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RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO
E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E
(E RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO FINANZIARIO)
D I R E Z I O N E :
L U I G I E I N A U D I
Membro onorario
ACHILLE D. G IA N N IN I BEN VEN U TO G R IZIO TTI S A L V A T O R E S C O C A f E Z I O V A N O N I
M I L A N O
D O TT. A . GIUFFRÈ - EDITORE
della Camera di Commercio di Pavia
La D irezione è a Pavia, Istituto di Finanza presso l ’Università e la Camera di Commercio, Strada Nuova n. 65, presso il Prof. Benvenuto Griziotti, al quale devono essere inviati manoscritti, bozze corrette, cambi, libri per recen sioni in duplice copia, ecc., Assistente, Dr. Francesco Forte.
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Diritto fallimentare e delle società com m erciali, edite dalla Casa Dott. A. Giuffrè. Ai collaboratori saranno inviati gratuitamente 30 estratti dei loro saggi. Copie supplementari eventualmente richieste all’atto del licenziamento delle bozze ver ranno fornite a prezzo di costo. La maggiore spesa per le correzioni straordinarie è a carico dell’autore.
Condizioni di abbonam ento
P A R T E P R I M A
DOTTRINA - APPUNTI E RASSEGNE pag
T4 Direzione - L ’ in se g n am e n to delle leggi di finanza P o s o le Università
dTpaTova e Pavia a partire dall’anno scolastico 1938-39 . . . . 109 111
Giannino Parravicini - Imposte, moneta e p r e z z i...
Francesco Forte - Sugli effetti economici della accelerazione degli am- ^ mortamenti fi s c a l i...
Salvatore Bitscema - Rapporti fra bilancio dell’Amministrazione autonoma ^
dei monopoli e il bilancio dello S t a t o ...
ADOLFO Klitsche de la Grange - Giurisdizione amministrativa e ordinaria ^
in materia d o g a n a l e...
RECENSIONI - OPERE RICEVUTE - RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI (segue a pag. II).
P A R T E S E C O N D A
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Osvaldo Poli - Alcune considerazioni sulla determinazione del reddito di ^
o j Z T Z ^ I n tema di esenzione 'del minimo dall’ imposta 'di regi- ^
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del 'contratto ed evento bellico nella imposta prò-^
porzionale di r e g i s t r o ...* -QgPr\ncesco Ribera - I croupiers - Le mance -
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oreviste e la legge sostanziale . 77
Angelo Dus - Definizione amministrativa dei delitti di con ra an 14g
imposte di fal)l>rìcazion€...
Albert Hensel - Diritto tributario (B. G r iz io t t i)... 200
Emanuele Morselli- Le imposte in Italia (F. Repaci) . . . • . • . 201
Gerard Colm - Essay in Public Finance and Fiscal Policy (F. Forte) . . 202
Pa u l A. Samuelson, Robert L. Bish o p, John R. Coleman - Readings in
Economics (F. V o l p i ) ... 204
OPERE R I C E V U T E ... 205
RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI R E C E N T I ...208
SENTENZE E DECISIONI ANNOTATE
pag. R.M. - Accordi tra la finanza e i rappresentanti di categoria - Hanno va
lore orientativo e non vincolante per la tassazione dei singoli rappre
sentanti (Comm. Centr., 27 aprile 1955,' n. 71029) (con nota di O. Po li) 101
Imposta sui redditi di R.M. - Redditi derivanti da esercizio professionale - Professionisti legali - Criteri per la tassazione (Comm. Distr.
R o s s a n o , 24 o t to b r e 1955) (c o n n o t a d i O. Po l i) ... 101
Registro - Appalto ricostruzione impianto industriale - Costruzione e ri parazione di alcune macchine - Imposta normale (Comm. Centr., 28
fe b b r a io 1955, n . 69062) (c o n n o t a d i O. Poli) ...112
Registro - Donazioni - Esenzione da imposta fino a L. 750.000 - Non com
pete (Comm. Centr., 27 giugno 1955, n. 73598) (con nota di G. Ravagli) 108
I.G.E. - Casinò di S. Remo - Mance dei vincenti ai croupiers (Trib. Ge
nova, 7 dicembre 1954) (con nota di F. Ribera) ... 118
Esattore ed esazione delle imposte - Esecuzione fiscale contro debitore di chiarato falito - Esecuzione fiscale posteriore alla insinuazione del cre dito da parte dell’esattore (C. App. Catanzaro, 18 dicembre 1954) (con
nota di G. Greco) ... 133
Prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » - Istituzione di nuovi capitoli - Necessità della legge sostanziale (C. Conti, 23 feb braio 1956) (con nota di S. B uscem a)...139 Contrabbando di generi soggetti ad imposta di fabbricazione - Definizione
amministrativa - Ammissibilità in qualunque stadio del procedimento
(Cass., 24 novembre 1954, n. 1983) (con nota di A. Dus) . . • • 148
AVVERTENZA. - I ^ e v ^ ì m p o s t a ^ ‘ t ó c c ^ a Mofrile,
condo la loro denominazione sp (I T a sune insegne sotto Insegne
si cerchi sotto Ricchezza M oM e (Imposta Massimario, ad
ec-S S Ì & S u i “ e ri2v.a«o „11. p r l» „ M » » « — — «
decisioni annotate.
Autorità giudiziaria
Accertamento deduttivo - Poteri A.G.O., 14.
Azione giudiziaria, 70, 70, 88, 17, 193, 194, 217.
Azione giudiziaria di accertamento negativo, 17.
Azione giudiziaria, pendente ricorso per Cassazione, 74.
Controversia d’imposta, 66, 215, 216, 241.
Cosa giudicata, 71.
Deposito per multa, 195, 196. Difetto di bollo, 68, 226. Difetto di calcolo, 221.
Diritto soggettivo - Competenza A. G., 58, 198, 227.
Errore apprezzamento mancanza di calcolo, 83.
Estimazione semplice, 235.
Giudizi nanti sez. spec. agrarie, 219 220.
Giudìzio circa l ’entità del danno, 217.
Giudizio di valutazione, 221. Indicazione erronea prenome nel ri
corso per Cassazione, 71. Ingiunzione, 215, 217. Iscrizione a ruolo, 70, 17. Litisconsorzio non necessario, 99. Opposizione ingiunzione, 215, 216,
217.
Previo procedimento amministrati vo, 194.
Regolamento di competenza, 216. Ricorso all’A.G., 70, 17.
Ricorso al Consiglio di Stato, 198, 226.
Ricorso diretto alla Cassazione sen za osservanza solve et repete, 89. Ricorso per Cassazione, 68, 195, 196,
206, 214.
Ricorso per Cassazione omisso me-Sezioni speciali agrarie, 68, 219, 220. Sospensione esecuzione da parte del
pretore, 215.
Termine ricorso A.G., 70, 193. Termine di comparizione, 217. Violazioni fiscali, 86, 87.
Autorità amministrativa
Autorizzazione G.P.A., 230. Cause contro la P.A., 65, 205, 214. Competenza territoriale ufficio ac-
certatore, 78, 208. Decreto intendentizio, 119.
Denunzie al Comune invece che al l ’Ufficio, 222.
Opposizione a mezzo posta,
Ordine Intendente di rilasciare 1 be-
ni del disciolto P.N.F., 79. Rappresentanza della finanza, 6o.
205, 206, 207, 214.
Ricorso gerarchico improprio, 91. Sopratassa, 75.
Benefici fiscali
Benefici ex art. 33 L. n. 25 del 1951, 14.
B ilancio dello Stato
Prelevamenti dal « Pondo riserva spese impreviste », 139.
Com missioni amministrative
amministrative, 89, 194.
Competenza della Sez. spec. Com. Prov., 78.
Composizione Commissione Comu nale, 92.
Controricorso del contribuente, 192. Decisione Commissioni Distrettuali,
218.
Decisione interlocutoria della C.C., 70.
Dichiarazione di simulazione da parte delle Commissioni, 6. Firma del relatore nelle decisioni,
85.
Facoltà delle Commissioni Provin ciali, 72.
Giudizio insindacabile, 9, 192. Mancata ricusazione membro della
G.P.A., 90.
Mancato accertamento requisiti so stanziali, 4.
Motivazione della decisione, 4, 13, 83, 92, 8, 221.
Motivazione Pronuncia G.P.A., 231, 232, 233.
Mutamento dell’accertamento da
parte della C.C., 210. Prescrizione, 73.
Previo pagamento imposta comple mentare, 192, 240.
Ricorso alla C.C., 64, 237.
Ricorso alla Comm. Prov., 192, 218, 240.
Ricorso alla G.P.A., 92, 237. Ricorso alle Commissioni, 69. Ricorso del Contribuente, 63, 69. Ricorso dell’TTfficio, 13, 61, 62, 64, 192. Bollo Carte da giuoco, 255, 256. Contratti agrari, 219, 220. Insufficienza di bollo, 68, 226. Ricevute rette spedalità, 88.
Complementare (Im posta)
Accertamento a carico del capoccia, 142.
Famiglia colonica, 142.
Consum o (Im posta d i)
Costruzione casa abitazione com prendente negozi, 189.
Dichiarazione Prefettizia di sospen sione dell’ingiunzione, 236.
Estimazione semplice, 235. Frode, 125, 127, 257.
Impiegati imprese esercenti esatto ria imposte e appalto dazio, 97, 98.
Lenti per occhiali, 190. Macellazione clandestina, 257. Materiali da costruzione, 189. Omessa registrazione di vendita,
127.
Prescrizione, 125. Ricevitore di gestione, 98. Ricostruzione, 189.
Vigilanza locali vendita commer cianti all’ingrosso, 126.
Contenzioso tributario
Accertamento, 69, 213.
Adesione tacita parziale alla de cisione, 61.
Appello incidentale dell’Ufficio pro posto verbalmente, 211, 212. Audizione personale, 67, 75, 192. Avviso audizione, 67, 77, 192, 197. Computo dei termini, 63, 64. Controricorso del contribuente, 192. Controversia d’imposta, 66, 96. Definitività pronuncie delle Com
missioni, 70, 17.
Discordanza tra originale e copia notificata dell’ avviso, 197. Domanda di nuova notifica, 213. Domanda di rinvio audiz. persona
le, 75.
Eccezione nuova, 203, 204.
Ignoranza del contribuente sull’ac certamento, 69.
Ingiunzione fiscale, 215, 217. Istanza di rimborso, 85.
Mancanza di procura a favore man datario del ricorrente, 72. Mancata comparizione contribuente,
77.
Motivi del ricorso, 13, 61, 62. Nomina curatore eredità, 209. Notifica accertamento maggior va
lore, 80.
Notifica a funzionario diverso dal l ’Intendente, 65, 205, 206, 207, 214. Notifica avviso a persona non ido
nea, 213.
Notifica Avvocatura Stato, 205, 207. Notificazione per affissione, 67.
Opposizione ingiunzione, 215, 216, 217.
Previo pagamento imposta comple mentare, 192, 240.
Ricorso a mezzo posta, 63. Ricorso del contribuente, 63, 69. Ricorso dell’ Ufficio, 13, 61, 62, 64,
192.
Termine per ricorrere, 63, 64, 69.
Contrabbando
Accendisigari, 244.
Autoveicolo estero introdotto in Italia in base al tritico, 120. Cartine e tubetti per sigarette, 112,
251.
Destinazione diversa merce impor tata in franchigia, 113.
Detenzione .abusiva, 103, 104, 105, 109, 110, 112.
Detenzione in zona vig. dog., 24o. Fabbricazione clandestina spiriti,
121. .
Importazione illegittima di merci, 111.
Inasprimento di pene, 108. Orologi fabbricazione estera, 46. Pietrine focaie, 244. Sale, 247. Spiriti, 121. Tabacchi esteri, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, IH . Tabacco di scarto, 260. Tabacco in foglie, 250. Tabacco nazionale, 112.
Tradizione per compravendita o al tro negozio, 106.
Zona vigilanza doganale, Ifi, 46, 245.
Diritto penale tributario
Aggravante, 114.
Amnistia, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 244.
Arresto - Deroga al sistema del c.p.p., 107. Attenuante, 249. Carte da giuòco, 255, 256. Conciliazione amministrativa, 117, 246, 256, U 8. Concorso di reati, 253. Concorso in contrabbando, 248. Contravvenzione art. 96 legge mo
nopolio, 118.
Decreto intendentizio, 119.
Distinte d’incasso dei cinematogra fi, 122.
Documentazione ditta speditrice, 123.
Esenzione obbligo pagamento dirit ti doganali, 115, 116.
Evasione I.G.E., 101, 102, 104, 110, 112, 123, 251, 252, 253.
Frode, 125, 257.
Generi soggetti ad imposta di fab bricazione, 148.
Imposta prof, speculazione - Mo rosità pagamento, 254.
Inasprimento di pene, 108. Legge 3 genn. 1951 - Portata inte
grativa, 247.
Macellazione clandestina, 257. Merci importate in franchigia, 248. Oblazione, 117.
Olii di seme, 124.
Omessa registrazione di vendita, 127.
Opposizione decreto itendentizio,
119.
Prescrizione, 125, 252.
Reato di favoreggiamento - Diffe renza dal contrabbando, 245. Reato permanente, 110, 111, 114, 4:~>-Recidiva, 247.
Ricettazione, 248. Sequestro merce, 115, 116.
Termine per il pagamento per defi nizione amministrativa, 117. Termine prescrizione, 125, 252. Trasporto merci contrabbandate,
249.
Uso mezzo trasporto appartenente ad estranei al reato, 114. Vigilanza locali di vendita commer
cianti all’ingrosso, 126.
Entrata (Im posta generale sulla)
Cambio ufficiale e cambio medio, 182
Casinò S. Remo, 128. Cessazione di esercizio, 222. Delega del Governo, 55, 223. Denunzia al comune invece che al
l’ufficio del Registro, 222. Documentazione ditta speditrice,
123.
Evasione, 101, 102, 104, 110, 112, 123, 251, 252, 253.
Fallimento contribuente, 224. Giornali e periodici politici, 184. Impianti industriali - Agevolazioni,
183
Impossibilità della rivalsa, 53. Industria costruzioni navali, 186. Ingiunzione senza previo accerta
mento, 54, 55, 223. Interessi moratori, 185.
Irripetibilità tributo indebitamente pagato, 52.
Modalità di pagamento dell’impo sta, 55, 223.
Oblazione, 88. Ospedali, 88.
Pagamento per beneficiare esonero penalità, 52.
Passaggi preparatori -dello scam bio, 53.
Prescrizione contravvenzione, 252. Provvigioni del commissionario con
l’estero, 53.
Rivalsa Illecita di spese, 54, 55. Termini prescrizione, 252. Valuta estera, 182.
Fabbricati (Im posta sui)
Beni demaniali in concessione, 12. Rettifica imponibile, 13.
Stazione marittima Porto di Ge nova, 12.
Fabbricazione (Im posta di)
Circolazione abusiva, 124. Olii di seme, 124.
Famiglia (Im posta d i)
Accertamento analitico e dedut tivo, 90.
Accertamento deduttivo, 14. Applicazione da parte del Comune
non di residenza, 234.
Concordato tributario con altro Comune, 91.
Contestazione per spettanza a Co muni e Provincie diverse, 91, 231, 232, 233, 234.
Dimora abituale, 91, 232, 233. Ricorso gerarchico improprio, 91. Rivalutazione estimi catastali ter
reni e reddito agrario, 92.
Ipotecaria (Im posta)
Iscrizione ipotecaria a garanzia di mutuo cambiario, 48.
Piccola proprietà contadina, 176. Ricostruzione edilizia, 48. Sistema tavolare, 177.
Trasferimento quota società di per sone, 177.
Negoziazione (Im posta di)
Titoli obbligazionari non emessi,
28.
Patrim onio (Im posta ordinaria sul)
Azione avanti l ’A.G., 70. Boschi, 16.
Profitti di guerra e contingenza
Accertamento maggiore o minore reddito R.M., 144.
Accertamento omissioni, 73. Accordi tra Finanza e rappresen
tanti di categoria, 143.
Differenze prezzo giacenze cereali, 17.
Fallimento contribuente, 254. Morosità pagamento imposta, 254. Natura giuridica, 17.
Prescrizione accertamento omissio ni, 73.
Reddito ordinario in base all’8 % capitale investito, 143.
Ricorso all’A.G. pendente ricorso per Cassazione, 74.
Profitti di regime
Audizione personale, 75.
Avocazione indipendentemente risul tanze di bilancio, 145.
Avviso di audizione, 77. Azione dinanzi l ’A.G., 76.
Calcolo del profitto, 18, 20, 21, 211. Collaborazione economica col tede
sco, 18, 20, 75, 145, 146, 147, 211,
212.
Competenza territoriale ufficio ac- certatore, 78, 208.
Danni di guerra, 20.
Domanda rinvio audiz. personale, 75.
Esecuzione e pagamento parziali della fornitura, 18, 211.
Forniture al tedesco invasore, 18, 75, 145, 147, 211, 212.
Forniture popolazione civile tede sca, 20.
Gestione commissariale, 211. Morte del soggetto passivo, 209. Mutamento dell’accertamento, 210. Negozio concluso a mezzo interme
diario, 212.
Nomina curatore eredità, 209. Notifica errata avviso audizione, 77. Ricorso per Cassazione contro de
cisione C.C.S.P.R., 206, 207. Rinuncia all’eredità, 209. Sopratassa, 75.
Ufficiali Corpi militari R.S.I., 19. Ufficiale M.V.S.N., 19.
Unicità negozio giuridico, 18, 21. Vendite al minuto, 147.
Regione Siciliana
Esenzione parziale dazio comunale, 57.
Registro
Accertamento maggior valore, 80, 100, 161.
Accertamento valore venale, 35. Accessione, 33.
Acquisto area mediante permuta, 31.
Acquisto arredamento negozio in comune, 167.
Acquisto immobili danneggiati dalla guerra, 165.
Acquisto terreno in comune, 34. Addizionale solidarietà nazionale,
174.
Annullamento di atti con sentenza passata in giudicato, 161. Appalto, 149, 150, 108.
Appalto a prezzo presunto, 22, 148. Appalto e vendita - criteri discrimi
nanti, 149, 150, 183. Appalto opere pubbliche, 24. Associazione in partecipazione, 169. Attestazione del Sindaco e Ufficio
Genio civile, 30, 165, 217. Atti non registrati, 25, 26, 27. Atti soggetti ad approvazione, 28. Atto di precisazione delle quote, 34. Azienda. 44.
Beni appartenenti ad altra comu nione, 32.
Brevetti, 38. Caparra, 163.
Case di nuova costruzione, 29 31. Caserme, 31.
Cessione esattoria, 171.
Compravendita di case di nuova co struzione, 29.
Comunione ereditaria, 168.
Concessione in couso di aeroporto, 43.
Concessione in esclusiva di vendita farmaceutici, 39.
Concordato valore, 84.
Concordato posteriore 30 giorni dal la notifica, 160.
Conferimento autoveicoli, 45. Contratti agrari, 219, 220. Contratto di rappresentanza, 39.
Contratto per persona da nominare, 159.
Deposito in pegno titoli di stato a garanzia emissione, 46, 47. Dichiarazione di abitabilità ed abi
tazione di fatto, 29.
Dichiarazione unilaterale acquisto per usucapione, 164.
Distributore di benzina su dema nio pubblico, 41.
Divisione, 32, 33, 34, 84, 168. Donazioni inferiori a L. 750.000, 1U- Enfiteusi, 35.
Enunciazione convenzione verbale in sentenza, 175.
Errore di apprezzamento mancan za di calcolo, 83.
Espropriazione per pubblica utilità,
155. .
Finanziamento verso cessione di credito contro PP.AA., 24. Forza maggiore, 22, 148. Fusione di società, 45, 172. Giudizio di congruità, 81, 82, 155, 169. Imposta di locazione. 38, 43. Imposta di obbligazione, 36. Imposta di quietanza, 163. Imposta di retrocessione, 170. Imposta di titolo, 175.
Industria costruzioni navali, 166. Ingiunzione, 215, 216, 217. Locazione, 43.
Locazione di terrazza per la vita del conduttore con diritto di eri gervi sopra, 42.
Mandato emissione assegni circo lari. 46, 47.
Mobili e gioielli dichiarati nella de nunzia di successione, 84. Morte dell’ appaltatore, 23.
Notifica accertamento maggior va lore, 80.
Nullità di atti, 25, 26, 27, 162. Onere dell’imposta, 156. Onere spese registrazione, 40. Pagamento a mezzo posta, 218. Permuta, 31, 32, 176.
Permuta tra Stato e privato, 156. Persecuzioni razziali, 170. Pertinenze, 157.
Piccola proprietà contadina, 176. Primo trasferimento immobili per
iniziative industriali, 85. Privilegio automobilistico, 37. Promessa di vendita, 27, 158. Prova del pagamento, 218. Registrazione a termine fisso, 40. Registrazione trasferimento contem
Ricostruzione, 30, 149, 150, 217, 108. Ricostruzione impianto industriale,
108.
Riduzione entro i limiti del quinto, 148.
Rimborso imposta, 22, 23, 148. Riscatto immobili, S2.
Scrittura privata mancante di data certa, 33.
Sentenza dichiarante la simulazio ne, 170.
Sentenza dichiarativa di nullità, 40. Società di fatto. 167. 168.
Spese di registrazione, 40. Superficie (diritto di), 41, 42. Surrogazione contro il terzo posses
sore, 152, 153.
Termine per registrazione, 28. Titoli dati in cauzione, 178. Trasferimenti indiziari di immobili
entro il terzo grado, 154. Trasferimento azienda, 44, 163, 167. Trasferimento con unico atto di mo
bili ed immobili, 157.
Vendita volontaria immobili ai pub blici incanti, 81.
Violazioni fiscali, 86, 87.
Ricchezza m obile (Im posta di)
Accertamento a carico di Società, 213.
Accertamento induttivo, 140. Accertamento-motivazione, 8, 140. Accordi tra la Finanza e Rappre
sentati di categoria, 141, 101. Affittanza agraria, 1.
Attività accessorie, 2.
Attività carattere stagionale, 130. Avanzi di gestione, 4.
Cessazione del reddito, 71. Ciclo di produzione, 2. Colture complementari, 2. Consorzi, 4.
Contributi dello Stato, 133. Deposito a custodia, 5.
Dichiarazione dei redditi, 199, 200,
201.
Errore nella dichiarazione, 199, 200. Esenzione decennale, 9, 10.
Esercizio di autorimessa, 5. Fondi rinnovo macchinario, 132. Imprese soggette a registrazione, 8. Indennità di requisizione, 135. Industria armentizia, 129.
Industrializzazione Mezzogiorno, 9. Intento speculativo, 134.
Luogo di produzione del reddito, 131.
Macchine agricole, 1.
Minusvalenze di registro, 10. Manipolazione tabacco, 2.
Opifici tecnicamente organizzati, 9,
10
.Oscillazioni di mercato, 10. Privilegio speciale, 95.
Prestito obbligazionario, 136, 137. Proventi giuoco d’azzardo, 8. Reddito agrario, 1, 2, 128. Reddito professionale, 139. Reddito risultante da atto pubblico,
6.
Reddito soc. cooperative di lavoro 138.
Rettifica errore nella dichiarazione, 199, 200.
Responsabilità imposta, 2.
Richiesta classificazione reddito in diversa categoria, 203, 204. Riduzione di aliquote, 7. Rimborso capitale sociale, 11. Rimborso obbligazioni, 136, 137. Ripristino dell’accertamento, 71. Selezionamento e incassamento' di
frutta, 128.
Situazione economica contribuen te, 8.
Società non azionarie, 7. Sopravvenienze attive, 132. Spese e passività deducibili, 3. Stabilimento torreffazione caffè, 9. Titoli in portafoglio, 10, 11. Trasformazione opificio, 10. Uso civico, 129. Utile conseguito, 134, 136, 137. Riscossione Appalto esattoria, 242. Asta esattoriale, 242. Azione di nullità, 94. Esecuzione fiscale, 93, 133.
Esecuzione fiscale contro debitore fallito, 133.
Esecuzione fiscale posteriore insi nuazione credito esattoriale, 133. Espropriazione immobile, 243. Imposta non afferente immobile
espropriato, 243. Ingiunzione, 59, 60.
Irretrattabilità vendita esattoriale, 94.
Modalità riscossione occup. spazi ed aree pubbi., 59, 60.
Nullità dell’aggiudicazione, 243. Opposizione ad ingiunzione, 99. Opposizione di donna convivente
more uxorio, 96.
Privilegio speciale ex art. 2759 c.c. e 62, 63 legge sulla R.M., 95. Rapporto d’impiego con imprese
esercenti esattoria imposte, 97, 98.
Rappresentanza esattore in giudi zio, 100.
Responsabilità esattore, 243. Ricevitore di gestione, 98.
Riscatto immobile espropriato, 94. Vendita esattoriale, 94.
Solve et repete
Contributi compagnie Barracellari, 239.
Corrispettivo uso bombole metano, 229.
Dichiarazione prefettizia di sospen sione ingiunzione, 236.
Donna convivente more uxorio, 96. Modifica dell’ accertamento, 74. Pagamento a mezzo posta, 218, 240.
Prima faoie, 238.
Prova del pagamento, 218, 240. Ricorso diretto alla Cassazione, 89. Rivendica da parte di terzo, 241. Sospensione esecuzione da parte del
pretore, 215.
Versamento in c/c intestato ufficio diverso, 248.
Successione (Im posta d i) e D onazione
Autovettura trasmessa all’erede,
50.
Azione giudiziaria, 88.
Certificati pubblica amministrazio ne, 178, 179.
Cumulo delle donazioni, 180, 181. Debiti, 178, 179.
Donazioni inferiori a D. 750.000, IH- Eredità devoluta ad ospedale civi
co, 49.
Giudizio di valutazione, 221. Immobile di interesse artistico e
storico, 83.
Imposta sul valore globale delle do nazioni, 180, 181.
Liberalità a scopo di beneficenza, 49.
Prova della eseguita denunzia di successione, 88.
Termine art. 50 L.S., 178, 179. Successioni plurime nei 4 mesi, 51.
Surrogazione delle tasse di b ollo e re gistro (Im posta di)
Assicurazioni, 182.
Cambio ufficiale e cambio medio, 182.
Valuta estera, 182.
Tasse e im poste in genere
Esenzioni previste del Trattato di Pace, 194.
Ricorso a mezzo posta, 63.
Rinuncia contrattuale della PP.AA. alle imposte, 56.
Tributi locali
Appello contro decisioni Com. Co munali e G.P.A., 237.
Azione popolare - Autorizzazione G.P.A., 230.
Contestazione per spettanze a Com. e Prov. diverse, 91, 231, 232, 233, 234.
Contraddittorio, 231.
Diniego potere di imposizione, 58. Distributore di carburante, 191. Occupazione spazi ed aree pubbli
che, 59, 60, 191, 237.
Tributi speciali e tasse
Contributi Ente Cellusosa, 228. Contributi Ente Turismo, 227. Contributo di miglioria specifica,
187, 188.
Corrispettivi uso bombole metano, 229.
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APRILE-GIUGNO 1956
ALDRIGHETTI A., Il sistema dei prèzzi, 8°, p. 365, L. 3000.
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ANGELONI V., Scritti giuridici, 8°, p. YIII-894, L. 4000.
ARDAU G., Lezioni di diritto sindacale - Parte prima del corso di le gislazione del lavoro e tecnica sindacale, 8°, p. 279, L. 1800.
ARENA A ., Introduzione allo studio del diritto com m erciale e titoli di credito - Lezioni, 8°, p. 360, L. 2000.
ARGENZIANO R., Il finanziamento delle imprese industriali, 8°, p. 166, L. 1500.
BARONI G. - BERRI M. - DE PASCALIS O., Form ulario dellla procedura penale (con prefazione di G. Lattanzi) (III ediz. aggiornata con la legge 18 giugno 1955, n. 517, le relative norme di attuazione transitorie e di coordinamento), 16°, p. XII-626, carta india, rii. tela, L. 2000.
BOMPANI V., Appunti dalle lezioni di tecnica tributaria, 8", p. 294, L. 2500. BRESCIANI TURRONI C., C orso di Economia Politica - voi. I: Teoria ge nerale dei fatti economici (III ediz. accresciuta), 8°, p. 493, rii. tela, L. 3000. CANNADA BARTOLI E., La tutela giudiziaria del cittadino verso la pub
blica amministrazione - Appunti dalle lezioni, 8°, p. 176, L. 1000. CASALIN A., Repertorio generale di giurisprudenza amministrativa (1951-1955),
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CASSARINO S., Le situazioni giuridiche e Poggetto della giurisdizione am ministrativa, 8°, p. 414, L. 2000.
COMMENTO ALLA NUOVA LEGGE SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (L. 5 gennaio 1956, n. 1), a cura di E. Castelli, B. Cociveea, A. De Luca,
A. Dus, G. Greco, G. Liccardo, L. Napolitano, O. Poli, R. Pom in i, V.
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO, Raccolta della Giurisprudenza della Corte, voi. I (1954- 1955), 8°, p. 295, rii. tela, L. 1500.
CURCI P., La Corte costituzionale (composizioni, attribuzioni, funzionamento), 8°, p. 116, L. 600.
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APRILE-GITJGNO 1956
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DELL’ANDRO R ., La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, 8°, p. 244, L, 1500.
DONATI A., Manuale di diritto delle assicurazioni private, 16», p. 403, carta india, rii. tela, L. 2000.
FERRARI DALLE SPADE G-, Scritti giuridici (con prefazione di S. Riccobono), 8», 3 voli, di p. X-1590, L. 10.000.
FOSCHINI G., L ’im putato - Studi, 8°, p. XI-180, L. 1000.
FRAGALI M .-V ARA N ESE A ., Codice delle leggi sull’ industria e sul com- m ercio: 1 appendice di aggiornamento al 1» gennaio 1956, 16 , p. 614, L. 2000.
GALLI R., Econom ia politica, voi. I, 8°, p. XIX-587, L. 3000.
G AZZARA G., Contributo ad una teoria generale dell’ accrescimento, 8°,
p. 234, L. 1200.
GRAZLANI E., Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimo niale canonico, 8°, p. 208, L. 1000.
HENSEL A., Diritto tributario (con introduzione di H . D » » £ * 1 ^ ° ™ * B. Griziotti - traduzione di D. Jarach), 8», p. XLVIU-471, L. 22UU. LA COSTITUZIONE ITALIANA E GLI STATUTI REGIONALI, Repertorio con.-
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LA LEGISLAZIONE ITALIANA, a cura di M. Fragali, voi. X (anno 1953), 8°,
p. 1060, L. 3500.
LE CARTE DELL’ ARCHIVIO DI S. PIETRO DI PERUGIA (a cura di T Lec-
cisotti e C Tabarelli, con prefazione di N. Mazzocchi Allemanni), 8^, 2 voli, di p’. XXXVI-501, L. 4000.
LEVI SANDRI L. R., Lezioni di diritto del lavoro - Parte generale, 8°,
p. 246, L. 1200.
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APRILE-GIUGNO 1956
LEVI SANDRI L. R. - LUCCHETTI A., Codice delle leggi sul lavoro (II ediz.), 16®, p. VI-2077, carta india, rii. tela, L. 6000.
LUZZATTO FEGIZ P., Il volto sconosciuto dell’ Italia - Dieci anni di son daggi D oxa, 8°, p. XXVII-1353, rii. tela, L. 6000.
MAGNI C., Avviamento allo studio analitico del diritto ecclesiastico,
p. 106, L. 800.
MARCANTONIO A., La gestione delle imprese pubbliche - Schemi e appunti, 8°, p. 118, L. 1200.
MONACO R., Le istituzioni internazionali di cooperazione europea, 8®, p. 100, L. 600.
NORME INTEGRATIVE SULLA LEGGE DELLA PEREQUAZIONE TRIBU TARIA (Legge 5 gennaio 1956, n. 1), a cura di L. Antonelli, L. Chiara-
vigijio, B. Giussani, E. Gustarelli, A. Maggi, G. Pivato, 8°, p. 120, L. 600.
PAPI G. U., Teoria della condotta econom ica dello Stato, 8®, p. XVI-410, rii. tela, L. 2500.
ROLETTO G., La Jugoslavia econom ica (Aspetti - evoluzioni - tendenze), 8°,
p. 419, L. 2000.
SCIASCIA G., Varietà giuridiche - Scritti brasiliani di diritto rom ano e m oderno, 8°, p. 396, L. 2000.
SEPE O ., La Corte dei conti - Ordinamento e funzioni di controllo, 8®,
p. 311, L. 1500.
SILVESTRI E., Il riscatto delle concessioni amministrative, 8®, p. 314, L. 1500. SOCIETÀ ITALIANA DI FILOSOFIA DEL DIRITTO, Filosofia e Scienza del
Diritto (Atti del II Congresso nazionale di Filosofia del diritto - Sassari, 2-5 giugno 1955), a cura di Rinaldo Orecchia, 8°, p. 272, L. 1200.
TRAINA PORTANOVA S., Spese e passività deducibili n ell’imposta di ric chezza m obile, (III ediz. aggiornata ed ampliata), 8°, p. VIII-574, L. 2500. VITO F., Economia politica - Il prezzo e la distribuzione (XII ediz. rive
duta), 8®, p. 374, L. 1500.
ZANOBINI L., Codice delle leggi penali speciali e delle leggi sanzionate pe nalmente: III appendice di aggiornamento al 30 aprile 1956, 16®, p. 130, L. 600.
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA
AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
diretta da G. ZANOB1NI, G. PESCATORE, A. TORRENTEVOLUMI PUBBLICATI:
Rassegna di giurisprudenza sulla espropriazione per pubblica utilità (Norme fondamentali ■ Leggi speciali - Legislazione urbanistica - Espro priazioni od istituti affini in agricoltura - Requisizioni) a cura di G. Landi, p. XII-444, L. 2200.
Rassegna di giurisprudenza sulle leggi di pubblica sicurezza, a cura di R. Albano, p. VIII-441, L. 2200.
Rassegna di giurisprudenza sulle acque ed im pianti elettrici, a cura di G. Coletti, p. XXVI-606, L. 3000.
VOLUMI IN PREPARAZIONE:
Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici, a cura di G. Flore, Tambur-
rino e Siniscalchi.
Rassegna di giurisprudenza sulle leggi sanitarie e farm acie, a cura di R. Russo.
Rassegna di giurisprudenza sulle leggi sull’edilizia popolare, a cura di Roherrsen e Buccellato.
Rassegna di giurisprudenza sulla legge com unale e provinciale, a cura di A. Luco.
Rassegna di giurisprudenza sulle leggi di stato e di avanzamento m ili tari, a cura di R. Meregazzi.
R assegna di giu risp ru d en za su lle le g g i elettora li p o litica e am m inistra tive, a cura di C. Carbone.
R assegna d i g iu risp ru d en za sulle le g g i sulla giustizia am m inistrativa, a cura di M. Rossano.
Rassegna di giurisprudenza sulle leggi sull’ im piego pu bblico, a cura di G. Coletti.
R assegna di giu risp ru d en za su lle le g g i sui trasp orti p u b b lic i in con ces sion e, a cura di G. Manzari.
R a ssegn a di g iu risp ru d en za sulle le g g i della p u b b lic a istru zion e, a cura di N. Daniele.
Rassegna di giurisprudenza sulle leggi doganali e sul m on op olio sali e tabacchi, a cura di G. Santaniello.
Rassegna di giurisprudenza sulle leggi di contabilità e sui contratti dello Stato, a cura di G. Dallaki.
Rassegna di giurisprudenza sulle leggi sulla im posta generale sull entrata, a cura di M. Jandolo.
Rassegna di giurisprudenza delle leggi sul registro, a cura di M. Pepe. Rassegna di giurisprudenza sulle fu nzioni giurisdizionali della Corte dei
Conti, a cura di A. Di Stefano.
V I N C E N Z O N A P O L E T A N O
Consigliere di Corte d’ Appello
D I Z I O N A R I O
BIBLIO G RAFICO
DELLE
RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE
SV
L E G G I V I G E N T I
( 1 8 6 5 - 1 9 5 4 )
L ’ opera contiene l ’indicazione bibliografica, per voci e in ordine cronologico, di tutti gli articoli di dottrina, note e osservazioni a sentenze, pubblicati sulle Riviste italiane dal 1865 al 1954, su leggi T U T T O R A V IG E N T I.
Appositi sommarietti ne facilitano la consultazione.
3
Volume in 8°, di pag. XXIV-2032, legato in piena tela . L. 10.000
C O M M E N T O ALLA N U O V A L E G G E
SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Estratto dalla «R ivista di diritto finanziario e scienza delle finanze»
Fase. 1 - 1956
Benedetto Cocivera - Motivazione e integrazione degli accertamenti e concor
dato nella legge 5 gennaio 1906. n. 1 (Artt. 1-5). — Giuseppe Greco - Norme relative al procedimento contenzioso tributario nella legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Artt. 5, 6, 00, 51). — Luigi Napolitano - Accertamento in base a bilancio o scritture contabili - Obblighi dei contribuenti e facoltà degli uffici delle im poste di derogare ai bilanci ed alle scritture contabili (Artt. 7. 8, 9, 10 e 57 della legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Gaetano Liccardo - Nuovi indirizzi in tema di dichiarazione tributaria prodotta dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio (Artt. 12 e 55 della legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Victor Vckmar - La tassazione alla fonte dei redditi di lavoro e di proprietà intellettuale destinati all'estero nella legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Artt. 18 e 19). — Renzo Pomini - Sulla nozione di reddito fiscale, con particolare riguardo ai guadagni di capi tale (Artt. 20-33 e 47 della legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Angelo Dus - Le sanzioni nella legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Artt. 34-46). — Antonio De Luca - Di alcuni delitti fiscali nella nuova legge sull’accertamento (Artt. 34, 35, 36 legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Angelo Dus - Le pene detentive in particolare nella nuova legge sull’accertamento (Artt. 34, 35 legge 5 gennaio 1956, n. 1). —
Osvaldo Poli - Dell’assistenza e della rappresentanza — nelle questioni di ca
rattere tributario — degli ex funzionari della Amministrazione finanziaria (Artt. 49 e 60 legge 5 gennaio 1956, n. 1). — Edgardo Castelli - Origine e portata dell’ art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 relativo alla codificazione tributaria. — Testo della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
Volume di pagine 168, con il testo della l e g g e ...li. 800
NORME INTEGRATIVE SULLA LEGGE
DELLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Estratto dalla «R ivista dei dottori?|coinmcrcialisti »
Fase. 1 - 1956
Bruno Giussani - Le nuove norme sulla procedura di accertamento delle im
poste dirette (Art. 1 a 5). — Alessandro Maggi - La dichiarazione e l ’accer tamento dei redditi (Art. 7 e 9). — Luigi Antonelli - I sindaci e la sottoscri zione della dichiarazione dei redditi (Art. 12). — Giorgio Pivato - Aspetti fiscali ed economici delle operazioni e dei possessi mobiliari (Art. 17). — Enrico
Gustarelli - La tassazione delle «plusvalenze» e il reddito fiscale (Art. 20 e
22). — Luigi Ohiaraviglio - Le sanzioni penali (Art. 34 a 40).
Volume di pagine 121, con il testo della l e g g e ... L. 600
A . A S Q U IN I ♦ G. D E L L ’ A M O R E ♦ F. F E R R A R A G. F E R R I ♦ A . G R A Z I A N I ♦ F . M E S S I N E O S. P U G L I A T T I ♦ A . S A P O R I ♦ A . T I N O
D I R E T T A D A
T U L L I O A S C A R E L L I Ordinarlo nell’Unirersità di Rom a
C o n l a c o l l a b o r a z i o n e di
G. G. A U LE TT A ♦ V. C E R A M I ♦ A . D E M A D D A L E N A ♦ C. MASINI L. MENGONI ♦ A. MIGNOLI ♦ G. MINEUVINI . A . PA VO NE L A RO SA I. U R E I ! T I - D O N A ♦ E . V A L S E C C H I ~ B . V I S E N T I N I
P U B B L I C A Z I O N E B I M E S T R A L E
P rezzo di ab bon a m en to : L. 3 0 0 0 a n n u e E stero L. 4000 - F ascicoli separati L. 1000
MV^aI
PAVCisj
AG
PRESSO LE UNIVERSITÀ’ D I PADOVA E PA V IA A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 1838-1839
Il Prof. Plinio Fraccaro, Rettore dell’ Università di Pavia, fra le vecchie carte dell’archivio, ha trovato quest’ordinanza austriaca, che cortesemente ci consente di pubblicare, perchè la riteniamo meritevole di essere conosciuta, sia per segnare la data del 1838-39 come inizio del l’insegnamento delle leggi di Finanza, sia per mettere in rilievo lo scopo di questo insegnamento nelle facoltà di giurisprudenza, che molti economisti, non riusciti ad occupare cattedre di economia, dimostrano di ignorare.
N. d. D.
Dietro umilissima consulta rassegnata da quest’Aulica Commis sione degli Studi, relativamente all’istituzione di una Cattedra provvi soria pell’insegnamento delle nuove leggi di Finanza nell’Università di Padova e Pavia, SUA MAESTÀ’ I.R. si è degnata mediante venerata Sovrana Risoluzione 20 novembre a.c. di determinare quanto segue:
1“) Sino all’epoca della eventuale istituzione di Cattedre ordina rie pel nuovo Regolamento di Finanza entrato in vigore nell’anno 1836 viene accordata una Cattedra provvisoria, per questo ramo d’istruzione nelle Università di Padova e Pavia. Le prelezioni relative incomince- ranno nell’anno scolastico 1938-39.
2°) Questa Cattedra è subordinata all’ispezione e direzione del Direttore degli Studi Politico-Legali.
3°) La guida in quest’istruzione verrà desunta dal Regolamento sulle Dogane e sulle privative dello Stato, dalla Legge penale sulle con travvenzioni di Finanza, e dalle istituzioni per le Autorità ed Uffici destinati alla applicazione delle Leggi di Finanza colle relative poste riori notificazioni emanate o che saranno per emanarsi in proposito.
4°) L’istruzione avrà luogo nel secondo semestre del terzo anno scolastico nove ore per settimana, e gli esami si terranno alla fine del detto semestre. A tal uopo l’insegnamento del Diritto mercantile, cam biario e marittimo il quale fino ad ora veniva impartito durante l’in tiero anno scolastico nove ore per settimana verrà circoscritto al primo semestre del terzo anno scolastico con nove ore per settimana, ed alla fine di questo semestre verranno tenuti gli esami.
5°) Le lezioni delle nuove Leggi di Finanza dovranno essere fre quentate dagli studenti del terzo anno di Legge. Del resto è permesso il frequentare l’istruzione in discorso non solo a coloro, i quali nel pre sente anno scolastico 1838-39 studiano il quarto corso di legge, ma bensì a tutti gli impiegati e praticanti regi, civici, a questi due ultimi peral tro, dopoccbè essi avranno riportato il permesso de’ loro Superiori.
6°) Questa Cattedra provvisoria verrà affidata nell’Università di Padova al Professore di diritto, cambiario e marittimo Abbate Antonio Meneghelli, ed in quella di Pavia al Professore dello stesso anno An tonio Volpi colla corresponsione di una rimunerazione annua di fiorini trecento in convenzione.
Tale Sovrana risoluzione viene partecipata a codesto Governo, a cui vengono retrocessi gli allegati de’ suoi rapporti 27 luglio 1837 e 9 febbraio 1838 D. 24156, 24157, 4217 onde impartisca con ogni sollecitu dine le necessarie disposizioni per la relativa esecuzione.
Sott. Lilienau
Dall’U t. Commissione Aulica degli Studi Vienna li 2Jt novembre 1838
sott. Mayerhoffer
Concorda
1. — L’interesse che i rapporti tra imposizione e moneta tuttora ri chiamano, e la perdurante disparità di parere, in merito alle conse guenze delle diverse forme di imposizione sul livello dei prezzi, ci inducono a soffermarvi nuovamente l’attenzione, al fine anche di chia rire le conclusioni di un precedente nostro saggio e apportare ulteriori argomentazioni a loro sostegno.
Chiudeva il predetto saggio affermando che la teoria quantitativa della moneta non invalida l’opinione tradizionale, che vede una con trapposizione tra l’imposizione indiretta su merci e quella diretta sul reddito avente carattere di universalità, in quanto la prima, a diffe renza della seconda, pone in essere una tendenza al rialzo dei prezzi; e precisava che, pur dipendendo la misura dei mutamenti dalla natura del mercato, chiuso o aperto, di libera concorrenza o monopolistico, e dal tipo di beni gravati da imposta, l’invariabilità della quantità di moneta attiva (nell’aspetto della impossibilità di fare uscire moneta dai fondi oziosi come in quello della creazione di nuova moneta) trat tiene indubbiamente, ma non elimina, questa tendenza di fondo al rialzo (1).
La vexata quest io non concerne, infatti, i rapporti tra quantità di moneta e livello dei prezzi, bensì riguarda l’interrogativo se, indipen dentemente da aumenti della quantità di moneta, i prezzi dei beni gra vati da un’imposta indiretta possono elevarsi, e investe la fondatezza dell’analisi del Brown, poi ripresa e sviluppata dal Rolph, i quali sup posero implicitamente l’invariabilità, oltre che delle quantità, anche della velocità di circolazione della moneta riferita a tutte le transa zioni, e conclusero per l’eguaglianza degli effetti dell’imposta diretta sul reddito e di quella indiretta su merci (« le accise, poiché riducono i redditi monetari privati, operano in modo strettamente comparabile con le cosidette imposte dirette »), eguaglianza dal punto di vista dei prezzi e dal punto di vista dell’incidenza, in entrambi i casi inva riati (2).
L’affermazione che il credito costituisce, come scrive il Selan (3), il fattore preminente, che sostiene un durevole rialzo dei prezzi con ti) Imposte indirette su merci e livello generale dei prezzi. In « Moneta e credito » 1954, II trimestre, pag. 144-164, III trimestre pag. 298-312.
(2) Harry Gunnison Brown, The Inciderne o f a General Output or a General Sales Tarn, in « The Journal o f Politicai Economy », aprile 1939, pag.
254-262 ; Eari, R. Ro lph, A proposed Revision o f Excise-tax Theory, in « The
Journal o f Politicai Economy », aprile 1952, pag. 102-117. Oit. E. R. Ro lph,
pag. 115. ! t
nesso all’imposizione, non può che averci tutti consenzienti. Nella realtà ogni allungamento del sistema dei pagamenti, ogni espansione dell at tività produttiva (e la attività finanziaria ha carattere dell uno e del l’altra) richiama l’espansione del volume della moneta e vi si sostiene. Il dissenso sorge quando si esclude che una diversa tecnica di prelievo possa provocare di per sè influenze diverse sui prezzi, a se conda che l’imposta sia diretta sul reddito o indiretta su merci. Il Selan, volendoci soffermare alla più recente letteratura, vede nella tra dizionale credenza che le imposte indirette su merci facciano elevare, a differenza di quanto avviene con le dirette, il livello dei prezzi, da un lato una indebita generalizzazione di un fenomeno valido soltanto nel l’ambito di uno schema micro-economico e dall’altro un vero e proprio vizio di doppio computo, alla cui base starebbe l’assunto della simul taneità del pagamento delle retribuzioni alle risorse impiegate, e del prelievo e della spendita dell’imposta (4). Egli pertanto si pone su po sizioni assai prossime a quelle della teoria Brown-Rolph.
A conclusioni simili in merito agli effetti sui prezzi delle imposte indirette su merci perviene in un recente scritto A. R. Prest (5). Par tendo dalla supposizione che lo stato spenda il ricavo del prelievo fiscale per finanziare l’acquisto sul mercato di beni e di servizi, egli individua due casi. Il primo caso si ha quando l’offerta di moneta è sufficientemente elastica da consentire una espansione della spesa sta tale contestuale al prelevamento fiscale. In questo caso, verificandosi un incremento del volume della spesa, ha luogo un rialzo generale dei prezzi, ivi inclusa l’imposta.
Il secondo caso si ha quando la spesa pubblica e quella privata sono posticipate di un periodo di tempo rispetto alle entrate. In tal caso i prezzi rimangono invariati, giacché nel primo periodo la spesa totale è mantenuta al suo livello precedente, in quanto non si modifica nè la componente privata nè quella pubblica, e nel secondo periodo la componente pubblica si accresce di un importo esattamente uguale a quello di riduzione della componente privata.
(4) Secondo il Selan soltanto il credito giustificherebbe l ’ affermazione
fatta da chi scrive che con l ’imposta indiretta su merci « la quantità di mo neta rispondente al prelevamento fiscale è spesa due volte, la prima dai pri vati, la seconda dallo stato» (op. cit., pag. 159); altrimenti l ’ affermazione
risulterebbe errata, perchè incompatibile con le ipotesi (?). Il Selan rimpro
vera al Brownlee che, ricorrendo alla formula : <r= (1 — e) • / (N) per
individuare la domanda di lavoro in ipotesi di imposta indiretta su merci, egli parte dall’assunto non dimostrato che l ’accisa sia inflazionistica. Ma in realtà la formula ci dice soltanto che i prezzi (P) sono tanto più elevati, coeteris
paribus, quanto più elevata è l ’imposta (e), la quale è parte dei prezzi stessi,
ma non consente la deduzione che perciò i prezzi siano più elevati di quando non vi era imposta, giacché essi dipendono altresì da W, saggio monetario dei
salari, e dal livello di occupazione (O. H. Browni.ee, Taxation and thè Price
Level in thè Short Bun, in « The Journal o f Politicai Economy », febbraio 1954,
pag. 26-33, cit., pag. 28).
Alle stesse conclusioni appare pervenuto anche l’Albers, per quanto egli poi temperi i rigidi postillati della teoria quantitativa della mo neta con richiami alla preferenza per la liquidità, alle variazioni delle consuetudini e ai fattori psicologici (6). L’Albers, che studia gli effetti sui prezzi dell’imposizione in una economia stazionaria e in una eco nomia dinamica, afferma che in una esonomia stazionaria : « il livello dei prezzi si eleva soltanto se il fabbisogno finanziario dello stato è coperto con imposte sul consumo e lo stato dispone della possibilità di creare moneta » (7).
2. — Aveva osservato il Brown che non vi è alcun « fondamento nella teoria monetaria per supporre che un’imposta generale su tutti i beni faccia elevare nella media i prezzi permanentemente... Se una imposta sulla produzione di tutti i beni non riduce l’offerta nè aumenta la domanda, su quali basi si può arguire che questa imposta aumen terà i prezzi?» (8). E ne aveva data la dimostrazione ricorrendo alla analisi periodale della spesa : dato che i valori dei parametri monetari sono costanti, la spesa effettiva non muta nell'unità di tempo in dipen denza dell’imposta; quindi il «cuneo» dell’imposta, inserendosi tra prezzo e costi, non potrà che comprimere i costi, ossia le retribuzioni dei fattori produttivi.
Altri, prima di lui, e contemporaneamente a lui, si erano sempli cemente richiamati alla teoria quantitativa della moneta, ricordando in termini generali più o meno simili che, affinchè a un’imposta indi retta su merci faccia seguito un rialzo del livello generale dei prezzi, occorre che si accresca l’offerta di moneta, o che questa circoli più rapi damente, cioè che si abbiano mutamenti dal lato della moneta. Sicché se quantità e velocità di circolazione della moneta non si modificano (nè v’è in realtà alcuna ovvia connessione tra il tributo e la moneta), il livello generale dei prezzi non può mutare.
Il Bolph riprende l’analisi periodale del Brown dando a essa mag gior vigore, e la estende all’imposta speciale. Egli conclude sostenendo che un’imposta indiretta, introdotta in una situazione inflazionistica caratterizzata dall’eccedenza delle spese pubbliche sulle entrate (situa zione che per lui rappresenta il caso generale), interrompe un rialzo dei prezzi; e se introdotta in condizioni di bilancio pubblico in pa reggio riduce (ciò che può sembrare un paradosso), piuttosto che ele vare, i prezzi.
Sia i « quantitativisti », sia il Brown, il Rolph e gli altri studiosi dianzi citati, partono ugualmente dalle stesse ipotesi, nei primi
espli-(6) Wi i x i Albers, Preisliche Wirkungen der Besteuerung, in « Finanz
archiv », fascicolo 2“, 1955. pag. 227-57.
(7) Op. cit., pag. 232. A maggior ragione postulano l’espansione mone taria i rialzi dei prezzi propri di una economia dinamica, e questi non sono più limitati alle sole imposte di consumo. Sono quegli aumenti di prezzo, che si collegano alle variazioni della domanda effettiva globale, che prendono ori gine dall’espansione del’attività finanziaria.
sua velocità di circolazione, riferita a tutte le transazioni, rimangano costanti. L’analisi periodale del Brown e del Rolpli è (adoperando le parole dello stesso Boi pii) « positivamente la teoria quantitativa nella tradizione fìslieriana di trattare la moneta come un vincolo obiettivo di comportamento » (9). Sia gli uni sia gli altri, nel giungere alla con clusione di un livello generale dei beni e dei servizi finali costante, indebitamente deducono da una velocità di circolazione della moneta riferita a tutte le transazioni costante una velocità altresì costante ri spetto alla spesa finale o, in altri termini, rispetto al reddito;^ dalla circostanza che la moneta non percorra più rapidamente di prima il proprio cammino dall’uno all’altro pagamento (nè in verità vi è alcuna ragione teorica per supporre che l’imposta modifichi le abitudini del mercato), essi deducono la conseguenza che la moneta impieghi altresì lo stesso tempo per compiere nella media l’intero percorso dalla spesa finale alla successiva spesa finale.
3. — La questione, che qui ci occupa, presenta anzitutto due di stinti interrogativi: il primo se alle condizioni e ipotesi stabilite esiste una parità di effetti sui prezzi dei beni e dei servizi finali tra le im poste dirette sul reddito e le imposte indirette su merci; il secondo se e come il livello generale dei prezzi dei beni e dei servizi finali si mo difica quando la quantità di moneta rimane la medesima e la moneta continua a circolare con velocità immutata. Essa presenta, quindi, un terzo interrogativo, cioè quello del livello generale dei prezzi di tutti i beni e servizi, finali e degli stadi anteriori.
Il livello generale dei prezzi, rilevante ai fini della nostra indagine, e che costituisce il punto di partenza della teoria dell’incidenza degli studiosi ricordati, è il livello dei prezzi dei beni e dei servizi finali (10). In realtà gli studiosi, nel trattare dei rapporti tra l ’imposizione e i prezzi, si riferiscono di norma implicitamente, se non esplicitamente, ai prezzi al consumatore, e in particolare la teoria dell incidenza del Brown e del Rolph è dedotta nel loro modello dalla stabilità del livello dei prezzi al consumatore. Indipendentemente dalle difficolta concettuali insite nella definizione e determinazione di un livello « generale » di tutti i prezzi, dei beni strumentali, in lavorazione e finali, di capitale e consumo, un tale livello dei prezzi manca per la sua generalità e in determinatezza di rilevanza alcuna ai fini di una indagine dell’incidenza, la quale è ricerca dei mutamenti relativi dei prezzi dei singoli beni o di determinate categorie di prezzi.
L’analisi, che qui segue, presuppone, a somiglianza di quanto av viene nel modello Brown-Rolph: a) un’economia stazionaria; b) condi zioni di libera concorrenza; c) un mercato senza rapporti esterni; d) una offerta dei fattori produttivi rigida; la riduzione della spesa globale
(9) Op. cit., pag. 108. . . . . . . .
si riflette prontamente in una contrazione delle retribuzioni dei fattoli produttivi; e) un ente pubblico impositore clic interviene alla riparti zione del reddito sociale senza apportare un proprio contributo pro duttivo; f) un’imposta indiretta che grava anche sui beni acquistati col ricavo dell’imposta ; g) imposte, diretta o indiretta, aventi carat ere di generalità.
4. — I risultati a cui perviene il Rolph sull’uguaglianza di effetti sui prezzi delle due forme di imposizione, risultati che hanno assai chiara espressione nelle parole già riportate, implicano un mu amen dell’ipotesi temporale col passare del ragionamento dalla imposizione indiretta a quella diretta. B perciò presuppongono, come si rivedrà nei prf. 15, condizioni monetarie diverse, a seconda che ne derivi o non ne derivi un fabbisogno di cassa addizionale, e a seconda che questo tab- bisogno sia o non sia previamente soddisfatto.
L’invariabilità dei prezzi dei beni finali di consumo implica, quan do vi sia ricorso all’imposta indiretta su merci, che la spesa pub blica sia posticipata rispetto al prelievo fiscale e abbia luogo soltanto nel momento in cui tutti i redditi privati monetari si siano ridotti in corrispondenza all’assorbimento di disponibilità monetane da parte dell’ente pubblico, per le sue esigenze di cassa, e alla conseguente ca duta della domanda effettiva determinata dal prelievo; per contro, im plica, quando vi sia ricorso all’imposta diretta sul reddito, la simul taneità del prelievo fiscale e della spesa pubblica, ossia che la spesa pub blica abbia luogo nel momento in cui sarebbero state altrimenti spese e stesse disponibilità monetarie, e quindi le esigenze pubbliche di cassa siano sostitutive di esigenze private venute meno.
Se, invece, si seguono le stesse ipotesi sia per l ’una che per l altra imposta: spesa pubblica antecedente, simultanea o successiva al prelievo fiscale, ipotesi illustrate nella tabella T, l’uniformità dei risultati viene a cessare.
Nella assunzione, presa a base della tabella, che l’attività economica privata si componga, come l ’attività finanziaria pubblica, di un solo stadio, quando la spesa pubblica è effettuata in un tempo antecedente a quello in cui avviene il prelievo, i prezzi sempre si elevano rispetto al loro livello in condizioni iniziali di bilancio in pareggio, ma si elevano in misura pressoché doppia con l’imposta indiretta, mentre, rispetto al successivo periodo di spesa allo scoperto, essi si elevano con l’imposta indiretta e lievemente si flettono con quella diretta. Quando la spesa pubblica è successiva al prelievo, i prezzi rimangono stabiliti con l ’im posta indiretta, mentre si flettono con quella diretta. Quando, infine, spesa pubblica e prelievo fiscale sono simultanei, i prezzi di nuovo aumen tano l’imposta indiretta e rimangono stabili con quella diretta. Gli effetti sui prezzi delle due forme di imposta appaiono sempre ugualmente dif ferenziati: con l’imposta indiretta i prezzi superano sempre, in misura corrispondente al prelievo (nell’esempio + 1 1 %\ quelli che altrimenti si avrebbero con l’imposta diretta (11).
I. - IMPOSIZIONE INDIRETTA E DIRETTA IN IPOTESI TEMPORALI ALTERNATIVE
(in unità monetarie; aliquota del 10 %)
Im p o s t a in d ir e t t a s u m e r c i
Valore Imposta
Tempo Spesa privata Spesa statale delle
vendite
e reddito privato
0 100 — 100 — ; 100
1“ ipotesi: spesa pubblica antecedente al prelievo
1° 100 10 110 110
2° 110 10 120 12; 108
3° 108 12 120 12; 108
2a ipotesi: spesa pubblica successiva al prelievo
1° 100 100 10; 90
2° 90 10 100 10; 90
3a ipotesi: spesa pubblica simultanea al prelievo
1° 100 11 111 11; 100
Im p o s t a d i r e t t a s u l REDDITO
Valore
Tempo Imposta Spesa privata Spesa statale delle vendite e
reddito privato
0 100 — 100
l a ipotesi: spesa pubblica antecedente al prelievo
1° 100 10 110 2° i i 99 10 109 3° n» (1) 10.9 10.9 98,1 98,18 11 10,9 109,1 109,09 2a ipotesi: spesa pubblica successiva al prelievo
1° 10 100 — 90
2° 9 81 10 91
n° 9 81 9 90
3a ipotesi: spesa pubblica simultanea al prelievo
lo 10 100 1 io ... 100
(1) Per arrotondamento. . T] a
Nota: Si suppone che l’attività privata si componga di un unico stadio, il red
dito e l’imposta riscossi in un tempo sono spesi in quello successivo.
Il prelevamento fiscale si sostituisce a una spesa privata di uguale importo venuta meno, quando v’è ricorso all’imposta diretta; si addi ziona a una spesa privata invariata, quando vi è ricorso all’imposta in diretta. La quantità di moneta, prelevato dall’ente impositore, è
nell’ul-In «T h e Journal of Politicai Economy », agosto 1953, pagg. 306-323. Nell’ipo tesi di disponibilità di moneta costante, si hanno prezzi ridotti con l ’imposta
sul reddito. Secondo il Musgrave, la flessione non avrebbe però luogo con
timo caso spesa due volte, la prima dai privati e la seconda dall’ente stesso (12).
5. — Gli effetti sui prezzi finali dell’imposizione indiretta e di quella diretta sono quindi dissimili purché si segnano le stesse ipotesi tempo rali per il prelievo e la spesa. La risposta al primo interrogativo non conferma le deduzioni del Rolph. Rimane ora da rispondere al secondo interrogativo: nelle condizioni monetarie previste l ’imposta indiretta la scia i prezzi dei beni finali invariati o li eleva? L’imposta diretta li flette o li lascia invariati?
La risposta al secondo interrogativo esige che si fermi l’attenzione sui rapporti che legano la velocità di circolazione fisheriana, riferita a ogni trapasso della moneta, alla velocità riferita al reddito, dalla quale poi discendono i mutamenti della domanda effettiva.
Si supponga che tutta la dotazione di moneta M sia costituita dai fondi attivi di cassa richiesti dalle esigenze tecniche dei pagamenti, che
V
r ne sia la velocità media di circolazione riferita al reddito in unadata unità di tempo, V t 1 a velocità media fisheriana, riferita a tutti i trapassi, nella stessa unità di tempo e D il numero medio degli stadi percorsi dalla moneta lungo il processo di produzione e distribuzione del reddito, maggiorato di un’unità. Nella suppozione che tutte le tran sazioni riguardino la produzione e la spesa del reddito nazionale, si ha l’eguaglianza V t = V r X D. Dato M — K costante, i mutamenti della domanda effettiva, E = M y V r , e quindi dei prezzi (nella supposizione nostra che anche il reddito reale sia costante), sono determinati dai mutamenti dei valori di D e /o di V t. Se, come è supposto nello schema Brown-Rolph, anche V t è costante, il valore d i
V
r, e quindi i prezzi, se guiranno le variazioni di I), determinate dai nuovi passaggi di moneta richiesti dall’imposta.Dal che risulta che la stabilità dei prezzi impone nuovi valori di
V t: invariabilità di V t e dei prezzi sono due condizioni incompatibili tra loro.
L’imposta muta, infatti, il numero complessivo dei passaggi che la stessa quantità di moneta deve compiere nell’unità di tempo. In ter mini astratti il ricorso all’imposta indiretta si presenta quale inseri mento, accanto al ciclo monetario di formazione, distribuzione e spesa del reddito privato, di un nuovo minore ciclo monetario, formato da due o più passaggi: il pagamento dell’imposta da parte dei venditori
giacché il pagamento dell’imposta è sostitutivo del pagamento delle retribu zioni per un importo equivalente).
(12) L ’essere la spesa del prelievo fiscale sostitutiva, oppure addizionale,
rispetto alla spesa privata è questione del tutto diversa dall’ altra, se cioè l ’attività economica pubblica è sostitutiva, oppure addizionale, di quella pri
vata. Non vi è derivazione logica tra l ’ affermazione di Selau che lo stato deve