N.205
GENNAIO 1960
'~
-._._.
~.~
_.COMITATO DI REDAZIONE:
Ono Dott. GIUSEPPE ALPINO Dot!. AUGUSTO BARGONI Pro!. DotI. ARRIGO BORDI N Dott. CLEMENTE CELIDONIO Pro'. Dott. GIOVANNI DAL MASSO Dott. GIACOMO FRISETTI Pro', Dott. F. PALAZZI-TRIVELLI0011. GIUSEPPE FRANCO Direttore responsabile
MENSILE A CURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI TORINO
p.g. - - La riform!! legi~lativa delle Socielà per Azioni
3
R. RAIMONDI - Situazione zoolecnica e indirizzipro-dullivi in provincia di Torino 9 G.
F,
MICHELETTI _ Una indagine condotta dalC.R.A.T.E.M.A.
15
PINO BAVA - Clienli piccoli (divag3Zioni)
11
- - Pe~i e dimensioni dei veicoli induslriali neiPae~i della C.E.E. (a cura di A, Rus~o Frallasi) 20
F.
FASO LO - Un'imporlanle inchie~la sui giovani di~rioo .
U
G. LEGA - Vi~ila all'induslria irlande~e dal lino
27
MARTON - Un'Azienda nonè
un'i~ola 31Congiuntura economica del mese di dicemhle
1959
lS
Note di CRONACA CAMERALE:
Piano provinciale di sviluppo per le zone depresse Accertamenlo dei valori medi delle acque, bE'"vande gas -sale e del ghiaccio ai lini dell'applicazione dell'I.G.E. per il 1960 - Commissione permanenle per l'agflcollura, le foreste e l'economia montana. Riunione del 18 gen-"aio 1960 - Commissione tecnico-consultiva Irasporti e comunicazioni - Pubblicazioni camerali 39 Rassegna del commercio estero mese di di
-~~~1m ~
Sino~si dell'Import-Export
45
Borsa Valori - Rassegna gennaio
1960
St
- - Tra i libri (G. B.):F. ANTOLISEI: Manuale di di,ilio penale. I ,eati 10110-mentari e societari - A. OALSACE: le Bila" (sa ,'rueture, se, ulemenh), .. I. G. FREDERICK: Le ricerche motiva .. zionalj .. U. BARDELLI: Acque 'Sotterranee (ricerche, sfruttamento. conservazione)
Fiere. Mostre, Esposizioni e Congressi Intern3-zionali del
1960 .
Il
Mondo offre e chiede55
57
PALAZZO LASCARIS -
SEDE
DELLA
LA RIFORMA LEGISLATIVA
DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
La
riforma
l
egis
lativa
delle Società
pe1'
azioni
e
la
necessità ovunque sentita di adeguare
la
struttura
e
il
funzionamento
di
detti organismi all
e
mutate
condi-zio
ni
dell'
eco
nomia
e
d
e
l
mercato non
pot
eva
no
lasciare
indiff
ere
nte qu
esta
Camem di Commercio che
ha
deli-b
erato
di
contribuire allo studio
d
e
lla
nuova disciplina
mediante
l
'opem
di una
speciale Commissione, alla
quale sono stati chiamati
e
min
e
nti
giuristi,
nonch
è
tecnici
e
studiosi
di qu
estio
ni
econo
mich
e.
La
Commissione è costituita
dai Signori:
-
Dr. AMBROGIO PRATO -
Consigliere
di Cassazion
e,
Pr
esi
d
e
nt
e
Prof. Avv. PAOLO GRECO
-
Prof
essore
onlinmio
di
diritto
commerciale
all'Univ
e
rsità di Torino
Prof. ARRIGO
BORDI
N
-
Prof
esso
r
e
ordinm
'
io di
po-litica
eco
nomica all'Univ
ers
ità di Torino
e
Ammi-nistmtor
e
D
e
l
eg
ato Soc. Cogn
e
Prof. LUCIANO
J
ONA -
Incaricato
di t
ec
nica prof
es
-sionale
all'Università di
Torino
e
Pr
es
id
e
nt
e
d
e
l-l
'
Istituto
Bancario
S.
Paolo di T01
'
ino
Prof. Avv
.
GASTONE COTTINO
-
Prof
ess
or
e
stmordi-nario di
diritto commerciale
all'
Università
di
M
0-d
e
11G
Prof.
D
ot
t
.
SILVIO GOLZIO
-
Dir
e
ttor
e
G
e
n
e
mle Soc.
«S.
I
.
P.
»
Dr.
GIUSEPPE
FRA
NCO
-
S
egret
a1'io G
e
n
e
mle Camem
di Comm
erc
io,
Ind.
e
Agr. di
T
orino.
Sulla bas
e
d
e
l prog
e
tto di L
egge
La Malfa
e
Lom-bardi la
Commissione
ha
e
saminato,
con vivo
inter
esse,
tutte
l
e
qu
es
tioni
e
gli
arg01n
e
nti più pr
essa
nti
e
mag-giormente
posti
all'attenzione
d
e
lla
pubb
lica opinione,
concludendo
i
suoi
lavori
con una
r
e
lazione
a rum del
Prof.
Gastone Cottino che
qui di
seguito si
tmscriv
e.
RELAZIONE CONCLUSIVA
della Commissione Camerale per lo studio
sulla riforma legislativa delle Società per Azioni
L
a
Commiss
i
one
ha
esa
minato
,
nel
corso
di num
e
-ro
se
sedute,
l
a
proposta di
l
egge
presentata al
Parla-mento
dagli
on.
li L
a
Malfa
e
Lombardi,
ispirata,
come
è
noto, ag
li
studi ed a
l
progetto
di
riforma del
com-pianto prof.
Tullio Ascarelli. Essa ha
a
n
c
h
e
fermato
la
sua attenzione s
u
una proposta
di
l
egge
Alpino,
F
erioli
e
Tromb
e
tta,
re
l
a
ti
va a
ll'a
deguamento
d
e
l
capi-tal
e
minimo d
ell
a socie
t
à
per azioni
e socie
t
à a
respon-sabili
t
à
limitata
,
da
elevars
i
rispettivamente a Lire
25.000.000
e
d
a
Lire 1.500.000
;
ma
so
lo
per osservare
come
t
a
le
proposta non
introduca alcuna innovazione
sostanz
i
a
le
nella disciplina d
e
ll
e soc
i
e
tà
di
capita
l
e,
limit
a
nd
osi
essa
ad aggiornare, assai
tardi
vamen
t
e
inv
e
ro
,
r
e
ntità d
el
capita
le
a
ll
a sva
lut
azione
m
onetar
ia
e ad ovviare a
disposizioni
divenute
a
na
cron
isti
che ed
assurde
.
L'unico rilievo da farsi
concerne, se
mai,
la
misura
d
ell'
adeguamento pe
r le
società per
azi
oni; i
l
cui
cap
i
-t
a
l
e, a
l
fin
e
di
concretare
un
ammontare
idon
eo ad
assicurare
un
a corrispondenza
di m
ezz
i
al
tipo
sociale
ed a
i
suoi carat
t
eri
e
d
offrire
una
valida garanzia per
i creditori
socia
li,
dovr
e
bb
e esse
r
e
stab
ilit
o
in
a
l
meno
50
milioni.
Ben div
erso
panorama pr
esenta
invece
il
progetto
L
a
Malfa
-
Lombardi:
che, se
pur
e
non
scru
t
a ogni
aspe
tt
o
della disciplina d
ell
a soc
ie
tà
per az
i
oni
e
non
affron
t
a
tutti i
probl
e
mi
che
la
riconosciuta
inad
eg
u
a-t
ezza
di
questa
so
ll
eva ogni giorno al giudice
e
d
all'in-t
er
pr
ete,
offre un util
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punto
di
partenza per
un
rie-same approfon
dit
o
di
essa.
In lin
ea
di massima i
Comm
issari co
ndividono
i
mo-ti
vi c
h
e
hanno
sp
int
o
i propon
en
ti
a
presen
t
are il
pro-ge
tt
o.
Esiste
indubbiam
e
nt
e
un
a situaz
i
one
di
disagio,
di
crisi, o, se si
pr
e
ferisc
e,
di
,
carenza
l
eg
islativa
, so
prat-tutt
o
nella disciplina d
ell
e grandi soc
ie
tà
a
l
arga
parte-cipaz
i
one az
ionaria
: situaz
i
one che si
risolve in un
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distacco h'a
l
a
norma
e
l
a rea
lt
à, ne
ll
a
sepa-razione del
con
tr
o
ll
o
dalla propri
e
tà
(i
l
primo
riser-vato spesso a
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e
organizzate, od a
maggior
anze
tiranniche,
la
seconda confinata ad
un
az
i
onista
imp
o-tent
e);
ed
in un
comp
lesso
giuoco
di part
ec
ipazioni
reciproc
h
e, co
llega
menti
a catena
e
d
accord
i
paraso-cia
li
, c
he,
giovandosi
d
ell
a
e
rmetica
oscurità
d
e
i
bi-lanci
,
rendono
sempre
più illusorio l'id
eale
di d
emo-crazia soc
i
e
taria
d
elinea
to dal
leg
islator
e
d
el
'42 e
t
a
lora
anc
h
e
la
st
essa
'
consistenza a
tutela d
el
capi-t
a
l
e socia
l
e
.
Inn
ega
bil
e, a
dunqu
e,
l'esig
e
nza di mod
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rnizzar
e
g
li
s
trum
en
ti,
renderli più
ada
tti
alla
insopprimibile
realtà
concre
t
a, e
tali n
el
con
t
empo
da
consentire a
l
socio
un diretto,
efficace
e
consapevole
ins
e
rim
e
nto
ne
ll
a
vita
d
ell
a soc
i
e
tà.
L
'
in
erz
ia di qu
es
t'ultimo
è
spesso
il
frutto infatti d
e
l
suo
disinteresse
a
ll
a gestione,
riduc
e
ndosi
eg
li
ad
esserE'
un investitor
e
più
c
h
e
un partecipe
,
considerando egli
l'azion
e
come
un util
e
e
più
sicuro
impi
ego
di danaro
,
anzichè come
uno
s
trum
ento
per innestarsi
concreta-mente,
positivamente nella
v
ita
di una società; ma
è
anche
l
a conseguenza
dell'impossibilità
di
conoscere
le
vicende socia
li
,
di
comprendere
dati contabili
e
bi-lanci
,
di
avere
i mezzi per partecipare
consapevo
lm
ente
ad
una discussione
e
votazione
assembleare.
Il divorzio tra
norma
e
realtà
è
fenomeno comune
oggi ad ogn
i
paese
a struttura capitalistica o
prevalen-temente
cap
it
a
li
stica
dell'economia:
e com
uni
sono
la
val
utazione
critica
di
esso
ed i tentativi di superarlo
da
parte
della
dottrina
e
talora anche
del
l
eg
islator
e.
Esso appare partico
larm
ente grave nel nostro
in
quanto
la
funzionarizzazione
della
società,
il
s
uo
dominio ad
opera
di minoranza organizzate,
]'
autoperpet
u
az
i
one
delle amministrazioni
-
che
ne
sono
tra le conseguenze
più
appariscenti
-
contraddicono
al
conce
tto
della
socie
tà di
capita
l
e come
p
ersona
giuridica
privata, retta
dall'interesse
comune
dei
suoi
membri
e
paiono
schiu-d
ere
l
a
porta
a concez
i
oni, come
quella delI'
«
impresa
in
sè », estran
ee
al
nostro
ord
in
amento
.
Un
progetto di riforma potrebbe
ancora
ampliare
quindi i
suoi orizzonti,
ponendo in
discussione
l'oppor-tunità stessa
di una disciplina unitaria della società
p
e
r azioni:
in
cui, secondo che s
i
tratti di grandi,
medi
o
picco
li
organismi,
il regim
e
«parlamentare
»
int
erno
giuoca e si deforma, in modo div
erso
(potendosi
passare
dal
controllo di una p
ercentual
e
minima di
capita
le,
nella
grande società, a
ll
a
finzione assembleare
del-l'anonima
familiar
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Una
disciplina differenziata,
che
tenga
con
to
della
diversa
p
artecipazion
e,
ed
interesse,
dei
soci a
lla
ge
-stione socia
le,
potrebbe apparire
opport
una.
Ad ogn
i
modo,
fatto questo rilievo,
e
formulando il
voto
che
l
o si
prenda nella
opportuna cons
id
eraz
ion
e,
la
Commissione
ha preferito rinviare ad un secondo
momento
una ulteriore indagine, che
abbracc
i
pro-blemi
non toccati dal progetto in
esame (ad es.
sulle
funzioni
e
l
a
disciplina d
el
Collegio Sindacale,
la
di-sciplina, eventuale,
delle riserve occulte,
la
partecipa-zione,
eventuale,
d
egli obbligazionisti
a
lla
gestione
so-ciale,
il diritto del
socio
alla distribuzione periodica
d
egli utili):
e
rimanere per intanto nei binari
di tal
e
progetto,
esaminando concretamente,
in
primo
luogo
,
a
ll
a
luce di
esso,
la
s
ituazion
e, esprimendo
sui singoli
articoli, oltre
al consenso,
i
propri punti di
diss
enso
e
di
critica.
ART.
l
-
Nessuna società
può acquistare,
sotto-sc
ri
vere
o
pr
e
nd
e
r
e
in
gamnzia,
n
e
ppur
e
in
più atti
,
per una
misum sup
e
rior
e
al
5
p
e
r
cento
d
e
l
proprio
capitale,
azioni
o
quot
e
di altm
società che
sia a
sua
volta sua socio. secondo
l
e
risultanz
e
d
e
i propri
libri
o
gli
atti
già comunicati
p
e
r lo. iscrizione.
La
stess
a disposizion
e
si
applica n
e
i riguardi della
part
ec
ipazion
e
di una
società
ad altra
società
che, pur
non
esse
ndo
sua socio., sia
a
sua vo
lta
direttamente
o
indir
e
ttam
e
nt
e socio.
d
e
lla soci
e
tà
socio.,
ogni qual volta
qu
es
ta
situazione
sia nota al
consigliere
delegato o
,
in
s
ua mancanza
,
al dir
e
ttor
e
generale
d
e
lla società
c
h
e
pro
ce
d
e
all' acquisto
o
alla
sottoscrizione
o
alla pres
e
in
ga
ran
z
ia di azioni
o
quot
e
d
e
ll
'
altm
società.
Lo.
v
iolaz
ione
d
e
ll
e
disposizioni d
ei
commi
prec
e
-dent
i
importa l'applicazion
e
di un'amm
e
nda in misu'/'Q
eg
ual
e
al doppio d
e
ll'impolto d
e
ll
'
acquisto, della
sotto-scriz
ion
e
o
d
e
lla
garanzia,
a
carico
del
co
n
sigliere
d
e
l
e
-4 I
CRONACHE ECONOMICHEgat?
o, in sua mancanza
,
d
e
l dir
e
ttor
e
generale,
d
e
lla
soc
l
età che
abbia
v
iolat
o
la disposizion
e
d
e
l primo
o
secondo ?omma
di qu
es
to articolo
,
do
ve
ndo
comunque
l
o.
pQ.1'tecrpazwne assunta
violando
i
com
ma pr
ece
d
e
nti
,
esse
r
e
liquidata n
e
l t
e
rmin
e
di
180
giorni,
appli
c
ando
in
caso
di ri
.
tQ.1·do l
e
sanzioni
d
e
l
sesto
c
omma d
e
l
pr
ese
nte mticolo.
Le pmtecipazioni sociali
es
i
s
t
e
nti all
'
atto d
e
ll'
e
ntrata
in
vigo'/'e
d
e
lla
pr
ese
nte l
egge e
che siano
in
contrasto
coi
commi
prec
e
d
e
nti
dovranno
esse
r
e
liqvidat
e
nel
termine impro'l'Ogabil
e
di du
e
ann
'
i dalla
soC'ietà
c
h
e
sia
divenuta
socio.
d
e
ll' altra in t
e
mpo post
e
rior
e
.
Ciascuna dell
e
parti potrà
citare
l'altra da
va
nti
l
'
Autorità giudiziaria
competente
p
e
r fa'/' acc
e
r
tare
la
data d
ei
risp
e
ttivi acquisti
e
d
e
t
e'/'
minar
e
qval
e
d
e
ll
e
parti abbia
l
'obb
li
go
di liqui
.
dar
e
lo. propria part
ec
ipa
-zione,
p1'ovv
e
dendo il
givdice
seco
ndo
e
quità qvando
non risulti
in
linea di fatto qual
e
a
c
quisto
sia stato
fatto
in t
e
mpo post
e
r
·
io
1'e
.
La mancata oss
e
rvan
z
a d
e
lla dispo
s
i
zi
on
e
d
e
l quarto
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del p1'es
e
nt
e
articolo import
e
rà
,
a
car
i
co
del
consig
li
e
r
e
d
e
l
egato
o
,
in
sua
mancan
z
a
,
d
e
l dir
e
ttor
e
genera
l
e
d
e
lla
società
incorsa n
e
ll
'
inoss
e
r
v
an
z
a
,
l'ap
-plica
z
ion
e
di tino. amm
e
nda di
un
ce
nt
esi
mo d
e
ll
'
im
-1Jorto
d
e
ll
'
acquisto
, s
ottoscrizion
e
o
ga1'C/nzia
,
per ogni
giomo
di ritm·do.
ART.
2
-
Lo.
vio
la
zione
d
eg
li aTticoli 2359
e
2360
d
e
l Codic
e
civile
importa l
'
applica
zio
n
e
d
e
ll
'
amm
e
nda
pT
ev
ista n
e
l t
e
rzo
comm.a
d
e
ll' aTtico lo
1
a
ca
ri
co
del
consigliere
d
e
l
eg
ato o
,
in
sua mancan
z
a
,
d
e
l dir
et-tore
genemle,
della
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acquistant
e
o
sOttO
SC
TU-trice,
nonchè del t
e
rmine
iv-i
pr
ev
isto p
e
r
lo.
liquida
-zione
d
e
lla part
e
cipazion
e
ill
eg
ittimam
e
nt
e
assunta
e
d
e
ll' ammenda pr
ev
ista p
e
r ritardo n
e
l
compimento
di
d
e
tta liquidazion
e
.
Si
applicano a tutt
e
l
e società e
anch
e con
rif
e
rim
e
nto
ad acquisti,
sottoscrizioni o
anticipaz
'
ioni di quot
e g
li
a1·ticoli 2358, 2359
,
2360
, 2361
d
e
l Codic
e civile.
Gli articoli
l
e
2 del proge
tto
sono visti
di massima
con
favore dalla Commissione,
salvo
fissarsi quale
debba
essere
la
partecipazione minima della
società
soc
ia
che giustifichi l'applicazione d
el
primo
comma
d
e
lI'
art.
1.
La ribadita limitazione d
ell
'acquisto
di
azioni o
quote
di
altra società
che sia
a
sua vo
lt
a socia
della
acquirente, mentre
si
adegua
ag
li
sviluppi
l
egislativi
di altri Paesi
(ad es.
Francia, ed
oggi, a
lm
eno
n
ei
pro-getti
es
ist
enti,
Germania), affronta in modo più reciso
e
chiaro il problema delle partecipazioni a num
ero
chiuso,
t
ende
a porre
un freno,
più chiaramente
ed
efficacemen
t
e
degli attuali art. 2359
e
2360 del C.C.
,
a quel!' anél'cquamento del
capitale,
o di parte di
esso,
che
si realizza attraverso gli investimenti reciproci
ed
il fenomeno
d
e
lla catena di
socie
tà
a
danno dei
credi-tori
e
degli stessi soci.
La norma risolve inoltre ogni dubbio sulla
applica-zione di
essa
a tutte le società, evitando
i
problemi
che
potrebbero sorgere in
sede
di interpretazione
ana-logi
ca
degli artt. 2359
e
2360.
dell'amministratore
delegalù
che
d
ell'amministratore
unico,
del direttore
general
e
o comunque
dei membri
de
l
consiglio
di
amministrazione che siano
incorsi in
essa.
AHT.
3
-
L
e
società
p
e
l
·
a
z
ioni l
e
cui
azioni non
siano
quotat
e
in b01·
s
a do
v
ranno invim
·e
a domicilio ai
soc
i
iscritti
n
e
i
propri
libri il bilancio
co
l
conto
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e
p
e
rdit
e e co
n l
e
relazioni
d
eg
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e
d
e
l
co
ll
egio si
nda
c
al
e,
almeno
quindi
c
i
g
iomi prima d
e
l
g
iorno p
er
qual
e
è
s
tata
convocata
l'ass
e
mbl
e
a p
e
r
d
e
lib
e
rar
e
al ri
g
uardo.
Ness
una proposta di riform.a
statutaria
di una
società
pe
r a
zio
ni l
e c
ui a
z
ioni non
s
iano quotat
e
in. borsa
potrà
esse
r
e esa
minata
dall'
a
sse
mbl
e
a quando
il
s
uo
teno
r
e
n
o
n
si
a
sta
to
co
muni
ca
to n
e
ll
e
form
e
indi
ca
t
e
n
e
l
co
mma pr
ece
d
e
nt
e
con almeno
quindici
g
iomi di
antecedenza
s
ul
g
iorno n
e
l qual
e
è
convocata
l
'
ass
e
m-blea
alla
c
ui d
e
lib
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e
d
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bba
essere
pr
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prop
os
ta.
EntTo
quindici
giomi
dal
l
OTO
d
e
posito pT
ess
o la
ca
n
ce
ll
e
ria d
e
l tribunal
e
o
dalla
1
01·0
iscri
zi
on
e
n
e
l
co
mp
e
t
e
nt
e
r
eg
i
s
tro
,
quando
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e
lib
e
Ta
z
ioni
soggette
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e,
i
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d
e
ll
e
ass
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mbl
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d
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lla
soc
i
e
tà
per
a
zio
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evo
no
esse
r
e
comunicate
al
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ilio d
ei
soci
is
c
ritti
n
e
i libr·
i d
e
lla
società.
L
e s
t
esse
disposi
z
ioni
si
applicano all
e
soci
e
tà a
responsabi
lità
limitata
,
dov
e
ndo
,
in qu
es
t
e, esse
r
e
ri-m
essa
la r
e
la
z
i
o
n
e
d
e
l
collegio sindacale
in. quanto
qu
es
to
s
ia
stato
nom.inato a t
e
rmini d
e
ll
'
m·Ucolo 2488
d
e
l
Codice civile
.
La
Commissione approva
lo
spirito
della norma de
l-l'art.
3;
col
qu
a
l
e
i proponenti t
endono
a
migliorare
le
prospettiv
e
di
conoscenza
da parte
de
i
soci
d
e
lla
situazione sociale,
prevedendo l'invio del bilancio
e
d
elle
relazioni
alm
eno quindi·ci
giorni
prima de
l
giorno
dell'asse
mblea.
Qualche
riserva è
stata
tuttavia
soll
e
vata
su
tali
m
odalità
concrete,
sembrando più opportuno
che
il
legislatore
preve
da
una
semplice
messa
a disposizion
e
delle scritture contabili
e
dell
e
re
lazioni; se
mai
dispo-nendo qualche
cosa
di
più
e
di più util
e
de
ll'invio
d
e
l
bilancio,
spesso
indecifrabile,
come
il deposito presso
la
società
d
ella documentazion
e
dello sviluppo del
fat-turato lordo,
de
ll
e
spese generali
,
dei rischi di
circola-zione
(giro
di
cambi
ali
scontate).
La disposizion
e
avrebbe
così
una maggiore
utilità
concreta,
equilibrandosi l'inte
resse dei
soci
a conoscere
i risultati
sociali
e
que
lli della
società
a non
svelare
i
propri
segreti alla
concorrenza
(al
quale fine baster
ebbe
al t
erzo
conconente acquistare
un'azione
od una
quota).
Ne
llo
s
tesso tempo,
si
verrebbe
incontro al socio
che
inte
nda
farsi
part
e
diligente
e
non
anche
a
quello
totalm
ente
in
erte,
indifferente
alle vicende
sociali.
Pare
p
erciò
superfluo
(oltre che
costoso, specie ne
lle
società con
rilevant
e
num
ero di soci)
e
da
e
liminar
e,
il terzo
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d
e
ll
'
articolo.
La
comunicazione ai soci
dei verbali d
e
lle
assem-bl
ee non
è
giustificata, se si considera che
questi hanno
già avuto
notizia
o
possibilità di notizia dal bilancio
e
che
quindi
,
se
non hanno partecipato all'assemblea,
è
esclusivam
ente
per
loro
negligenza e
disinteresse alle
vicende sociali;
neg
lig
enza e
disinteresse
che non
deb-bono
essere
incoraggiate.
ART.
4
-
lVeaa
r
e
dazion
e
d
e
l bilan
c
i
o
cli qualunque
società
dovranno
esse
r
e
analiticamente
indi
ca
t
e
l
e
par-tec
ipazioni
in
altra
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m
e
n
z
i
o
nando la
quota
o
i./
num
e
ro d
e
ll
e
azioni di
c
ia
sc
una
partecipazione
e
il
v
alor
e
complessivo
d
e
ll
e
part
ec
ipa
z
ioni
e
d
e
l
fondo
oscillazione
titoli.
Quando l
a
società
part
ec
ipi
in altra
soc
i
e
t
à
in
mi
s
ura
s
up
e
Ti
oTè
al 5 p
e
T
ce
nto d
e
l prop·
rio
c
apital
e, essa
dovrà
all
eg
aT
e
al
propTio bilanGÌ.o l'ultimo bilan
cio
della
so-cietà alla
qual
e
part
ec
ipa.
L
e
T
e
la
z
ioni d
eg
li
amntinistmtoTi
e
d
e
i
s
ind
aci delle
soc
i
e
tà a T
espo
nsabilità limitata do
vra
nn
o
ana.litica-m
e
nt
e
indi
c
aT
e
l
e
nuo
ve
pmtecipazioni assunte
dUTOnt
e
l
'ese
r
c
i
z
io pr
ec
isando l
'oggetto
d
e
lla
società
n
e
lla qual
e
v
i
e
n
e
assunta una part
e
cipa
z
ion
e e
la atti
v
ità
da
que-s
ta
e
ff
e
tti
v
am
e
nt
e svo
lta.
L
e
di
s
po
s
i
z
ioni d
e
l pT
ese
nt
e
mti
co
lo
si
appli.cano
anch
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a finanziam
e
nti
co
mpiuti
da
una
società ai
propTi
so
ci
,
p
e
r
s
on
e
fi
sic
h
e
o
g
iuridi
c
h
e,
o
alle
società
d
e
ll
e
quali
la
soc
i
età
finan
zia
tri
ce
partecipi
in
misura
s
up
e
·
rioTe al
5 p
e
T
ce
nto d
e
l propTio
capita
l
e.
ART.
5 -
Al bilan
cio
di qualunqu
e soc
i
età
do
v
TOnno
esse
T
e
all
eg
at
e
cop
·
i
e
d
e
ll
e
d
enu
n
ce
pT
ese
ntat
e
per
l'
ese
r
c
i
zio
pr
ece
d
e
nt
e
conceTnenti !'imposta di
Tic-chezza
mobil
e e
qu
e
lla
sulle
soc
i
e
tà
,
do
ve
ndo la
rela-z
ion
e
d
eg
l
i
ammini
st
ratori
menzionare
g
li importi
defi-niti
v
am
e
nt
e
a
cce
rtati n
ei
.,.i
gu
ardi
di
d
et
t
e
impo
ste
per
l'ultimo
ese
rci
z
io
che
s
ia
stato oggetto
di a
cce
rtam
e
nt
o
d
e
finitivo
.
Vi
va approvazion
e ha incontrato da parte della
Com-missione ]' art. 4,
che
finalm
ent
e
prevede
un
' an
alitica
informazione
sull
e
part
ecipazioni di una
società ad
altr
e, e
regola in modo
esauriente
il
grave problema:
mettendo
la
parola fin
e
ad una
situazion
e
p
er
cui il
giuoco d
e
ll
e
rec
iproche
partecipazioni
sociali
sfugge a
qualsiasi controllo, e
sfugge
la
possibilità di
valutarne
]' entità
ed
i
rischi.
Contraria invece
la
Commiss
ione
all
a
disposizione
de
ll
'art. 5. Alleg
ando al bilancio
copia delle
denunce
concernenti l'imposta di R.M.
e
qu
elle
sull
e società,
nOn
si
danno
agli
azionisti nuovi
elementi di
cono-scenza,
ma solo si rischia di
offrire
ai terzi informazioni
di natura d
e
licata
e
riservata, e che essi potrebbero
sfruttare
contro
la
società
mettendone
in piazza gli
affari
interni
ART.