• Non ci sono risultati.

Parere sul disegno di legge recante:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Parere sul disegno di legge recante:"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Parere sul disegno di legge recante:

“Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di Appello di Trento”

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 marzo 1989, ha deliberato di esprimere il seguente parere:

“- vista la richiesta di parere avanzata dal Ministro di Grazia e Giustizia in data 1 febbraio 1989 con riferimento al disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 32 del Senato osserva quanto segue:

- l’istituzione di una sezione distaccata di Corte di Appello si giustifica alla luce di esigenze di servizio là dove il numero degli uffici del distretto sia tale da rendere più razionale una suddivisione degli stessi a fini di una migliore distribuzione del lavoro. Si deve altresì tener presente la distanza che intercorre tra centro (Corte di Appello) e periferia (Uffici del Distretto).

Sotto nessuno dei profili in questione sembra necessario dar vita ad una sezione distaccata della Corte di Appello di Trento che abbia giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Bolzano.

L'indice di lavoro (15,82) nella Corte di Trento è infatti proporzionato all'organico e sarebbe incongruo riservare alla istituenda sezione distaccata i soli affari provenienti dal Tribunale di Bolzano, dalla pretura di Bolzano e dalle sezioni distaccate di quest'ultimo ufficio.

Per i motivi sopra indicati si esprime parere sfavorevole all'istituzione dell'indicata sezione distaccata”.

Riferimenti

Documenti correlati

procuratori generali della stessa Corte o magistrati di merito con funzioni equiparate a quelle di cassazione.. Quest'opzione, sostenuta da condivisibili valutazioni del

della Magistratura e della Associazione Bancaria Italiana si tenne un Convegno di studio nel corso del quale fu esaminata la praticabilità de iure condito e de iure condendo

Il problema assume poi particolare delicatezza in questo caso, posto che lo schema di regolamento in esame configura il superamento delle prove pre-selettive quale requisito

nasce, quindi, un dubbio di costituzionalità perché la disciplina proposta potrebbe dar luogo a differenza di trattamento tra due categorie di soggetti, a seconda che i processi

G.i.p., giudice del dibattimento, giudice d'appello ed anche Corte di Cassazione (il disegno non la menziona, ma il "punto" della decisione non può sottrarsi al

Pur rientrando la materia tra quelle in ordine alle quali il Consiglio Superiore della Magistratura è competente a formulare il proprio parere, nel caso di specie questo organo

Ma la formula utilizzata dal costituente deve essere intesa rapportandone il significato al contesto storico in cui essa venne scritta: in tale contesto ai giudici singoli

E ciò per una molteplicità di motivi: il numero limitato delle valutazioni (quattro lungo tutto il corso della "carriera", salvo quelle sollecitate dallo stesso magistrato