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Regime fiscale per le associazioni di promozione sociale

Nel documento La fiscalità degli enti del Terzo Settore (pagine 99-101)

§ 3.2 REGIMI FISCALI PER ODV E APS

3.2.2 Regime fiscale per le associazioni di promozione sociale

L’associazione di promozione sociale è un particolare tipo di ente non profit che svolge attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi, avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati. La riforma del Terzo settore, attraverso l’abrogazione della Legge n. 383/2000, è intervenuta pesantemente a riformare gli aspetti caratteristici di tali organizzazioni. Con l’approvazione del D.Lgs. n.117/2017 si è assistito, infatti, ad una revisione organica della peculiare disciplina in vigore nell’ultimo ventennio.

Dal punto di vista civilistico, la novità più rilevante attiene al vincolo di scelta sulle attività da svolgere, che dovranno necessariamente essere ricondotte a quelle presenti all’art. 5 del Codice. Inoltre, sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina i circoli e le associazioni che prevedono limitazioni all’accesso nella loro compagine sociale per discriminazioni di qualsivoglia natura, dovendo il sodalizio garantire il più libero e trasparente sistema di accesso alla compagine sociale da parte dei potenziali aderenti.

A tal proposito, la perdita di importanti agevolazioni286 dovrà essere accuratamente analizzata da parte delle associazioni culturali, cori, bande e filodrammatiche, pro loco e simili, che potranno individuare nella trasformazione in associazione di promozione sociale (o organizzazioni di volontariato) una ragionevole alternativa, al fine di non essere esclusi dal sistema di agevolazioni e semplificazioni previsto per gli enti di interesse collettivo.

Dal punto di vista tributario, così come l’art.84 introduce ulteriori decommercializzazioni in favore delle organizzazioni di volontariato, l’art.85, a sua volta, ne propone di peculiari per le associazioni di promozione sociale.

Le agevolazioni fiscali previste dall’articolo sopra menzionato “costituiscono sostanzialmente il frutto dell’evoluzione dell’attuale disciplina contenuta nell’art.148 del Tuir287”.

Ribadita la natura commerciale delle attività rivolte ai terzi aventi natura corrispettiva, ai sensi dell’art.85 del Codice le associazioni di promozione sociale godono della totale decommercializzazione dei corrispettivi specifici per le attività statutarie del sodalizio, qualora siano

286 Tra le quali si menziona la decommercializzazione dei corrispettivi specifici ex art. 148, co. 3, TUIR, l. 398/91. 287 TONINA A., op.cit. p.155

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soddisfatti determinati presupposti. In merito alla nozione di corrispettivi specifici, essa fa riferimento ai proventi corrisposti dai partecipanti.

Ciò chiarito, l’agevolazione in questione richiede il verificarsi di un duplice presupposto: 1. sia in termini di attività svolta (“in diretta attuazione degli scopi istituzionali”);

2. sia di natura del fruitore (“propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m.”).

Dunque, non si considerano di natura commerciale le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari degli stessi, degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività, nonché gli enti strumentali per il Terzo Settore288.

La medesima agevolazione può essere altresì applicata alle cessioni a titolo oneroso di proprie pubblicazioni, qualora siano destinate in misura preminente agli associati, in attuazione dei propri scopi sociali (es. bollettino periodico)289.

Relativamente all’imposta sul valore aggiunto, considerato che l’art.85 produce effetti solo ai fini delle imposte dirette, si ritiene ancora applicabile il quarto comma dell’art.4, D.P.R. 633/72, secondo il quale “non sono soggetti a IVA i corrispettivi specifici o i contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto qualora percepiti dall’ente per la partecipazione alle attività istituzionali svolte nei confronti dei propri associati, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei soci, associati o partecipanti delle stesse e dei tesserati delle organizzazioni nazionali di affiliazione”.

In deroga ai principi generali elencati in precedenza ai fini delle imposte sui redditi, il terzo comma dell’art.85 stabilisce che si considerano sempre e comunque di natura commerciale, anche se rivolte agli associati, le “cessioni di beni nuovi destinati normalmente alla vendita, la somministrazione di alimenti e bevande, servizi idrici, di erogazione di energia elettrica, gas, vapore, le prestazioni alberghiere, di vitto ed alloggio, di trasporto (merci e persone), deposito e servizi portuali e aeroportuali nonché:

• gestioni di spacci aziendali e mense;

• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

288 Ovvero quegli enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS per lo svolgimento di attività di servizi ai sensi

dell’art.5, comma 1, lettera m).

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• attività fieristica ed altre esposizioni di carattere commerciale; • pubblicità (ed altra attività promozionale) commerciale; • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari”.

Analogamente a quanto già previsto dall’attuale quinto comma dell’art.148, Tuir, il nuovo Codice riconosce alle associazioni di promozione sociale la facoltà di decommercializzare i corrispettivi specifici derivanti dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande290, nonché dall’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, qualora:

• “si tratti di attività strettamente complementari a quelle istituzionali svolte a favore degli associati e familiari conviventi;

• per l’esercizio delle stesse l’ente non si avvalga di strumenti pubblicitari ovvero di altri mezzi promozionali e di diffusione rivolti ai terzi (comunicazione ammesse solo verso gli associati)”.

Infine, come per le organizzazioni di volontariato, anche per le associazioni di promozione sociale i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale sono esenti dall’IRES.

Nel documento La fiscalità degli enti del Terzo Settore (pagine 99-101)