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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1956, Anno 15, n.2, giugno

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Academic year: 2021

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(1)

Spedizione in abbonamento postale

RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO

E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E

(E RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO FINANZIARIO)

D I R E Z I O N E :

L U I G I E I N A U D I

Membro onorario

ACHILLE D. G IA N N IN I BEN VEN U TO G R IZIO TTI S A L V A T O R E S C O C A f E Z I O V A N O N I

M I L A N O

D O TT. A . GIUFFRÈ - EDITORE

(2)

della Camera di Commercio di Pavia

La D irezione è a Pavia, Istituto di Finanza presso l ’Università e la Camera di Commercio, Strada Nuova n. 65, presso il Prof. Benvenuto Griziotti, al quale devono essere inviati manoscritti, bozze corrette, cambi, libri per recen­ sioni in duplice copia, ecc., Assistente, Dr. Francesco Forte.

L ’Amministrazione è in Milano, Via Solferino 19, presso l ’editore A. Giuffrè. Ad essa vanno indirizzate le richieste di abbonamento (c.c. postale 3/17986), le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per man­ cato ricevimento di fascicoli.

L ’abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell’ annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all’editore, anche con versamento sul conto corrente postale 3/17986, indicando a tergo del modulo, in modo leggi­ bile, nome, cognome e indirizzo dell’ abbonato; oppure presso 1 suoi agenti a ciò autorizzati. Il rinnovo dell’abbonamento deve essere effettuato entro il 15 marzo di ogni anno. Trascorso tale termine l ’amministrazione provvede direttamente all’incasso nella maniera più conveniente, addebitando le spese relative.

Le richieste di cambiamento di indirizzo devono essere accompagnate dall’im­ porto di L. 70 in francobolli.

I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine, non si spediscono che contro rimessa dell’importo.

Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro il 10 dicembre di ciascun anno si intenderanno tacitamente rinnovati per l ’anno successivo. L’abbonamento però non può essere disdetto se l'abbonato non è al corrente con i pagamenti.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l ’ amministrazione della rivista.

ABBONAMENTI CUMULATIVI : Gli abbonati alla Rivista di Diritto Finanziario

e Scienza delle Finanze, in regola con il pagamento, hanno diritto ad una ridu­

zione del 10 % sugli abbonamenti alla Rivista dei D ottori Commercialisti ed a 11

Diritto fallimentare e delle società com m erciali, edite dalla Casa Dott. A. Giuffrè. Ai collaboratori saranno inviati gratuitamente 30 estratti dei loro saggi. Copie supplementari eventualmente richieste all’atto del licenziamento delle bozze ver­ ranno fornite a prezzo di costo. La maggiore spesa per le correzioni straordinarie è a carico dell’autore.

Condizioni di abbonam ento

(3)

P A R T E P R I M A

DOTTRINA - APPUNTI E RASSEGNE pag

T4 Direzione - L ’ in se g n am e n to delle leggi di finanza P o s o le Università

dTpaTova e Pavia a partire dall’anno scolastico 1938-39 . . . . 109 111

Giannino Parravicini - Imposte, moneta e p r e z z i...

Francesco Forte - Sugli effetti economici della accelerazione degli am- ^ mortamenti fi s c a l i...

Salvatore Bitscema - Rapporti fra bilancio dell’Amministrazione autonoma ^

dei monopoli e il bilancio dello S t a t o ...

ADOLFO Klitsche de la Grange - Giurisdizione amministrativa e ordinaria ^

in materia d o g a n a l e...

RECENSIONI - OPERE RICEVUTE - RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI (segue a pag. II).

P A R T E S E C O N D A

g i u r i s p r u d e n z a p a g

Osvaldo Poli - Alcune considerazioni sulla determinazione del reddito di ^

o j Z T Z ^ I n tema di esenzione 'del minimo dall’ imposta 'di regi- ^

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Poli

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del 'contratto ed evento bellico nella imposta prò-

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porzionale di r e g i s t r o ...* -Qg

Pr\ncesco Ribera - I croupiers - Le mance -

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oreviste e la legge sostanziale . 77

Angelo Dus - Definizione amministrativa dei delitti di con ra an 14g

imposte di fal)l>rìcazion€...

(4)

Albert Hensel - Diritto tributario (B. G r iz io t t i)... 200

Emanuele Morselli- Le imposte in Italia (F. Repaci) . . . • . • . 201

Gerard Colm - Essay in Public Finance and Fiscal Policy (F. Forte) . . 202

Pa u l A. Samuelson, Robert L. Bish o p, John R. Coleman - Readings in

Economics (F. V o l p i ) ... 204

OPERE R I C E V U T E ... 205

RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI R E C E N T I ...208

SENTENZE E DECISIONI ANNOTATE

pag. R.M. - Accordi tra la finanza e i rappresentanti di categoria - Hanno va­

lore orientativo e non vincolante per la tassazione dei singoli rappre­

sentanti (Comm. Centr., 27 aprile 1955,' n. 71029) (con nota di O. Po li) 101

Imposta sui redditi di R.M. - Redditi derivanti da esercizio professionale - Professionisti legali - Criteri per la tassazione (Comm. Distr.

R o s s a n o , 24 o t to b r e 1955) (c o n n o t a d i O. Po l i) ... 101

Registro - Appalto ricostruzione impianto industriale - Costruzione e ri­ parazione di alcune macchine - Imposta normale (Comm. Centr., 28

fe b b r a io 1955, n . 69062) (c o n n o t a d i O. Poli) ...112

Registro - Donazioni - Esenzione da imposta fino a L. 750.000 - Non com­

pete (Comm. Centr., 27 giugno 1955, n. 73598) (con nota di G. Ravagli) 108

I.G.E. - Casinò di S. Remo - Mance dei vincenti ai croupiers (Trib. Ge­

nova, 7 dicembre 1954) (con nota di F. Ribera) ... 118

Esattore ed esazione delle imposte - Esecuzione fiscale contro debitore di­ chiarato falito - Esecuzione fiscale posteriore alla insinuazione del cre­ dito da parte dell’esattore (C. App. Catanzaro, 18 dicembre 1954) (con

nota di G. Greco) ... 133

Prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » - Istituzione di nuovi capitoli - Necessità della legge sostanziale (C. Conti, 23 feb­ braio 1956) (con nota di S. B uscem a)...139 Contrabbando di generi soggetti ad imposta di fabbricazione - Definizione

amministrativa - Ammissibilità in qualunque stadio del procedimento

(Cass., 24 novembre 1954, n. 1983) (con nota di A. Dus) . . • • 148

(5)

AVVERTENZA. - I ^ e v ^ ì m p o s t a ^ ‘ t ó c c ^ a Mofrile,

condo la loro denominazione sp (I T a sune insegne sotto Insegne

si cerchi sotto Ricchezza M oM e (Imposta Massimario, ad

ec-S S Ì & S u i “ e ri2v.a«o „11. p r l» „ M » » « — — «

decisioni annotate.

Autorità giudiziaria

Accertamento deduttivo - Poteri A.G.O., 14.

Azione giudiziaria, 70, 70, 88, 17, 193, 194, 217.

Azione giudiziaria di accertamento negativo, 17.

Azione giudiziaria, pendente ricorso per Cassazione, 74.

Controversia d’imposta, 66, 215, 216, 241.

Cosa giudicata, 71.

Deposito per multa, 195, 196. Difetto di bollo, 68, 226. Difetto di calcolo, 221.

Diritto soggettivo - Competenza A. G., 58, 198, 227.

Errore apprezzamento mancanza di calcolo, 83.

Estimazione semplice, 235.

Giudizi nanti sez. spec. agrarie, 219 220.

Giudìzio circa l ’entità del danno, 217.

Giudizio di valutazione, 221. Indicazione erronea prenome nel ri­

corso per Cassazione, 71. Ingiunzione, 215, 217. Iscrizione a ruolo, 70, 17. Litisconsorzio non necessario, 99. Opposizione ingiunzione, 215, 216,

217.

Previo procedimento amministrati­ vo, 194.

Regolamento di competenza, 216. Ricorso all’A.G., 70, 17.

Ricorso al Consiglio di Stato, 198, 226.

Ricorso diretto alla Cassazione sen­ za osservanza solve et repete, 89. Ricorso per Cassazione, 68, 195, 196,

206, 214.

Ricorso per Cassazione omisso me-Sezioni speciali agrarie, 68, 219, 220. Sospensione esecuzione da parte del

pretore, 215.

Termine ricorso A.G., 70, 193. Termine di comparizione, 217. Violazioni fiscali, 86, 87.

Autorità amministrativa

Autorizzazione G.P.A., 230. Cause contro la P.A., 65, 205, 214. Competenza territoriale ufficio ac-

certatore, 78, 208. Decreto intendentizio, 119.

Denunzie al Comune invece che al­ l ’Ufficio, 222.

Opposizione a mezzo posta,

Ordine Intendente di rilasciare 1 be-

ni del disciolto P.N.F., 79. Rappresentanza della finanza, 6o.

205, 206, 207, 214.

Ricorso gerarchico improprio, 91. Sopratassa, 75.

Benefici fiscali

Benefici ex art. 33 L. n. 25 del 1951, 14.

B ilancio dello Stato

Prelevamenti dal « Pondo riserva spese impreviste », 139.

Com missioni amministrative

(6)

amministrative, 89, 194.

Competenza della Sez. spec. Com. Prov., 78.

Composizione Commissione Comu­ nale, 92.

Controricorso del contribuente, 192. Decisione Commissioni Distrettuali,

218.

Decisione interlocutoria della C.C., 70.

Dichiarazione di simulazione da parte delle Commissioni, 6. Firma del relatore nelle decisioni,

85.

Facoltà delle Commissioni Provin­ ciali, 72.

Giudizio insindacabile, 9, 192. Mancata ricusazione membro della

G.P.A., 90.

Mancato accertamento requisiti so­ stanziali, 4.

Motivazione della decisione, 4, 13, 83, 92, 8, 221.

Motivazione Pronuncia G.P.A., 231, 232, 233.

Mutamento dell’accertamento da

parte della C.C., 210. Prescrizione, 73.

Previo pagamento imposta comple­ mentare, 192, 240.

Ricorso alla C.C., 64, 237.

Ricorso alla Comm. Prov., 192, 218, 240.

Ricorso alla G.P.A., 92, 237. Ricorso alle Commissioni, 69. Ricorso del Contribuente, 63, 69. Ricorso dell’TTfficio, 13, 61, 62, 64, 192. Bollo Carte da giuoco, 255, 256. Contratti agrari, 219, 220. Insufficienza di bollo, 68, 226. Ricevute rette spedalità, 88.

Complementare (Im posta)

Accertamento a carico del capoccia, 142.

Famiglia colonica, 142.

Consum o (Im posta d i)

Costruzione casa abitazione com­ prendente negozi, 189.

Dichiarazione Prefettizia di sospen­ sione dell’ingiunzione, 236.

Estimazione semplice, 235. Frode, 125, 127, 257.

Impiegati imprese esercenti esatto­ ria imposte e appalto dazio, 97, 98.

Lenti per occhiali, 190. Macellazione clandestina, 257. Materiali da costruzione, 189. Omessa registrazione di vendita,

127.

Prescrizione, 125. Ricevitore di gestione, 98. Ricostruzione, 189.

Vigilanza locali vendita commer­ cianti all’ingrosso, 126.

Contenzioso tributario

Accertamento, 69, 213.

Adesione tacita parziale alla de­ cisione, 61.

Appello incidentale dell’Ufficio pro­ posto verbalmente, 211, 212. Audizione personale, 67, 75, 192. Avviso audizione, 67, 77, 192, 197. Computo dei termini, 63, 64. Controricorso del contribuente, 192. Controversia d’imposta, 66, 96. Definitività pronuncie delle Com

missioni, 70, 17.

Discordanza tra originale e copia notificata dell’ avviso, 197. Domanda di nuova notifica, 213. Domanda di rinvio audiz. persona­

le, 75.

Eccezione nuova, 203, 204.

Ignoranza del contribuente sull’ac­ certamento, 69.

Ingiunzione fiscale, 215, 217. Istanza di rimborso, 85.

Mancanza di procura a favore man­ datario del ricorrente, 72. Mancata comparizione contribuente,

77.

Motivi del ricorso, 13, 61, 62. Nomina curatore eredità, 209. Notifica accertamento maggior va­

lore, 80.

Notifica a funzionario diverso dal­ l ’Intendente, 65, 205, 206, 207, 214. Notifica avviso a persona non ido­

nea, 213.

Notifica Avvocatura Stato, 205, 207. Notificazione per affissione, 67.

Opposizione ingiunzione, 215, 216, 217.

Previo pagamento imposta comple­ mentare, 192, 240.

(7)

Ricorso a mezzo posta, 63. Ricorso del contribuente, 63, 69. Ricorso dell’ Ufficio, 13, 61, 62, 64,

192.

Termine per ricorrere, 63, 64, 69.

Contrabbando

Accendisigari, 244.

Autoveicolo estero introdotto in Italia in base al tritico, 120. Cartine e tubetti per sigarette, 112,

251.

Destinazione diversa merce impor­ tata in franchigia, 113.

Detenzione .abusiva, 103, 104, 105, 109, 110, 112.

Detenzione in zona vig. dog., 24o. Fabbricazione clandestina spiriti,

121. .

Importazione illegittima di merci, 111.

Inasprimento di pene, 108. Orologi fabbricazione estera, 46. Pietrine focaie, 244. Sale, 247. Spiriti, 121. Tabacchi esteri, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, IH . Tabacco di scarto, 260. Tabacco in foglie, 250. Tabacco nazionale, 112.

Tradizione per compravendita o al­ tro negozio, 106.

Zona vigilanza doganale, Ifi, 46, 245.

Diritto penale tributario

Aggravante, 114.

Amnistia, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 244.

Arresto - Deroga al sistema del c.p.p., 107. Attenuante, 249. Carte da giuòco, 255, 256. Conciliazione amministrativa, 117, 246, 256, U 8. Concorso di reati, 253. Concorso in contrabbando, 248. Contravvenzione art. 96 legge mo­

nopolio, 118.

Decreto intendentizio, 119.

Distinte d’incasso dei cinematogra­ fi, 122.

Documentazione ditta speditrice, 123.

Esenzione obbligo pagamento dirit­ ti doganali, 115, 116.

Evasione I.G.E., 101, 102, 104, 110, 112, 123, 251, 252, 253.

Frode, 125, 257.

Generi soggetti ad imposta di fab­ bricazione, 148.

Imposta prof, speculazione - Mo­ rosità pagamento, 254.

Inasprimento di pene, 108. Legge 3 genn. 1951 - Portata inte­

grativa, 247.

Macellazione clandestina, 257. Merci importate in franchigia, 248. Oblazione, 117.

Olii di seme, 124.

Omessa registrazione di vendita, 127.

Opposizione decreto itendentizio,

119.

Prescrizione, 125, 252.

Reato di favoreggiamento - Diffe­ renza dal contrabbando, 245. Reato permanente, 110, 111, 114, 4:~>-Recidiva, 247.

Ricettazione, 248. Sequestro merce, 115, 116.

Termine per il pagamento per defi­ nizione amministrativa, 117. Termine prescrizione, 125, 252. Trasporto merci contrabbandate,

249.

Uso mezzo trasporto appartenente ad estranei al reato, 114. Vigilanza locali di vendita commer­

cianti all’ingrosso, 126.

Entrata (Im posta generale sulla)

Cambio ufficiale e cambio medio, 182

Casinò S. Remo, 128. Cessazione di esercizio, 222. Delega del Governo, 55, 223. Denunzia al comune invece che al­

l’ufficio del Registro, 222. Documentazione ditta speditrice,

123.

Evasione, 101, 102, 104, 110, 112, 123, 251, 252, 253.

Fallimento contribuente, 224. Giornali e periodici politici, 184. Impianti industriali - Agevolazioni,

183

Impossibilità della rivalsa, 53. Industria costruzioni navali, 186. Ingiunzione senza previo accerta­

mento, 54, 55, 223. Interessi moratori, 185.

Irripetibilità tributo indebitamente pagato, 52.

(8)

Modalità di pagamento dell’impo­ sta, 55, 223.

Oblazione, 88. Ospedali, 88.

Pagamento per beneficiare esonero penalità, 52.

Passaggi preparatori -dello scam­ bio, 53.

Prescrizione contravvenzione, 252. Provvigioni del commissionario con

l’estero, 53.

Rivalsa Illecita di spese, 54, 55. Termini prescrizione, 252. Valuta estera, 182.

Fabbricati (Im posta sui)

Beni demaniali in concessione, 12. Rettifica imponibile, 13.

Stazione marittima Porto di Ge­ nova, 12.

Fabbricazione (Im posta di)

Circolazione abusiva, 124. Olii di seme, 124.

Famiglia (Im posta d i)

Accertamento analitico e dedut­ tivo, 90.

Accertamento deduttivo, 14. Applicazione da parte del Comune

non di residenza, 234.

Concordato tributario con altro Comune, 91.

Contestazione per spettanza a Co­ muni e Provincie diverse, 91, 231, 232, 233, 234.

Dimora abituale, 91, 232, 233. Ricorso gerarchico improprio, 91. Rivalutazione estimi catastali ter­

reni e reddito agrario, 92.

Ipotecaria (Im posta)

Iscrizione ipotecaria a garanzia di mutuo cambiario, 48.

Piccola proprietà contadina, 176. Ricostruzione edilizia, 48. Sistema tavolare, 177.

Trasferimento quota società di per­ sone, 177.

Negoziazione (Im posta di)

Titoli obbligazionari non emessi,

28.

Patrim onio (Im posta ordinaria sul)

Azione avanti l ’A.G., 70. Boschi, 16.

Profitti di guerra e contingenza

Accertamento maggiore o minore reddito R.M., 144.

Accertamento omissioni, 73. Accordi tra Finanza e rappresen­

tanti di categoria, 143.

Differenze prezzo giacenze cereali, 17.

Fallimento contribuente, 254. Morosità pagamento imposta, 254. Natura giuridica, 17.

Prescrizione accertamento omissio­ ni, 73.

Reddito ordinario in base all’8 % capitale investito, 143.

Ricorso all’A.G. pendente ricorso per Cassazione, 74.

Profitti di regime

Audizione personale, 75.

Avocazione indipendentemente risul­ tanze di bilancio, 145.

Avviso di audizione, 77. Azione dinanzi l ’A.G., 76.

Calcolo del profitto, 18, 20, 21, 211. Collaborazione economica col tede­

sco, 18, 20, 75, 145, 146, 147, 211,

212.

Competenza territoriale ufficio ac- certatore, 78, 208.

Danni di guerra, 20.

Domanda rinvio audiz. personale, 75.

Esecuzione e pagamento parziali della fornitura, 18, 211.

Forniture al tedesco invasore, 18, 75, 145, 147, 211, 212.

Forniture popolazione civile tede­ sca, 20.

Gestione commissariale, 211. Morte del soggetto passivo, 209. Mutamento dell’accertamento, 210. Negozio concluso a mezzo interme­

diario, 212.

Nomina curatore eredità, 209. Notifica errata avviso audizione, 77. Ricorso per Cassazione contro de­

cisione C.C.S.P.R., 206, 207. Rinuncia all’eredità, 209. Sopratassa, 75.

(9)

Ufficiali Corpi militari R.S.I., 19. Ufficiale M.V.S.N., 19.

Unicità negozio giuridico, 18, 21. Vendite al minuto, 147.

Regione Siciliana

Esenzione parziale dazio comunale, 57.

Registro

Accertamento maggior valore, 80, 100, 161.

Accertamento valore venale, 35. Accessione, 33.

Acquisto area mediante permuta, 31.

Acquisto arredamento negozio in comune, 167.

Acquisto immobili danneggiati dalla guerra, 165.

Acquisto terreno in comune, 34. Addizionale solidarietà nazionale,

174.

Annullamento di atti con sentenza passata in giudicato, 161. Appalto, 149, 150, 108.

Appalto a prezzo presunto, 22, 148. Appalto e vendita - criteri discrimi­

nanti, 149, 150, 183. Appalto opere pubbliche, 24. Associazione in partecipazione, 169. Attestazione del Sindaco e Ufficio

Genio civile, 30, 165, 217. Atti non registrati, 25, 26, 27. Atti soggetti ad approvazione, 28. Atto di precisazione delle quote, 34. Azienda. 44.

Beni appartenenti ad altra comu­ nione, 32.

Brevetti, 38. Caparra, 163.

Case di nuova costruzione, 29 31. Caserme, 31.

Cessione esattoria, 171.

Compravendita di case di nuova co­ struzione, 29.

Comunione ereditaria, 168.

Concessione in couso di aeroporto, 43.

Concessione in esclusiva di vendita farmaceutici, 39.

Concordato valore, 84.

Concordato posteriore 30 giorni dal­ la notifica, 160.

Conferimento autoveicoli, 45. Contratti agrari, 219, 220. Contratto di rappresentanza, 39.

Contratto per persona da nominare, 159.

Deposito in pegno titoli di stato a garanzia emissione, 46, 47. Dichiarazione di abitabilità ed abi­

tazione di fatto, 29.

Dichiarazione unilaterale acquisto per usucapione, 164.

Distributore di benzina su dema­ nio pubblico, 41.

Divisione, 32, 33, 34, 84, 168. Donazioni inferiori a L. 750.000, 1U- Enfiteusi, 35.

Enunciazione convenzione verbale in sentenza, 175.

Errore di apprezzamento mancan­ za di calcolo, 83.

Espropriazione per pubblica utilità,

155. .

Finanziamento verso cessione di credito contro PP.AA., 24. Forza maggiore, 22, 148. Fusione di società, 45, 172. Giudizio di congruità, 81, 82, 155, 169. Imposta di locazione. 38, 43. Imposta di obbligazione, 36. Imposta di quietanza, 163. Imposta di retrocessione, 170. Imposta di titolo, 175.

Industria costruzioni navali, 166. Ingiunzione, 215, 216, 217. Locazione, 43.

Locazione di terrazza per la vita del conduttore con diritto di eri­ gervi sopra, 42.

Mandato emissione assegni circo­ lari. 46, 47.

Mobili e gioielli dichiarati nella de­ nunzia di successione, 84. Morte dell’ appaltatore, 23.

Notifica accertamento maggior va­ lore, 80.

Nullità di atti, 25, 26, 27, 162. Onere dell’imposta, 156. Onere spese registrazione, 40. Pagamento a mezzo posta, 218. Permuta, 31, 32, 176.

Permuta tra Stato e privato, 156. Persecuzioni razziali, 170. Pertinenze, 157.

Piccola proprietà contadina, 176. Primo trasferimento immobili per

iniziative industriali, 85. Privilegio automobilistico, 37. Promessa di vendita, 27, 158. Prova del pagamento, 218. Registrazione a termine fisso, 40. Registrazione trasferimento contem­

(10)

Ricostruzione, 30, 149, 150, 217, 108. Ricostruzione impianto industriale,

108.

Riduzione entro i limiti del quinto, 148.

Rimborso imposta, 22, 23, 148. Riscatto immobili, S2.

Scrittura privata mancante di data certa, 33.

Sentenza dichiarante la simulazio­ ne, 170.

Sentenza dichiarativa di nullità, 40. Società di fatto. 167. 168.

Spese di registrazione, 40. Superficie (diritto di), 41, 42. Surrogazione contro il terzo posses­

sore, 152, 153.

Termine per registrazione, 28. Titoli dati in cauzione, 178. Trasferimenti indiziari di immobili

entro il terzo grado, 154. Trasferimento azienda, 44, 163, 167. Trasferimento con unico atto di mo­

bili ed immobili, 157.

Vendita volontaria immobili ai pub­ blici incanti, 81.

Violazioni fiscali, 86, 87.

Ricchezza m obile (Im posta di)

Accertamento a carico di Società, 213.

Accertamento induttivo, 140. Accertamento-motivazione, 8, 140. Accordi tra la Finanza e Rappre­

sentati di categoria, 141, 101. Affittanza agraria, 1.

Attività accessorie, 2.

Attività carattere stagionale, 130. Avanzi di gestione, 4.

Cessazione del reddito, 71. Ciclo di produzione, 2. Colture complementari, 2. Consorzi, 4.

Contributi dello Stato, 133. Deposito a custodia, 5.

Dichiarazione dei redditi, 199, 200,

201.

Errore nella dichiarazione, 199, 200. Esenzione decennale, 9, 10.

Esercizio di autorimessa, 5. Fondi rinnovo macchinario, 132. Imprese soggette a registrazione, 8. Indennità di requisizione, 135. Industria armentizia, 129.

Industrializzazione Mezzogiorno, 9. Intento speculativo, 134.

Luogo di produzione del reddito, 131.

Macchine agricole, 1.

Minusvalenze di registro, 10. Manipolazione tabacco, 2.

Opifici tecnicamente organizzati, 9,

10

.

Oscillazioni di mercato, 10. Privilegio speciale, 95.

Prestito obbligazionario, 136, 137. Proventi giuoco d’azzardo, 8. Reddito agrario, 1, 2, 128. Reddito professionale, 139. Reddito risultante da atto pubblico,

6.

Reddito soc. cooperative di lavoro 138.

Rettifica errore nella dichiarazione, 199, 200.

Responsabilità imposta, 2.

Richiesta classificazione reddito in diversa categoria, 203, 204. Riduzione di aliquote, 7. Rimborso capitale sociale, 11. Rimborso obbligazioni, 136, 137. Ripristino dell’accertamento, 71. Selezionamento e incassamento' di

frutta, 128.

Situazione economica contribuen­ te, 8.

Società non azionarie, 7. Sopravvenienze attive, 132. Spese e passività deducibili, 3. Stabilimento torreffazione caffè, 9. Titoli in portafoglio, 10, 11. Trasformazione opificio, 10. Uso civico, 129. Utile conseguito, 134, 136, 137. Riscossione Appalto esattoria, 242. Asta esattoriale, 242. Azione di nullità, 94. Esecuzione fiscale, 93, 133.

Esecuzione fiscale contro debitore fallito, 133.

Esecuzione fiscale posteriore insi­ nuazione credito esattoriale, 133. Espropriazione immobile, 243. Imposta non afferente immobile

espropriato, 243. Ingiunzione, 59, 60.

Irretrattabilità vendita esattoriale, 94.

(11)

Modalità riscossione occup. spazi ed aree pubbi., 59, 60.

Nullità dell’aggiudicazione, 243. Opposizione ad ingiunzione, 99. Opposizione di donna convivente

more uxorio, 96.

Privilegio speciale ex art. 2759 c.c. e 62, 63 legge sulla R.M., 95. Rapporto d’impiego con imprese

esercenti esattoria imposte, 97, 98.

Rappresentanza esattore in giudi­ zio, 100.

Responsabilità esattore, 243. Ricevitore di gestione, 98.

Riscatto immobile espropriato, 94. Vendita esattoriale, 94.

Solve et repete

Contributi compagnie Barracellari, 239.

Corrispettivo uso bombole metano, 229.

Dichiarazione prefettizia di sospen­ sione ingiunzione, 236.

Donna convivente more uxorio, 96. Modifica dell’ accertamento, 74. Pagamento a mezzo posta, 218, 240.

Prima faoie, 238.

Prova del pagamento, 218, 240. Ricorso diretto alla Cassazione, 89. Rivendica da parte di terzo, 241. Sospensione esecuzione da parte del

pretore, 215.

Versamento in c/c intestato ufficio diverso, 248.

Successione (Im posta d i) e D onazione

Autovettura trasmessa all’erede,

50.

Azione giudiziaria, 88.

Certificati pubblica amministrazio­ ne, 178, 179.

Cumulo delle donazioni, 180, 181. Debiti, 178, 179.

Donazioni inferiori a D. 750.000, IH- Eredità devoluta ad ospedale civi­

co, 49.

Giudizio di valutazione, 221. Immobile di interesse artistico e

storico, 83.

Imposta sul valore globale delle do­ nazioni, 180, 181.

Liberalità a scopo di beneficenza, 49.

Prova della eseguita denunzia di successione, 88.

Termine art. 50 L.S., 178, 179. Successioni plurime nei 4 mesi, 51.

Surrogazione delle tasse di b ollo e re­ gistro (Im posta di)

Assicurazioni, 182.

Cambio ufficiale e cambio medio, 182.

Valuta estera, 182.

Tasse e im poste in genere

Esenzioni previste del Trattato di Pace, 194.

Ricorso a mezzo posta, 63.

Rinuncia contrattuale della PP.AA. alle imposte, 56.

Tributi locali

Appello contro decisioni Com. Co­ munali e G.P.A., 237.

Azione popolare - Autorizzazione G.P.A., 230.

Contestazione per spettanze a Com. e Prov. diverse, 91, 231, 232, 233, 234.

Contraddittorio, 231.

Diniego potere di imposizione, 58. Distributore di carburante, 191. Occupazione spazi ed aree pubbli­

che, 59, 60, 191, 237.

Tributi speciali e tasse

Contributi Ente Cellusosa, 228. Contributi Ente Turismo, 227. Contributo di miglioria specifica,

187, 188.

Corrispettivi uso bombole metano, 229.

(12)

R E C E N T I S S I M E P U B B L I C A Z I O N I

APRILE-GIUGNO 1956

ALDRIGHETTI A., Il sistema dei prèzzi, 8°, p. 365, L. 3000.

ALESSI R., La revoca degli atti amministrativi (Il ediz. riveduta), 8° p. X-151, L. 1000.

ANGELONI V., Scritti giuridici, 8°, p. YIII-894, L. 4000.

ARDAU G., Lezioni di diritto sindacale - Parte prima del corso di le­ gislazione del lavoro e tecnica sindacale, 8°, p. 279, L. 1800.

ARENA A ., Introduzione allo studio del diritto com m erciale e titoli di credito - Lezioni, 8°, p. 360, L. 2000.

ARGENZIANO R., Il finanziamento delle imprese industriali, 8°, p. 166, L. 1500.

BARONI G. - BERRI M. - DE PASCALIS O., Form ulario dellla procedura penale (con prefazione di G. Lattanzi) (III ediz. aggiornata con la legge 18 giugno 1955, n. 517, le relative norme di attuazione transitorie e di coordinamento), 16°, p. XII-626, carta india, rii. tela, L. 2000.

BOMPANI V., Appunti dalle lezioni di tecnica tributaria, 8", p. 294, L. 2500. BRESCIANI TURRONI C., C orso di Economia Politica - voi. I: Teoria ge­ nerale dei fatti economici (III ediz. accresciuta), 8°, p. 493, rii. tela, L. 3000. CANNADA BARTOLI E., La tutela giudiziaria del cittadino verso la pub­

blica amministrazione - Appunti dalle lezioni, 8°, p. 176, L. 1000. CASALIN A., Repertorio generale di giurisprudenza amministrativa (1951-1955),

8°, p. XVI-1549, rii. tela, L. 8000.

CASSARINO S., Le situazioni giuridiche e Poggetto della giurisdizione am­ ministrativa, 8°, p. 414, L. 2000.

COMMENTO ALLA NUOVA LEGGE SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (L. 5 gennaio 1956, n. 1), a cura di E. Castelli, B. Cociveea, A. De Luca,

A. Dus, G. Greco, G. Liccardo, L. Napolitano, O. Poli, R. Pom in i, V.

Uckm ar, 8°, p. 166, L. 800.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO, Raccolta della Giurisprudenza della Corte, voi. I (1954- 1955), 8°, p. 295, rii. tela, L. 1500.

CURCI P., La Corte costituzionale (composizioni, attribuzioni, funzionamento), 8°, p. 116, L. 600.

(13)

R E C E N T I S S I M E P U B B L I C A Z I O N I

APRILE-GITJGNO 1956

D’AVACK P. A ., Corso di diritto canonico, I: Introduzione sistematica al diritto della Chiesa, 8®, p. 315, L. 1500.

DEL GIUDICE V ., Codice delle Leggi Ecclesiastiche: I aPP®"d^ e fidl a®P°3r{ „amento (con i provvedimenti civili ed ecclesiastici pubblicati fino al 31 marzo 1956), 16°, p. 604, L. 2000.

DELL’ANDRO R ., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, 8°, p. 244, L, 1500.

DONATI A., Manuale di diritto delle assicurazioni private, 16», p. 403, carta india, rii. tela, L. 2000.

FERRARI DALLE SPADE G-, Scritti giuridici (con prefazione di S. Riccobono), 8», 3 voli, di p. X-1590, L. 10.000.

FOSCHINI G., L ’im putato - Studi, 8°, p. XI-180, L. 1000.

FRAGALI M .-V ARA N ESE A ., Codice delle leggi sull’ industria e sul com- m ercio: 1 appendice di aggiornamento al 1» gennaio 1956, 16 , p. 614, L. 2000.

GALLI R., Econom ia politica, voi. I, 8°, p. XIX-587, L. 3000.

G AZZARA G., Contributo ad una teoria generale dell’ accrescimento, 8°,

p. 234, L. 1200.

GRAZLANI E., Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimo­ niale canonico, 8°, p. 208, L. 1000.

HENSEL A., Diritto tributario (con introduzione di H . D » » £ * 1 ^ ° ™ * B. Griziotti - traduzione di D. Jarach), 8», p. XLVIU-471, L. 22UU. LA COSTITUZIONE ITALIANA E GLI STATUTI REGIONALI, Repertorio con.-

pleto della giurisprudenza costituzionale 1948-1955 (a cura di E Balocchi, A. Rovai, E. Cheli, G. Guasparri, U. De Lalla, E. Lari, R . Rocchician , M. Testi), diretto da G. Guarino, 8°, p . 575, L. 3000.

LA LEGISLAZIONE ITALIANA, a cura di M. Fragali, voi. X (anno 1953), 8°,

p. 1060, L. 3500.

LE CARTE DELL’ ARCHIVIO DI S. PIETRO DI PERUGIA (a cura di T Lec-

cisotti e C Tabarelli, con prefazione di N. Mazzocchi Allemanni), 8^, 2 voli, di p’. XXXVI-501, L. 4000.

LEVI SANDRI L. R., Lezioni di diritto del lavoro - Parte generale, 8°,

p. 246, L. 1200.

(14)

R E C E N T I S S I M E P U B B L I C A Z I O N I

APRILE-GIUGNO 1956

LEVI SANDRI L. R. - LUCCHETTI A., Codice delle leggi sul lavoro (II ediz.), 16®, p. VI-2077, carta india, rii. tela, L. 6000.

LUZZATTO FEGIZ P., Il volto sconosciuto dell’ Italia - Dieci anni di son­ daggi D oxa, 8°, p. XXVII-1353, rii. tela, L. 6000.

MAGNI C., Avviamento allo studio analitico del diritto ecclesiastico,

p. 106, L. 800.

MARCANTONIO A., La gestione delle imprese pubbliche - Schemi e appunti, 8°, p. 118, L. 1200.

MONACO R., Le istituzioni internazionali di cooperazione europea, 8®, p. 100, L. 600.

NORME INTEGRATIVE SULLA LEGGE DELLA PEREQUAZIONE TRIBU­ TARIA (Legge 5 gennaio 1956, n. 1), a cura di L. Antonelli, L. Chiara-

vigijio, B. Giussani, E. Gustarelli, A. Maggi, G. Pivato, 8°, p. 120, L. 600.

PAPI G. U., Teoria della condotta econom ica dello Stato, 8®, p. XVI-410, rii. tela, L. 2500.

ROLETTO G., La Jugoslavia econom ica (Aspetti - evoluzioni - tendenze), 8°,

p. 419, L. 2000.

SCIASCIA G., Varietà giuridiche - Scritti brasiliani di diritto rom ano e m oderno, 8°, p. 396, L. 2000.

SEPE O ., La Corte dei conti - Ordinamento e funzioni di controllo, 8®,

p. 311, L. 1500.

SILVESTRI E., Il riscatto delle concessioni amministrative, 8®, p. 314, L. 1500. SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA DEL DIRITTO, Filosofia e Scienza del

Diritto (Atti del II Congresso nazionale di Filosofia del diritto - Sassari, 2-5 giugno 1955), a cura di Rinaldo Orecchia, 8°, p. 272, L. 1200.

TRAINA PORTANOVA S., Spese e passività deducibili n ell’imposta di ric­ chezza m obile, (III ediz. aggiornata ed ampliata), 8°, p. VIII-574, L. 2500. VITO F., Economia politica - Il prezzo e la distribuzione (XII ediz. rive­

duta), 8®, p. 374, L. 1500.

ZANOBINI L., Codice delle leggi penali speciali e delle leggi sanzionate pe­ nalmente: III appendice di aggiornamento al 30 aprile 1956, 16®, p. 130, L. 600.

(15)

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

diretta da G. ZANOB1NI, G. PESCATORE, A. TORRENTE

VOLUMI PUBBLICATI:

Rassegna di giurisprudenza sulla espropriazione per pubblica utilità (Norme fondamentali ■ Leggi speciali - Legislazione urbanistica - Espro­ priazioni od istituti affini in agricoltura - Requisizioni) a cura di G. Landi, p. XII-444, L. 2200.

Rassegna di giurisprudenza sulle leggi di pubblica sicurezza, a cura di R. Albano, p. VIII-441, L. 2200.

Rassegna di giurisprudenza sulle acque ed im pianti elettrici, a cura di G. Coletti, p. XXVI-606, L. 3000.

VOLUMI IN PREPARAZIONE:

Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici, a cura di G. Flore, Tambur-

rino e Siniscalchi.

Rassegna di giurisprudenza sulle leggi sanitarie e farm acie, a cura di R. Russo.

Rassegna di giurisprudenza sulle leggi sull’edilizia popolare, a cura di Roherrsen e Buccellato.

Rassegna di giurisprudenza sulla legge com unale e provinciale, a cura di A. Luco.

Rassegna di giurisprudenza sulle leggi di stato e di avanzamento m ili­ tari, a cura di R. Meregazzi.

R assegna di giu risp ru d en za su lle le g g i elettora li p o litica e am m inistra­ tive, a cura di C. Carbone.

R assegna d i g iu risp ru d en za sulle le g g i sulla giustizia am m inistrativa, a cura di M. Rossano.

Rassegna di giurisprudenza sulle leggi sull’ im piego pu bblico, a cura di G. Coletti.

R assegna di giu risp ru d en za su lle le g g i sui trasp orti p u b b lic i in con ces­ sion e, a cura di G. Manzari.

R a ssegn a di g iu risp ru d en za sulle le g g i della p u b b lic a istru zion e, a cura di N. Daniele.

Rassegna di giurisprudenza sulle leggi doganali e sul m on op olio sali e tabacchi, a cura di G. Santaniello.

Rassegna di giurisprudenza sulle leggi di contabilità e sui contratti dello Stato, a cura di G. Dallaki.

Rassegna di giurisprudenza sulle leggi sulla im posta generale sull entrata, a cura di M. Jandolo.

Rassegna di giurisprudenza delle leggi sul registro, a cura di M. Pepe. Rassegna di giurisprudenza sulle fu nzioni giurisdizionali della Corte dei

Conti, a cura di A. Di Stefano.

(16)

V I N C E N Z O N A P O L E T A N O

Consigliere di Corte d’ Appello

D I Z I O N A R I O

BIBLIO G RAFICO

DELLE

RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE

SV

L E G G I V I G E N T I

( 1 8 6 5 - 1 9 5 4 )

L ’ opera contiene l ’indicazione bibliografica, per voci e in ordine cronologico, di tutti gli articoli di dottrina, note e osservazioni a sentenze, pubblicati sulle Riviste italiane dal 1865 al 1954, su leggi T U T T O R A V IG E N T I.

Appositi sommarietti ne facilitano la consultazione.

3

Volume in 8°, di pag. XXIV-2032, legato in piena tela . L. 10.000

(17)

C O M M E N T O ALLA N U O V A L E G G E

SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Estratto dalla «R ivista di diritto finanziario e scienza delle finanze»

Fase. 1 - 1956

Benedetto Cocivera - Motivazione e integrazione degli accertamenti e concor­

dato nella legge 5 gennaio 1906. n. 1 (Artt. 1-5). — Giuseppe Greco - Norme relative al procedimento contenzioso tributario nella legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Artt. 5, 6, 00, 51). — Luigi Napolitano - Accertamento in base a bilancio o scritture contabili - Obblighi dei contribuenti e facoltà degli uffici delle im­ poste di derogare ai bilanci ed alle scritture contabili (Artt. 7. 8, 9, 10 e 57 della legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Gaetano Liccardo - Nuovi indirizzi in tema di dichiarazione tributaria prodotta dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio (Artt. 12 e 55 della legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Victor Vckmar - La tassazione alla fonte dei redditi di lavoro e di proprietà intellettuale destinati all'estero nella legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Artt. 18 e 19). — Renzo Pomini - Sulla nozione di reddito fiscale, con particolare riguardo ai guadagni di capi­ tale (Artt. 20-33 e 47 della legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Angelo Dus - Le sanzioni nella legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Artt. 34-46). — Antonio De Luca - Di alcuni delitti fiscali nella nuova legge sull’accertamento (Artt. 34, 35, 36 legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Angelo Dus - Le pene detentive in particolare nella nuova legge sull’accertamento (Artt. 34, 35 legge 5 gennaio 1956, n. 1). —

Osvaldo Poli - Dell’assistenza e della rappresentanza — nelle questioni di ca­

rattere tributario — degli ex funzionari della Amministrazione finanziaria (Artt. 49 e 60 legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Edgardo Castelli - Origine e portata dell’ art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 relativo alla codificazione tributaria. — Testo della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Volume di pagine 168, con il testo della l e g g e ...li. 800

NORME INTEGRATIVE SULLA LEGGE

DELLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Estratto dalla «R ivista dei dottori?|coinmcrcialisti »

Fase. 1 - 1956

Bruno Giussani - Le nuove norme sulla procedura di accertamento delle im­

poste dirette (Art. 1 a 5). — Alessandro Maggi - La dichiarazione e l ’accer­ tamento dei redditi (Art. 7 e 9). — Luigi Antonelli - I sindaci e la sottoscri­ zione della dichiarazione dei redditi (Art. 12). — Giorgio Pivato - Aspetti fiscali ed economici delle operazioni e dei possessi mobiliari (Art. 17). — Enrico

Gustarelli - La tassazione delle «plusvalenze» e il reddito fiscale (Art. 20 e

22). — Luigi Ohiaraviglio - Le sanzioni penali (Art. 34 a 40).

Volume di pagine 121, con il testo della l e g g e ... L. 600

(18)

A . A S Q U IN I ♦ G. D E L L ’ A M O R E ♦ F. F E R R A R A G. F E R R I A . G R A Z I A N I F . M E S S I N E O S. P U G L I A T T I A . S A P O R I A . T I N O

D I R E T T A D A

T U L L I O A S C A R E L L I Ordinarlo nell’Unirersità di Rom a

C o n l a c o l l a b o r a z i o n e di

G. G. A U LE TT A ♦ V. C E R A M I ♦ A . D E M A D D A L E N A ♦ C. MASINI L. MENGONI ♦ A. MIGNOLI ♦ G. MINEUVINI . A . PA VO NE L A RO SA I. U R E I ! T I - D O N A ♦ E . V A L S E C C H I ~ B . V I S E N T I N I

P U B B L I C A Z I O N E B I M E S T R A L E

P rezzo di ab bon a m en to : L. 3 0 0 0 a n n u e E stero L. 4000 - F ascicoli separati L. 1000

MV^aI

PAVCisj

AG

(19)

PRESSO LE UNIVERSITÀ’ D I PADOVA E PA V IA A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 1838-1839

Il Prof. Plinio Fraccaro, Rettore dell’ Università di Pavia, fra le vecchie carte dell’archivio, ha trovato quest’ordinanza austriaca, che cortesemente ci consente di pubblicare, perchè la riteniamo meritevole di essere conosciuta, sia per segnare la data del 1838-39 come inizio del­ l’insegnamento delle leggi di Finanza, sia per mettere in rilievo lo scopo di questo insegnamento nelle facoltà di giurisprudenza, che molti economisti, non riusciti ad occupare cattedre di economia, dimostrano di ignorare.

N. d. D.

Dietro umilissima consulta rassegnata da quest’Aulica Commis­ sione degli Studi, relativamente all’istituzione di una Cattedra provvi­ soria pell’insegnamento delle nuove leggi di Finanza nell’Università di Padova e Pavia, SUA MAESTÀ’ I.R. si è degnata mediante venerata Sovrana Risoluzione 20 novembre a.c. di determinare quanto segue:

1“) Sino all’epoca della eventuale istituzione di Cattedre ordina­ rie pel nuovo Regolamento di Finanza entrato in vigore nell’anno 1836 viene accordata una Cattedra provvisoria, per questo ramo d’istruzione nelle Università di Padova e Pavia. Le prelezioni relative incomince- ranno nell’anno scolastico 1938-39.

2°) Questa Cattedra è subordinata all’ispezione e direzione del Direttore degli Studi Politico-Legali.

3°) La guida in quest’istruzione verrà desunta dal Regolamento sulle Dogane e sulle privative dello Stato, dalla Legge penale sulle con­ travvenzioni di Finanza, e dalle istituzioni per le Autorità ed Uffici destinati alla applicazione delle Leggi di Finanza colle relative poste­ riori notificazioni emanate o che saranno per emanarsi in proposito.

4°) L’istruzione avrà luogo nel secondo semestre del terzo anno scolastico nove ore per settimana, e gli esami si terranno alla fine del detto semestre. A tal uopo l’insegnamento del Diritto mercantile, cam­ biario e marittimo il quale fino ad ora veniva impartito durante l’in­ tiero anno scolastico nove ore per settimana verrà circoscritto al primo semestre del terzo anno scolastico con nove ore per settimana, ed alla fine di questo semestre verranno tenuti gli esami.

(20)

5°) Le lezioni delle nuove Leggi di Finanza dovranno essere fre­ quentate dagli studenti del terzo anno di Legge. Del resto è permesso il frequentare l’istruzione in discorso non solo a coloro, i quali nel pre­ sente anno scolastico 1838-39 studiano il quarto corso di legge, ma bensì a tutti gli impiegati e praticanti regi, civici, a questi due ultimi peral­ tro, dopoccbè essi avranno riportato il permesso de’ loro Superiori.

6°) Questa Cattedra provvisoria verrà affidata nell’Università di Padova al Professore di diritto, cambiario e marittimo Abbate Antonio Meneghelli, ed in quella di Pavia al Professore dello stesso anno An­ tonio Volpi colla corresponsione di una rimunerazione annua di fiorini trecento in convenzione.

Tale Sovrana risoluzione viene partecipata a codesto Governo, a cui vengono retrocessi gli allegati de’ suoi rapporti 27 luglio 1837 e 9 febbraio 1838 D. 24156, 24157, 4217 onde impartisca con ogni sollecitu­ dine le necessarie disposizioni per la relativa esecuzione.

Sott. Lilienau

Dall’U t. Commissione Aulica degli Studi Vienna li 2Jt novembre 1838

sott. Mayerhoffer

Concorda

(21)

1. — L’interesse che i rapporti tra imposizione e moneta tuttora ri­ chiamano, e la perdurante disparità di parere, in merito alle conse­ guenze delle diverse forme di imposizione sul livello dei prezzi, ci inducono a soffermarvi nuovamente l’attenzione, al fine anche di chia­ rire le conclusioni di un precedente nostro saggio e apportare ulteriori argomentazioni a loro sostegno.

Chiudeva il predetto saggio affermando che la teoria quantitativa della moneta non invalida l’opinione tradizionale, che vede una con­ trapposizione tra l’imposizione indiretta su merci e quella diretta sul reddito avente carattere di universalità, in quanto la prima, a diffe­ renza della seconda, pone in essere una tendenza al rialzo dei prezzi; e precisava che, pur dipendendo la misura dei mutamenti dalla natura del mercato, chiuso o aperto, di libera concorrenza o monopolistico, e dal tipo di beni gravati da imposta, l’invariabilità della quantità di moneta attiva (nell’aspetto della impossibilità di fare uscire moneta dai fondi oziosi come in quello della creazione di nuova moneta) trat­ tiene indubbiamente, ma non elimina, questa tendenza di fondo al rialzo (1).

La vexata quest io non concerne, infatti, i rapporti tra quantità di moneta e livello dei prezzi, bensì riguarda l’interrogativo se, indipen­ dentemente da aumenti della quantità di moneta, i prezzi dei beni gra­ vati da un’imposta indiretta possono elevarsi, e investe la fondatezza dell’analisi del Brown, poi ripresa e sviluppata dal Rolph, i quali sup­ posero implicitamente l’invariabilità, oltre che delle quantità, anche della velocità di circolazione della moneta riferita a tutte le transa­ zioni, e conclusero per l’eguaglianza degli effetti dell’imposta diretta sul reddito e di quella indiretta su merci (« le accise, poiché riducono i redditi monetari privati, operano in modo strettamente comparabile con le cosidette imposte dirette »), eguaglianza dal punto di vista dei prezzi e dal punto di vista dell’incidenza, in entrambi i casi inva­ riati (2).

L’affermazione che il credito costituisce, come scrive il Selan (3), il fattore preminente, che sostiene un durevole rialzo dei prezzi con­ ti) Imposte indirette su merci e livello generale dei prezzi. In « Moneta e credito » 1954, II trimestre, pag. 144-164, III trimestre pag. 298-312.

(2) Harry Gunnison Brown, The Inciderne o f a General Output or a General Sales Tarn, in « The Journal o f Politicai Economy », aprile 1939, pag.

254-262 ; Eari, R. Ro lph, A proposed Revision o f Excise-tax Theory, in « The

Journal o f Politicai Economy », aprile 1952, pag. 102-117. Oit. E. R. Ro lph,

pag. 115. ! t

(22)

nesso all’imposizione, non può che averci tutti consenzienti. Nella realtà ogni allungamento del sistema dei pagamenti, ogni espansione dell at­ tività produttiva (e la attività finanziaria ha carattere dell uno e del­ l’altra) richiama l’espansione del volume della moneta e vi si sostiene. Il dissenso sorge quando si esclude che una diversa tecnica di prelievo possa provocare di per sè influenze diverse sui prezzi, a se­ conda che l’imposta sia diretta sul reddito o indiretta su merci. Il Selan, volendoci soffermare alla più recente letteratura, vede nella tra­ dizionale credenza che le imposte indirette su merci facciano elevare, a differenza di quanto avviene con le dirette, il livello dei prezzi, da un lato una indebita generalizzazione di un fenomeno valido soltanto nel­ l’ambito di uno schema micro-economico e dall’altro un vero e proprio vizio di doppio computo, alla cui base starebbe l’assunto della simul­ taneità del pagamento delle retribuzioni alle risorse impiegate, e del prelievo e della spendita dell’imposta (4). Egli pertanto si pone su po­ sizioni assai prossime a quelle della teoria Brown-Rolph.

A conclusioni simili in merito agli effetti sui prezzi delle imposte indirette su merci perviene in un recente scritto A. R. Prest (5). Par­ tendo dalla supposizione che lo stato spenda il ricavo del prelievo fiscale per finanziare l’acquisto sul mercato di beni e di servizi, egli individua due casi. Il primo caso si ha quando l’offerta di moneta è sufficientemente elastica da consentire una espansione della spesa sta­ tale contestuale al prelevamento fiscale. In questo caso, verificandosi un incremento del volume della spesa, ha luogo un rialzo generale dei prezzi, ivi inclusa l’imposta.

Il secondo caso si ha quando la spesa pubblica e quella privata sono posticipate di un periodo di tempo rispetto alle entrate. In tal caso i prezzi rimangono invariati, giacché nel primo periodo la spesa totale è mantenuta al suo livello precedente, in quanto non si modifica nè la componente privata nè quella pubblica, e nel secondo periodo la componente pubblica si accresce di un importo esattamente uguale a quello di riduzione della componente privata.

(4) Secondo il Selan soltanto il credito giustificherebbe l ’ affermazione

fatta da chi scrive che con l ’imposta indiretta su merci « la quantità di mo­ neta rispondente al prelevamento fiscale è spesa due volte, la prima dai pri­ vati, la seconda dallo stato» (op. cit., pag. 159); altrimenti l ’ affermazione

risulterebbe errata, perchè incompatibile con le ipotesi (?). Il Selan rimpro­

vera al Brownlee che, ricorrendo alla formula : <r= (1 — e) • / (N) per

individuare la domanda di lavoro in ipotesi di imposta indiretta su merci, egli parte dall’assunto non dimostrato che l ’accisa sia inflazionistica. Ma in realtà la formula ci dice soltanto che i prezzi (P) sono tanto più elevati, coeteris

paribus, quanto più elevata è l ’imposta (e), la quale è parte dei prezzi stessi,

ma non consente la deduzione che perciò i prezzi siano più elevati di quando non vi era imposta, giacché essi dipendono altresì da W, saggio monetario dei

salari, e dal livello di occupazione (O. H. Browni.ee, Taxation and thè Price

Level in thè Short Bun, in « The Journal o f Politicai Economy », febbraio 1954,

pag. 26-33, cit., pag. 28).

(23)

Alle stesse conclusioni appare pervenuto anche l’Albers, per quanto egli poi temperi i rigidi postillati della teoria quantitativa della mo­ neta con richiami alla preferenza per la liquidità, alle variazioni delle consuetudini e ai fattori psicologici (6). L’Albers, che studia gli effetti sui prezzi dell’imposizione in una economia stazionaria e in una eco­ nomia dinamica, afferma che in una esonomia stazionaria : « il livello dei prezzi si eleva soltanto se il fabbisogno finanziario dello stato è coperto con imposte sul consumo e lo stato dispone della possibilità di creare moneta » (7).

2. — Aveva osservato il Brown che non vi è alcun « fondamento nella teoria monetaria per supporre che un’imposta generale su tutti i beni faccia elevare nella media i prezzi permanentemente... Se una imposta sulla produzione di tutti i beni non riduce l’offerta nè aumenta la domanda, su quali basi si può arguire che questa imposta aumen­ terà i prezzi?» (8). E ne aveva data la dimostrazione ricorrendo alla analisi periodale della spesa : dato che i valori dei parametri monetari sono costanti, la spesa effettiva non muta nell'unità di tempo in dipen­ denza dell’imposta; quindi il «cuneo» dell’imposta, inserendosi tra prezzo e costi, non potrà che comprimere i costi, ossia le retribuzioni dei fattori produttivi.

Altri, prima di lui, e contemporaneamente a lui, si erano sempli­ cemente richiamati alla teoria quantitativa della moneta, ricordando in termini generali più o meno simili che, affinchè a un’imposta indi­ retta su merci faccia seguito un rialzo del livello generale dei prezzi, occorre che si accresca l’offerta di moneta, o che questa circoli più rapi­ damente, cioè che si abbiano mutamenti dal lato della moneta. Sicché se quantità e velocità di circolazione della moneta non si modificano (nè v’è in realtà alcuna ovvia connessione tra il tributo e la moneta), il livello generale dei prezzi non può mutare.

Il Bolph riprende l’analisi periodale del Brown dando a essa mag­ gior vigore, e la estende all’imposta speciale. Egli conclude sostenendo che un’imposta indiretta, introdotta in una situazione inflazionistica caratterizzata dall’eccedenza delle spese pubbliche sulle entrate (situa­ zione che per lui rappresenta il caso generale), interrompe un rialzo dei prezzi; e se introdotta in condizioni di bilancio pubblico in pa­ reggio riduce (ciò che può sembrare un paradosso), piuttosto che ele­ vare, i prezzi.

Sia i « quantitativisti », sia il Brown, il Rolph e gli altri studiosi dianzi citati, partono ugualmente dalle stesse ipotesi, nei primi

espli-(6) Wi i x i Albers, Preisliche Wirkungen der Besteuerung, in « Finanz­

archiv », fascicolo 2“, 1955. pag. 227-57.

(7) Op. cit., pag. 232. A maggior ragione postulano l’espansione mone­ taria i rialzi dei prezzi propri di una economia dinamica, e questi non sono più limitati alle sole imposte di consumo. Sono quegli aumenti di prezzo, che si collegano alle variazioni della domanda effettiva globale, che prendono ori­ gine dall’espansione del’attività finanziaria.

(24)

sua velocità di circolazione, riferita a tutte le transazioni, rimangano costanti. L’analisi periodale del Brown e del Rolpli è (adoperando le parole dello stesso Boi pii) « positivamente la teoria quantitativa nella tradizione fìslieriana di trattare la moneta come un vincolo obiettivo di comportamento » (9). Sia gli uni sia gli altri, nel giungere alla con­ clusione di un livello generale dei beni e dei servizi finali costante, indebitamente deducono da una velocità di circolazione della moneta riferita a tutte le transazioni costante una velocità altresì costante ri­ spetto alla spesa finale o, in altri termini, rispetto al reddito;^ dalla circostanza che la moneta non percorra più rapidamente di prima il proprio cammino dall’uno all’altro pagamento (nè in verità vi è alcuna ragione teorica per supporre che l’imposta modifichi le abitudini del mercato), essi deducono la conseguenza che la moneta impieghi altresì lo stesso tempo per compiere nella media l’intero percorso dalla spesa finale alla successiva spesa finale.

3. — La questione, che qui ci occupa, presenta anzitutto due di­ stinti interrogativi: il primo se alle condizioni e ipotesi stabilite esiste una parità di effetti sui prezzi dei beni e dei servizi finali tra le im poste dirette sul reddito e le imposte indirette su merci; il secondo se e come il livello generale dei prezzi dei beni e dei servizi finali si mo­ difica quando la quantità di moneta rimane la medesima e la moneta continua a circolare con velocità immutata. Essa presenta, quindi, un terzo interrogativo, cioè quello del livello generale dei prezzi di tutti i beni e servizi, finali e degli stadi anteriori.

Il livello generale dei prezzi, rilevante ai fini della nostra indagine, e che costituisce il punto di partenza della teoria dell’incidenza degli studiosi ricordati, è il livello dei prezzi dei beni e dei servizi finali (10). In realtà gli studiosi, nel trattare dei rapporti tra l ’imposizione e i prezzi, si riferiscono di norma implicitamente, se non esplicitamente, ai prezzi al consumatore, e in particolare la teoria dell incidenza del Brown e del Rolph è dedotta nel loro modello dalla stabilità del livello dei prezzi al consumatore. Indipendentemente dalle difficolta concettuali insite nella definizione e determinazione di un livello « generale » di tutti i prezzi, dei beni strumentali, in lavorazione e finali, di capitale e consumo, un tale livello dei prezzi manca per la sua generalità e in­ determinatezza di rilevanza alcuna ai fini di una indagine dell’incidenza, la quale è ricerca dei mutamenti relativi dei prezzi dei singoli beni o di determinate categorie di prezzi.

L’analisi, che qui segue, presuppone, a somiglianza di quanto av­ viene nel modello Brown-Rolph: a) un’economia stazionaria; b) condi­ zioni di libera concorrenza; c) un mercato senza rapporti esterni; d) una offerta dei fattori produttivi rigida; la riduzione della spesa globale

(9) Op. cit., pag. 108. . . . . . . .

(25)

si riflette prontamente in una contrazione delle retribuzioni dei fattoli produttivi; e) un ente pubblico impositore clic interviene alla riparti­ zione del reddito sociale senza apportare un proprio contributo pro­ duttivo; f) un’imposta indiretta che grava anche sui beni acquistati col ricavo dell’imposta ; g) imposte, diretta o indiretta, aventi carat ere di generalità.

4. — I risultati a cui perviene il Rolph sull’uguaglianza di effetti sui prezzi delle due forme di imposizione, risultati che hanno assai chiara espressione nelle parole già riportate, implicano un mu amen dell’ipotesi temporale col passare del ragionamento dalla imposizione indiretta a quella diretta. B perciò presuppongono, come si rivedrà nei prf. 15, condizioni monetarie diverse, a seconda che ne derivi o non ne derivi un fabbisogno di cassa addizionale, e a seconda che questo tab- bisogno sia o non sia previamente soddisfatto.

L’invariabilità dei prezzi dei beni finali di consumo implica, quan­ do vi sia ricorso all’imposta indiretta su merci, che la spesa pub­ blica sia posticipata rispetto al prelievo fiscale e abbia luogo soltanto nel momento in cui tutti i redditi privati monetari si siano ridotti in corrispondenza all’assorbimento di disponibilità monetane da parte dell’ente pubblico, per le sue esigenze di cassa, e alla conseguente ca­ duta della domanda effettiva determinata dal prelievo; per contro, im­ plica, quando vi sia ricorso all’imposta diretta sul reddito, la simul­ taneità del prelievo fiscale e della spesa pubblica, ossia che la spesa pub­ blica abbia luogo nel momento in cui sarebbero state altrimenti spese e stesse disponibilità monetarie, e quindi le esigenze pubbliche di cassa siano sostitutive di esigenze private venute meno.

Se, invece, si seguono le stesse ipotesi sia per l ’una che per l altra imposta: spesa pubblica antecedente, simultanea o successiva al prelievo fiscale, ipotesi illustrate nella tabella T, l’uniformità dei risultati viene a cessare.

Nella assunzione, presa a base della tabella, che l’attività economica privata si componga, come l ’attività finanziaria pubblica, di un solo stadio, quando la spesa pubblica è effettuata in un tempo antecedente a quello in cui avviene il prelievo, i prezzi sempre si elevano rispetto al loro livello in condizioni iniziali di bilancio in pareggio, ma si elevano in misura pressoché doppia con l’imposta indiretta, mentre, rispetto al successivo periodo di spesa allo scoperto, essi si elevano con l’imposta indiretta e lievemente si flettono con quella diretta. Quando la spesa pubblica è successiva al prelievo, i prezzi rimangono stabiliti con l ’im­ posta indiretta, mentre si flettono con quella diretta. Quando, infine, spesa pubblica e prelievo fiscale sono simultanei, i prezzi di nuovo aumen­ tano l’imposta indiretta e rimangono stabili con quella diretta. Gli effetti sui prezzi delle due forme di imposta appaiono sempre ugualmente dif­ ferenziati: con l’imposta indiretta i prezzi superano sempre, in misura corrispondente al prelievo (nell’esempio + 1 1 %\ quelli che altrimenti si avrebbero con l’imposta diretta (11).

(26)

I. - IMPOSIZIONE INDIRETTA E DIRETTA IN IPOTESI TEMPORALI ALTERNATIVE

(in unità monetarie; aliquota del 10 %)

Im p o s t a in d ir e t t a s u m e r c i

Valore Imposta

Tempo Spesa privata Spesa statale delle

vendite

e reddito privato

0 100 — 100 — ; 100

1“ ipotesi: spesa pubblica antecedente al prelievo

1° 100 10 110 110

2° 110 10 120 12; 108

3° 108 12 120 12; 108

2a ipotesi: spesa pubblica successiva al prelievo

1° 100 100 10; 90

2° 90 10 100 10; 90

3a ipotesi: spesa pubblica simultanea al prelievo

1° 100 11 111 11; 100

Im p o s t a d i r e t t a s u l REDDITO

Valore

Tempo Imposta Spesa privata Spesa statale delle vendite e

reddito privato

0 100 — 100

l a ipotesi: spesa pubblica antecedente al prelievo

1° 100 10 110 2° i i 99 10 109 3° n» (1) 10.9 10.9 98,1 98,18 11 10,9 109,1 109,09 2a ipotesi: spesa pubblica successiva al prelievo

1° 10 100 — 90

2° 9 81 10 91

n° 9 81 9 90

3a ipotesi: spesa pubblica simultanea al prelievo

lo 10 100 1 io ... 100

(1) Per arrotondamento. . T] a

Nota: Si suppone che l’attività privata si componga di un unico stadio, il red­

dito e l’imposta riscossi in un tempo sono spesi in quello successivo.

Il prelevamento fiscale si sostituisce a una spesa privata di uguale importo venuta meno, quando v’è ricorso all’imposta diretta; si addi­ ziona a una spesa privata invariata, quando vi è ricorso all’imposta in­ diretta. La quantità di moneta, prelevato dall’ente impositore, è

nell’ul-In «T h e Journal of Politicai Economy », agosto 1953, pagg. 306-323. Nell’ipo­ tesi di disponibilità di moneta costante, si hanno prezzi ridotti con l ’imposta

sul reddito. Secondo il Musgrave, la flessione non avrebbe però luogo con

(27)

timo caso spesa due volte, la prima dai privati e la seconda dall’ente stesso (12).

5. — Gli effetti sui prezzi finali dell’imposizione indiretta e di quella diretta sono quindi dissimili purché si segnano le stesse ipotesi tempo­ rali per il prelievo e la spesa. La risposta al primo interrogativo non conferma le deduzioni del Rolph. Rimane ora da rispondere al secondo interrogativo: nelle condizioni monetarie previste l ’imposta indiretta la­ scia i prezzi dei beni finali invariati o li eleva? L’imposta diretta li flette o li lascia invariati?

La risposta al secondo interrogativo esige che si fermi l’attenzione sui rapporti che legano la velocità di circolazione fisheriana, riferita a ogni trapasso della moneta, alla velocità riferita al reddito, dalla quale poi discendono i mutamenti della domanda effettiva.

Si supponga che tutta la dotazione di moneta M sia costituita dai fondi attivi di cassa richiesti dalle esigenze tecniche dei pagamenti, che

V

r ne sia la velocità media di circolazione riferita al reddito in una

data unità di tempo, V t 1 a velocità media fisheriana, riferita a tutti i trapassi, nella stessa unità di tempo e D il numero medio degli stadi percorsi dalla moneta lungo il processo di produzione e distribuzione del reddito, maggiorato di un’unità. Nella suppozione che tutte le tran­ sazioni riguardino la produzione e la spesa del reddito nazionale, si ha l’eguaglianza V t = V r X D. Dato M — K costante, i mutamenti della domanda effettiva, E = M y V r , e quindi dei prezzi (nella supposizione nostra che anche il reddito reale sia costante), sono determinati dai mutamenti dei valori di D e /o di V t. Se, come è supposto nello schema Brown-Rolph, anche V t è costante, il valore d i

V

r, e quindi i prezzi, se­ guiranno le variazioni di I), determinate dai nuovi passaggi di moneta richiesti dall’imposta.

Dal che risulta che la stabilità dei prezzi impone nuovi valori di

V t: invariabilità di V t e dei prezzi sono due condizioni incompatibili tra loro.

L’imposta muta, infatti, il numero complessivo dei passaggi che la stessa quantità di moneta deve compiere nell’unità di tempo. In ter­ mini astratti il ricorso all’imposta indiretta si presenta quale inseri­ mento, accanto al ciclo monetario di formazione, distribuzione e spesa del reddito privato, di un nuovo minore ciclo monetario, formato da due o più passaggi: il pagamento dell’imposta da parte dei venditori

giacché il pagamento dell’imposta è sostitutivo del pagamento delle retribu­ zioni per un importo equivalente).

(12) L ’essere la spesa del prelievo fiscale sostitutiva, oppure addizionale,

rispetto alla spesa privata è questione del tutto diversa dall’ altra, se cioè l ’attività economica pubblica è sostitutiva, oppure addizionale, di quella pri­

vata. Non vi è derivazione logica tra l ’ affermazione di Selau che lo stato deve

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