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Regime fiscale per le organizzazioni di volontariato

§ 3.2 REGIMI FISCALI PER ODV E APS

3.2.1 Regime fiscale per le organizzazioni di volontariato

Conclusa questa breve premessa, appare opportuno ribadire come il decreto in esame vada ad abrogare e sostituire, come anticipato sopra, la Legge quadro sul volontariato n. 266/1991, prevedendo, contestualmente, disposizioni semplificative e di favore per le organizzazioni di volontariato. La nuova disciplina specifica contenuta nel Codice del Terzo Settore “ripete largamente contenuti della legislazione precedente282”, introducendo, tuttavia, alcune rilevanti novità.

Anzitutto, dal punto di vista civilistico, il nuovo quadro normativo prevede che per dar vita ad un’organizzazione di volontariato (o ad un’associazione di promozione sociale) vi sia un numero minimo di costituenti, pari a sette persone fisiche. Con la nota n. 4995 del 28 maggio 2019, il Ministero del Lavoro, confermando la necessità della sussistenza di un numero minimo di associati per iscriversi al RUNTS, ha fatto salva la possibilità di integrare l’atto costitutivo prima dell’iscrizione, al fine di soddisfare i presupposti indispensabili alla corretta qualifica. Secondariamente, l’attività istituzionale, da ricercare all’art. 5 del Codice, deve essere svolta principalmente in favore di terzi, avvalendosi in “modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”. Coerentemente, la nuova normativa stabilisce in modo esplicito il rapporto che dovrà sussistere tra volontari e personale retribuito indicando che, in ogni caso, il numero dei dipendenti impiegati nell’attività “non può essere superiore al 50% del numero dei volontari”.

Dal punto di vista tributario, l’art. 33, comma 2, stabilisce che le Odv, al fine di procurarsi le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività, possano beneficiare di diverse fonti di finanziamento, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, nonché delle attività definite dallo stesso Codice come “diverse”. A tal proposito, è da sottolineare come che le attività di cui all’art. 6 possano essere svolte solamente se l’atto costitutivo e lo statuto lo consentano, se siano effettivamente secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e se rispettino i limiti che dovranno essere definiti con apposito decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa norma stabilisce che, in relazione alle attività di interesse generale, le Organizzazioni di volontariato hanno la facoltà di ricevere solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Tuttavia, il D.Lgs. n. 119/2018 è intervenuto a modificare la disciplina originaria del Codice, prevedendo una deroga al limite sopra menzionato. Nello specifico, è stato disposto che le Odv possano svolgere le attività di cui all’art. 5 del CTS “eccedendo” il rimborso delle spese effettivamente sostenute e, di fatto, svolgere attività d’interesse generale con modalità commerciali.

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Qualora ciò si verificasse, le attività svolte in forma commerciale rientreranno nel conteggio delle attività diverse, e dovranno, pertanto, avere carattere secondario e accessorio.

Il Codice del Terzo settore contiene, agli artt. 84 e 86, il nuovo regime fiscale agevolato delle organizzazioni di volontariato in materia di IRES e di IVA. Tali disposizioni entreranno in vigore nell’anno di imposta successivo alla piena operatività del RUNTS, con l’unica eccezione del comma 2 dell’art. 84, che è entrato in vigore il 1º gennaio 2018.

Prima di analizzare la nuova normativa, anche in virtù dell’ulteriore slittamento in merito agli adeguamenti statutari, appare d’uopo descrivere il regime transitorio al quale le Odv dovranno necessariamente sottostare. In particolare, in questo arco temporale rimangono in vigore alcune specifiche parti dell’art. 8 della Legge n. 266/1991. Relativamente all’IVA, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 58 del 13 febbraio 2020, con cui ha precisato il trattamento applicabile alle somme erogate in favore delle Odv. Invero, rimane vigente il secondo comma dell’art.8 della legge menzionata, il quale prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eventualmente effettuate dalle organizzazioni di volontariato283 non risultino imponibili ai fini IVA. In merito all’IRES, il quarto comma dello stesso articolo stabilisce che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini della suddetta imposta, qualora ne sia comprovato l’integrale impiego per i fini istituzionali previsti dallo statuto. Ne deriva che, nel periodo transitorio, i parametri relativi alla nozione di marginalità restano quelli stabiliti dal Ministero delle finanze col Decreto del 25 maggio 1995284.

Ciò premesso, è possibile analizzare con la giusta contezza le nuove disposizioni introdotte dal Codice. L’art. 84, specificatamente in relazione a tali organizzazioni, introduce ulteriori attività che non si considerano commerciali (e quindi soggette né all’IRES né all’IVA), oltre a quelle già previste dall’art. 79, purché svolte “senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

• attività di vendita di beni ricevuti da terzi a titolo gratuito; la vendita deve essere curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

• cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; la vendita deve essere curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

• attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale285”.

283 In maniera particolare quelle riguardanti le attività commerciali e produttive marginali esercitate da esse a scopo di

autofinanziamento.

284 Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di

volontariato. GU Serie Generale n.134 del 10-06-1995.

285 L’elenco riprende le attività di cui alle lett. b), c) ed e) dell’art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio

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Da tale disposizione deriva che per le Organizzazioni di volontariato la platea delle attività decommercializzate risulta molto più ampia e vantaggiosa.

Oltre a questa agevolazione, il secondo comma dell’art. 84 stabilisce che i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’IRES. Questa norma, come anticipato, risulta già in vigore.