dazion

e

d

e

l bilan

c

i

o

cli qualunque

società

dovranno

esse

r

e

analiticamente

indi

ca

t

e

l

e

par-tec

ipazioni

in

altra

società,

m

e

n

z

i

o

nando la

quota

o

i./

num

e

ro d

e

ll

e

azioni di

c

ia

sc

una

partecipazione

e

il

v

alor

e

complessivo

d

e

ll

e

part

ec

ipa

z

ioni

e

d

e

l

fondo

oscillazione

titoli.

Quando l

a

società

part

ec

ipi

in altra

soc

i

e

t

à

in

mi

s

ura

s

up

e

Ti

oTè

al 5 p

e

T

ce

nto d

e

l prop·

rio

c

apital

e, essa

dovrà

all

eg

aT

e

al

propTio bilanGÌ.o l'ultimo bilan

cio

della

so-cietà alla

qual

e

part

ec

ipa.

L

e

T

e

la

z

ioni d

eg

li

amntinistmtoTi

e

d

e

i

s

ind

aci delle

soc

i

e

tà a T

espo

nsabilità limitata do

vra

nn

o

ana.litica-m

e

nt

e

indi

c

aT

e

l

e

nuo

ve

pmtecipazioni assunte

dUTOnt

e

l

'ese

r

c

i

z

io pr

ec

isando l

'oggetto

d

e

lla

società

n

e

lla qual

e

v

i

e

n

e

assunta una part

e

cipa

z

ion

e e

la atti

v

ità

da

que-s

ta

e

ff

e

tti

v

am

e

nt

e svo

lta.

L

e

di

s

po

s

i

z

ioni d

e

l pT

ese

nt

e

mti

co

lo

si

appli.cano

anch

e

a finanziam

e

nti

co

mpiuti

da

una

società ai

propTi

so

ci

,

p

e

r

s

on

e

fi

sic

h

e

o

g

iuridi

c

h

e,

o

alle

società

d

e

ll

e

quali

la

soc

i

età

finan

zia

tri

ce

partecipi

in

misura

s

up

e

·

rioTe al

5 p

e

T

ce

nto d

e

l propTio

capita

l

e.

ART.

5 -

Al bilan

cio

di qualunqu

e soc

i

età

do

v

TOnno

esse

T

e

all

eg

at

e

cop

·

i

e

d

e

ll

e

d

enu

n

ce

pT

ese

ntat

e

per

l'

ese

r

c

i

zio

pr

ece

d

e

nt

e

conceTnenti !'imposta di

Tic-chezza

mobil

e e

qu

e

lla

sulle

soc

i

e

,

do

ve

ndo la

rela-z

ion

e

d

eg

l

i

ammini

st

ratori

menzionare

g

li importi

defi-niti

v

am

e

nt

e

a

cce

rtati n

ei

.,.i

gu

ardi

di

d

et

t

e

impo

ste

per

l'ultimo

ese

rci

z

io

che

s

ia

stato oggetto

di a

cce

rtam

e

nt

o

d

e

finitivo

.

Vi

va approvazion

e ha incontrato da parte della

Com-missione ]' art. 4,

che

finalm

ent

e

prevede

un

' an

alitica

informazione

sull

e

part

ecipazioni di una

società ad

altr

e, e

regola in modo

esauriente

il

grave problema:

mettendo

la

parola fin

e

ad una

situazion

e

p

er

cui il

giuoco d

e

ll

e

rec

iproche

partecipazioni

sociali

sfugge a

qualsiasi controllo, e

sfugge

la

possibilità di

valutarne

]' entità

ed

i

rischi.

Contraria invece

la

Commiss

ione

all

a

disposizione

de

ll

'art. 5. Alleg

ando al bilancio

copia delle

denunce

concernenti l'imposta di R.M.

e

qu

elle

sull

e società,

nOn

si

danno

agli

azionisti nuovi

elementi di

cono-scenza,

ma solo si rischia di

offrire

ai terzi informazioni

di natura d

e

licata

e

riservata, e che essi potrebbero

sfruttare

contro

la

società

mettendone

in piazza gli

affari

interni

ART.

6

-

La

validità

d

e

ll

e

pro

c

ur

e

rilas

c

iat

e

per

la

mppr

ese

ntan

z

a in ass

e

mbl

e

a

è

limitata alla

sola

prima

as

se

mbl

e

a

che

s

eg

u

e

il

rilascio

d

e

lla pro

c

um

.

Il procurator

e

d

eve esse

r

e

una p

e

rsona fis·

ica

e

il

suo

nom

e

d

eve,

a p

e

na eli nullità

, esse

r

e

specificato

n

e

lla

procura

che

non potTà

esse

r

e

consegnata

in bian

co,

n

è

consenti

r

e

la

s

ostitu

zi

on

e

di un

procuratore

di

ve

rso

da qu

e

llo indicato.

L

e

azi

e

nd

e

eli

credito

pos

so

no int

e

r

ve

nir

e

n

e

ll

e

as-se

mbl

ee

con l

e

a

zi

oni d

e

ll

e

quali

siano

d

e

posit

a

ri

e

o

comodatarie,

in

seguito

a procura

speciale

la

cui

durata

non può

ecce

d

e

T

e

dodici m

es

i a ]Jmtir

e

dalla data d

e

l

conferimento.

L

e

procur

e

m

e

n

z

ionat

e

in qu

es

to articolo

sono

null

e

quando

il

procumtor

e

ric

eva

p

e

r

s

ua op

e

ra un

qualun-qu

e

compenso

dalla soci

e

tà p

e

r la

cui

as

se

mbl

e

a

è

stata

rilasciata la procu

ra.

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