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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1951, Anno 10, n.4, dicembre

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Academic year: 2021

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(1)

DICEMBRE 1951 P u bblicazione trim estrale Anno X • N. 4 Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV

RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO

E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E

(

e

R I V I S T A I T A L I A N A DI D I R I T T O F I N A N Z I A R I O )

D I R E Z I O N E : L U I G I E I N A U D I

Membro onorario

ACHILLE D. GIANNINI BENVENUTO GRIZIOTTI

(2)

Pubblicazione sotto gli auspici

della C a m e r a d i C o m m e r c i o d i P a v i a

La Direzione - Redazione è a Pavia, Istituto di Finanza presso l’Università e

la Camera di Commercio, Strada Nuova n. 60, presso il Prof. Benvenuto Griziotti, al quale devono essere inviati manoscritti, bozze corrette, cambi, libri per recensione in duplice copia, ecc.

Redazione corrispondente in Roma presso Prof. Cesare Cosciani, Via Cesare Battisti 121, p. I li, Roma e presso Prof. Gian Antonio Micheli, Via del Ba- buino 89, Roma.

L’Amministrazione è in Milano, via Solferino 19, presso l’editore A. Giuffrè.

Ad essa vanno indirizzate le richieste di abbonamento (c.c. postale 3/17986), le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per man­ cato ricevimento di fascicoli.

L’abbonamento decorre dal 1« gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell’annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all’editore, anche con versamento sul conto corrente postale 3/17986, indicando a tergo del modulo, in modo leggi­ bile, nome, cognome e indirizzo dell’abbonato ; oppure presso i suoi agenti a ciò autorizzati. Esso deve essere effettuato entro il 15 marzo di ogni anno. Tra­ scorso tale termine l’amministrazione provvede direttamente all’incasso nella ma­ niera più conveniente, addebitando le spese relative.

Le richieste di cambiamento di indirizzo devono essere accompagnate dal­ l’importo di L. 70 in francobolli.

I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine, non si spediscono che contro rimessa dell’importo.

Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro il 10 dicembre di ciascun anno si intenderanno tacitamente rinnovati per l’anno successivo. L’abbonamento però non può essere disdetto se l’abbonato non è al corrente con i pagamenti.

Per ogni effetto l’abbonato elegge domicilio presso l’amministrazione della rivista.

ABBONAMENTI CUMULATIVI : Gli abbonati alla R iv ista «li D iritto F in a n ­ zia rio e S cien za d e lle F in a n z e , in regola con il pagamento, hanno diritto ad una riduzione del 10 % sugli abbonamenti alla R iv is ta d ei D o tto ri C o m m e r­ c ia listi ed a II D ir itto fa llim e n ta r e e d e lle società co m m e r c ia li, editi dalla Casa Dott. A. Giuffrè.

Ai collaboratori saranno inviati gratuitamente 30 estratti dei loro saggi. Copie supplementari eventualmente richieste all’atto del licenziamento delle bozze verranno fornite a prezzo di costo. La maggiore spesa per le correzioni straor­ dinarie è a carico dell’autore.

(3)

INDICE-SOMMARIO

P A R T E P R I M A DOTTRINA - APPUNTI E RASSEGNE

Be n v e n u t o Gr iz io t t i - Le Entrate Irrazion ali... An to n io De n i - Elementi di indeterminazaione del reddito e del profitto

nel sistema tributario i t a l i a n o ... Br u n o Gi u s s a n i - La competenza del giudice ordinario in materia di imposta generale sull’entrata ... Manfredo Ric c ia r e l l i - Le presunzioni tributarie ed il coordinamento l e g i s l a t i v o ... Lltigi Na p o l it a n o - Le sanzioni per omessa e per infedele dichiarazione

nella legge sulla perequazione trib u ta ria ... Er m i n i o Sc i a l p i . Un caratteristico processo alle intenzioni in materia

di I.G.E... En z o Ca p a c c io l i - Contenzioso in materia di imposta sull’entrata . Pie t r o Cova - Note sull’impiego di mano d’opera nella coltivazione e

lavorazione del t a b a c c o ... RECENSIONI (segue a pag. II).

P A R T E S E C O N D A GIURISPRUDENZA

As te r Ro t o n d i - Dell’obbligo di motivare le decisioni e dei presupposti per la classificazione nella categoria C-l dei redditi di ricchezza m o b i l e ... Victor Uckmar - Tassabilità delle società straniere rappresentate in

Italia da un a g e n t e ... Giu se ppe Greco - Appunti in tema di registrazione d’ufficio con rife­ rimento particolare agli atti comunque n u l li... Mario Boneschi - Natura giuridica del concordato d’imposta . Lu ig i Raggi- Impugnabilità di provvedimenti non ancora applicati . Bruno Giu ssan i - In margine alla procedura di accertamento dei tri­

buti locali ... ... Francesco Forte - Sulla natura ed i limiti della esenzione da imposte di consumo concessa ad enti di culto e di relig io n e... Oscar Cesareo - Inapplicabilità alle multe ed alle ammende del benefi­

cio previsto dall’art. 35 della legge sulla perequazione tributaria Gianrico Baglioni - Sui reati previsti dalVart. 45 del D. M. 8 luglio

1924 T. ...

(4)

— II — RECENSIONI

An s e l m o Be r n ard in o - L’opera di Luigi Einaudi - Saggio bibliografico (Benvenuto G r i z i o t t i ) ... ...

Er n s t Bl u m e n s t e in - System des Steurreelits (Benvenuto Griziotti) . Wi l h e l m Ge r l o f f e Fr it z Ne u m a r k - Handbuch der

Finanzwissen-schaft (Benvenuto G r i z i o t t i ) ... ... Henry Laltfenburger - Finances Comparées, Etats Units, France, Gran-

de-Bretagne, TJ.R.S.S. (Francesco Forte) . . . . .

Gaetano Sig n o r e l l i - Problemi teorici sugli effetti dell’imposta in rap­ porto alla spesa pubblica (Renzo P o m in i)... Gu s t a v o Vig n o o c h i - Gli accertamenti costitutivi del diritto ammini­

strativo (Federico M a f f e z z o n i ) ... Donald C. Mi l l e r - Taxes, The Public Debt, and Transfers of Incoine

Urbana (Francesco F o r t e ) ...

Ac c a d e m ia Na z io n a l e d e i Lin c e i - Il Metano, Aspetti giuridici delle ricerche minerarie in Italia (Benvenuto Griziotti) . . . . . Is t it u t o p e r g l i s t u d i d i Ec o n o m ia - Petrolio e Metano, Regime legi­

slativo in Italia e nel Mondo (Francesco F o r t e ) ... Au t o m o b il e Cl u b d i Mil a n o - Il problema degli Idrocarburi in Italia

(id. i d . ) ..., • ■ • • • • St u d i Ec o n o m ic i - La Politica degli Idrocarburi in Italia (ìcl. id .) . As s o c i a z i o n e Mi n e r a r i a - Metano e Petrolio, di fronte all’opinione pub­

blica (id. i d . ) ... ... •. • In s t i t u t In te r n a t io n a l de Fin a n c e s Pu b l i q u e s - Aspect Fmanciers

des assurances sociales (Francesco F o r t e ) ... Vasco Nu ñ e s Pe r e ir a Fo r t u n a - Teoria sociometrica da Reparticao do

Imposto (Francesco F o r t e ) ... •

Mateo Ka u f f m a n n - Codico fiscal de la Provincia de Buenos Agres co­ mentado y concordado (Benvenuto G rizio tti)... Fi l i p p o Gr i s o l i a . Codice delle esenzioni e riduzioni nelle tasse ed

imposte sugli affari (Francesco Forte) . . . . Fi l i p p o Gr is o l ia Codice delle esenzioni e riduzioni. I a Appendice

-Aggiornamento al 31 dicembre 1950 (id. i d . ) ... Fi l i p p o Gr i s o l i a Codice delle esenzioni e riduzioni. I I a Appendice -Aggiornamento al 30 giugno 1951 (id. id.) . ... Co st a n t in o de Bono - L’imposta sulle successioni e l’imposta sulll’asse globale ereditario netto (Renzo P o m in i)... Ma r io Ca p o z z i - La riforma tributaria, critica e commento (France-Br u n o Sa m m a r t in - L’accertamento di R. M. in base a bilancio (F . I .) Giu s e p p e Greco - La riforma tributaria nella pratica applicazione ( F .F .) Eu g e n io Pe d e m o n te - Costituzione ed amministrazione delle Società Commerciali (F. ... Gio v a n n i Pr o v in i - L’imposta generale sull’entrata (F . F .) . . . ( • Be rn ard in o Mallard o e Sa lv ato re Barba - Imposta generale

sullen-trata (F. F.) ... ... • • • : ‘ Gi u s e p p e Greco - Guida pratica per le Imposte di Bollo e di Registro

sugli atti e contratti del Codice Civile (F. F . ) ...

SENTENZE E DECISIONI ANNOTATE

r. M. — Classificazione del reddito — Presupposti della categoria C-l Necessità di motivare la decisione. (Comm. Centr., sez. I, 3 no­ vembre 1950, n. 16996) (Con nota di A. Rotondi) . . . . R M — Società straniera rappresentata da un agente — Vendita di

(5)

Ili

-Registro — Atti non sottoposti a registrazione — Atti nulli —• Regi­ strazione d’ufficio — Presupposti per il rimborso di tributi indebi­ tamente corrisposti. (C. centr., sez. VI, 1 dicembre 1950, n. 18080). (Con nota di G. G r e c o ) ... 317 Concordato fiscale — Natura pubblicistica — Ipoteche — Permuta •—

Imposta di trascrizione — Unicità sul maggior valore. Artt. 4, 7, 10, t u. 25 giugno 1943, n. 540 ; 5, tar. all. A ; 51, t.u. 30 die. 1923, n. 3269 ; 1552, 1965 c.c.. ( C. centr., sez. un., 14 marzo 1951, n. 21755).

(Con nota di M. B on esch i)... 323 Tributi locali — Atto amministrativo con cui si impone un tributo non

legale — Impugnativa avanti il Consiglio di Stato — Ammissibi­ lità. (Cass., sez. un., 20 maggio 1950). (Con nota di L. Raggi) . . 335 Tributi locali — Variazioni e nuovi accertamenti — Adempimenti pre­

scritti dal T.U.F.L. — Notifica — Termini — Carattere perento­ rio. (C. Centr., sez. spec. Trib. loc., 26 giugno 1950, n. 14931) . . 340 Imposta di famiglia — Delibera variazioni e notifica accertamenti —

Termini — Perentorietà — Spostamento termini in forza del D. L. 26 marzo 1948, n. 261 — Seconda deliberazione — Convalida atti nulli ■—- Inammissibilità. (C. Centr., sez. spec. trib. loc., 3 luglio 1950, n. 15225). (Con nota di B. G iu s s a n i)...340 Imposta di consumo sul vino — Seminari •— Enti di culto e di benefi­

cenza — Esentabilità. (Trib. Lucca, 7 febbraio 1951). (Con nota di F. F o r t e ) ...347 Pena pecuniaria — Multe ed ammende fiscali —• Sono pene •— Art. 35,

L. 11 gennaio 1951, n. 25. (Trib. Bologna, 8 marzo 1951). (Con nota di O. C e s a r e o ) ...358 Imposta fabbricazione — Spiriti — Art. 45 p.p. D.L. 8 luglio 1924 —

Deposito non denunciato di spiriti per i quali è stata pagata la imposta di fabbricazione — Insussistenza di reato.

Imposta di fabbricazione — Spiriti — Art. 64 D.L. 8 luglio 1950 — Emanazione di nuovo regolamento —• Condizione di applicabilità del T.U. (Trib. di Pavia, II sez. pen., 15 maggio 1951). (Con nota di G. B a g l i o n i ) ... Giudizio penale e civile in tema di controversia tributaria — Applica­

bilità dell’art. 28 C.P.P. (Sup. Corte di Cass., sez. I civ. 3 agosto 1949, n. 2116). (Con nota di G. A z z a l i ) ...367

(6)

- IV

I N D I C E P E R M A T E R I A

AVVERTENZA. — I singoli tributi sono collocati in ordine alfabetico secondo la loro denominazione specifica (per es. Imposta di ricchezza mobile,

si cerchi sotto Ricchezza mobile (Imposta di) Tassa sulle insegne sotto Insegne (Tassa sulle) ecc.) I numeri sono quelli delle massime nel - Massimario, ad

eccezione di quelli in corsivo, che rinviano alla prima pagina delle sentenze e decisioni annotate.

Amministrazione dello Stato

Debiti - mora, 483.

Autorità giudiziaria

Atti non registrati, 476.

Contraffazione fascette sigarette, 510.

Contributi assicurativi e assisten­ ziali, 322.

Domande nuove in appello, 225. Giudizio di stima, 211, 374. Mandato alle liti - autentica, 479. Oblazione reati finanziari, 519. Onere della prova, 213.

Pena pecuniaria - ragguaglio, 520 Previo ricorso amministrativo, 73,

359.

Procedibilità azione penale, 517. Questione d’imposta, 94, 229, 339. Ricorso in Cassazione, 96, 97, 98, 99,

100, 218, 219, 220, 221, 222, 228, 362, 363, 364, 365, 366, 370, 372. 470, 471, 472, 473, 474, 475. Reato continuato - con flgurabilità,

518. Termini, 200.

Violazione leggi fiscali, 480, 481, 482.

v. anche Processo tributario, Solve et repete.

Bollo

Delega in appello in calce a senten­ za di primo grado, 353.

Ricorso per Cassazione, 352,

Commissioni amministrative Appello incidentale, 95. Audizione personale, 19, 95, 281, 343, 348, 349, 350, 351, 367. Competenza, 79, 80, 215, IH . Decisioni, 231. Domanda di rinvio, 72.

Domanda nuova in appello, 198. . Errore in procedendo, 346. Gravame con indirizzo erroneo, 81. Informazioni ufficiali, 142, IH . Motivi di appello, 199, 368. Notifica decisione, 199.

Procedimento avanti la G.P.A., 230, 231.

Prova pagamento imposta registro, 344.

Revocazione, 136.

Richiesta trasmissione fascicolo di ufficio, 358.

Ricorso - inammissibilità, 477. Ricorso sottoscritto da procuratore,

102

,

Ricorso spedito per posta, 203. Rogatoria di determinazione valo­

re, 81.

Sanatorie errori, 478. Sopraluogo, 226.

Termini processuali, 194.

Complementare (Imposta... sul reddito)

Moglie legalmente separata dal ma­ rito, 110.

Tassazione una tantum per attività in appalti, 262.

Concessioni governative

Vendita e riparazione materiale ra­ dioelettrico, 388.

Consumo (Imposta di)

Accertamento qualità bevande vi­ nose, 438.

Aggio, 335.

(7)

Armadi frigoriferi, 182.

Appalto servizio riscossione per lici­ tazione privata, 39.

Apparecchi igienici, 179.

Bolletta di accompagnamento, 41, 44, 119, 125, 250, 338, 361.

Carni somministrate a case di cu­ ra, 252.

Cauzione di abbonamento, 45. Consumo durante sosta nave in por­

to, 178.

Contravvenzione, 250.

Definizione trasgressioni, 251. Delibera comunale negata approva­

zione, 461. Dolciumi, 336.

Domanda di oblazione, 53.

Esenzione a favore delle Ammini­ strazioni dello Stato, 436. Esenzione sul vino a favore del

produttore, 441.

Estrazione generi da deposito, 121, '124.

Frode, 120, 123,

Gas - En. elett. esenzione a favore di Enti, 437.

Generi extra tariffa, 47, 48, 85. Gestione, 327, 330.

Giudizio di primo grado, 43. Grosssita, 41, 445.

Imposta straordinaria su tessuti e confezioni, 42.

I.N.G.I.C., 187.

Interesse ad agire del consumatore, 86. Macchine, 328. Maiali, 59. Manuale coltivatore, 60, 186, 329, 442, 444. Materiali da costruzione, 46, 50, 51, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 324, 326, 332, 333, 334, 337, 443, 446, 515. Materie prime, 331.

Negata riconferma appalto, 210. Olio puro di cocco, 61.

Opificio, 181, 185, 408. Pellicceria, 336.

Percentuali della Sepral sui generi immessi al consumo, 63, 360. Poteri del Prefetto, 327, 330. Procedura art. 90 T.U.F.L., 206, 207. Produttore consumatore, 122, 126. Profumi, 336.

Provvedimento prefettizio, 459, 462. Recipienti vetro, 183.

Regime a pagamento differito: con­ dizioni, 40.

Ricorso al Sindaco, 457, 458, 460, 462.

Ricorso con indirizzo erroneo, 87.

Ricorso del Comune, 209.

- Ricorso per riconoscimento diritto all’esenzione, 206.

Ricorso tardivo al Prefetto e de­ ciso, 88, 355. Rifacimenti, 184. Rimborso imposta, 456. Rimborso multa, 339. Sequestro automezzo, 123. Serbatoi carburanti, 32r

Sospensione esecuzione provvedimen­ to impugnato, 90, 91.

Tariffa dei vini comuni - applica­ bilità, 439.

Termini ricorso di 1° grado, 89, 208, 440, 455.

Trasformazione materia prima, 56. Trasporto mobili amministrazione

statale, 119.

Verifiche in locali di deposito, 325. Vinello gradazione, 440.

Vino ereditato, 180.

Vino vendita al minuto, 516. V. anche solve et repete, Regione

Siciliana.

Contenzioso tributario

V. Autorità giudiziaria, Commissioni

amministrative, Processo tributario. Contrabbando

Acquisto merce contrabbandata, 384. Automobili straniere in uso a citta­

dini italiani, 113, 387.

Benzina in franchigia venduta a pri­ vati, 241.

Cartine da sigarette, 243. Concorso di reati, 259, 383. Confisca, 384.

D.L. 7 maggio 1948, n. 726, 116. Detenzione tabacco estero non ven­

duto dal monopolio, 496, 498, 502, 505, 607.

Dolo, 114.

Esenzione pagamento diritti doga­ nali, 385.

Fabbrica liquor,i 497. Incauto acquisto, 564. Multa, 247.

Pacchi alimentari importati dal­ l’Estero, 495.

Pluralità di violazioni, 508.

Revoca gerenza rivendita tabacchi, 117.

(8)

Successione di leggi, 244.

Tabacco estero, 114, 242, 245, 248, 249, 154, 386, 496, 498, 506, 507. Trasbordo merci estere, 500. Valore lieve, attenuante, 501. Violazione diritti licenza import, ed

esport., 115.

Dogana

Contrabbando doganale, 503. Dazi bollette di sdoganamento, 435. Soggetti passivi, 321.

Spedizioniere, 38.

Entrata (imposta generale sulla)

Abbonamento, 163, 371. Accertamento presuntivo, 432, 452. Addizionale str. di guerra, 36. Carni macellate, 172. Castagne secche, 430, 431. Cessione di azienda, 433. Competenza commissioni, 79, 80, 82, 204, 371.

Compravendita automezzi tra non commercianti, 387.

Contenzioso, 81. Denunzia infedele, 172. Denunzia ritardata, 172.

Determinazione annuale dell’entra­ ta, 82, 434.

Domanda di rimborso, 213.

Ente economico della zootecnia, 36. Falsa dichiarazione pagamento a

mezzo c.c.p., 127. Frode, 243.

Inadempienza relativa ad atti pro­ dotti in giudizio, 354.

Merce contrabbandata, 246. Motopeschereccio vendita, 433. Olii vegetali, 320.

Pagamento per beneficiare del con­ dono, 36, 81.

Penale, 82.

Premi in valuta estera, 319. Proventi da giochi d’azzardo, 173. Relazione con l’imposta di registro,

79.

Ricorso presentato all’ufficio comu­ nale, 202.

Ricorso spedito per posta, 203. Somme percette dalla R.S.I., 111,

112.

Violazioni inerenti al negozio de­ dotto in giudizio, 428.

Violazioni connesse con contrabban­ do, 511.

v. anche Solve et repete.

Fabbricazione (Imposta di)

Giacenze spiriti e prodotti alcooli- ci, 37.

Sgravio, 175. Zuccheri, 175.

Famiglia (Imposta di)

Commissione competente, 453. Delibere comunali, 323.

Denunzia redditi di propri dipenden­ ti, 177.

Dimora abituale, concetto, 454. Matricole, 205.

Notifica accertamenti, 323, 342.

Imposte in genere

Pluralità di intestatari, obbligo so­ lidale, 465, 466.

Fondiaria (imposta)

Presupposti per l’azione giudiziaria, 73.

Ipotecarie (Imposte)

Iscrizióni distinte contro più debi­ tori, 424.

Iscrizioni a garanzia della dote, 425.

Natura, 316.

Nuova denunzia di successione, 315. Trasmissione mortis causa scorte vi­

ve e morte, 35, 167.

Leggi penali finanziarie

Amnistia, 118, 253, 254, 255, 256,257, 258, 150, 154, 377, 379, 382, 491, 492, 493, 494, 499.

Condono, 129, 213, 390, 464. Contributo per programmazione cor­

tometraggio, 389.

Evasione addizionale prezzo tessili, 130, 258, 377, 390, 512.

Fabbricazione clandestina spiriti, 513.

Finanza locale, 128.

Incompetenza per materia, 130. Liberazione arrestati, 509.

v. anche Contrabbando. Licenza (Imposta di)

Circoli privati, 340.

Manomorta (imposta di)

(9)

VII —

Monopolio

Natura dell’entrata, 118, 213, 150, 382.

Proventi gioco d’azzardo Casinò di Sanremo, 173.

Produzione e vendita abusiva tabac­ co, 118, 381.

Violazione disposizioni razionamen­ to tabacco, 380.

v. anche Contrabbando. Negoziazione (Imposta di)

Società straniere, 174.

Titoli originari recesso dal contrat­ to, 426.

Patrimonio (Imposta straordinaria sul)

Terzo estraneo al debito d’imposta, 484.

Valore cespiti iscritti agli effetti im­ posta ordinaria, 131.

P. R. automobilistico

Controversie estranee a trattamen­ to speciale, 406.

Processo tributario

Litispendenza, 104.

Motivazione sentenza contradditoria o insufficiente, 103.

Notifica appello a più appellati, 101. V. anche Autorità giudiziaria, Com­ missioni amministrative, Solve et repete.

Profitti di guerra e di contingenza

Artigiani, 143.

Criteri per l’applicazione del tribu­ to, 7.

Farmacisti non distributori prodot­ ti assegnati, 400.

Forme del giudizio, 8. Industria apistica, 142. Lavori pubblici a regia, 141. Reddito accertato in r. m., 142, 143,

IH , 272. Società, 140.

Profitti di regime

Accertamento patrimonio normale 269, 270.

Amministratore beni di cittadini razza ebraica, 5.

Appello incidentale, 3. Avviso di accertamento, 265.

Beni da attività lavorativa, 263. Costituzionalità D.L.L. 26-3-1046, n.

134, 264.

Deduzioni, 4, 134, 264, 260, 267. Forniture alla guardia nazionale re­

pubblicana, 137.

Forniture al tedesco invasore, 2, 133, 134, 137, 266, 267.

Gerarchi fascisti, 6.

Maggiorazione per possesso presunto gioielli e danaro, 263.

Merci vendute alla popolazione civi­ le dopo la liberazione, 134. Motivi di appello, 132, 138, 467. Natura, 139.

Partecipazione al « malcostume fa­ scista », 269, 270.

Prova, 3, 139.

Rapporti informativi ufficiali, 264. Redditi già colpiti come profitti di

guerra, 264.

Regolamento di giurisdizione, 264. Ricorso per Cassazione, 268, 269, 270,

271.

Sanzioni, 3, 135, 137. Sequestro conservativo, 271. Società di fatto, 265. Società per azioni, 135. Ufficio competente, 264. v. anche Solve et repete.

Regione Siciliana

Leggi tributarie dello Stato, 144, 145, 146.

Imposte consumo, 188.

Potere tributario della regione, 144, 145, 146. Registro Accertamento valore, 76, 288, Agevolazioni, 9, 11, 12, 19, 21, 153, 154, 166, 282, 289, 291, 293, 300, 306, 415. Appalti, 290, 291, 302, 314, 401, 414. Appello alla Commissione provincia­

le, 344, 345.

Assegnazione a soci cespiti sociali, 348.

Atti condizionali, 158. Atti connessi, 276.

(10)

Cessione azienda, 303, 410. Cessione concessione demaniale, 159. Cessione gestione esattoriale, 194. Cessione di quota di Società, 405. Cessione proprietà e usufrutto, 147. Comunione beni per titoli distinti,

349.

Concessione loculi cimiteriali, 151. Concessione perpetua diritto uso ac­

qua irrigua, 274.

Concessioni di acqua, gas, en. elet­ trica, 411.

Concordato con la S. Sede, 276. Concordato tributario, 316.

Consorzio Autonomo Porto Genova, 298.

Consorzio costruzioni, 302. Consorzio riserva caccia, 281. Contratto di agenzia - noleggio

film, 420.

Contratto di trasporto, 149, 275, 290, 401.

Contratto lavoro intellettuale subor­ dinato, 155.

Cooperative, 21, 289. Credito agrario, 280.

Danni per mancata registrazione, 24. Decreto ingiuntivo, 196.

Divisione, 349.

Donazione immobiliare con manda­ to non per atto pubblico, 14. Edificio distrutto dalla guerra e ri­

costruito, 19. Edilizia popolare, 12. Enfiteusi, 55, 277. Enunciazione, 162, 164, 310. Ente zolfi, 11. Errori di apprezzamento, 451. Esenzione per famiglie numerose, 9. Finanziamento e cessione crediti de­ rivanti da appalto con lo Stato, 291. Fusione di società, 20. Giudizio di stima, 211. Imposta proporzionale, 403, 404, 409. Interpretazione deil’atto, 159. Istituto Credito imprese pubblica u-

tilità, 343. Lodo arbitrale, 163.

Mutuo con patto commissorio, 417. Onere imposta in atti registrati in

caso d’uso, 294. Operazioni bancarie, 313. Opificio, 199, 284, 408. Opzione, 279.

Piccola proprietà contadina, 154. Poteri della P.T.I., 195, 197. Poteri di accertamento della F.,

402.

Prescrizione, 164, 201. Privilegio, 283.

Proroga di società, 127, 282. Quietanza a saldo e contemporanea

concessione di pagamento rateale, 292.

Registrazione d’ufficio, 159, 195. Relazione con l'i.g.e., 79. Retrocessione, Jt5, 156. Rettifiche catastali, 421. Rimborsi, 10, 16, 18, 22, 25, 123. Rinnovazione di scritture private,

23, 28.

Risoluzione anticipata pubblico ser­ vizio, 273.

Risoluzione giudiziale compravendi­ ta merci non registrata, 307. Solidarietà, 162, 198, 201. Termini, 176, 200.

Trasferimento immobiliare - scrit­ tura privata, 413, 416, 417, 418. Trasferimento patrimonio sociale im­

mobiliare, 17.

Trasformazione di società, 286. Uso in giudizio di atti non regi­

strati, 30, 31, 347. Usufrutto, 15.

Vendita azioni con patto di riscat­ to, 162.

Vendita cose in quantità determina­ bile posteriormente, 278.

Vendita immobiliare aliquota ridot­ ta, 412.

Vendita immobiliare di quote in­ divise, 422.

Vendita mobili e immobili con prez­ zo unico, 309.

Valore dei beni mobili trasferiti sta­ bilito per legge, 76.

Vendita appartamento con appalto lavori completamento, 13. Vendita - opificio, 408. Vendita - Figura, 419. Ricchezza mobile Avviamento, 391, 395. Avanzi di gestione, 272.

Avviso accertamento sprovvisto di firma, 75.

Cessione di esercizio, 396, 398. Consorzio macellai, 272.

Definitività dell’accertamento, 399. . Esattoria gestita da istituti banca­

ri, 12.

Fondo di previdenza, 3. Frantoio, 392.

Lavori pubblici a regia, 141. Plusvalenza navi, 261.

(11)

IX

-Reddito agrario. 1, 30. 101. 108. 393, 394.

Sgravio, 397.

Sostituto d’imposta, 31.

Riscossione delle imposte

Annullamento di atti esecutivi, 485. Appaltatore, 240.

Contestazione sull’aggio, 234. Contestazione pignorabilità bene o

sussistenza titolo esecutivo, 373. Contributi assicurativi INAIL, 238. Determinazione prezzo minimo ven­

dite, 487.

Diritti notifica atti esattoriali, 108. Erede dell’esattore, 109,, 237. Esattore, 31.

Esattore-tesoriere, 232, 233, 234, 235. Esecuzione nei confronti di ammini­

stratori di società, 140. Integrazione di aggio, 486.

Intervento creditori privilegiati nel processo esecutivo, 26, 107. Ipoteca giudiziale, 490.

Opposizione esecuzione di parenti o affini, 239.

Privilegio speciale per r. ni., 31, 107. 376.

Procedimento avanti al Consiglio di Prefettura, 232.

Procedimento ingiunzionale, 488. Ricorso Capo d. Stato, 374. Ruolo suppletivo, 31. Sequestro tributario, 489. Soppressione esattoria, 236.

Termini pubblicazione avviso d’asta, 109.

Tributi percetti dalla R.S.I., 111. 112, 123.

Solve et repete

Appello alla Comm. Prov. in mate­ ria di i.g.e., 83. Opposizione ad esecuzione, 223, 375. Imposte consumo, 92, 190, 212, 356. 357. Presupposti, 216, 364, 369, 463, 468. Prima forte, 48, 84, 190, 212, 223, 224, 361, 375. Profitti di regime, 139, 268, 269, 270. Successione e donazione Agevolazioni, 33, 34, 35. Azienda agricola, 169. Caduti in prigionia, 33.

Caduti per opera dei partigiani, 34. Cassette di sicurezza, 351.

Coacervo valori, 171. Coniuge superstite, 423.

Crediti per risarcimento danni guer­ ra, 133.

Decesso per bombardamento, 350. Denunzia eredità beneficiata, 170. Denunzia di successione, 481. Dichiarazione in testamento di com­

proprietà, 317.

Donazione a più donatori, 171. Erede per la nuova proprietà, 423. Immobile rivendicato giudizialmen­

te, 32.

Legato rendita vitalizia di grano, 168. Monete d’oro, 32. Pertinenze, 35, 167, 169. Rimborso dell’imposta, 32, 318. Tributi locali Concordato, 70, 71.

Delibera istitutiva di tributi, 93. Diritti su generi di larga produzio­

ne locale, 66, 67, 68, 69, 128, 189, 192.

Insegne, 191, 341, 448.

Intervento del Comune in controver­ sia tra appaltatore e contribuen­ te, 214.

Notifica atti, 193, 142, 342. Opposizione ad ingiunzione, 227. Occupazione suolo pubblico, 65, 105.

214, 447.

Reformatio in peius, 138.

Termini per nuovi accertamenti, 72. Termini per rettifiche, 72.

Vetture destinate a servizio pubbli­ co, 190.

v. anche Consumo (Imposta di), Fa­ miglia (Imposta di), Licenza (Im­ posta di)

Tassa scam bi

(12)
(13)

LE ENTRATE IRRAZIONALI

1- — Lo studio sulla causa giustificatrice delle imposte (1) è ora completato dall’ampia ricerca del Pomini (2) che va dal secolo X III al X V III ed è una rivelazione quasi di una uniformità — per dirla col Pareto — storica e sociologica che la « causa impositionis » è una esigenza dell’imposta, per le finanze fiscali ed extrafìscali, per distin­ guerne la natura e la funzione e segnarne il limite, per completare la teoria scientifica dell’imposta e trasformare lo studio del diritto finan­ ziario da formale a sostanziale, per separare il tributo dall’estorsione; e che tale esigenza nel secolo XX — a superamento e chiusura di una pa­ rentesi durata circa 175 anni e con autonomo processo formativo, per­ chè l’ampia letteratura dei secoli scorsi sulla « causa impositionis » era ignorata — venne di nuovo riconosciuta come strumento concettuale necessario per lo studio scientifico e giuridico dei fenomeni finanziari dell imposizione, della doppia imposizione, dell’imposizione multipla, di quella eccessiva e della sperequata, dell’imposizione territoriale come limite dell’imposizione dello straniero (3).

La « causa impositionis » sta a fondamento del nuovo concetto di potere finanziario, della classificazione delle pubbliche entrate, dell’ana­ lisi delle entrate fiscali, con la triplice distinzione del principio della controprestazione, del beneficio e della capacità contributiva e delle entrate extrafìscali (4).

Lo studio della causa giustificatrice del tributo spiega l’esigenza etica e politica delle leggi finanziarie e il fondamento dell’obbligazione tributaria, per distinguere l’onere dovuto dal contribuente da quello non dovuto, il tributo fiscale e l’extrafìscale fondato su una giusta causa (entrate razionali) dal tributo che è da ritenere un’estorsione o un prov­ vedimento arbitrario (entrate irrazionali).

Lo studio causale della finanza porta alla concezione della scienza delle finanze, come ricerca ed elaborazione scientifica delle premesse e

(1) B. Griziotti, Intorno al concetto di causa nel diritto finanziario, In Riv. Dir. Fin. e Se. d. Fin., 1939, I, 372.

(2) R. Pom ini, La « causa impositionis » nello svolgimento storico della dottrina finanziaria, Milano, Giuffrè, 1951.

(3) R. Pom ini, La. « causa impositionis ». cit., p. 254 ss.

(4) B. Griziotti, Il potere finanziario, in Riv. Dir. Fin e Se. di Fin, 1950, I, 3 ; Id. Id., Classificazione delle pubbliche entrate; ivi, 1949, I, 223 ; Id., Id., I principi delle entrate extrafiscali, ivi, 1951, I, 122; Id. Id., La contropresta­ zione e sue applicazioni, ivi, 1950, I, 117 ; Id. Id., Il principio del beneficio e l imposizione delle rendite fiscali, ivi, 1950, I, 332 ; Id. Id., Il principio della capacità contributiva e sue applicazioni, ivi, 1949, I, 15; Id. Id., L'interpreta­ zione delle leggi finanziarie, ivi, 1949, I, 347.

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dei presupposti del diritto finanziario, e non solo come ricerca economica delle condizioni e degli effetti delle operazioni della finanza fiscale ed extrafiscale o indagine delle uniformità dell’equilibrio sociologico; bensì come dottrina che con metodo scientifico risolve le esigenze, che invano tentò di soddisfare il diritto naturale, onde l’impostazione venne rite­ nuta senza presupposto e fondata solo sulla legge (5).

Grazie all’opportuno coordinamento della scienza delle finanze e del diritto finanziario nell’insegnamento universitario, non ancora uni­ versalmente compreso e non mai voluto attuare prima del 1914, col rico­ noscimento delle premesse politiche comuni alle due dottrine fra loro collegate (6), gli studi finanziari hanno superata la crisi lungamente lamentata mediante un’impostazione metodologica, cui forse non sono ancora arrivate nelle altre materie giuridiche le dottrine ispirate al neonaturalismo.

I risultati di questo coordinamento causale della scienza delle fi­ nanze e del diritto finanziario, intorno alle premesse politiche e sociali delle finanze pubbliche, sono una conoscenza profonda ed essenziale dei fenomeni studiati sotto ogni loro aspetto od elemento costitutivo, anzi­ ché esclusivamente dal lato economico oppure da quello giuridico for­ male, il conseguimento della certezza della giustizia tributaria anziché della certezza formale del diritto; la distinzione delle entrate fiscali da quelle extrafiscali, delle razionali dalle irrazionali.

2. — Agostino Caputo, nella sua limpida e precisa sintesi della dottrina sulla causa delle imposte, premette che bisogna distinguere gli Sati, che sono retti per diritto di guerra, dagli altri che non lo sono, e in questi doversi sempre ricorrere alla causa, per risolvere ogni que­ stione tributaria, mentre nei primi le imposte possono essere senza causa.

Negli Stati, che non sono governati per diritto di guerra, i tributi senza causa sono da considerare estorsioni, cioè prelievi compiuti con abuso del potere fiscale, senza che all’interesse pubblico corrisponda l’interesse della collettività o dei singoli (7).

A l tempo nostro, oltre che al caso di stato di guerra o di dominio per diritto di guerra, possiamo pensare alle frequenti rivoluzioni mo­ derne con governi autoritari o illegittimi, per ricordare prelievi tribu­ tari effettuati con la prepotenza e quindi sforniti di giustificazione causale.

Ma anche in tempi di crisi finanziaria, politica, amministrativa o giudiziaria può avvenire che si impongano tributi non dovuti, cioè senza causa. I governi, che hanno il bilancio in disavanzo, molto spesso legiferano tributi arbitrari su persone o enti senza capacità

contri-— 302 contri-—

(5) O Mayer, Le droit administratif allemand. Paris, Giard et Brìère, 1904, v. II, § 26.

(6) B. Gr iz io t t i, Per l’unità degli studi finanziari in Italia, in Riv. Dir. Fin. e Se. d. Fin., 1942, I, 207.

(15)

butiva o già colpiti ultra vires, oppure richiedono imposte su ricchezza sfornita di capacità contributiva. Così l’imposta complementare sul red­ dito colpisce la ricchezza, che è già servita per il pagamento dell’impo­ sta straordinaria progressiva sul patrimonio (D. L. 29 marzo 1947, n. 143, trasformato nel D.L.P. 11 ottobre 1947, n. 1131) e, denunciata la doppia imposizione, perchè l’imposta colpisce l’imposta, essa non viene riconosciuta, per essere eliminata, per ragione del disavanzo, che deve essere coperto in qualsiasi modo, ossia anche con una estorsione, in luogo di un diverso provvedimento finanziario su effettiva capacità contributiva.

Anche l’amministrazione, per lo stesso fine di ottenere maggiori entrate, applica le leggi abusivamente, magari per virtù di fallaci dot­ trine, che creano fantastiche capacità contributive, come avviene con l ’imposta di registro, con la tassazione fondata su irreali presunzioni o su altre tratte dal codice civile e poco suscettibili di prove contrarie, e con altri tributi, come l’imposta generale sull’entrata. Questa colpisce ogni scambio, sicché dopo il primo, l’imposta, che si commisura al prezzo della merce, che contiene in sè l’i.g.e. corrisposta precedentemente, col­ pisce la primiera imposta, e lo stesso fenomeno di doppia, tripla, enne­ sima imposizione si ripete per ogni scambio successivo.

Parimenti il contenzioso tributario, nella duplice fase amministra­ tiva e giurisdizionale, attenendosi all’esoso fiscalismo dell’amministra­ zione, conferma di frequente tributi non corrispondenti ad alcuna capa­ cità contributiva, come nel caso dell’imposizione del sopraprezzo di nuo­ va emissione, sicché una apposita legge dovette essere approvata (E. D. 18 marzo 1923, n. 547) per dichiarare l’immunità, quasi fosse non dovuta strido iure; oppure come nell’intepretazione della legge di registro, a proposito di sentenze di nullità colpite con imposte proporzionali di retrocessione, anche nei casi, in cui l’osservazione dei fatti dimostra che retrocessione di beni non è mai avvenuta, essendosi simulata — e quindi non avvenuta — la prima vendita di essi. Una copiosa casistica di que­ sti erronei giudicati potrebbe venire elencata a dimostrare la frequenza e l’ampiezza di tali arbitrari giudizi a favore del Pisco, in contrasto con l’equità e la giustizia tributaria voluta dall’art. 53 della Costi­ tuzione.

3. — Bicollegando le osservazioni già fatte in occasione di altri studi (8), si può fare l’analisi degli elementi determinanti della finanza irrazionale per scopi sia fiscali sia extrafiscali: vizio del potere fiscale; vizio della capacità contributiva; vizio della causa.

(8) B. Griziotti, Il potere Finanziario, in questa Rivista, 1950, I, p. 3 e

ss. e spec. p. 5 ; Id. Il principio della capacità contributiva in questa Rivista,

1949, I, p. 15 ss. e spec., pp. 16 e 17 ; Id., Intorno al concetto di causa nel

diritto finanziario, in questa Rivista, 1939, I, p. 372 e ss. e spec. p. 378;

Id., Classificazione della Pubbliche Entrate, ivi, I, 1949, p. 223 ss. e spec.,

p. 220 ; Id., Brevi Analisi e sintesi finanziarie, ivi, I, 1939, p. 244 ss. e spec.

(16)

— 304 —

v 'A1 p°ferc fiscale Può essere illegittimo ovvero venire esercitato per diritto di guerra, cioè esercitato di fatto da chi non ne è investito di diritto, oppure essere abusivo o eccessivo. Non di rado imposte sono dettate e prelevate da chi non ha potere di istitutirle oppure di riscuo­ terle, tanto che leggi particolari (D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, art 1) devono interdirne l’ applicazione, a rinforzo delle norme costituzionali (art. 10 dello Statuto e art. 23 della Costituzione). Molte autorità poli­ tiche e amministrative nel periodo fascista o in quello immediato della liberazione applicarono tributi non previsti dalla legge.

■ n 11 potere flscale esercitato per diritto di guerra si effettua per uso della forza e coll’mcutere il timore fra i contribuenti. Tale estorsione di guerra può compiersi a danno di ogni singolo contribuente o essere effettuato a carico di una collettività territoriale, politica o razziale, allo scopo di ottenere entrate a favore dell’esercito o paese vincitore o anche dello stesso Stato vinto o della regione occupata; o invece per scopi extrafiscali, come punizioni, costrizioni, vendette, o persecuzioni. Ma anche quando il potere fiscale spetta all’autorità che l’esercita, può avvenire che il suo esercizio sia illegittimo in quanto abusivo, erroneo o eccessivo, h abusivo quando si estende oltre i limiti della liceità come nel caso della legge di registro, quando si applichi oltre i casi previsti dalla legge finanziaria in considerazione di eventuali effetti della legge civile; erroneo, quando si ritiene imponibile una ricchezza, che è solo apparente per svalutazione monetaria; eccessivo, quando il potere fiscale viene esercitato in misura sproporzionata alla capacità contributiva, o per aliquote molto elevate o per ripetizione dell’imposta magari sulla stessa imposta, come avviene nella i.g.e.

p II vizio di capacità con tribu tiva può verificarsi in v a rio modo. P uò essere colpita una capacità contributiva, considerata assolutam ente in sè e per sè, senza riferim ento ad eventuali servizi pu bblici, che ab ­ biano giovato alla sua form azione, consum azione o godim ento (finanza fiscale) e nemmeno alla collettività, cui appartiene il contribuente (finan­ za extrafiscale).

Così è l’imposta di r. m. o straordinaria patrimoniale sulle ricchezze dello straniero, che di passaggio è nello Stato, o sugli scarsi beni del residente, che dopo il pagamento dell’imposta resta sprovvisto di qual­ siasi mezzo d’esistenza. Può mancare la capacità contributiva, in quanto si voglia colpire una ricchezza inesistente oppure una già assorbita completamente da altra imposta, come nel caso della imposta comple­ mentare sul reddito che calcola come imponibile la ricchezza di cui si è fatto uso per pagare la quota d’imposta straordinaria sul patrimonio, posto che tale imposta straordinaria si ritiene solvibile anche col reddito.

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— 305 —

Ancora essa può essere effettiva, ma venire erroneamente colpita senza discriminazione e detrazione degli elementi die l’attenuano o l’annullano, come avviene nell’imposta di r.m., la quale si applica cal­ colando in modo autonomo il reddito di ogni singolo esercizio, cioè senza conguaglio fra il guadagno di un anno e la perdita, che si verifica nel- 1 antecedente o nel successivo e che lo può annullare parzialmente o completamente e senza tener conto con sufficiente precisione di vari coef­ ficienti del costo di produzione.

In altri casi l ’imposta crea rendite negative, che possono essere di grande ammontare, e nello stesso tempo rendite positive, in eguale misura, di guisa che l’un contribuente si trova vittima di un tributo, che a suo danno moltiplica i suoi effetti, e l’altro acquista l’immunità tributaria, come avviene nei casi, in cui una nuova imposta o l’aumento dell’aliquota dà luogo, a danno di un contribuente, all’ammortamento dell’imposta e in pari tempo all’elisione del tributo, a favore dell’altro, che gli succede nella proprietà.

Anche nel campo delle esenzioni si hanno casi di dispersione della capacità contributiva, come quando si esentano per 25 anni le nuove costruzioni, che godono rendite di monopolio e paretiane, per cui l’inve­ stimento ottiene già un’elevata rimunerazione, e che per effetto della esenzione indebita beneficiano altresì di rendita fiscale.

Sono questi alcuni casi di finanza irrazionale, per non tenersi conto con precisione della capacità contributiva, come detta l’art. 53 della Costituzione.

5- In tutti questi casi e ogni altro di finanza, in cui si riscontra un vizio di potere fiscale o di capacità contributiva, è da riconoscere un vizio della causa giustificatrice del tributo. In generale si può dire che la finanza irrazionale e sfornita di causa, oppure che si fonda sopra una causa inefficiente a giustificarla, sia che essa dipenda da un’auto­ rità, per diritto di guerra, sia che provenga da un’autorità operante in tempo di pace o comunque costituita.

(18)

306

6. — Nell’interpretazione delle leggi della finanza razionale tutte le norme dell’applicazione e della interpretazione delle leggi possono es­ sere seguite, con riferimento agli artt. 12 e 13 delle disposizioni prelimi­ nari e alle regole suggerite dalla dottrina.

Invece nella finanza irrazionale le leggi devono applicarsi e inter­ pretarsi restrittivamente, perchè offendono i diritti dei contribuenti, quando non si possano contestare avanti la debita autorità; nè può imporsi il « solve et repete » nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria.

Se si tratta di vizio di legge, nei paesi nei quali funziona la Corte costituzionale, è questa che dichiarerà l’inapplicabilità della legge per il vizio che la riguarda.

Qualora si tratti di viziosa applicazione di una legge, è l’autorità giudiziaria, l’organo che potrà rettificarla; e, qualora ciò non avvenga, il Parlamento con legge modificativa o interpretativa della legge ante­ riore potrà porre l’opportuno rimedio.

In ogni caso la critica scientifica, giuridica e politica potrà sulla base di una precisa analisi mettere in evidenza il vizio, che inficia la legge irrazionale, e provacarne, quando ciò sia possibile, l’emendamento o la soppressione.

1- — Volendo porre ordine logico a quanto si è detto sugli istituti della finanza irrazionale, con la loro determinazione e classificazione, si manifesta l’opportunità di distinguere le finanze applicate per diritto di guerra dalle altre, le finanze a scopo fiscale da quelle per scopi extrafiscali. Come s’è visto, il Caputo ammette la possibilità di qual­ siasi prelievo, quando il governo è tenuto per diritto di guerra (9); e, negli altri casi, quando manchi la « causa impositionis », la quale ri­ guarda sia la legge sia l’obbligazione tributaria, gli aa. illustrati dal Pomini, parlano di «estorsione» (10) termine evidentemente molto ge­ nerico di fronte alle possibilità varie delle finanze moderne.

Gli studiosi di scienza delle finanze, sia i pessimisti nel valutare gli effetti delle imposte, sia i più recenti, che hanno, per comodo di semplificazione o di prima approssimazione, considerato gli effetti dei tributi senza riguardo agli effetti della loro spesa, parlano di « impo­ sta-grandine ». Ma, a parte ogni discussione radicale sui loro rispettivi principi teorici, è da riconoscere: 1) che tale termine si riferisce alle imposte di ogni natura, attribuendo alle finanze fiscali nella loro storica effettività, come fece Francesco Ferrara che pur ammetteva la ipotesi della finanza razionale (11), tutti i difetti della finanza irrazionale; 2) che tale termine fisico-metereologieo, per quanto pittoresco in stile giornalistico, male si addice in una ricerca scientifica ai fenomeni etici- politici della finanza pubblica.

(9) B. Griziotti, Il potere finanziario cit. Contro v. oltre n. 8.

(1 0 ) R . Po m i n i, La causa impositionis nello svolgimento storico della dot­ trina finanziaria, Milano, Gluffrè, 1951 p.

(19)

8. — Negli Stati tenuti per diritto di guerra, l’opinione espressa dal Caputo è da ritenersi valida forse solo per i suoi tempi.

Infatti il Diritto internazionale, con una statuizione che corrisponde ad una pratica internaziouale piuttosto recente, pone limiti alla libertà in sè e per sè, assoluta, dello Stato occupante, anche in materia finan­ ziaria, secondo norme che si trovano ora nella convenzione dell’Aja (12). L’occupante « se riscuote nel territorio occupato le imposte, i diritti e le tasse stabiliti a profitto dello Stato, lo farà nei limiti del possibile secondo le regole di percezione e ripartizione in vigore, ed avrà l’obbligo di provvedere alle spese di amministrazione del territorio occupato, nella misura in cui vi era tenuto il governo legale » (art. 48).

È però riconosciuto, da antica norma consuetudinaria, riassunta nell’art. 49 della Convenzione dell’Aja, che l’occupante può servirsi dei mezzi finanziari riscossi nel territorio occupato, per provvedere altresì ai « bisogni dell’esercito di occupazione, col solo limite di attenersi, nei limiti del possibile, alle regole tributarie vigenti nel paese occu­ pato ».

Invece il Diritto internazionale vieta il comportamento illecito di far gravare sul paese occupato le spese delle truppe destinate alla condotta ulteriore di guerra, come invece illecitamente si fece in vari Paesi, nell’ultima guerra mondiale, anche con l’acquiescenza di governi nazionali illegittimi. Nè può essere lecito prelevare tributi, per pagare le spese dello Stato, a cui appartiene l’occupante.

Anche le contribuzioni straordinarie possono essere consentite all’occupante rispetto a quella parte di ricchezze situate nel territorio occupato, sia per provvedere ai bisogni della popolazione, sia a quelli dell’esercito di occupazione, e non alle spese dell’esercito combattente, per non costringere la popolazione a prender parte alla guerra contro la patria.

Sono pure da considerare un illecito le contribuzioni a titolo di ammenda collettiva, usate sino alla fine del secolo scorso, talché l ’art. 41 del protocollo della Conferenza di Bruxelles stabiliva che l’occupante potesse prelevare contribuzioni « a titolo di ammenda ». Ora invece l'il- leceità di esse è stabilita dall’art. 50, che solo eccezionalmente concede che contribuzioni siano imposte per colpire collettivamente le popola­ zioni : « Nessuna pena collettiva pecuniaria o diversa può essere impo­ sta alle popolazioni per fatti individuali, di cui esse non possono essere tenute responsabili solidalmente ».

In pratica però poco efficace può riuscire tale divieto per l’elasti­ cità dell’interpretazione dei fatti.

Il valore di questi limiti internazionali è accresciuto dalle legisla­ zioni interne, che si conformano alle regole del diritto internazionale, e dalla giurisprudenza corrispondenti.

Ciò si vede nella sentenza annotata in senso conforme dal prof. R. De Nova, della Corte di Cassazione, Sez. II, in data, 19 maggio 1947,

(20)

n. 780 (Scotti c. Gai-bagnati) in materia di requisizioni fatte dall’occu­ pante, che è materia simile alla imposizione rispetto al privato, che subisca un atto arbitrario.

Orbene, nel caso citato, si è giudicata illegittima la requisizione di un magazzino per essere destinato alla fabbricazione di merci per la loro esportazione in Germania. Per cui la Corte di Cassazione ha fis­ sato la massima che « è arbitrario l’ordine di requisizione emanato dal­ l’autorità militare nemica occupante il territorio nazionale, se esso non si conforma alle disposizioni dell’art. 52 del regolamento internazionale concernente le leggi di guerra, del 29 luglio 1899, approvato con E. D. 4 settembre 1900, n. 56-4, che consente la requisizione di cose e servizi soltanto per i bisogni delle forze di occupazione » (13).

Si può dunque concludere che, al presente, durante un regime di guerra, bisogna distinguere l’atto legittimo da quello illegittimo, se­ condo criteri che il Diritto internazionale ha elaborato nella dottrina ed ha fissato nella Convenzione citata dall’Aja e recepiti dal Diritto internazionale ed in particolare dalla legge italiana del 28 luglio 1939 n. 1415, artt. 63-65.

Sono legittimi gli atti che l’occupante compia in luogo del governo legittimo per la prestazione dei servizi pubblici ed il mantenimento delle truppe di occupazione, che si ritengono necessarie come ed in luogo delle forze armate del governo legittimo, con evidente applicazione del principio della territorialità, che vige nelle finanze fiscali del nostro paese e di molti altri con ordinamento finanziario analogo.

Onde dal punto di vista scientifico e da quello giuridico, anche in tempo di guerra, in territorio occupato, sempre si deve ricorrere al me­ desimo concetto della causa lecita, per riconoscere gli atti arbitrari o illegittimi, così come avviene nel diritto internazionale, le cui leggi sono accolte dagli ordinamenti interni.

9. — Le finanze irrazionali con carattere fiscale possono avere per oggetto i redditi, i patrimoni, le successioni e anche i beni di consumo.

Sui redditi e sui patrimoni possono essere applicate imposte, che non si curano di calcolare le ricchezze imponibili, con tutte le detra­ zioni necesarie dal lordo, anche con aliquote eccessive e rapidamente confiscatrici, come spesso si e verificato nella storia e avviene tuttora con le avocazioni di profitti di guerra o di regime.

Per via indiretta i patrimoni possono essere colpiti dalle tasse e imposte indirette sui trasferimenti a titolo oneroso, anche quando le alienazioni sono conseguenza di liquidazioni di perdite patrimoniali, oppure mediante imposizioni avventate su ipotesi di trasferimenti non corrispondenti alla realtà economica e giuridica.

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gere a un totale di aliquote superiore al 100 % — come è avvenuto sotto l’ultimo governo Giolitti — e dall’altro a colpire piccoli patrimoni d'im­ poste, clie non si riesce a pagare, per l’insufficienza delle forze contri­ butive.

Nelle imposte di consumo è avvenuto nel passato e si verifica an­ cora che sia oggetto d’imposizione merce, il cui consumo non è indizio di capacità contributiva, essendo esso necessario per la vita. In un paese ricco, in cui le classi più povere o per assistenza privata oppure per aiuto considerevole delle assicurazioni sociali si trovano sempre in grado di pagare le imposte indirette, tali tributi possono sussistere sen­ za danno. Ma nei paesi depressi e poveri tali imposte degradano le con­ dizioni di vita già deplorevoli e hanno suscitato e ispirano le più severe riprovazioni per tali finanze. Sicché nei Paesi, dove tali tributi sussi­ stono e colpiscono regioni o classi povere o depresse, la soppressione di tali balzelli o almeno la loro esenzione per i poveri è provvedimento inderogabile. Così è da dire per il monopolio del sale in Italia, che dovrebbe stabilire prezzi di costo per le classi misere o distribuire gratuitamente loro il sale, come si è fatto con il chinino di Stato nelle zone malariche per i poveri.

Come esempio di finanza irrazionale è da ricordare l’imposta sul macinato istitutita nel 1868 e soppressa nel 1880, sia perchè accresceva ancora più il prezzo del pane già elevato per il dazio protettivo sul grano e perchè veniva applicato ai molini, che allora erano idraulici e disseminati per tutte le numerose valli d’Italia, dando luogo a facili evasioni, nonostante i costosi controlli fiscali.

Per ciò che riguarda i so g g etti passivi, essi possono essere indivi­ duali e collettivi, sia che essi siano accertati nominativamente e per certe loro caratteristiche (religiose, politiche, nazionali ecc.), sia che vengano colpiti occasionalmente, toccando il tributo a chi e come e quan­ do capiti, senza alcun perchè essi, piuttosto che altri* debbano essere costretti a pagare ciò che viene loro imposto con la forza o con l’astuzia o coll’incutere timore di peggio.

Per gli scop i la finanza irrazionale può essere fiscale, per bisogni ordinari o straordinari, allo scopo di procurare entrate al bilancio oppure per l’esercito in guerra o per le spese dello straniero occupante; ovvero extrafiscale, per misure protettive o redistributrici, per avoca­ zioni di guadagni eccessivi e illeciti, per indennità, rappresaglie, san­ zioni, per annullamenti o misconoscimento di debiti interni (privati o pubblici) e esterni, per sconvolgere o capovolgere le gerarchie (élites) economiche e sociali o politiche, per promuovere rivoluzioni e così via.

Le operazion i tecniche usate per raggiungere tali fini possono essere molto varie secondo le circostanze economiche, politiche e sociali e sto­ riche, gli eventi bellici, le condizioni di civiltà.

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lievo è compiuto a danno di collettività con rapine di masse di beni, come greggi o mandrie di bestiame; Vinflazione, quando remissione di carta moneta e di prestiti è immoderata e senza freni; la bancarotta, quando intenzionalmente non vengono soddisfatti debiti pubblici e altre obbligazioni pur essendovi le possibilità per soddisfarli.

10. — Dopo questo rapido sguardo alle caratteristiche delle finanze irrazionali, si può concludere il tema con l’indicazione dei principali istitu ti della finanza irrazionale.

Le estorsioni dei canonisti e dei dottori dell’età intermedia possono ricondursi ad aspetti particolari, distinguendo le angherie, le taglie, la inflazione, il fallimento fiscale per la finanza fiscale irrazionale; le avo­ cazioni, le razzie, le rappresaglie, le indennità di guerra, l’annullamento dei debiti (interni ed esteri), la bancarotta, nella finanza extrafiscale.

A n gh erie sono da considerarsi i prelievi illegittimi effettuati me­ diante finzioni della legalità ad opera della legge, della amministra­ zione e della magistratura. Finzione può esservi, nel caso sia dell’auto­ rità illegittima, che simula la legittimità, sia della legge che consi­ dera o presume dotato di capacità contributiva un soggetto passivo o un oggetto, che ne è sfornito e lo grava d’imposta; sia in quello del­ l’amministrazione, che con circolari interpreta una legge normale con eccessivo fiscalismo, o allorché la magistratura dichiara per favorire la Finanza la legittimità di un procedimento amministrativo nullo o dovuto un tributo, non in base a legge finanziaria, ma per leggi di altra natura che riguardano rapporti giuridici ed economici del diritto pri­ vato, come avviene nell’applicazione della legge del registro. Ogni let­ tore può, secondo la propria esperienza e competenza, indicare molti casi di angherie non soltanto storici, ma che si commettono tuttora per completare i bilanci dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Taglie sono i prelievi di ricchezza compiuti a danno di determinati soggetti passivi individuali o collettivi per disposizioni di legge, che non colpisce capacità contributiva, o le arbitrarie ingiunzioni di paga­ menti da parte di autorità illegittime con l’uso della violenza fisica o morale.

L’inflazione è anch’essa strumento della finanza irrazionale, quando per mancanza di criterio o forza di governo, sia in tempi di crisi o di guerra sia in periodi normali, è senza freno, annulla il valore della moneta e delle obbligazioni pubbliche e private, mentre i prezzi s’impen­ nano senza limite e l’economia privata cade in rovina con la finanza pubblica.

Il fallim ento fiscale è l’atto finale di questo dramma, poiché gli enti pubblici non si trovano più in grado di pagare gli stipendi agli impiegati, il prezzo delle forniture, gli interessi sui titoli di Stato, sia pure in moneta svalutata, quando questa non ha ancora perduto tutto il suo potere d’acquisto.

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L e avocazioni dei p ro fitti di gu erra, per colpire i profittatori di guerra con la confisca di tutti i loro guadagni, e di regim e, per punire i profittatori di un antico regime, caduto in seguito a guerra o rivolu­ zione, sono misure aventi carattere politico, anzi demagogico più che fiscale, perchè sono sanzionate con la consapevolezza della loro scarsa possibilità di applicazione quanto più severe e draconiane sono le nor­ me ed aliquote, che salgono al 100 %, ed inesorabili nel colpire come profitto anche quote di ricchezza che rappresentano costi di produzione (come le provvigioni corrisposte ai rappresentanti, ai produttori al­ l ’estero, secondo la legge dopo la prima guerra mondiale). Anche la legge di avocazione dei profitti di regime in Italia ebbe scarsa applica­ zione, e nonostante che al dicastero delle finanze ministri comunisti mi­ nacciassero l ’integrale e rapida esecuzione della legge.

Le razzie consistono nelle rapine dei beni (di consumo oppure be­ stiame e valori compiute da reparti militari o da raggruppamenti di individui, a danno di una parte o di tutta una collettività, senza deter­ minazione di capacità contributive nè soggettive nè oggettive nè quan­ titative, per scopo fiscale ed extrafiscale qualsiasi, sia per opera di autorità o forze armate locali o straniere.

Le ra p p resa glie differiscono dalle razzie, in quanto rappresentano una reazione indiscriminata, di carattere finanziario, compiuta all’ in­ fuori di ogni norma del diritto internazionale, per danno subito da un nemico e avversario o, durante l’occupazione di un paese, dallo stesso popolo oppresso.

Le indennità di g u erra consistono in carichi finanziari eccessivi imposti nel trattato di pace a un popolo vinto, sia per penalizzarlo per i danni della guerra, la cui responsabilità il vincitore attribuisce al vinto, sia per fiaccarne durevolmente le forze economiche e renderlo incapace di resurrezione e di rivincita per un lungo periodo di tempo. Sono recenti i casi di indennità imposte duramente alla Germania dopo le guerre del 1914-18 (già deprecate nel 1919 dal Keynes e dal Nitti per la irragionevolezza dei fini da conseguire e la mancanza di previsione delle ripercussioni del danno derivante da tali provvedimenti a tutto il mondo e in particolare alle nazioni vincitrici) e del 1939-45, e neutraliz­ zati in parte da interventi economici e finanziari da parte delle Nazioni Unite per la risurrezione della parte del territorio e del popolo da loro dominata.

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tire la direzione dei trasferimenti internazionali di capitali. Sicché av­ venne che la Germania, anziché pagare le indennità all’estero, ottenne dall’estero detta indennità di guerra. Ma il costo di tale vittoria finan­ ziaria tedesca fu ecessivamente elevato per la stessa economia tedesca, oltre che per quella internazionale.

La bancarotta dello Stato (14) si verifica ogni qualvolta per mala­ fede o per scopi extrafiscali, mediante finzione della legalità o della propria carenza economico-finanziaria o per manifestazione politica o sociale, uno Stato od altro ente pubblico viene meno ai propri impegni finanzari, non pagando fornitori o impiegati oppure interessi e capitali ai creditori, svalutando la valuta, annullando i titoli del debito pub­ blico.

La storia del passato (remoto e prossimo) e del presente è ricca di questi esempi. Per guardare gli ultimi casi nostri si può ricordare il ripudio del Prestito Parini emesso dal Podestà fascista del Comune di Milano nel 1944 per il funzionamento dei servizi civili e annullato un anno dopo dalla nuova amministrazione sorta con la liberazione; il quasi totale mancato pagamento di indennità ai danneggiati di guer­ ra; il ritardo, per noncuranza finanziaria e amministrativa nel paga­ mento delle pensioni di guerra; la svalutazione della sterlina e del dollaro dopo la prima e la seconda guerra mondiale e così via.

Be n v e n u t o Gr iz io t t i

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ELEMENTI D I IN D ETERM IN AZIO N E DEL REDDITO E DEL PROFITTO NEL SISTEM A TRIBU TARIO ITALIANO

So m m a r io: 1. Indeterminazione del contenuto economico nelle leggi tributarie. — 2. Analisi del reddito e definizione di profitto secondo gli economisti. — 3. Indeterminazione del concetto di impresa marginale nell’imposta sul reddito. — 4. Incompleta discriminazione dei redditi di capitale e lavoro e sperequazioni che ne derivano. — 5. Inosservanza del principio della omogeneità dei termini e conseguenze che ne derivano. — Rischi dell’im­ presa e indeterminazioni dei metodi presuntivi di accertamento. — 7. Con­ siderazioni conclusive.

1. — E stato rilevato al V Congresso di Studi di economia e politica industriale (Genova, giugno 1951) che « nessuna riforma fiscale può riuscire efficiente fino a quando non si hanno idee ben chiare sul red­ dito ed il Fisco continua a colpire il capitale come fosse reddito. In un sistema fiscale come quello vigente in Italia l’argomento presenta particolare gravità, perchè all’imposta reale si aggiunge una imposta personale progressiva, che colpisce lo stesso reddito, già colpito dal­ l’imposta reale» (1). Lo stesso concetto si trova manifestato anche al Congresso di Torino del 1950 in un punto in cui il Costa dice : « il Fisco non si è preoccupato minimamente di definire cosa è il reddito » (2).

Il pericolo avvertito dai produttori è dunque dato dalla minaccia fiscale di colpire il capitale, anziché il reddito, a causa della inesatta conoscenza del reddito stesso. Tale inesatta conoscenza viene spesso aggravata da preconcetti i quali pongono il Fisco in una posizione di continua diffidenza di fronte al contribuente.

A dir vero, il timore non è infondato. Una infinità di soggetti (per­ sone fisiche ed enti collettivi) sono rimasti e rimangono oggi vittime di tale stato di incomprensione e di errore che ha provocato la forma­ zione di una coscienza tributaria in preda al continuo disagio morale di dover pagare non già le imposte dovute in base alla legge, ma tri­ buti notevolmente superiori, a motivo degli eccessi di tassazione fon­ dati sull’errore.

Casi tipici potrei citare, con tutti gli elementi di prova, ma me ne astengo per non occupare spazio (3).

(1 ) A . Co st a (Presidente della Confederazione Generale dell’Industria Italiana). Resoconto Stampa del Congresso. Fase. II, p. 10.

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