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Regime forfetario

Nel documento La fiscalità degli enti del Terzo Settore (pagine 101-104)

§ 3.2 REGIMI FISCALI PER ODV E APS

3.2.3 Regime forfetario

Con l’entrata in vigore definitiva del Codice del Terzo Settore sarà preclusa l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/91. Tuttavia, rispetto alle discipline contenute nella legge quadro sul volontariato e nella legge quadro sull’associazionismo di promozione sociale, sul tema viene in soccorso l’art. 86 del CTS, prevedendo per tali realtà un nuovo regime forfetario, applicabile in via opzionale in caso di proventi annui non superiori ad una determinata soglia291.

Mentre per le Aps il suddetto regime assolve un carattere essenzialmente sostitutivo rispetto a quello precedente, per le Odv esso rappresenta un’importante novità, in quanto tali enti non rientravano tra i soggetti che in passato potevano applicare il regime forfettario disciplinato dalla Legge n. 398/ 1991. Il nuovo forfettario, in cui il regime dell’IRES e dell’IVA risultano rigidamente correlati, semplificati ed agevolati, cessa di applicarsi a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l’ente supera il limite dei ricavi annui consentito. A tal proposito, la previsione del Codice appare quantomeno agevolativa rispetto a quanto previsto nel regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991, in cui gli effetti della disapplicazione decorrono già dal mese successivo a quello di superamento dei limiti previsti, con prevedibili problemi applicativi.

290 Effettuate presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari. 291 da considerarsi al netto di IVA.

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Ciò posto, il D.Lgs. n. 117/2017 permette agli enti di cui sopra di applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario, se nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato ricavi non eccedenti a 130.000 euro. In merito a questa soglia, essa dovrà essere autorizzata in maniera specifica dalla Commissione europea, che potrà altresì riservarsi l’onere di modificarla292.

Le organizzazioni di volontariato che applicheranno tale regime, determineranno il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti, nei limiti dei 130.000 euro per periodo d’imposta, un coefficiente di redditività pari all’1%. Per le associazioni di promozione sociale il coefficiente di redditività è, invece, pari al 3%.

Rispetto alle considerazioni fatte, risulta preminente sottolineare come il regime previsto per le Odv e le Aps dall’art. 86 del CTS non debba essere confuso con quello di cui all’art. 80, previsto per la generalità degli enti non commerciali. Nonostante l’esistenza di numerose analogie, il regime riservato alle due particolari categorie di enti presenta alcune semplificazioni ed agevolazioni, ma anche diverse particolarità, specialmente sotto il profilo dell’IVA. Da questo punto di vista, il suddetto regime presenta, mutatis mutandis, diverse affinità con il regime previsto dall’art. 1 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), ovvero con il c.d. regime dei “forfettari”, riservato alle persone fisiche di minori dimensioni.

In linea generale, gli enti che aderiscono al nuovo regime opzionale: • non detraggono l’IVA sugli acquisti;

• non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’art.18, D.P.R. n.733/1972, per le operazioni attive nazionali;

• applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2-bis, D.Lgs. n.331/1993, che prevede l’assimilazione della cessione intracomunitaria ad una cessione nazionale, non comportando l’addebito dell’imposta;

• applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), con la conseguenza che entro determinate soglie gli enti si comporteranno come privati. In sostanza, nell’ipotesi di acquisti di beni da operatori UE entro la soglia di 10.000 euro, l’IVA viene assolta dal cedente nel paese di origine dei beni. In caso di sforamento, l’acquisto assumerà rilevanza in Italia, in ottemperanza delle regole comunitarie;

• applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. n.633/1972;

• applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad essere assimilate le disposizioni di cui al D.P.R. n.633/1972.

292 Fino a quel momento, si continua ad applicare la misura speciale di deroga ai sensi dell’art. 395 della Direttiva

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Le Odv e le Aps che applicano il regime in analisi, per le operazioni per le quali risultano debitrici dell’imposta emettono la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e la versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Relativamente agli altri obblighi tipici dei soggetti passivi IVA, tali enti, nella medesima ipotesi di cui sopra, risultano esonerati da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n.633/1972, all’infuori degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto.

Il decimo comma dell’art.86 detta le norme in merito al passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA al regime forfetario. Nello specifico, esso comporterà la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie. Viceversa, nell’ipotesi di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario, “dovrà essere effettuata un’equivalente rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie. Nell’ultima liquidazione relativa al periodo d’imposta in cui è applicata l’IVA, verrà computata anche l’imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Nella medesima liquidazione potrà essere altresì esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012293,

i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati294”.

Il comma 13 prevede, invece, che “Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari […] ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata”. Anzitutto, dal punto di vista terminologico appare improprio parlare di “opzione per il regime ordinario”, nella misura in cui esso, di fatto, rappresenta il regime neutrale. Al netto di ciò, il legislatore delegato ha voluto ribadire come queste due peculiari organizzazioni possono applicare:

• il regime ordinario limitatamente all’IVA;

• in relazione alle imposte dirette, il regime ordinario oppure il regime forfetario per gli ETS di cui all’art.80.

Sempre in relazione al regime forfetario, un’ultima breve considerazione attiene agli esoneri ai quali gli enti che vi aderiscono sono sottoposti. Se è pacifico affermare che tali organizzazioni siano esonerate dalla tenuta delle scritture contabili, si ritiene ragionevole sostenere che esse non siano altresì esonerate dalla redazione del bilancio o del rendiconto di cui all’art.13, nonché dell’eventuale bilancio sociale di cui all’art.14.

293 Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa.

294 PAGAMICI B., Il regime forfettario per le attività commerciali svolte da ODV e APS, in Cooperative e enti non profit,

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