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Imposte indirette e tributi local

Nel documento La fiscalità degli enti del Terzo Settore (pagine 105-107)

§ 3.3 AGEVOLAZIONI AL TERZO SETTORE

3.3.1 Imposte indirette e tributi local

L’articolo 82 introduce una serie eterogena di agevolazioni in materia di imposte indirette.

Le disposizioni di cui al menzionato articolo operano nei confronti di tutti gli ETS, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, salvo alcune eccezioni. La nuova normativa, dunque, produce effetti nei confronti di enti diversi dalle società, come ad esempio fondazioni o enti associativi iscritti nella sezione del registro dedicata alle imprese sociali.

In linea di principio, l’articolo prende in rassegna e razionalizza le agevolazioni inerenti a diverse fattispecie di imposte, tra le quali: l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo, IMU, TASI, IRAP e altri tributi locali.

Come anticipato in precedenza, l’efficacia di tali disposizioni risulta anticipata rispetto alle altre misure fiscali di cui al Titolo X della presenta Riforma, con relativa decorrenza dal 1° gennaio 2018295 per i soggetti considerati ETS nel periodo transitorio296.

Anzitutto, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecarie e catastali i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti del Terzo Settore297, usati nell’ambito esclusivo del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In relazione alla previgente disciplina, l’art. 3, D.Lgs. n.346/1990 prevedeva una differente platea in merito ai soggetti interessati, costituita da:

• fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, aventi come scopo tassativo la ricerca scientifica, l’educazione, l’assistenza, lo studio, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché le Onlus.

• Fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, differenti dalle precedenti, le cui erogazioni fossero disposte con le stesse finalità.

La nuova norma sostituisce, inoltre, l’articolo 8, comma 2, legge n. 266/1991, in merito all’esenzione a favore delle Odv da qualsiasi imposta per donazioni o successioni.

Per quanto concerne l’imposta di registro, è stata disposta la relativa applicazione in misura fissa298 agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, poste in essere dagli enti del Terzo Settore299.

La norma citata risulta complementare al nuovo articolo 42-bis del Codice civile, che prevede la facoltà di effettuare operazioni straordinarie da parte di associazioni e fondazioni300.

295 A conferma di ciò, l’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’interpello in merito all’applicazione delle disposizioni

sull’imposta di registro e di bollo, ha confermato, con la risoluzione n.158/2017, che le stesse sono applicabili dal 1° gennaio 2018.

296 Art. 104, comma 1.

297 Compresi quelli a favore delle cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria. 298 Attualmente 200 euro.

299 Di fatto, è stata reintrodotta un’agevolazione prevista precedentemente esclusivamente per le Onlus (D.L. 23/2011). 300 Resta inteso che l’agevolazione è limitata solamente al Terzo Settore.

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In detti casi, sia per l’acquisizione a titolo gratuito che a titolo oneroso, il legislatore ha previsto una particolare salvaguardia, disponendo che la destinazione dei beni all’esercizio delle attività istituzionali debba avvenire entro cinque anni dal trasferimento, con un’apposita dichiarazione dell’ente in tal senso. Ovviamente, in caso di dichiarazione mendace o di mancato utilizzo entro il termine previsto, è fatta salva la possibilità concessa all’amministrazione finanziaria di recuperare le imposte nella misura ordinaria, applicano una sanzione pari al 30%.

Inoltre, risulta necessario sottolineare come sia stata prevista la contestuale esenzione dall’imposta di registro, nei casi in cui le modifiche statutarie abbiano lo scopo di adeguare gli atti ad integrazioni normative. Appare chiaro, a tal proposito, come la ratio della norma sia quella di agevolare gli attuali enti non profit ai fini delle modifiche statutarie necessarie per l’iscrizione al RUNTS.

Più risoluta, invece, si presenta l’integrazione di cui al terzo comma, di seguito riportata: “gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.” Quest’ultima si configura come un’agevolazione di ampio rilievo per le Odv, in quanto non più limitata ai soli atti costitutivi, bensì estesa a tutti gli atti connessi allo svolgimento dell’attività tipica, comprendendo potenzialmente tutti gli atti soggetti a registrazione. Un’altra importante esenzione per il Terzo Settore riguarda l’imposta di bollo, la quale coinvolge direttamente gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ad ogni altro documento, in qualunque modo denominato, posti in essere da un ETS301.

Proseguendo nell’analisi dell’articolo 82, il sesto comma prevede che gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETSNC, destinati esclusivamente “allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché di culto”, siano esenti dall’IMU e dalla TASI. Come si può facilmente notare, la norma non ripropone l’elenco delle attività di interesse generale, ma cita la casistica di cui all’art.7, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992.

Per i tributi di natura diversa rispetto ai due menzionati, gli enti impositori possono deliberare nei confronti degli ETSNC la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai relativi adempimenti. In materia di IRAP, invece, le regioni possono disporre la riduzione o l’esenzione da tale imposta alla pluralità degli enti del Terzo Settore, in ottemperanza della normativa europea e nel rispetto degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.

301 Sempre in tema di imposta di bollo, sebbene al di fuori del perimetro del Terzo Settore, sembra opportuno

menzionare che dal 1º gennaio 2019 anche le ASD e le SSD riconosciute dal CONI sono esenti. L’esenzione è stata istituita dalla legge n.145/2018, art.1, comma 646. Inoltre, riprendendo quanto indicato dalla Circolare dell’Agenzia dell’Entrata n.18/2018, sono ricompresi tra i documenti esenti dall’imposta di bollo anche “le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfetari, richiesti a fronte di somme erogate” dalle organizzazioni menzionate.

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