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Altre forme di assistenza sanitaria integrativa: art 51, comma 2, lett h e f, TUIR

IL WELFARE SANITARIO OCCUPAZIONALE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Grafico 6 – Tasso di occupazione 50-59 anni e impatto malattie croniche

6. Altre forme di assistenza sanitaria integrativa: art 51, comma 2, lett h e f, TUIR

Oltre all’assistenza sanitaria integrativa fornita dalle due tipo- logie di fondi sanitari (i fondi sanitari integrativi del SSN, isti- tuiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 502/1992 ed en- ti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fi- ne assistenziale di cui all’art. 51, comma 2, lett. a, TUIR) alla quale si è fatto riferimento finora, esistono anche altre vie at- traverso le quali il datore di lavoro può offrire servizi di assi- stenza sanitaria ai lavoratori senza rivolgersi a un fondo sani- tario. Queste vie sono regolamentate all’art. 51, comma 2, lett.

f e h, TUIR e danno diritto ad accedere agevolazioni fiscali, in

particolare, le somme spese saranno deducibili dal reddito da lavoro dipendente.

La prima di queste forme sarebbe il c.d. welfare diretto o non rimborsuale al quale si riferisce l’art. 51, comma 2, lett. f, che dispone che non costituiscono reddito da lavoro dipendente «l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai fami- liari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100».

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria i servizi offerti possono essere la medicina preventiva, le cure odontoiatriche o le visite specialistiche. Tutti questi servizi sono direttamente pagati dal datore di lavoro e utilizzabili dal lavoratore. Per fornire l’assistenza sanitaria ai suoi lavoratori, in generale, il datore di lavoro con l’ausilio di alcune piattaforme a ciò dedicate, che non sono compagnie assicuratrici, garantisce una serie di ser- vizi stipulando una convenzione con strutture abilitate. Que- ste, in sostanza, offrono un insieme di servizi, tra cui l’assistenza sanitaria, ai quali il lavoratore può accedere, trami-

te voucher generato in piattaforma, senza nessuno scambio economico.

L’art. 51, comma 2, lett. f, va letto in combinato con l’art. 100, comma 1, TUIR, che dispone: «le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanita- ria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».

L’agevolazione fiscale risulta applicabile quando i predetti ser- vizi o opere vengano destinati alla generalità o a categorie di dipendenti ma anche ai suoi familiari indicati nell’art. 12 TUIR.

Nel caso in cui sia obbligatorio per il datore di lavoro offrire questa tipologia di servizi ai lavoratori in conformità a dispo- sizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, le spese sostenute saranno interamente deducibili, mentre nel ca- so in cui siano riconosciuti dal datore di lavoro volontaria- mente sono deducibili dal reddito di impresa in misura del 5 per mille.

D’altro canto, l’art. 51, comma 2, lett. h, dispone che non con- corrono a formare il reddito «le somme trattenute al dipenden- te per oneri di cui all’art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in con- formità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti azien- dali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed ero- gazioni devono essere attestate dal datore di lavoro».

In tal caso, si fa riferimento alle erogazioni effettuate dal da- tore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui all’art. 10, comma 1, lett. b, TUIR, cioè, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e

permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della l. n. 104/1992 (tra questi, persone con handicap). Ai fini della deduzione, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si configura così un’ipotesi di welfare rimborsua- le e obbligatorio senza l’intermediazione di un fondo sanitario. Si tratta di spese sanitarie sostenute direttamente dal lavorato- re e rimborsate dal datore a seguito di presentazione della fat- tura e/o scontrino fiscale.

Sia nel caso sopra menzionato riferito all’art. 51, comma 2, lett. f, che nel caso dell’art. 51, comma 2, lett. h, non operano limiti per usufruire dei benefici fiscali. Qui è possibile eviden- ziare una prima differenza con la disciplina prevista per gli en- ti, le casse e le società di mutuo soccorso ex art. 51, comma 2, lett. a, TUIR, a cui si applica la deduzione dal reddito di lavo- ro dipendente nei limiti di 3.615,20 euro annui, con l’eccezione del caso di conversione del premio di risultato in contributi di assistenza sanitaria integrativa.

Inoltre, sintetizzando, nel caso dell’art. 51, comma 2, lett. a e

h, si parla di c.d. welfare rimborsuale e obbligatorio; nel caso

dell’art. 51, comma 2, lett. f, si parla di welfare diretto o non rimborsuale, volontario o obbligatorio. Nei casi previsti alle lett. f e h non è necessaria la presenza di un fondo sanitario per l’erogazione delle prestazioni sanitarie poiché sono spese sanitarie direttamente pagate dal datore di lavoro o diretta- mente sostenute dal lavoratore e successivamente rimborsate.

Un’altra differenza tra la lett. f e la lett. a si riscontra nel fatto che la lett. a parla di enti, casse e società di mutuo soccorso con finalità assistenziale, mentre la lett. h non fa direttamente riferimento alla finalità assistenziale ma a diversi servizi, tra cui l’assistenza sanitaria.

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