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Gli adeguamenti statutar

§ 2.4 IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

2.4.1 Gli adeguamenti statutar

L’ultimo aspetto del presente capitolo riguarda gli adempimenti, e le relative scadenze, ai quali gli ETS devono provvedere per potersi iscrivere al Registro unico. Come si è avuto parzialmente modo di vedere, l’art.102, in merito a ciò, dispone che fino all’operatività del RUNTS continuino ad applicarsi le normi preesistenti per tutti gli enti iscritti nei registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, a patto che entro ventiquattro mesi questi si adeguino alle disposizioni inderogabili previste dal Decreto. Inoltre, sempre rispettando il medesimo termine, è possibile procedere a modificare i propri statuti per adeguarli alla nuova disciplina. Le modifiche statutarie possono ragionevolmente essere distinte in tre specifiche categorie di norme:

• norme inderogabili;

• norme derogabili solamente tramite espressa previsione statutaria208, • norme che possono essere inserite negli statuti in via facoltativa209.

La Circolare n.20/2018 del Ministero del lavoro permette di chiarire alcuni punti critici a proposito dei termini, dei contenuti e delle modalità di azione delle modifiche necessarie. In particolare, richiama le norme del Codice del Terzo settore e specifica, per ciascuna, se in esse si prevedano obblighi di adeguamento statutari da parte degli ETS. Inoltre, ribadisce come i termini originari siano sostanzialmente scaduti e di come si sia provveduto ad adottate delle proroghe atte a dare più tempo agli ETS per gli adeguamenti di cui sopra. Nello specifico, il termine ultimo era previsto il 3 febbraio 2019, prorogato dapprima al 3 agosto dello stesso anno, poi al 30 giugno 2020, e da ultimo al 31 ottobre 2020, a seguito delle misure adottate nel periodo emergenziale COVID-19 dal Decreto "Cura Italia210". A tal proposito, la scadenza del 31 ottobre 2020 ha una doppia valenza: è un termine tassativo per gli adeguamenti statutari, ed è un termine che consente di realizzarlo tramite modalità semplificate211, ovvero con le modalità e le maggioranze previste dall’assemblea ordinaria. In aggiunta, una diversa circolare del Ministero del lavoro212 fa notare come il termine in questione

208 La formula usata dal Codice è la seguente: “… se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”. 209 Individuabili con la formula: “l’atto costitutivo o lo statuto possono” oppure “se l’atto costitutivo o lo statuto lo

consentono”.

210 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

211 Le modifiche attraverso questa soluzione riguardano le norme inderogabili e quelle derogabili attraverso espressa

previsione statutaria, non comprendendo quindi quelle facoltative.

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rappresenti per questi enti non solo un obbligo, bensì “l’espressione mediante la quale si manifesta la propria libera scelta di permanere all’interno del Terzo Settore”, in cui le modifiche appaiono come logica conseguenza di questa scelta. Circa l’entrata in vigore delle disposizioni civilistiche del CTS, appare opportuno sostenere la loro efficacia a decorrere dall’adeguamento statutario alle disposizioni del d.lgs. 117/2017, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2020.

Chiarito questo punto, è opportuno far notare come il tema degli adeguamenti non riguardi solamente i soggetti menzionati in precedenza, ma anche tutte le altre organizzazioni che vogliano assoggettarsi alla nuova disciplina riservata agli ETS, in particolare associazioni e fondazioni di vario genere. È evidente come per tutti questi enti l’adeguamento non abbia una propria scadenza, in quanto potrà essere il singolo ente a decide quando e se ottenere l’iscrizione al RUNTS, adeguando di conseguenza il proprio statuto. Viceversa, ciò non vale per le Onlus, le Odv, e le Aps, in quanto l’introduzione a regime della nuova disciplina sostituisce integralmente quella finora adottata da questi soggetti. Si noti che per queste ultime due categorie alcune norme del Codice di carattere fiscale siano già in vigore, mentre per le restanti è stato indicato un termine di efficacia diverso.

Orbene, un chiarimento si rende necessario riguardo l’eventualità che la nascita del RUNTS abbia a realizzarsi prima del 31 ottobre 2020. In questa remota ipotesi, tutti gli enti interessati sarebbero legittimati ad adeguare il proprio statuto anche dopo l’iscrizione al Registro, andando a creare uno scenario quantomeno illogico, visto il fatto che l’adeguamento statutario sia una precondizione essenziale per l’iscrizione al Registro stesso. Onde evitare ciò, il legislatore delegato avrebbe potuto prevedere un termine più flessibile, facendolo coincidere con la data di attivazione del RUNTS. Tuttavia, considerata l’improbabilità di questa ipotesi, sarà ancora possibile modificare gli statuti anche dopo la scadenza del 31 ottobre 2020, fino all’entrata in vigore del Registro unico, che difficilmente avverrà entro l’anno.

Al netto di queste considerazioni, di estrema importanza è chiarire quali siano le conseguenze del mancato adeguamento statutario da parte degli enti obbligati. In merito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito come tale possibilità non faccia venire meno l’iscrizione negli attuali registri, almeno fino all’istituzione del RUNTS. Per comprendere questa precisazione, occorre preliminarmente distinguere la posizione delle Odv e delle Aps, rispetto a quella delle Onlus. Per le prime due categorie, al momento dell’entrata in vigore del RUNTS è prevista l’automatica trasmigrazione dei dati da un registro all’altro, attraverso un meccanismo che dovrà essere disciplinato con successivo decreto attuativo. Tale processo comporterà un periodo di tempo, fino a 180 giorni, in cui gli uffici competenti potranno esercitare le proprie attività di controllo, atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, oltre ovviamente alla corretta modifica degli statuti. In pendenza del procedimento, gli enti continueranno ad essere disciplinati dalla rispettiva

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normativa di riferimento. Al termine dei 180 giorni, l’ufficio preposto provvederà all’iscrizione al RUNTS, oppure emetterà un provvedimento di diniego213. Laddove si ritenessero necessarie ulteriori modifiche statutarie, queste dovranno essere realizzate senza poter beneficiare del regime “alleggerito”, previsto solamente fino al 31 ottobre 2020. Tuttavia, si sottolinea come “nelle more della istituzione del RUNTS e della successiva trasmigrazione dei dati, le amministrazioni che gestiscono attualmente i registri di cui alle Leggi n. 266/1991, per le ODV, e n. 383/2000, per le APS, possono decidere di cancellare quegli enti i cui statuti non risultino in linea con il Codice del Terzo settore214”. Ricapitolando: qualora queste due tipologie di enti non si dovessero adeguare nei termini, possono provvedere fino all’introduzione del RUNTS, senza però usufruire delle modalità semplificate, fatta salva la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri attuali di cancellare gli enti non in linea con la normativa vigente.

Per quanto attiene alle Onlus, diverse risultano essere le tempistiche e le conseguenze del mancato adeguamento statutario. Con la risoluzione n. 89/E/2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 460/1997 resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali, escludendo quindi la trasmigrazione automatica da un registro all’altro. Coerentemente, lo stesso Codice precisa che la normativa esistente verrà abrogata a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea all’applicazione delle misure fiscali, e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS. Le Onlus, conseguentemente, non dovranno semplicemente apportare modifiche allo statuto215, bensì dovranno redigerne uno nuovo, in linea con le nuove disposizioni normative, il quale acquisterà efficacia solamente a seguito della definitiva entrata in vigore delle norme tributarie grazie ad una clausola sospensiva. Stante il perdurare, nel periodo transitorio, dell’efficacia delle disposizioni vigenti, la stessa circolare di cui sopra aggiunge che la correttezza del nuovo statuto dovrà essere verificata dall’Ufficio del RUNTS territorialmente competente. Dunque, mentre le Odv e le Aps hanno la facoltà di apportare le modifiche richieste fino all’introduzione del nuovo registro, le Onlus hanno tempo fino al periodo d’imposta successivo all’approvazione della Commissione europea, o comunque fino al periodo d’imposta successivo alla piena operatività del Registro.

Data la complessità del tema, un esempio può rivelarsi particolarmente chiarificatore. Se il RUNTS dovesse essere istituito il primo gennaio 2021, le Aps e le Odv potrebbero modificare i propri statuti fino a tale data, e nei successivi 180 giorni continuerebbero ad applicare la loro previgente disciplina.

213 Adottato nel rispetto dei principi previsti dalla Legge n. 241/1990

214 AGOSTINI S., Ministero del Lavoro: adeguamenti statutari per gli enti del Terzo settore, in Cooperative ed enti non

profit, n. 7/2019, p.47

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Se l’autorizzazione da parte della Commissione europea dovesse arrivare entro lo stesso anno, le Onlus potrebbero adeguarsi fino al 31 dicembre 2021. Viceversa, se arrivasse nell’anno successivo, le Onlus avrebbero tempo fino al 31 dicembre 2022.

In virtù delle considerazioni emerse, si evince chiaramente come il termine stabilito al 31 ottobre 2020 sia “meramente ordinatorio e non perentorio216”. Tale data consente solamente di effettuare le modifiche statutarie con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci, quindi con un procedimento semplificato e senza il raggiungimento di maggioranze qualificate. In seguito, le suddette modifiche dovranno essere deliberate dall’assemblea straordinaria con quorum qualificati. Come si ha avuto modo di constatare, tale meccanismo è reso possibile dal fatto che il RUNTS non sia ancora entrato in vigore, e che non sia ancora stato inviato alla Commissione Europea il dossier inerente alla Riforma in esame. A tal proposito, appare importante sottolineare che, se le tempistiche fossero state rispettate, il termine sarebbe stato conseguentemente tassativo e non indicativo, come originariamente prospettato.

In conclusione, se gli adeguamenti dovessero essere effettuati dopo la data del 31 ottobre 2020, sarà comunque possibile conservare le agevolazioni fiscali fin quando la riforma non sarà pienamente operativa: le Onlus continueranno ad applicare la propria disciplina, mentre le Odv e le Aps potranno beneficiare delle norme fiscali già entrate in vigore il primo gennaio 2018.

216 FORTE N., Adeguamento degli statuti degli ETS entro il 30 giugno 2020: il termine è ordinatorio e non perentorio, in

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CAPITOLO 3