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Bilancio sociale

Nel documento La fiscalità degli enti del Terzo Settore (pagine 115-118)

§3.4 SCRITTURE OBBLIGATORIE E BILANC

3.4.2 Bilancio sociale

L’articolo 14 obbliga tutti gli enti del Terzo Settore con entrate superiori ad un milione di euro di redigere e depositare presso il RUNTS il bilancio sociale, redatto secondo modelli ministeriali, e di pubblicarlo sul proprio sito istituzionale. Nello specifico, il primo comma del predetto articolo dispone che il bilancio sociale debba essere “redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività

330 TONINA A., op.cit. p.58

331 In analogia a quanto disposto per gli enti non commerciali all’art.20, comma 2, D.P.R. n.600/1973.

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esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte”.

A distanza di due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017, il Ministero del Lavoro, con il Decreto 4 luglio 2019, ha emanato le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS. I bilanci sociali dovranno essere redatti secondo le nuove disposizioni a partire dal primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del Decreto ministeriale in esame333.

I soggetti con entrate inferiori ai limiti previsti dalla norma, non obbligati ex lege alla redazione del bilancio sociale, possono ugualmente decidere di assolvere a tale adempimento mediante la pubblicazione del bilancio sociale presso il proprio sito istituzionale, soddisfacendo, in tal modo, un impegno assunto nei confronti dei propri stakeholders. Tali enti possono altresì disapplicare alcune disposizioni contenute nelle Linee Guida e redigere il documento in modo differente. A tal proposito, appare opportuno puntualizzare, però, che solo i bilanci redatti in conformità al decreto attuativo possono prevedere la dicitura “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017”.

In merito all’iter burocratico, il bilancio sociale deve essere: 1. approvato dall’Organo statutariamente competente;

2. ed esaminato dall’Organo di controllo che provvederà al monitoraggio e all’attestazione di conformità.

La successiva pubblicazione del bilancio sociale sul sito istituzionale dell’ente dovrà assicurare l’agevole fruizione da parte di tutti i portatori d’interesse e potrà essere adempiuta mediante la messa a punto di una specifica sezione o pagina all’interno del sito stesso.

Le categorie di stakeholders a cui è diretto il processo di valutazione sono riconducibili a:

• i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che adoperano la misurazione per comprendere l’incidenza del proprio operato, e valutandone l’eventuale proseguimento;

• i beneficiari ultimi di un’attività e tutti gli altri stakeholders interessati a coglieree, anche in misura differente, le ricadute sociali ed economiche generate dall’ente;

• i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell’organizzazione, che incrementano la consapevolezza del valore creato dall’ente in cui operano;

• i cittadini, interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;

• i soggetti pubblici, erogatori di eventuali contributi.

333 I bilanci sociali, seguendo le nuove disposizioni, dovranno essere redatti a partire dall’esercizio al 31 dicembre 2020,

per gli enti del Terzo Settore che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare. Di conseguenza, i bilanci sociali relativi all’esercizio al 31 dicembre 2019 dovranno prendere come riferimento le vecchie disposizioni, previste dal Decreto del Ministro della Solidarietà sociale 24 gennaio 2008.

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Una volta delineato questo quadro introduttivo, è possibile procedere con l’analisi delle nuove disposizioni normative. Anzitutto, parafrasando proprio le nuove Linee guida, il bilancio sociale può essere definito come un sistema di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Invero, il bilancio sociale ha, come obbiettivo, quello di “fornire una serie di informazioni che vanno al di là dei meri dati economici e finanziari, di conoscere il valore generato da un ente e di comparare le diverse performances nel tempo334”.

Il bilancio sociale risulta suddiviso in diverse sezioni, ciascuna contenenti informazioni minime, la cui eventuale omissione deve essere obbligatoriamente motivata esplicitamente dall’ente stesso. Nello specifico, il bilancio sociale si propone di:

• mettere a punto per tutti gli stakeholders un quadro d’insieme delle attività svolte, della loro natura e dei relativi risultati;

• avviare un proficuo processo interattivo di comunicazione sociale; • promuovere processi partecipativi interni ed esterni all’ente;

• offrire informazioni interessanti sulla qualità delle attività dell’organizzazione per estendere e accrescere le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders; • mettere a conoscenza dell’identità e del sistema di valori di riferimento propri dell’ente e della

loro declinazione nelle scelte strategiche e nei comportamenti gestionali;

• assicurare informazioni in merito al bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;

• rendere conto del grado di adempimento degli impegni di cui sopra; • illustrare gli obiettivi di miglioramento che l’ente si impegna a perseguire; • prestare indicazioni sulle interazione tra l’ente e l’ambiente;

• presentare il valore aggiunto creato nell’esercizio.

Strettamente connesso al tema del bilancio sociale vi è la valutazione di impatto sociale generata nell’esercizio. In merito a ciò, il D.M. 23 luglio 2019 ha definito la metodologia per “una valutazione quantitativa e qualitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato.” Le corrispondenti Linee guida mirano a definire come “valutare, sulla base di dati oggettivi, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, rendendo disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzare”, anche in relazione con i dati esposti nel bilancio sociale.

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Nel documento La fiscalità degli enti del Terzo Settore (pagine 115-118)