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Abuso e preordinazione

Nel documento LA RILEVANZA PENALE DELL’ABUSO DEL DIRITTO (pagine 105-109)

5. Abuso, eccesso, preordinazione

5.2. Abuso e preordinazione

Il riferimento da ultimo effettuato alla condotta di chi approfitti della possibilità di usare un

diritto per uno scopo fuoriuscente da esso ci consente di dar conto di un diverso utilizzo

della categoria dell’abuso del diritto in materia di cause di giustificazione prospettato dalla

dottrina, in particolare da quella tedesca, con riferimento alla legittima difesa preordinata.

Secondo un orientamento della dottrina tedesca l’abuso del diritto abbraccerebbe le ipotesi

di pianificazione e provocazione intenzionale della legittima difesa

459

, per cui taluno,

                                                                                                                         

456 Si fa riferimento alla ricostruzione operata da M.GALLO, Colpa penale (dir. vig.), op. cit., p. 631, ripresa

poi dalla dottrina, su cui v. ad esempio C.F.GROSSO, L’errore sulle scriminanti, op. cit., p. 250.

457 Il giudizio sull’eccesso si effettua ex post, con riferimento al risultato effettivo della condotta. Così F.

VIGANÒ,Art. 55 c.p., op. cit., p. 918.

458 P.SEMERARO, L’esercizio di un diritto, op. cit., p. 49.

attraverso la causazione di un’aggressione antigiuridica, si colloca in una situazione di

difesa per poter ferire, uccidere o recare un danno all’aggressore

460

.

Più precisamente tale dottrina isola, tra le ipotesi di provocazione intenzionale, quelle che

non siano giuridicamente comandate o oggettivamente conformi al diritto, ma che

consistano in condotte antigiuridiche

461

. Solo nel caso di una provocazione intenzionale

antigiuridica dovrebbe parlarsi di “abuso del diritto”, con conseguente disconoscimento

della giustificazione.

Per fare degli esempi: è una provocazione giuridicamente comandata quella dell’ufficiale giudiziario che debba eseguire un sequestro presso un suo nemico personale e, pur facendolo in modo corretto, speri che il debitore, molto irascibile, opponga resistenza così da legittimare lesioni personali in legittima difesa462; è una

provocazione oggettivamente conforme al diritto quella del politico che, in modo corretto, esponga pubblicamente le sue idee sperando che i sostenitori del partito avversario rispondano con un’aggressione, in modo da poter reagire con i suoi sostenitori più numerosi463; è una provocazione antigiuridica quella di chi

offende qualcuno per indurlo a un’aggressione e potersi difendere464.

La dottrina in esame, sostenendo che la legittima difesa è legittimata dai principi della

difesa del diritto («il diritto non deve cedere davanti all’illecito») e dalla necessità di

autotutela («non c’è bisogno che tu permetta di offenderti»), e constatando che nessuno di

essi trovi rispondenza nel caso di chi si colloca in una situazione di legittima difesa per

offendere altri, ritiene che tale comportamento consista in un abuso del diritto come uso

del diritto non rispondente alla sua funzione, e che l’agente non possa appellarsi al diritto

abusato

465

.

Negli altri casi indicati, invece, mentre la valorizzazione dell’atteggiamento psicologico

dell’agente porterebbe a negare l’applicazione della legittima difesa, secondo la dottrina in

esame la giustificazione non va negata

466

: «si abusa del proprio diritto non con emozioni e

motivazioni nascoste, ma con modalità di condotte oggettivizzate che lo privano dei suoi

presupposti etico-sociali»

467

.

Tale ricostruzione, che spiega il mancato riconoscimento della legittima difesa, in casi di

provocazione intenzionale e di pianificazione della situazione difensiva, mediante l’abuso

                                                                                                                         

460 C. ROXIN (trad. a cura di S.MOCCIA), Antigiuridicità e cause di giustificazione, op. cit., p. 205. 461 C.ROXIN (trad. a cura di S.MOCCIA), Antigiuridicità e cause di giustificazione, op. cit., p. 214. 462 C. ROXIN (trad. a cura di S.MOCCIA), Antigiuridicità e cause di giustificazione, op.cit., p. 206. 463 C. ROXIN (trad. a cura di S.MOCCIA), Antigiuridicità e cause di giustificazione, op.cit., p. 208. 464 C. ROXIN (trad. a cura di S.MOCCIA), Antigiuridicità e cause di giustificazione, op.cit., p. 214. 465 C. ROXIN (trad. a cura di S.MOCCIA), Antigiuridicità e cause di giustificazione, op.cit., p. 215. 466 C. ROXIN (trad. a cura di S.MOCCIA), Antigiuridicità e cause di giustificazione, op.cit., p. 214. 467 C.ROXIN (trad. a cura di S.MOCCIA), Antigiuridicità e cause di giustificazione, op.cit., p. 216.

del diritto, viene confutata da parte della dottrina nazionale, la quale sottolinea che la ratio

della legittima difesa, risiedendo nel riconoscimento di un potere di autotutela di una

situazione giuridica minacciata, sarebbe rispettata anche in presenza di un’aggressione

indotta da una provocazione intenzionale

468

: anche in quel caso, infatti, ricorrerebbe

l’esigenza di difendersi.

L’espulsione dei casi di provocazione intenzionale da quelli di riconoscimento della

legittima difesa discenderebbe, piuttosto, da una corretta interpretazione del requisito della

“costrizione”

469

, il quale vi sarebbe solo quando il conflitto tra “offendere” e “essere offeso

o lasciar offendere”, presente non tanto nella mente del soggetto, quanto nella situazione

concreta, sia un’alternativa subita dal soggetto, e non quando sia programmaticamente

suscitata

470

.

Secondo questa dottrina, la "costrizione" sarebbe da intendere oggettivamente, come

indicativa della situazione in cui l'aggredito viene a trovarsi per la sussistenza del pericolo,

e la conseguente necessità di evitare che esso si tramuti in danno

471

.

Vi è tuttavia un orientamento dottrinale che ammette la presenza di elementi soggettivi

nelle scriminanti e attribuisce alla costrizione il compito di segnalare che chi agisce in stato

di legittima difesa presenta un condizionamento psicologico determinato almeno dalla

rappresentazione della situazione di pericolo che caratterizza la condotta offensiva

472

.

Conformemente a tale impostazione, in più occasioni, la giurisprudenza ha sottolineato la

necessità di una componente soggettiva nella condotta di chi si difende, individuata nella

consapevolezza della aggressione e nella volontà di reagire all'offesa

473

.

Tale precisazione è d’uopo poiché, come si è visto in precedenza con riferimento al

problema del limite funzionale del diritto nella scriminante dell’art. 51 c.p., anche in questa

ipotesi il problema dell’abuso della scriminante si sovrappone a quello dello scopo

soggettivo.

La dottrina che richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo della legittima difesa

ritiene che esso offra «la soluzione più consona alla ratio legis della scriminante e

                                                                                                                         

468 T. PADOVANI, Difesa legittima, in A.A.V.V., Digesto delle discipline penalistiche, Torino, 1989, p. 504. 469T. PADOVANI, Difesa legittima, op. cit., p. 510.

470 Ibidem. 471 Ibidem.

472 F.BELLAGAMBA, La problematica esistenza di elementi soggettivi nelle scriminanti, in Diritto Penale e

Processo, 2001, p. 495; M. ANGELINI, L'elemento soggettivo nella scriminante della legittima difesa, in Indice Penale, 2001, p. 191. Sul rapporto tra volontà difensiva, e doppio effetto (voluto e collaterale) di conservazione e offesa v. M.RONCO, La dottrina del doppio effetto degli atti umani e la legittima difesa, in

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2004, pp. 799 ss.; A.CADOPPI,S.CANESTRARI,A.MANNA,

M.PAPA, Trattato di diritto penale, Parte generale, II, op. cit., p. 229.

rispettosa dalle razionalità politico-criminale della scelta ermeneutica»

474

in casi nei quali,

aderendo a un criterio solo oggettivo, dovrebbe concludersi per l’operatività della legittima

difesa in situazioni nelle quali tanto parrebbe inaccettabile.

Le ipotesi in questione sono quelle dell’aggredito inconsapevole, in cui in un caso di omicidio emerga ex post che l’omicida stava per essere ucciso dalla sua vittima; del provocatore necessitato, il quale aggredisce taluno con l’intenzione di ucciderlo ma senza riuscirci inizialmente, e ci riesca poi a fronte della reazione aggressiva di questi; e della scriminante preordinata, in cui un soggetto crei artificiosamente una situazione particolare (ad esempio faccia trovare a taluno la moglie a letto con l’amante) per scatenare una reazione aggressiva che giustifichi la sua uccisione in chiave difensiva475.

Il problema dell’abuso del diritto non riguarda tutti questi casi nei quali si avverte la

necessità di valorizzare l’elemento soggettivo. Così, chi aggredisce senza sapere di essere

aggredito non sta abusando della legittima difesa, di cui ignora l’esistenza

476

. La non

punibilità o punibilità di colui che, non percependo l’azione aggressiva, tenga, a

prescindere, un comportamento offensivo rileggibile, ex post, in chiave difensiva

477

, non

pone un problema di modalità con cui l’agente esercita un potere scriminante, esattamente

come non si poneva un problema di abuso per chi agisce ignorando di star esercitando un

diritto ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 51 c.p.

478

. Il riconoscimento o meno di un elemento

soggettivo nella costrizione porterà ad affermare o escludere la liceità di questa condotta

indipendentemente dall’abuso della scriminante.

È negli altri casi che, semmai, si rinviene un uso del potere scriminante contrario alla ratio

per cui è riconosciuto, e che dunque ha senso porsi il problema dell’abuso. Nel caso del

provocatore che tenga una condotta antigiuridica (aggressione mal riuscita) e nel caso della

preordinazione della situazione scriminante, non vi è solo il difetto di un valore di

intenzione tipico della legittima difesa, bensì il tradimento della funzione della

scriminante, se si è concordi nel ritenere che la possibilità di autotutela riguardi chi

subisce, e non chi provoca l’aggressione.

Tale premessa, d’altra parte, è implicita anche per chi afferma che nei casi di provocazione

non ricorra una costrizione oggettiva, sottolineando come quest’ultima esprima il

                                                                                                                         

474 C.PERINI,F.CONSULICH, (a cura di), E.PALIERO, Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano.

Lezioni del corso di diritto penale progredito, op. cit., p. 128.

475 C.PERINI,F.CONSULICH, (a cura di), E.PALIERO, Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano.

Lezioni del corso di diritto penale progredito, op. cit., pp. 126 ss.

476 Sull’esempio v. anche G.P.FLECHTER, Eccesso di difesa, Milano, 1995, p. 37 e 38.

477 L’esempio è di M.RONCO, La dottrina del doppio effetto degli atti umani e la legittima difesa, op. cit., p.

801.

superamento di «un’alternativa subita dal soggetto e non (…) programmaticamente

suscitata»

479

.

Tale dottrina, come si è detto, sconfessa la possibilità di ricorrere a una spiegazione della

mancata operatività della scriminante nei casi in esame sostenendo che anche in essi

ricorra la necessità di autotutela, ratio della legittima difesa. Tuttavia, se si guarda solo al

momento finale in cui la legittima difesa si attua, ci sembra che una volta innescato,

attraverso la provocazione, il comportamento aggressivo, quando l’agente si trovi davanti a

esso, ricorra tanto la necessità di autotutela quanto la costrizione dell’alternativa tra

lasciarsi offendere o difendersi. Se alla base della legittima difesa vi è tale condizione,

poco cambia che essa sia valorizzata attraverso l’argomento dell’abuso del diritto o

attraverso l’interpretazione teleologica dell’elemento costrittivo dell’art. 52 c.p.

Per concludere: la categoria dell’abuso del diritto non riguarda, e non risolve, tutti i casi

nei quali può arrivarsi o meno al riconoscimento della legittima difesa valorizzando

l’elemento soggettivo dell’agente (es. aggredito inconsapevole, provocatore giuridicamente

comandato). La logica dell’abuso del diritto, tuttavia, può ritenersi operante rispetto

all’ipotesi della preordinazione e della provocazione intenzionale antigiuridica, che

esprimono una strumentalizzazione della situazione scriminante, contraria alla ratio della

norma che la prevede.

6. Abuso del diritto scriminante tra fatto e giustificazione. Libertà di espressione e

Nel documento LA RILEVANZA PENALE DELL’ABUSO DEL DIRITTO (pagine 105-109)