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Agevolazioni fiscali e assistenza sanitaria integrativa

IL WELFARE SANITARIO OCCUPAZIONALE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Grafico 6 – Tasso di occupazione 50-59 anni e impatto malattie croniche

7. Agevolazioni fiscali e assistenza sanitaria integrativa

Il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per i contributi versati ai fondi sanitari con la finalità di favorire lo sviluppo delle forme di assistenza sanitaria integrativa.

Le due tipologie di fondi sanitari, i fondi sanitari integrativi del SSN, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, e gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assisten- ziale di cui all’art. 51, comma 2, lett. a, TUIR, oltre che per la natura delle prestazioni che offrono, si differenziano anche dal punto di vista della disciplina fiscale applicata.

Il trattamento fiscale dei fondi sanitari integrativi del SSN è regolato dall’art. 10, comma 1, lett. e-ter, TUIR, mentre quello che concerne gli enti o casse aventi esclusivamente fine assi- stenziale è definito dall’art. 51, comma 2, lett. a, TUIR.

L’art. 10, comma 1, lett. e-ter, TUIR stabilisce che i contributi versati ai fondi integrativi del SSN istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 27 ottobre 2009, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente fino ad un massimo di 3.615,20 euro e in quanto tali non co- stituiscono reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. h, TUIR.

L’art. 51, comma 2, lett. a, TUIR stabilisce invece la «non con- correnza alla formazione dei redditi di lavoro dipendente» dei contributi versati dal datore di lavoro e dai lavoratori ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, quando previsto da disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, entro il limite annuo di 3.615,20 euro, purché ri- spettino la destinazione del 20% delle erogazioni, complessi- vamente garantite ai propri assistiti per prestazioni di assi- stenza odontoiatrica, assistenza socio-sanitaria rivolta ai sog- getti non autosufficienti e per prestazioni finalizzate al recu-

pero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio (prestazioni non comprese nei LEA ga- rantiti dal SSN).

Nel limite massimo di 3.615,20 euro di deducibilità dal reddito complessivo sono da computare cumulativamente sia i contri- buti versati ai fondi sanitari integrativi del SSN ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-ter, sia i versamenti agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assi- stenziale di cui all’art. 51, comma 2, lett. a. I contributi che eccedono tali limiti costituiscono reddito imponibile.

Occorre precisare che tale limite di deducibilità può essere su- perato nel caso di conversione del premio di risultato in con- tributi di assistenza sanitaria versati ad enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale.

Con riferimento agli aspetti contributivi, è opportuno sottoli- nearne la differenza tra il trattamento contributivo previden- ziale a carico del datore di lavoro e quello a carico del lavora- tore.

Con riferimento al lavoratore, l’art. 12, comma 4, lett. f, della l. n. 153/1969 specifica che sono escluse dalla base imponibile contributiva le somme a carico del datore versate a favore dei lavoratori sia ai fondi integrativi, sia agli enti o casse. Sono invece soggette a contribuzione ordinaria le quote versate dai lavoratori (benché non siano soggette a imposizione fiscale).

Con riferimento al datore di lavoro, i contributi versati a fon- di, enti o casse previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali sono soggetti ad un contributo di solida- rietà del 10%, che deve essere devoluto alle gestioni pensioni- stiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

L’art. 51, comma 2, lett. f, TUIR, invece, stabilisce che non costituisce reddito da lavoro l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 100 TUIR da parte dei di- pendenti e dei soggetti indicati nell’art. 12. Si tratta di opere e servizi di utilità sociale tra i quali si include l’assistenza sanita- ria. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate con l’interpello n. 904-

1532/2016 ha specificato l’esclusione dal regime di esenzione di imposizione sul reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 2, lett. f, la sottoscrizione di polizze di assistenza sanitaria in forma esclusivamente diretta, in quanto il premio è pagato dal datore di lavoro in nome e per conto di ciascun di- pendente. In questo caso, i dipendenti coinvolti nel rapporto assicurativo non sono contraenti ma terzi assicurati. Tuttavia, esiste un caso in cui il premio pagato dal datore di lavoro non concorre a formare reddito da lavoro. La legge di stabilità 2017 ha introdotto la lett. f-quarter al comma 2 dell’art. 51 TUIR, che dispone che «non concorrono a formare reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità o categoria di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi ad oggetto il rischio di non autosuf- ficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nel- la Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010 o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie». La circ. n. 5/2018 dell’Agenzia delle Entrate precisa che si inseriscono in una ta- le fattispecie solo i contributi e i premi versati alle polizze c.d.

long-term care e dread disease (polizze che assicurano terapie di

lungo corso e malattie gravi). Inoltre, mostra che la lett. f-

quater fa riferimento solo a «contributi e premi» senza specifi-

care altro e, per tale motivo, questa fattispecie si può ritenere applicabile anche ai contributi versati sia a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale sia a «enti o casse non aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 TUIR, o a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe, nonché ad enti bilaterali così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276».

8. Conclusioni: assistenza sanitaria integrativa come mi-

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