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Conclusioni: assistenza sanitaria integrativa come mi sura di welfare occupazionale e aziendale

IL WELFARE SANITARIO OCCUPAZIONALE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Grafico 6 – Tasso di occupazione 50-59 anni e impatto malattie croniche

8. Conclusioni: assistenza sanitaria integrativa come mi sura di welfare occupazionale e aziendale

È innegabile che l’assistenza sanitaria integrativa di origine contrattuale sia un fenomeno sempre più diffuso negli ultimi anni, tanto che ormai i principali settori produttivi contano

una o più forme di assistenza sanitaria integrativa rispetto al SSN e sono sempre più i CCNL e gli accordi aziendali che le prevedono.

Tuttavia, la diffusione dell’assistenza sanitaria integrativa si è sviluppata senza un quadro normativo complessivo chiaro e questo fa sì che si tratti di una materia particolarmente com- plessa nella quale sono diverse le fonti applicabili.

Si è detto che nel caso in cui l’assistenza sanitaria integrativa nasca nell’ambito del rapporto di lavoro perché prevista nel CCNL di riferimento o negli accordi aziendali è possibile iden- tificarla come una misura di welfare occupazionale.

Dall’analisi condotta è però possibile dedurre che, nella mag- gior parte dei casi, oltre a costituire una misura di welfare oc- cupazionale, inteso come l’insieme dei servizi e delle presta- zioni che vengono erogate dalle aziende ai propri dipendenti semplicemente in virtù del contratto di lavoro, le misure di as- sistenza sanitaria integrativa di origine contrattuale costitui- scono anche veri e propri strumenti di welfare aziendale in senso stretto, ovvero misure che incidono ben oltre la sempli- ce incentivazione fiscale, sull’assetto organizzativo e produtti- vo di impresa. Infatti, in molti casi, l’assistenza sanitaria inte- grativa, indipendentemente dalla previsione nei CCNL o a li- vello aziendale, può essere inserita e concepita all’interno di un progetto aziendale consapevole e organizzato di sviluppo di logiche di welfare in termini di ripensamento del modo di fare impresa e di intendere il rapporto tra lavoratori e datore di la- voro. Infatti le forme di assistenza sanitaria integrativa di ori- gine contrattuale offrono in molte occasioni prestazioni sani- tarie di natura preventiva che si traducono in un miglioramen- to delle condizioni di salute dei lavoratori.

Il principale indizio che conduce a sostenere tale tesi deriva dal fatto che l’adesione ai fondi sanitari di settore abbia carat- tere obbligatorio nella maggior parte dei CCNL di riferimento, in molti casi anche indipendentemente dal suo collocamento all’interno della parte economica o obbligatoria del CCNL. Nel caso in cui la clausola relativa all’assistenza sanitaria sia previ-

sta nella parte economica del CCNL si può affermare in ma- niera più chiara che si tratta di una forma di retribuzione. In tale ipotesi, nella maggior parte dei CCNL i contributi in favo- re del fondo sanitario sono tutti a carico dell’azienda e si trat- terebbe di una forma di retribuzione che va oltre il corrispet- tivo economico prendendo in considerazione anche gli aspetti legati al benessere e alla salute del lavoratore.

A validare il fatto che l’assistenza sanitaria integrativa sia una forma di retribuzione sono le clausole dei CCNL che prevedo- no che l’azienda, qualora ometta di versare le quote obbligato- rie ai rispettivi fondi sanitari, è tenuta ad erogare al lavoratore un importo economico in busta paga che varia a seconda del CCNL aggiuntivo alla retribuzione.

Tuttavia, anche nel caso in cui la clausola sull’assistenza sani- taria integrativa appartenga alla parte obbligatoria del CCNL, se l’adesione al fondo è obbligatoria, potrebbe essere conside- rata lo stesso una forma di retribuzione o almeno ricondotta ad un progetto organizzativo più ampio volto a promuovere la salute del lavoratore.

Per quanto riguarda invece i casi in cui l’adesione al fondo sa- nitario abbia carattere volontario per il lavoratore, l’assistenza sanitaria integrativa si configura come una misura di welfare occupazionale della quale il lavoratore può decidere se trarre o meno beneficio. Frequentemente, in questi casi è previsto che una parte del contributo al fondo rimanga a carico del lavora- tore. Tuttavia, la contrattazione aziendale può determinare che tale l’adesione abbia carattere obbligatorio, purché l’azienda si faccia carico di versare interamente i contributi al fondo sani- tario.

In conclusione, indipendentemente dalla fonte che la preveda, ove l’adesione al fondo sanitario sia considerata obbligatoria per il lavoratore, può essere considerata una forma di retribu- zione che l’azienda è obbligata a garantire.

Inoltre, tranne il recente caso di Sanimoda, la tendenza che si riscontra è la crescita dei fondi sanitari in termini qualitativi e

non in termini quantitativi, cioè non vengono costituiti nuovi fondi ma si verificano piuttosto pratiche di adesione e fusione, essendo operativo anche uno stesso fondo sanitario in settori produttivi diversi. Questo perché il sistema funziona ed è con- veniente nella misura in cui riesce a garantire una certa massa critica.

Per quanto riguarda invece il ruolo dell’assistenza sanitaria in- tegrativa aziendale, negli ultimi anni, essendo sempre maggiore il numero dei CCNL che prevedono l’adesione obbligatoria al fondo di settore, si riscontra una tendenza a promuovere l’assistenza sanitaria integrativa di settore in detrimento dell’assistenza sanitaria integrativa aziendale. In generale, alle forme di sanità aziendale viene attribuito un ruolo integrativo rispetto ai fondi sanitari di settore, e ne verrà fatto uso soltan- to dalle aziende che possono permettersi di allocare importi aggiuntivi all’assistenza sanitaria. Invece, potranno continuare ad essere l’unica forma di assistenza sanitaria integrativa pre- sente in azienda soltanto nel caso in cui siano preesistenti all’entrata in vigore dei CCNL che prevede l’adesione obbliga- toria al fondo di settore e si adeguino al livello di assistenza offerto da esso. Inoltre, dai casi di assistenza sanitaria azien- dali analizzati si riscontrano aziende che hanno sostituito le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali precedenti in favore dell’adesione al fondo sanitario nazionale di settore in ragione della convenienza dal punto di vista economico. Que- sto fenomeno può essere spiegato dalla difficoltà per le azien- de di mantenere i livelli di assistenza concordati di fronte ad un aumento dei costi e si collega al fenomeno menzionato pre- cedentemente, cioè la crescita dei fondi di settore in termini qualitativi e non quantitativi.

La concentrazione dei contributi versati all’assistenza sanitaria integrativa nei fondi di settore potrebbe contribuire a diminui- re il rischio dell’aumento della differenziazione delle presta- zioni alle quali possono accedere i lavoratori in funzione della categoria o del settore di appartenenza. Tuttavia, un altro ar- gomento da trattare sarebbe la possibilità di creare connessio- ni tra i diversi fondi per evitare che in un mercato del lavoro come quello attuale, caratterizzato da importanti transizioni

occupazionali non solo all’interno dello stesso settore produt- tivo ma anche tra diversi settori, il lavoratore debba cambiare il fondo sanitario di riferimento quando cambia lavoro con tutti i problemi che questo comporta, soprattutto nel caso in cui abbia versato contributi aggiuntivi in maniera volontaria.

4.

IL WELFARE NEI PRINCIPALI

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