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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1951, Anno 10, n.3, settembre

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SETTEMBRE 1951 Pubblicazione trimestrale Anno X - N. 3 S p ed izion e in a bb onam en to postale - G ra pp o IV

RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO

E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E

(e

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO FINANZIARIO)

D I R E Z I O N E : L U I G I E I N A U D I

Membro onorario

ACH ILLE D. GIANNINI BENVENUTO GRIZIOTTI

S A L V A T O R E S C O C A E Z I O V A N O N I

MI L ANO

(2)

Pubblicazione sotto gli auspici

della Camera di Co mme r c i o di Pav i a

La Direzione - Redazione è a Pavia, Istituto di Finanza presso l’Università e

la Camera di Commercio, Strada Nuova n. 63, presso il Prof. Benvenuto

Griziotti, al quale devono essere inviati manoscritti, bozze corrette, cambi, libri per recensione in duplice copia, ecc.

Redazione corrispondente in Roma presso Prof. Cesare Cosciani, Via Cesare

Battisti 121, p. Ili, Roma e presso Prof. Gian Antonio Micheli, Via del Ba- buino 89, Roma.

L’Amministrazione è in Milano, corso Italia, 1, presso l ’editore A. Giuffrè. Ad essa vanno indirizzate le richieste di abbonamento (c.c. postale 3/17986), le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per man cato ricevimento di fascicoli.

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ziario e Scienza delle Finanze, in regola con il pagamento, hanno diritto ad

una riduzione del 10 °/0 sugli abbonamenti alla R ivista «lei Dottori Commer­

cialisti ed a II Diritto fallim entare e delle società com m erciali, editi

dalla Casa Dott. A. Giuffrè.

(3)

INDICE - SOMMARIO

P A R T E P R I M A

DOTTRINA - APPUNTI E RASSEGNE pai/.

Benvenuto Gbiziotti - Ernst B lum enstein... 201 Benvenuto Gbiziotti - Per la riforma del contenzioso tributario . . . 203

Umberto Muggia - La facoltà di azione delle Commissioni distrettuali in

materia di ricchezza m o b ile... 208

Anionio Confalonifjri - Sull’impostazione del bilancio statale . . . 219

Giannino Pakravictni - Debito pubblico, reddito, occupazione. . . . 250

Giovanni Buzzetti - Diritto processuale tributario - Rassegna critica di g iu r is p r u d e n z a ... 286 BIBLIOGRAFIA - RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI (segue a p.

P A R T E S E C O N D A

Gl URISPR EDEN ZA

Benvenuto Gbiziotti - La non imponibilità di r.m. del superreddito dalla, lavorazione del t a b a c c o ... 201

Federigo Maffezzoni - Della tassabilità dei premi pagati per la stipula

delle locazioni di immobili urbani . . . ...204 Lu igi Raggi - Limiti di applicabilità del « solve et repete » . . . . 211 Renzo Pomini - « Solve et repete » ed altre questioni in tema di avocazione

dei profitti di r e g i m e ... 216

Ast.br Rotondi - Per alcune questioni in tema di profitti di guerra e di

c o n t in g e n z a ...223

Benvenuto Gbiziotti - Negata efficacia di retrocessione alla sentenza di

nullità per sim ulazion e... 232

Gian Antonio Micheli - Sul rapporto tra processo avanti le commissioni

tributarie e processo avanti l’autorità giudiziaria... 240

Mario Bonescjhi - Privilegio agaranzia del credito di imposta ed inden­ nità di m o r a ... 252

Arnaldo De Vall.es - Accertamenti fiscali e discrezionalità . . . . 259 Giampiero Azzali - Importazione temporanea in Italia di autoveicoli stra­

(4)

— II —

P A R T E P R I M A (seguito)

RECENSIONI

P. J. A. Amms'i - Ilet belastingrecht. Zijn grondslagen en ontwikkeling. (Il diritto tributario. I suoi principi ed il suo sviluppo) (Fulvia Carena) 292 Giovanni Buzzetti - Perequazione tributaria e rilevamento fiscale

straor-dinario (Renzo P o m in i ) ...293

T. H. MoKittriok ed altri - Economie Conditions and Banking Problema (Jenny G riziotti)...293 James Emile - Histoire des théories économiques (Jenny Griziotti) . . 295 Guido Pabisi - Dizionario giuridico italiano-inglese e inglese-italiano e sin­

tesi di legislazione inglese comparata. Vol. I. (Fulvia Carena) . . 295

RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI R E C E N T I ...296

P A R T E S E C O N D A (seguito)

SENTENZE E DECISIONI ANNOTATE

R. M. — Proprietari-coltivatori — Lavorazione foglie tabacco — Red­ dito — Imposta — Inapplicabilità. (C. Centr., 22 maggio 1950, n. 13606). (Con nota di B. Gkiziotti) ...201 R. M. e fabbricati —• Premio in occasione rinnovo affitto locale ad uso

commerciale —- Intassabilità. (Comm. prov. Roma, 3 ott. 1949). (Con nota di F. Maffezzoni) ... 204 Profitti di regime — Ricorso alle sezioni unite — Solve et repete — Inap­

plicabilità — Accertamento analitico patrimonio normale — Deter­ minazione incremento — Presupposti. (Cass., 6 apr. 1951). (Con nota di L. Raggi e R. Pom ini) ...211 Profitti di guerra e di contingenza — Accertamento a carico di autotra­

sportatori —• Attività svolta in regime di normalità e classificata nella categoria C-l agli effetti dell’imposta di r. m. — Inassoggettabilità alle imposte straordinarie. (C. Centr., 15 luglio 1950, n. 15745) . 223 Registro — Interpretazione legge finanziaria secondo sue finalità.

Registro —• Sentenza di nullità per simulazione assoluta —- Imposta proporzionale di retrocessione — Inapplicabilità per mancanza di atto autonomo? non sostituibile da sentenza.

Registro — Imposta di titolo — Inapplicabilità senza convenzione auto­ noma, resa nota prima della lite.

Registro — Sentenza di nullità — Tassa fìssa — Applicabilità — Con­ ferma imposta graduale accettata dagli appellati. (App. Brescia, 5 giugno 1951). (Con nota di B. Gb iz iq t t i) ... 232 Imposte — Ricorsi alle Commissioni amministrative — Irregolarità di

procedura — Successivo giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria — Irrilevanza.

Imposte — Ricorsi alle Commissioni amministrative — Irregolarità di procedura — Sindacato dell’autorità giudiziaria — Presupposti — Decisioni non motivate.

Imposte — Ricorsi alle Commissioni amministrative — Irregolarità di procedura —• Restituzione delle somme pagate per debito d’imposta.

(Trib. Firenze, 1° marzo 1951). (Con nota di G. A. Micheli) . . 240 Imposte dirette — Ruolo — Ritardo nel pagamento di rate d’imposta —

Indennità di mora — Non è privilegiata. (Trib. Pisa, 25 seti. 1950). Con nota di M. Boneschi) ... 252 Riscossione — Profitti contingenza — A carico di una società — Ese­

(5)

inten-dentizia — Ricorso al Consiglio di Stato — Inammissibilità per difetto di giurisdizione. (Cons. Stato, 6 ott. 1950). Con nota di A. Db Valles) ... 259 Contrabbando — Automobili straniere — Introduzione in Italia — Sus-

cessiva cessione in uso a cittadini italiani — Applicabilità delle age­ volezze doganali. (Trib. Milano, 12 lugio 1949). (Con nota di G. Azzali) 203

(6)

— IV —

I N D I C E P E R M A T E R I A

AVVERTENZA. — I singoli tributi sono collocati in ordine alfabetico secondo la loro denominazione specifica (per es. Imposta di ricchezza mobile,

si cerchi sotto Ricchezza mobile (Imposta di) Tassa sulle insegne sotto Insegne (Tassa sulle) ecc.) I numeri sono quelli delle massime nel Massimario, ad

eccezione di quelli in corsivo, che rinviano alla prima pagina delle sentenze e decisioni annotate.

Autorità giudiziaria

Contributi assicurativi e assisten­ ziali, 322.

Domande nuove in appello, 225. Giudizio di stima, 211, 374. Onere della prova, 213.

Previo ricorso amministrativo, 73, 359. Questione d’imposta, 94, 229, 339. Ricorso in Cassazione, 96, 97, 98, 99, 100, 218, 219, 220, 221, 222, 228, 362, 363, 364, 365, 366, 370, 372. Termini, 200.

v. anche Processo tributario, Solve et repete.

Bollo

Delega in appello in calce a senten­ za di primo grado, 353.

Ricorso per Cassazione, 352,

Commissioni amministrative Appello incidentale, 95. Audizione personale, 19, 95, 281, 343, 348, 349, 350, 351, 367. Competenza, 79, 80, 215, IH . Decisioni, 231. Domanda di rinvio, 72.

Domanda nuova in appello, 198. Errore in procedendo, 346. Gravame con indirizzo erroneo, 81. Informazioni ufficiali, 142, IH . Motivi di appello, 199, 368. Notifica decisione, 199.

Procedimento avanti la G.P.A., 230, 231.

Prova pagamento imposta registro, 344.

Revocazione, 136.

Richiesta trasmissione fascicolo di ufficio, 358.

Ricorso sottoscritto da procuratore, 102.

Ricorso spedito per posta, 203. Rogatoria di determinazione valo­

re, 81. Sopraluogo, 226.

Termini processuali, 194.

-Complementare (Imposta... sul reddito)

Moglie legalmente separata dal ma­ rito, 110.

Tassazione una tantum per attività in appalti, 262.

Concessioni governative

Vendita e riparazione materiale ra­ dioelettrico, 388.

Consumo (Imposta di)

Aggio, 335.

Ammenda, 49, 52, 57. Armadi frigoriferi, 182.

Appalto servizio riscossione per lici­ tazione privata, 39.

Apparecchi igienici, 179.

Bolletta di accompagnamento, 41, 44, 119, 125, 250, 338, 361.

Carni somministrate a case di cu­ ra, 252.

Cauzione di abbonamento, 45. Consumo durante sosta nave in por­

to, 178.

Contravvenzione, 250. Definizione trasgressioni, 251. Dolciumi, 336.

Domanda di oblazione, 53.

Estrazione generi da deposito, 121, 124.

Frode, 120, 123.

(7)

Giudizio di primo grado, 43. Grossista, 41.

Imposta straordinaria su tessuti e confezioni, 42.

I.N.G.I.C., 187.

Interesse ad agire del consumatore, 86. Macchine, 328. Maiali, 59. Manuale coltivatore, 60, 186, 329. Materiali da costruzione, 46, 50, 51, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 324, 326, 332, 333, 334, 337. Materie prime, 331.

Negata riconferma appalto, 210. Olio puro di cocco, 61.

Opificio, 181, 185. Pellicceria, 336.

Percentuali della Sepral sui generi immessi al consumo, 63, 360. Poteri del Prefetto, 327, 330. Procedura art. 90 T.U.F.L., 206, 207. Produttore consumatore, 122, 126. Profumi, 336.

Recipienti vetro, 183.

Regime a pagamento differito : con­ dizioni, 40.

Ricorso con indirizzo erroneo, 87. Ricorso del Comune, 209.

Ricorso per riconoscimento diritto all’esenzione, 206.

Ricorso tardivo al Prefetto e de­ ciso, 88, 355.

Rifacimenti, 184. Rimborso multa, 339. Sequestro automezzo, 123. Serbatoi carburanti, 328.

Sospensione esecuzione provvedimen­ to impugnato, 90, 91.

Termini ricorso di 1° grado, 89, 208. Trasformazione materia prima, 56. Trasporto mobili amministrazione

statale, 119.

Verifiche in locali di deposito, 325. Vino ereditato, 180.

V. anche solve et repete, Regione Siciliana.

Contenzioso tributario

V. Autorità giudiziaria, Commissioni amministrative, Processo tributario. Contrabbando

Acquisto merce contrabbandata, 384. Automobili straniere in uso a citta­

dini italiani, 113, 387.

Benzina in franchigia venduta a pri­

vati, 241. Cartine da sigarette, 243. Concorso di reati, 259, 383. Confisca, 384. D.L. 7 maggio 1948, n. 726, 116. Dolo, 114.

Esenzione pagamento diritti doga­ nali, 385.

Multa, 247.

Revoca gerenza rivendita tabacchi, 117. Sequestro merce, 754, 378, 385. Spedizioniere, 384. Successione di leggi, 244. Tabacco estero, 114, 242, 245, 248, 249, 154, 386.

Violazione diritti licenza import, ed esport., 115.

Dogana

Soggetti passivi, 321. Spedizioniere, 38.

Entrata (Imposta generale sulla)

Abbonamento, 163, 371. Addizionale str. di guerra, 36. Carni macellate, 172.

Competenza commissioni, 79, 80, 82, 204, 371.

Compravendita automezzi tra non commercianti, 387.

Contenzioso, 81. Denunzia infedele, 172. Denunzia ritardata, 172.

Determinazione annuale dell’entra­ ta, 82.

Domanda di rimborso, 213.

Ente economico della zootecnia, 36. Falsa dichiarazione pagamento a

mezzo c.c.p., 127. Frode, 243.

Inadempienza relativa ad a'ti pro­ dotti in giudizio, 354.

Merce contrabbandata, 246. Olii vegetali, 320.

Pagamento per beneficiare del con­ dono, 36, 81.

Penale, 82.

Premi in valuta estera, 319. Proventi da giochi d’azzardo, 173. Relazione con l’imposta di registro,

79.

Ricorso presentato all’ufficio comu­ nale, 202.

Ricorso spedito per posta, 203. Somme percette dalia R.S.I., 111,

112.

(8)

*?r VI *?r -Fabbricazione (Imposta di)

Giacenze spiriti e prodotti alcooli- ci, 37.

Sgravio, 175. Zuccheri, 175.

Famiglia (Imposta di)

Delibere comunali, 323.

Denunzia redditi di propri dipenden­ ti, 177.

Matricole, 205.

Notifica accertamenti, 323, 342.

Fondiaria (Imposta)

Presupposti per l’azione giudiziaria, 73.

Ipotecarie (Imposte)

Natura, 316.

Nuova denunzia di successione, 315. Trasmissione mortìs causa scorte vi­

ve e morte, 35, 167.

Leggi penali finanziarie

Amnistia,. 118, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 150, 151,, 377, 379, 382. Condono, 129, 213, 390.

Contributo per programmazione cor­ tometraggio, 389.

Evasione addizionale prezzo tessili, 130, 258, 377, 390.

Finanza locale, 128.

Incompetenza per materia, 130.

v. anche Contrabbando.

Licenza (Imposta di)

Circoli privati, 340.

Manomorta (imposta di)

Aziende municipalizzate, 216.

Monopolio

Natura dell’entrata, 118, 243, 150, 382.

Proventi gioco d’azzardo Casinò di Sanremo, 173.

Produzione e vendita abusiva tabac­ co, 118, 3S1.

Violazione disposizioni razionamen­ to tabacco, 380.

v. anche Contrabbando.

Megoziazione (imposta di)

Società straniere, 174.

Patrimonio (Imposta straordinaria sul)

Valore cespiti iscritti agli effetti im­ posta ordinaria, 131.

Processo tributario

Litispendenza, 104.

Motivazione sentenza contradditoria o insufficiente, 103.

Notifica appello a più appellati, 101. V. anche Autorità giudiziaria, Com­ missioni amministrative, Solve et repete.

Profitti di guerra e di contingenza

Artigiani, 143.

Criteri per l’applicazione del tribu­ to, 7.

Forme del giudizio, 8. Industria apistica, 142. Lavori pubblici a regia, 141. Reddito accertato in r. ni., 142, 143,

H i, 272.

Società, 140.

Profitti di regime

Accertamento patrimonio normale, 269, 270.

Amministratore beni di cittadini razza ebraica, 5.

Appello incidentale, 3. Avviso di accertamento, 265. Beni da attività lavorativa, 263. Costituzionalità D.L.L. 26-3-1946, n.

134, 264.

Deduzioni, 4, 134, 264, 266, 267. Forniture alla guardia nazionale re­

pubblicana, 137.

Forniture al tedesco invasore, 2, 133, 134, 137, 266, 267.

Gerarchi fascisti, 6.

Maggiorazione per possesso presunto gioielli e danaro, 263.

Merci vendute alla popolazione civi­ le dopo la liberazione, 134. Motivi di appello, 132, 138. Natura, 139. Partecipazione al « malcostume fa ­ scista », 269, 270. Prova, 3, 139.

Rapporti informativi ufficiali, 264. Redditi già colpiti come profitti di

(9)

VII

-Regolamento di giurisdizione, 264. Ricorso per Cassazione, 268, 269, 270,

271.

Sanzioni, 3, 135, 137. Sequestro conservativo, 271. Società di fatto, 265. Società per azioni, 135. Ufficio competente, 264. v. anche Solve et repete. Regione Siciliana

Leggi tributarie dello Stato, 144, 145, 146.

Imposte consumo, 188.

Potere tributario della regione, 144, 145, 146. Registro Accertamento valore, 76, 288. Agevolazioni, 9, 11, 12, 19, 21, 153, 154, 166, 282, 289, 291, 293, 300, 306. Appalti, 290, 291, 302, 314.

Appello alla Commissione provincia­ le, 344, 345.

Assegnazione a soci cespiti sociali, 348.

Atti condizionali, 158. Atti connessi, 276.

Atti non registrati, 10, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 148, 150, 152, 157, 158, 160, 163, 285, 287, 295, 296, 297, 299, 301, 304, 308, 311, 312. Autorizzazione amministrativa, 16, 298. Cessione azienda, 303.

Cessione concessione demaniale, 159. Cessione gestione esattoriale, 194. Cessione proprietà e usufrutto, 147. Comunione beni per titoli distinti,

349.

Concessione loculi cimiteriali, 151. Concessione perpetua diritto uso ac­

qua irrigua, 274.

Concordato con la S. Sede, 276. Concordato tributario, 316. Consorzio Autonomo Porto Genova,

298.

Consorzio costruzioni, 302. Consorzio riserva caccia, 281. Contratto di trasporto, 149, 275, 290. Contratto lavoro intellettuale subor­

dinato, 155. Cooperative, 21, 2S9. Credito agrario, 280.

Danni per mancata registrazione, 24.

Decreto ingiuntivo, 196. Divisione, 349.

Donazione immobiliare con manda­ to non per atto pubblico, 14. Edificio distrutto dalla guerra e ri­

costruito, 19. Edilizia popolare, 12. Enfiteusi, 55, 277.

Enunciazione, 162, 164, 310. Ente zolfi, 11.

Esenzione per famiglie numerose, 9. Finanziamento e cessione crediti de­ rivanti da appalto con lo Stato, 291.

Fusione di società, 20. Giudizio di stima, 211. Interpretazione dell’atto, 159. Istituto Credito imprese pubblica u-

tilità, 343. Lodo arbitrale, 163.

Onere imposta in atti registrati in caso d'uso, 294.

Operazioni bancarie, 313. Opificio, 199, 284. Opzione, 279.

Piccola proprietà contadina, 154. Poteri della P.T.I., 195, 197. Prescrizione, 164, 201. Privilegio, 283.

Proroga di società, 127, 282. Quietanza a saldo e contemporanea

concessione di pagamento rateale, 292.

Registrazione d’ufficio, 159, 195. Relazione con l’i.g.e., 79. Retrocessione, )t5, 156.

Rimborsi, 10, 16, 18, 22, 25, 123. Rinnovazione di scritture private,

23, 28.

Risoluzione anticipata pubblico ser­ vizio, 273.

Risoluzione giudiziale compravendi­ ta merci non registrata, 307. Solidarietà, 162, 198, 201. Termini, 176, 200.

Trasferimento patrimonio sociale im­ mobiliare, 17.

Trasformazione di società, 286. Uso in giudizio di atti non regi­

strati, 30, 31, 347. Usufrutto, 15.

Vendita azioni con patto di riscat­ to, 162.

Vendita cose in quantità determina­ bile posteriormente, 278.

Vendita mobili e immobili con prez­ zo unico, 309.

(10)

Vendita appartamento con appalto lavori completamento, 13.

Ricchezza mobile

Avanzi di gestione, 272.

Avviso accertamento sprovvisto di firma, 75.

Consorzio macellai, 272.

Esattoria gestita da istituti banca­ ri, 12.

Fondo di previdenza, 3. Plusvalenza navi, 261. Lavori pubblici a regia, 141. Reddito agrario, 1, 39, 101, 108. Sostituto d’imposta, 31.

Riscossione delle imposte

Appaltatore, 240.

Contestazione sull’aggio, 234. Contestazione pignorabilità bene o

sussistenza titolo esecutivo, 373. Contributi assicurativi INAIL, 238. Diritti notifica atti esattoriali, 108. Erede dell’esattore, 109, 237. Esattore, 31.

Esattore-tesoriere, 232, 233, 234, 235. Esecuzione nei confronti di ammini­

stratori di società, 140.

Intervento creditori privilegiati nel processo esecutivo, 26, 107. Opposizione esecuzione di parenti o

affini, 239.

Privilegio speciale per r. m„ 31, 107, 376.

Procedimento avanti al Consiglio di Prefettura, 232.

Ricorso Capo d. Stato, 374. Ruolo suppletivo, 31. Soppressione esattoria, 236.

Termini pubblicazione avviso d’asta, 109.

Tributi percetti dalla R.S.I., 111, 112, 123.

Solve et repete

Appello alla Comm. Prov. in mate­ ria di i.g.e., 83. Opposizione ad esecuzione, 223, 375. Imposte consumo, 92, 190, 212, 356, 357. Presupposti, 216, 364, 369. Prima facie, 48, 84, 190, 212, 223, 224, 361, 375. Profitti di regime, 139, 268, 269, 270. Successione e donazione Agevolazioni, 33, 34, 35. Azienda agricola, 169. Caduti in prigionia, 33.

Caduti per opera dei partigiani, 34. Cassette di sicurezza, 351.

Coacervo valori, 171.

Crediti per risarcimento danni guer­ ra, 133.

Decesso per bombardamento, 350. Denunzia eredità beneficiata, 170. Dichiarazione in testamento di com­

proprietà, 317.

Donazione a più donatori, 171. Immobile rivendicato giudizialmen­

te, 32.

Legato rendita vitalizia di grano, 168. Monete d’oro, 32. Pertinenze, 35, 167, 169. Rimborso dell’imposta, 32, 318. Tributi locali Concordato, 70, 71.

Delibera istitutiva di tributi, 93. Diritti su generi di larga produzio­

ne locale, 66-, 67, 68, 69, 128, 189, 192.

Insegne, 191, 341.

Intervento del Comune in controver­ sia tra appaltatore e contribuen­ te, 214.

Notifica atti, 193, 11,2, 342. Opposizione ad ingiunzione, 227. Occupazione suolo pubblico, 65, 105,

214.

Reformutio in peius, 138.

Termini per nuovi accertamenti, 72, Termini per rettifiche, 72.

Vetture destinate a servizio pubbli­ co, 190.

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ERNST BLUMENSTEIN

A 75 anni è scomparso il 21 luglio 1951 il Maestro del Diritto Finanziario svizzero fra l’universale rimpianto e ammirazione.

Pochi giorni prima della dipartita Gli giunse, come omaggio del­ l’onore in cui era tenuto fra gli studiosi italiani, l’annuncio della votazione unanime dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere in Milano per la Sua nomina a Socio straniero.

Ma già nel 1937, quando sorse questa Rivista, Egli venne richie­ sto di dare il Suo nome come membro del Comitato Direttivo e la Sua ambita adesione Gli valse di essere stato indicato come la più alta personalità affermatasi negli studi del Diritto Finanziario nel mondo, accanto a E. R. A. 8 elif/man,, che era certo la più alta perso­ nalità mondiale negli studi della Scienza delle Finanze. In quella occasione, avendogli presentato in bozze anche a nome dei giovani colleghi della Direzione, Mario Pugliese ed Ezio Vanoni, le pagine indicanti i propositi della Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze « Per il progresso scientifico degli studi e degli ordina­ menti finanziari », Egli inviò la Sua ambita adesione con queste pa­ role, che meritano di essere riprodotte anche oggi, dopo circa tre lu­ stri, per riverire e onorare la Sua Memoria e per rinnovare la nostra gratitudine.

« Ich finde Ihre Ausführungen glänzend geschrieben und gehe auch mit deren Inhalt durchaus einig. Es würde einen grossen Fortschritt auf dem Gebiete unserer Wissenschaft darstellen, wenn es gelingen würde, eine Synthese zwischen der juristischen, der staats­ wirtschaftlichen und der volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise herbeizuführen. Ihr Aufsatz weist liiefür den Weg, und ich glaube auch, dass gerade die italienische Doktrin und namentlich Ihre eigene Schule am ehesten berufen ist, hier voranzugehen, weil sie seit Jahren auf das erstrebte Ziel hingearbeiter h a t» (1937, I, 7).

Antonio Pesenti e Dino Jarach, entrambi ora sulla cattedra uni­ versitaria, possono attestare quanto profitto essi abbiano ricavato dal Suo insegnamento, quando si recarono agli inizi dei loro studi del diritto finanziario a perfezionarsi da Lui a Berna. Quel nitido saggio del Pesenti « I soggetti passivi della obbligazione doganale nella legge italiana» (in: Pubblicazioni della Università di Pavia - Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali, voi. n. 52, Pavia 1934) sono il frutto colto alla scuola del Blumenstein.

Ma quanto feconda e meritoria fu questa scuola illustra partico­ larmente la ricca e preziosa letteratura di diritto finanziario

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202 —

stanziale, costituzionale, formale e processuale) e soprattutto di di­ ritto doganale, che è divenuta fiorente in Svizzera e che è fra le più pregevoli anche nel confronto di quelle straniere. Nel settore del diritto doganale Egli fu prezioso consigliere e organizzatore di un uthcio federale di consulenza tributaria a Bern, diretto da una Sua allieva, che divenne particolarmente preziosa Sua collaboratrice dopo il loro matrimonio, la prof. Irene Blumenstein.

L’opera Sua fondamentale « Schweizerisches Steùerrecht » (1° vo­ lume 1926; 2° volume 1929) (J. 0. B. Mohr, Tübingen), ispirò anche gli studiosi stranieri e in particolare gli Italiani, che si attennero al sistema pandettistico nello studio del diritto tributario, cioè di quel­ la parte del diritto finanziario che riguarda i tributi. Un altro stru­ mento fondamentale di studio della legislazione finanziaria svizzera nel divenire delle dottrine e nella realtà dei casi concreti della giu­ risprudenza, fu VArchiv für Schweizerisches Abf/aberccht, da Lui fon­

dato e diretto dal 1932. '

Nel volume « Von der Steuer in der Demokratie » (Polygraphi- seher Verlag A. Gr, Zürich, 1946, pp. 243) - recensito in questa Ri- \ista, 1949, I, 196 — pubblicato dai colleghi e discepoli svizzeri in

i f r : ' r- S° n° raccolte in 14 Pagine le opere sue a ; , 1 -Ì ’ fila " ’1IOS,':IÌÌa va ora integrata dagli studi successivi e ininterrotti fino alla Sua dipartita.

Fra essi figura anche « La causa nel diritto tributario svizzero » articolo apparso m questa Rivista, 1939, I, 355, ricco di consensi e dissensi con la nostra dottrina e suggestivo di insegnamenti.

, ? V f Saa (ìottrina venne rielaborata e sintetizzata in « Sy-G ZùrTch Ì q ^ 1ZeriSu«oT SteUerrecht8» (Polygraphischer Verlag À. , u ich 1945, pp. 389) — recensito in questa Rivista, 1950 I 8 1 __ volume piu maneggevole del precedente trattato in due volumi e che di esso e come una seconda edizione, contenente il risultato degli studi suoi e degli altri apparsi nel ventennio, nonché della ulteriore legislazione e giurisprudenza tributaria svizzera.

Ben vorrei che, ad onoranza del grande Maestro e Collega scom-mond°oeiaat maggÌ° r+e (Uffl-SÌ° ne <lel 8,10 *nsegnamento fra noi e imi inondo latino, questa insigne opera venisse tradotta e pubblicata in

sortÓTsicnora ® ’ " 'r ? '* ' adesione ,lella clegna allieva e Con­

sone Signora Prof. Irene Blumenstein (*).

Be n v e n u t o Gr i z i o t t i

( ) Dopo la correzione delle bozze di queste pagine apparve il fascicolo doppio (luglio-agosto 1951) dell’A ron^ i„ occasione del Congresso dell’IFA a Zurigo <12-1., settembre). In esso appare la commemorazione di E B per cura

; a,11ÌeV° ’ U Dr' ErnSt WySS’ auailt0 1,elenco ^ ll e «1« numerose

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PEE LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TEIBÜTARIO

Il progetto di riforma del contenzioso tributario, preparato dalla Commissione di studio nominata dal Ministro delle Finanze, per quanto non privo di pregio, non può trovare pieno consenso, perchè in parte lascia gli antichi difetti o li accresce e dall’altra ne crea di nuovi.

1) Invero ci si lamenta di una incomprensibile scala di sei gradi di giurisdizione e la si mantiene, con in pili una giunta di stima avanti la. quale il povero contribuente deve pur comparire per sostenere un’altra discussione.

Se si vuole semplificare il sistema, bisogna lasciare piena libertà di scelta alternativa al contribuente tra la via amministrativa, con la possibilità di ricorso alla Cassazione contro le decisioni della C.C. per motivi di legittimità, e la via giudiziaria anche senza preventivo ricorso alla Commissione provinciale amministrativa.

2) Ma in questo caso il contribuente non deve essere penalizzato, anche se ha ragione, di tutto il carico delle spese, che, invece, deve essere sostenuto dall’Amministrazione, se rimane soccombente.

Non si deve eccedere nella pretesa di tutelare gli interessi del Fisco, il quale deve essere prudente nell’uso del potere finanziario. Se il Fisco ha sbagliato, è il cittadino che deve essere trattato con ogni riguardo, mentre perde tempo e tranquillità nel rivendicare i suoi diritti offesi dal Fisco e non deve essere penalizzato, se ricorre direttamente agli or- gani giudiziari, perchè le circostanze e la natura della controversia lo possono consigliare di rinunciare al beneficio di adire alla via più sem­ plice e meno costosa della tutela amministrativa. Se si disputa per una grave questione di mera legittimità, è l’autorità giudiziaria la più com­ petente a risolvere la lite.

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Gra-— 204 Gra-—

vamlo le spese del giudizio sul contribuente, dopo clic l’autorità giudi­ ziaria gli riconosca il pieno diritto a non essere colpito da tributo, egli dovrà sostenere un onere che può uguagliare o superare il tributo stesso oppure dovrà compiere una transazione col Fisco e pagare metà im­ posta, anche se il tributo non è dovuto.

Si deve riconoscere l’iniquità di tale vecchia regola ed eliminare 1 ultima disposizione dell’art. 1!) e quella identica contenuta nel T.U. della finanza locale e della imposta di registro.

4) Lasciando libertà di scelta fra via amministrativa e giudiziaria i avoro sarà semplificato, perchè la Commissione centrale sarà libe­ rata di parte del suo lavoro, non pervenendole i ricorsi rivolti all’Auto

. a Giudiziaria e questa sarà liberata, nei gradi inferiori alla Cassa­ zione, dei ricorsi compiuti per ottenere la tutela amministrativa

5) Dubbia è l’opportunità d’istituire la Giunta di stima con le at­ tribuzioni stabilite dalla Commissione, quanto di abolire eventualmente la possibilità del concordato. La Giunta di stima diverrebbe un’altra commissione, che complicherebbe l’ordinamento e aggiungerebbe preoc­ cupazione per il contribuente (1).

D’altra parte l’abolizione del concordato sarebbe causa d’aumento di ricorsi alle commissioni amministrative o alla autorità giudiziaria.

Mi pare che si otterrebbero migliori risultati con semplicità di mezzi conservando il concordato e circondandolo di maggiori garanzie per il contribuente e il Fisco, associando al procuratore delle imposte due cittadini nominati dal Pretore o dall’Intendente di Finanza su una rosa di nomi proposti dalla Camera di Commercio, per avere i risultati che si vogliono conseguire con la giunta di stima.

<2 La relazione avverte che il ricorso alla Commissione Centrale non ha effetto sospensivo ai fini dell’iscrizione a ruolo; poiché nel Progetto non si trova la disposizione corrispondente è da ritenere limitata al ricorso avanti alla Commissione provinciale la regola dell’art. 3 che dispone sull'effetto sospensivo del ricorso.

Invece 1 art. 17 stabilisce che l’azione giudiziaria in ogni caso non sospende 1 iscrizione a ruolo dell’imposta nè impedisce l’esecuzione for­ zata per la riscossione del tributo.

Si viene così ad abrogare il sistema italiano del solve et repete credendosi di far compiere all’ordinamento processuale tributario un progresso, con l’abolizione di un istituto ritenuto inconciliabile con la teoria processualistica civile e causa di abusi nella prassi giudiziaria. F' da ritenere invece che il sistema del solve et repete applicato equa­ mente dalla giurisprudenza della Cassazione con opportune esenzioni dal pagamento anticipato del tributo, quando il giudice al primo aspetto pos­ sa riconoscere come probabile che il tributo stesso non sia dovuto sia molto pix\ opportuno almeno in Italia del sistema straniero di non

(1) Il Porzio nello stesso fascicolo della Rivista citata (giugno 19511

i l l l f l Ìotìtnr/ÌAno rlrvlln f i :____i., .li —li... . . . . . '

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applicare il solve et repete e di non sospendere l’inscrizione a ruolo nè d’impedire l’esecuzione forzata della riscossione del tributo.

Il Fisco compie troppo spesso accertamenti non dovuti per opera sia dell amministrazione dello Stato sia di quelle locali e la popola- zione è troppo povera, per essere sottoposta a pagamenti, anche impos­ sibili da compiersi, di tributi, non di rado non dovuti e per se stessi eccessivi. Lasciamo da parte ogni preoccupazione dogmatica, che non ha ragione di essere perchè in diversi casi il codice civile e processuale civile affida in limite litis il compito di un giudizio sommario al magi­ strato e apprezziamo la tendenza della Cassazione ad allargare la casi­ stica della non osservanza della regol del solve et repete, quando possa apparire al magistrato la fondatezza dell’opposizione al pagamento del tributo, come una conseguenza interna del principio stesso del solve et repete.

Quindi, respinta la proposta dell’art. 17, è da suggerire che venga mantenuto il solve et repete e sia regolato da nuova disposizione, per riconoscere al giudice, nella fase preliminare del giudizio nel merito, la facoltà di ammettere il ricorso, senza che il contribuente abbia pro­ vato il previo pagamento del tributo, ogniqualvolta che il ricorso ap­ paia fondato.

Questa soluzione non parte da nessun postulato o dogma giuridico, che può portare lontano dalle esigenze finanziarie dello Stato in giusta armonia con quelle del contribuente nelle condizioni tipiche di un paese come l’Italia, bensì cerca di tutelare l’interesse della Finanza a riscuo­ tere i tributi dovuti senza angariare i contribuenti ad anticipare im­ poste evidentemente ingiuste per potere essere riconosciuto nel suo di­ ritto di non pagarle.

t Anche in Germania (par. 251 della Keichsabgabeordnung, 22 maggio lil.’ìl, modificata e completata dalle ordinanze 5 giugno 1931, 18 luglio 1931, 23 agosto 1931, 14 giugno 1932, 18 marzo 1933, legge 6 maggio 1933 e 24 maggio 1934) si praticava un sistema simile al nostro, con l’intro­ duzione di una garanzia in caso di mancata esecuzione. « L’introduzione della domanda non ostacola l’applicazione della decisione impugnata alla riscossione dell’imposta. L’autorità che ha preso la decisione può, tuttavia, soprassedere alla sua esecuzione, se lo ritiene opportuno, con­ tro costituzione di garanzia ». Si può dubitare che il sistema della ga­ ranzia sia migliore del nostro col solve et repete. La garanzia potrebbe essere associata all’esenzione del pagamento anticipato dell’imposta, quando la precaria situazione economica del contribuente lo esiga.

Per più ampie illustrazioni di queste idee in contrasto con quelle degli avversari del solve et repete, mi permetto di indicare al lettore le mie note apparse nella Riv. Dir. Fin., e Se. d. Fin., 1949, II, 154 e 1950, II, 17 (Quando e perchè l’inapplicabilità del «solve et repete» - Replica <l} Micheli) e gli studi di codesto autore nella stessa Rivista del 1941, II, f,i e 1950, II, 39.

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finanziario, nelle sue « Istituzioni di Diritto Finanziario ». Dopo avere accennato ai temperamenti concessi dalla giursiprudenza della Corte di Cassazione ai rigori del solve et repete osserva: « A noi non sembra che questa soluzione meriti le critiche di cui è stata fatta oggetto. In­ nanzi tutto essa rappresenta una soluzione che bene concilia il rigore del precetto del solve et repete, sovente eccessivamente inasprito da ta­ luni giudicati, con le esigenze dell’equità e del buon senso giuridico e politico. Non si vede pertanto per qual motivo dovrebbero ripudiarsi i vantaggi che indubbiamente essa assicura, allo stato attuale della le­ gislazione e della prassi amministrativa, in ossequio ad un astrattismo giuridico puramente pragmatistico. In secondo luogo non è nemmeno vero che la soluzione adottata dalla Corte Suprema sia soltanto equi­ tativa e non giuridica. Infatti il sistema della delibazione sommaria delle ragioni dell’opponente da parte del magistrato adito, non è aifatto sconosciuto — sia pure per altri fini — al nostro diritto processuale » (2). Il Pugliese lo dimostra con alcuni esempi legislativi e lo stesso Micheli ne ricorda altri.

7) Qualora si voglia evitare il giudizio preliminare del giudice sulla esigenza del solve et repete, si potrebbe stabilire di lasciare arbitro il contribuente di pagare o no l’imposta prima d’iniziare gli atti avanti l’autorità giudiziaria e di penalizzare, poi, esaurito il giudizio, il con­ tribuente soccombente con un aggravio del 15 % della somma dovuta, oltre le spese di lite; inoltre di consentire a lui di ricorrere in appello o in Cassazione senza anticipare l’imposta nè di pagare la penale, cu­ mulando però rispettivamente un aggravio del 30 o del 45 % rispetto alla somma dovuta d’imposta. Se invece in appello o in Cassazione sia riconosciuto al ricorrente che l’imposta non è dovuta, egli venga sgravato della penale precedentemente attribuitagli. Con questa diversa disposi­ zione, si evita il giudizio preliminare del giudice, si penalizzano i ricorsi di mala fede o avventati, e si consente al contribuente, che nulla deve alla finanza, di ricorrere alla giustizia senza l’obbligo di anticipare quanto egli crede non dovuto d’imposta, con beneficio economico e forse ancor più psicologico e morale.

Si può osservare che questa proposta è eccessivamente gravosa e che molti contribuenti nell’incertezza di avere completa ragione finireb­ bero a pagare il tributo anticipatamente o a rinunciare di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Il rilievo è esatto e sottolinea la prevalente bontà del sistema at­ tuale del solve et repete opportunamente mitigato nella sua durezza dalla legge stessa, anziché dalla sola giurisprudenza.

8) Qualche osservazione merita pure la costituzione delle sezioni specializzate, presso ogni ordine di giudizio, mediante l’aggiunta, di due esperti in tre gradi di giurisdizione, dalla Pretura alla Corte d’appello. In una materia così complessa, come la finanziaria, mi pare diffìcile

tro-— 206 tro-—

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vare gli esperti, all’infuori di quelli esclusi nel progetto dal compito di esperti, e cioè notai, avvocati di Stato, impiegati finanziari, i profes­ sionisti, gli appartenenti alle Commissioni provinciali amministrative elencati al titolo I del progetto stesso.

Poiché non si tratta di un numero eccessivo di esperti, mi sembra che sia meglio nei Tribunali e nelle Corti d’appello aggiungere magi­ strati, che abbiano compiuti corsi ed esami speciali di scienza delle finanze e diritto finanziario secondo un programma idoneo a garantirne la competenza, anziché affidare il giudizio ad esperti di ventura non particolarmente qualificati per la loro competenza in materia giuridica di finanze pubbliche. Non si tratta di un gran numero, se si considerano le Corti d’appello e la Cassazione. Per quanto riguarda le Preture e i Tribunali si potrebbe creare esperti specializzati non presso una sin gola Pretura, ma presso più Preture, non presso un Tribunale, ma presso più Tribunali, secondo il numero dei casi da giudicare.

Bisogna elevare la competenza dei giudici e favorire il perfeziona­ mento della giurisprudenza, per arrivare anche a migliorare la coscienza dei patroni o dei contribuenti, nell’interesse della Finanza e dell’eco­ nomia nazionale. I sacrifici, che si facciano dallo Stato a questo fine, gli saranno compensati da una migliore giurisprudenza.

9) La Costituzione (art. V I delle disposizioni transitorie) richiede la sollecita appprovazione della legge che riveda il contenzioso tribu­ tario; ma non meno urgente deve essere sentita la necessità di pubbli­ care le disposizioni generali alle leggi finanziarie, che lo stesso prof. Ezio Vanoni ha già almeno in parte fatto oggetto di studio particolare prima di entrare nella vita pubblica e che ora potrebbe rivedere con i criteri suggeritigli dall’esperienza di governo.

Le esigenze del diritto finanziario sono molto spesso autonome ed è necessario che siano fatte palesi, avanti che si coarti il processo tributario nelle disposizioni del codice di procedura civile, a cui si ri­ manda nell’ultimo articolo del progetto in esame, che dovrebbe essere soppresso. Infatti esso non può portare utilità, mentre può recare danno, con l’applicazione di norme adatte alla lite civile e in contrasto alle esigenze della lite finanziaria.

Non c’è bisogno di un articolo di legge, per rinviare il giudice al codice di procedura civile, quando il caso non sia risolvibile con espressa disposizione o con i principi generali del diritto finanziario. Invece, sotto la suggestone di questo articolo di rinvio al c.p.c., si corre il pericolo di applicazioni di norme adatte ai negozi di diritto privato e non già alle obbligazioni e alla legge di diritto finanziario (3).

Be n v e n u t o Gk iz io t t i

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LA FACOLTÀ’ DI AZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI IN MATERIA DI RICCHEZZA MOBILE

(interpretazione degù a r t i. 43, R.D. 24 agosto 1877, n. 4021; 98, R.D. 11 LUGLIO 1907, n. 500; 39, R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 e criteri

di applicazione)

1. - Testi legislativi in esame. — Art. 43, R.D. 24 agosto 1877, n. 4021 : « Le Commissioni di prima istanza avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi di ricchezza mobile che siano stati accertati dal- 1 agente e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscri­ zioni o rettificazioni fatte d’ufficio dall’agente ».

Art. 9S, R.D. 11 luglio 1907, n. 560 (Regolamento per l’imposta sui redditi della ricchezza mobile):

« La Commissione di prima istanza ha la facoltà di aumentare i redditi iscritti dall’agente e di iscrivere i cespiti di redditi che egli avesse omesso: e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contri­ buenti, quanto nel caso in cui questi non abbiano reclamato, od abbiano confermato col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento, od abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni d’ufficio.

« Questa facoltà cessa nelle Commissioni quando, non essendovi con­ testazioni sul reddito fra l’agente e il contribuente, il reddito stesso sia stato iscritto in ruolo.

« Quando la Commissione intenda valersi della suddetta facoltà, deve, per mezzo dell'agente e nei modi di che dell’art. 89, notificare la proposta di aumento o di iscrizione al contribuente, il quale, entro 20 giorni (1) dalla notificazione, può reclamare alla Commissione stessa. La Commissione giudica sul reclamo e la decisione è notificata nei modi stabiliti dall’articolo sopra citato.

« Decorso il termine di venti giorni (1) senza reclamo del contri­ buente, la somma di reddito proposta dalla Commissione diviene defi­ nitiva ».

Art. 39, R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari) :

. . . Comma 3: «L a facoltà della Commissione Distrettuale di aumen­ tare i redditi accertati dagli Uffici e di accertare i redditi e cespiti

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omessi, ai termini dell’art. 43 del T.U. 24 agosto 1877, n. 4021 e del­ l’art. 98 del regolamento approvato con R.D. 11 luglio 1907, n. 560, cessa con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della defini­ zione dell’accertamento ».

Art. 33, R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative alla costitu­ zione ed al funzionamento delle Commissioni):

« Quando la Commissione distrettuale, giudicando in materia di imposte dirette, con la sua decisione confermi in tutto o in parte la tassazione ma in base ad un titolo diverso da quello indicato nell'av­ viso di accertamento, la decisione stessa ha valore di nuova proposta ».

2. - Natura giuridica dell’attività delle Commissioni. — Non sembra seriamente discutibile il carattere giurisdizionale delle Commissioni amministrative in materia tributaria. Esse sono organi di giurisdizione speciale in quanto la loro attività fondamentale presenta tutte le ca ratteristiche della funzione giurisdizionale. Basterà ricordare:

a) che i loro giudizi di estimazione sono sottratti al controllo ed alla competenza dei tribunali ordinari;

b) che le decisioni delle Commissioni, verificandosi i presupposti di legge, acquistano l’autorità della cosa giudicata e costituiscono titolo alle azioni esecutive;

c) che la loro attività precipua concerne la risoluzione delle con­ troversie tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione e deve es sere sollecitata dalla parte mediante ricorso;

d) che le decisioni sono emesse in esito al contradditorio delle parti ; e) che il giudizio delle Commissioni non deve estendersi ultra petitum (art. 94, comma 4°, R.D. 24 agosto 1877, n. 4021) fuori dei casi di esercizio della loro facoltà di azione, di cui si dirà in seguito;

/) che l’attività di giudicare sui ricorsi è per le Commissioni un dovere istituzionale, mentre l’esercizio del potere di azione è una mera facoltà.

Viene da taluno contestata la natura giurisdizionale delle Commis sioni per i poteri d’iniziativa loro demandati dagli artt. 43 e 50 della legge citata e 31-32, D.L. n. 1516 del 1937 (facoltà di aumentare i red diti accertati, di accertare cespiti omessi, di riconoscere l’esistenza di redditi da capitali denunciati come infruttiferi, di mutare il titolo del l’accertamento).

Ma va osservato che tali facoltà, se vennero attribuite alle Com missioni stesse per opportunità pratica in quanto organi tecnici della materia, non traggono origine dalla loro potestà giurisdizionale, nè con essa si confondono.

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facoltativa ». Impropria, perchè rivolta agli atti di un ufficio pubblico anziché di un ente autarchico, facoltativa perchè gli atti dell’ufficio non sono obbligatoriamente subordinati al controllo della Commissione e l'esercizio di questo controllo è rimesso all’iniziativa discrezionale della Commissione stessa.

Xè le facoltà predette, costituenti palesemente manifestazioni di potestà di azione identiche nella sostanza alle iniziative degli organi dell’amministrazione attiva, si possono confondere con le funzioni giu­ risdizionali delle Commissioni, perchè queste, allorché intendano valersi di quelle facoltà, non emettono più decisioni, ma formulano semplici proposte da notificare al contribuente nei modi delle rettifiche dei pro­ curatori delle imposte ed a cura degli stessi, compiendo così in vece loro atti amministrativi suscettibili degli stessi rimedi ammessi contro le rettifiche degli Uffici.

Si vuole cioè dire che le Commissioni svolgono normalmente fun­ zioni giurisdizionali ed eccezionalmente funzioni di tutela amministra­ tiva; ma quando agiscono in quest’ultima veste si spogliano della po­ testà giurisdizionale, sì che l’una attività, restando nettamente distinta dall’altra, sia come effetti sia come procedura, non la snatura nè in alcun modo la diminuisce.

3. - Limiti obbiettivi aU’esercizio del potere di azione delle Com­ missioni (àmbito di competenza). — 11 potere di azione delle Commis­ sioni — come ricaviamo da un pregevole studio del dott. Porzio, Diret­ tore dell’Ufficio Imposte di Torino --- può essere esercitato nelle se­ guenti materie:

Imposta di ricchezza mobile (artt. 43-98 e 39 rispettivamente sovra trascritti).

Imposta sul patrimonio (art. 48, T.U. 9 maggio 1950, n. 203). Profitti di regime (art. 19, L. 20 marzo 1940, n. 134).

Profitti di guerra (art. 0, D.L.L 10 agosto 1944, n. 199) con estensione alla Commissione di 2° grado.

Imposta di negoziazione (art. 12, D.L.C..P.S. 5 seti. 1947, n. 1173). Imposta ind. sui trasferimenti (art. 2, D.L. 5 marzo 1942, n. 180). Imposta gen. sull’entrata (art. 18, comma 2°, D.L. 3 maggio 1948,

n. 799).

Limiteremo tuttavia l'esame dell’argomento in rapporto all imposta di R.M., pur essendo le stesse considerazioni estensibili alle materie dei profitti di regime, dei profitti di guerra e dell imposta sul patrimonio.

Il potere di azione delle Commissioni distrettuali fu progressiva­ mente accresciuto in linea obiettiva.

L’art. 43 della legge (T.U.) del 1877 attribuiva soltanto la facoltà di aumentare i redditi di K.M. accertati dall’Ufficio, indipendentemente dall’esistenza del reclamo del contribuente.

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nalità della norma per essersi oltrepassati con disposizione regolamen­ tare i limiti posti dalla legge, ma l ’eccezione fu respinta nelle compe­ tenti sedi contenziose, nè potrebbe rivivere oggi, specie dopo la con­ ferma del precetto in sede legislativa in base al R.D.L. 7 agosto 10-,(1, n. 1639 (art. 139 su trascritto).

L’art. 39, ora ricordato, ha riprodotto in via di richiamo la dispo­ sizione del prefato art. 98 sostituendo alla locuzione « cespiti di redditi » quella « redditi e cespiti », probabilmente per chiarire che le Commis­ sioni possono accertare non soltanto le fonti dei redditi omessi dall Uf­ ficio, ma anche accertare l’ammontare dei redditi stessi.

L’art. 32 del R.D.L. 8 luglio 1937, infine, ha risolto legislativamente la questione controversa se potessero altresì le Commissioni mutare il titolo dell’accertamento, affermando tale potestà, ma giustamente dispo­ nendo che in tale ipotesi il provvedimento della Commissione perda il carattere di pronuncia giurisdizionale per divenire una semplice pro­ posta e riaprendo così al contribuente la via ai normali reclami tributari. Questa progressione nell’accrescere l’ambito di competenza delle Com­ missioni illumina l’interprete sulla tendenza del legislatore di raffor­ zare la tutela della pubblica amministrazione contro le omissioni e gli errori di accertamento degli uffici finanziari.

Si ricava quindi dai testi legislativi in vigore che il potere d’azione delle Commissioni distrettuali comprende:

a) l’aumento dei redditi iscritti daH'ufficio, quando la Commis­ sione sia investita dell’esame dell’accertamento dal reclamo del con tribuente ;

b) l’aumento dei redditi iscritti, in ogni altro caso in cui abbia notizia di errore di accertamento in danno della P.A., sia che il con­ tribuente abbia espressamente aderito alle dichiarazioni o rettifiche dell’ufficio, sia che la definizione dell’accertamento fosse avvenuta per il silenzio del contribuente;

c) l’accertamento dei cespiti e la loro determinazione, qualora la Commissione abbia avuto notizia della loro omissione da parte del

l’Ufficio; ’ _ ' *!

d) la mutazione del titolo dell’accertamento operato dall’Ufficio. In tutti questi casi la Commissione agisce come organo tutorio surrogantesi all’organo dell’amministrazione attiva, non emette quindi decisioni, ma soltanto proposte, che, come già detto, consentono al con­ tribuente tutti i rimedi stabiliti ai fini della giustizia tributaria.

Potrebbe farsi questione se nell’ambito di competenza delle Coni missioni rientri anche l’aumento dei redditi concordati.

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In linea di opportunità sarebbe altresì preferibile Pimmutabilità dei concordati perché vana diverrebbe la costante propulsione degli or­ gani centrali della p.a. in favore delle sistemazioni concordatarie che più rapidamente e più economicamente realizzano l’interesse fiscale, se un eventuale incremento nell’uso del potere di invalidarle da parte delle Commissioni portasse al risultato di convincere i contribuenti che nep pure il concordato li pone al sicuro dall’incertezza sui propri oneri fiscali e dalle molestie del contenzioso.

La giurisprudenza invece è unanime nel ritenere che anche i redditi concordati siano suscettibili di aumento ad opera delle Commissioni distrettuali in virtù delle norme legislative in esame; ed a tale solu­ zione è giusto pervenire per motivi di puro diritto, anche se non con­ corra il criterio dell’opportunità.

Infatti il diritto dello Stato di accertare i redditi per applicare le imposte è un tipico diritto di supremazia, denominato « potestà tribu­ taria » e, come tale, non consente la rinuncia (totale o parziale) da parte degli organi preposti al suo esercizio.

Da ciò consegue che i rapporti tra i pubblici funzionari dell’ammi­ nistrazione ed i contribuenti non possono mai avere carattere negoziale e quindi gli accordi tra loro raggiunti non possano costituire « tran­ sazioni » nel senso giuridico della parola, in quanto la transazione, presupponendo una parziale rinuncia ai propri diritti, esige che i con­ traenti abbiano la disponibilità dei diritti di cui trattano; disponibilità non ammissibile nei funzionari preposti alla tutela ed alla realizza­ zione del pubblico interesse.

Il concordato adunque può essere considerato unicamente come un modo di attuazione del pubblico interesse, cioè una forma di accerta­ mento d’ufficio in esito ad istruttoria per contraddittorio diretto col con­ tribuente, il quale volontariamente aderisce al risultato così raggiunto dal funzionario accertatore.

Intesa in tali termini l’essenza del concordato, è chiaro che questo rientra appieno nella previsione dell’art. 43, che attribuisce la facoltà di aumento dei redditi accertati dall’agente anche quando i contribuenti « abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d’ufficio dall’agente ».

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Va infine considerato che, se il contribuente, secondo la costante giurisprudenza, è ammesso ad impugnare il concordato qualora deduca il vizio dell’errore, non possa negarsi la sostanziale giustizia di una correlativa difesa dell Pubblica Amministrazione per l’errore del pro­ prio funzionario.

4. - Limiti temporali all’esercizio della facoltà di azione nell’ambito di competenza delle Commissioni. — La facoltà delle Commissioni di aumentare i redditi accertati e non contestati, nonché di accertare i redditi e cespiti omessi, venne limitata nel tempo dall’art. 98 del Regol. fino all’iscrizione in ruolo del reddito stesso.

Con l’art. 39 della legge del 1936 fu stabilito che la facoltà anzi- detta cessa col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della definizione dell’accertamento.

Ne sono derivate varie gravi questioni fra cui più notevoli le seguenti :

1) Se la norma dell’art. 39 citato abroghi e si sostituisca a quella dell’art. 98 del Regolamento.

2) Che cosa debba intendersi per « definizione dell'accertamento », locuzione usata dalla legge come punto di decorrenza del termine con­ cesso alle Commissioni per l’esercizio della facoltà di azione.

3) Se possa la Commissione aumentare i redditi nei casi di mancata tempestiva rettifica, ed accertare quelli omessi, nel caso di verificatasi prescrizione.

4) Pino a quando, nell’ipotesi affermativa, possano quelle facoltà essere esercitate.

1) Non riteniamo possa dubitarsi dell’efficacia totalmente abro­ gativa dell’art. 39 rispetto all’art. 98 del Regolamento per il chiaro te­ nore letterale di quella più recente disposizione. In essa infatti si pre­ cisa che tutte le facoltà attribuite alle Commissioni, sia dall’art. 43 della legge, sia dall’art. 98 del regolamento (ed a maggiore chiarimento vi sono richiamate singolarmente) cessano col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della definizione dell’accertamento.

Poiché questo nuovo termine è incompatibile con quello previsto dal richiamato art. 98 e poiché il R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, in cui si contiene il predetto art. 39 ebbe per oggetto la « Riforma degli ordi­ namenti tributari », come appunto il suo titolo esprime, appare in tutta evidenza che quest’ultima norma è stata emanata in riforma della pre­ cedente ed alla stessa quindi si sostituisce nella parte in cui si dif­ ferenzia.

Si è da taluno osservato che la Corte di Cassazione con la sentenza 18 agosto 1948, n. 1517 (Soc. Nettuno c. Finanze) affermò la sopravvi­ venza del termine fino all’iscrizione a ruolo del reddito, pel caso di redditi non contestati, ma tale richiamo giurisprudenziale è del tutto erroneo.

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Coni-missione distrettuale con decisione del 2 luglio 1936, cioè mentre ancora era in vigore l’art. 98 del regolamento del 1907 in quanto non esisteva il R.D. 7 agosto 1936 che lo modificò, ed al quale non poteva essere data efficacia retroattiva. Tanto vero che la stessa sentenza così si esprime: « E quella facoltà è confermata dall’art. 39 li.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, sul contenzioso amministrativo, con la modifica che non potrebbe eser­ citarsi oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo....; disposizioni applicabili alla specie, benché di data posteriore alla prima decisione della Commissione distrettuale per il loro carattere evidentemente di­ chiarativo, meno che per la regolamentazione nel tempo, regolamenta­ zione però che non interessa la causa ».

Pertanto la Suprema Corte non solo non ha affermato la soprav­ vivenza del termine posto dall’art. 98, ma ha implicitamente precisato che la sua efficacia si arrestava con l’entrata in vigore dell’art. 19 della legge riformatrice.

2) Il nuovo termine dell’attività accertatrice delle Commissioni fissato dall’art. 39 in esame, decorre dalla « definizione dell’accerta­

mento ».

E’ ovvio che questa frase non equivale a quella molto assonante di « definizione di reddito » comprensiva anche dei redditi accertati in esito ai giudizi della sede contenziosa.

Con la norma dell’art. 39 si è voluto stabilire che la facoltà delle Commissioni di rimediare agli errori ed alle omissioni degli Uffici sus­ siste fino alla fine del secondo anno successivo a quello in cui si è esau­ rita la possibilità di azione degli Uffici stessi.

Punto di partenza per il calcolo del termine anzidetto è quindi il momento in cui il reddito accertato non sia piti modificabile, per ade­ sione tacita od espressa dal contribuente ovvero per scadenza dei ter­ mini di reclamo; in una parola: quando sia divenuto suscettibile d’iscri­ zione sul ruolo.

L’attività delle Commissioni, come si è detto, è un’attività surro­ gatoria ed è naturale che essa debba esplicarsi quando la stessa attività non possa essere più svolta dall'organo attivo ad essa preposto.

Trattasi quindi di una successione di organi della Pubblica Ammi­ nistrazione nell’attuazione dei suoi fini, mediante la realizzazione di quei diritti alla stessa riconosciuti dal diritto positivo.

3) A questo punto il problema si biforca in due diverse direzioni giacché per l’aumento dei redditi accertati è facile stabilire il dies a quo del termine concesso alla Commissione, cioè la data in cui l’accerta­ mento dell’Ufficio è divenuto definitivo, ma non altrettanto accade per l’iscrizione dei cespiti nuovi per i quali, ovviamente, non fu eseguito raccertamento dell’Ufficio.

Ed in relazione ad entrambe le ipotesi sorge ancora il quesito se possa la Commissione proporre l’aumento del reddito o l’iscrizione del cespite omesso quando la mancata rettifica da parte dell'ufiìcio nei ter­ mini consentiti o la prescrizione dell’accertamento abbia fatto nascere il periodo di stabilità a favore del contribuente.

Che la legge abbia voluto dare alle Commissioni facoltà di agire

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al di là dei termini preclusivi per l’attività dell’Ufficio è chiaro, poiché stabilisce per esse il termine di oltre un biennio da quando gli accerta menti dell’ufficio siano divenuti anche nei suoi confronti definitivi. Che per contro abbia voluto porre un limite di tempo anche alla facolta di azione delle Commissioni, è altrettanto chiaro avendo fissato come momento terminale il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello della definizione dell’accertamento.

Da ciò consegue che: i termini preclusivi per il procuratore delle iposte, non. lo sono per le Commissioni; mentre altro successivo termine di preclusione è stato posto all’attività surrogatoria delle Commissioni.

Questa attività, in sintesi, può quindi essere esercitata nell’inter­ vallo fra i due termini predetti, e può avere per oggetto l’aumento dei redditi accertati e non impugnati dal contribuente, l’aumento dei red­ diti concordati, le rettifiche in aumento dei redditi non revisionati tem­ pestivamente dall’Ufficio, l’iscrizione dei redditi e cespiti omessi.

Non potrà quindi il contribuente eccepire alla Commissione, la quale abbia agito per propria iniziativa, l’intervenuta preclusione che avrebbe potuto opporre ad un accertamento o revisione dell’ufficio.

Quid iuris, di fronte alla prescrizione comminata dalla legge? Di fronte cioè all’osservazione che la prescrizione estingue il diritto, e non potrebbe quindi rivivere ad opera delle Commissioni il diritto di rettifica o di accertamento che la legge abbia dichiarato prescritto, e quindi estinto, per la Finanza?

Dispone infatti l’art. 91 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 (a modifica dell’art. 59 del T.U. del 1877): « L ’azione della Finanza per raccerta mento dei redditi di ricchezza mobile, è limitata all’anno in cui l’accer tamento è notificato ed ai quattro anni precedenti, restando prescritta per gli anni anteriori ».

Recita il I o comma dell’art. 39, R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 (di cui abbiamo trascritto il 3" comma nel Io capitolo di questa relazione):

« L’azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni dei nuovi redditi, presentate nei termini stabiliti dal testo approvato con R.D. 17 settembre 1931, n. 1608, si prescrive col 31 dicembre dell’anno in cui le dichiarazioni stesse furono presentate ».

Ben potrebbe dunque obiettarsi che, se la prescrizione estingue l’azione della Finanza e se le Commissioni nell’esercizio del potere di azione divengono organi surrogatori dell’Amministrazione attiva, anche l’azione loro debba rimanere estinta.

Ma l’obiezione è facilmente superata ove si consideri che per una serie di ragioni univoche e concorrenti la locuzione adoperata nei pre fati testi legislativi di « prescrizione dell’azione » non corrisponde al concetto tecnico-giuridico « di prescrizione », portante l’estinzione dei diritti e delle azioni, bensì ad una semplice comminatoria di decadenza per l’azione degli Uffici, non estensibile all’intervento delle Commissioni per le quali è fissato un altro termine posteriore di preclusione.

Basterà osservare:

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