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WELFARE AZIENDALE E OCCUPAZIONALE IN ITALIA

3. Classificazione tipologica

Vero è, però, che nella nostra Carta costituzionale, dunque al livello più alto delle fonti del diritto, il welfare trova fonda- mento e riconoscimento nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro (parte I, titolo III, Cost.) rivelando così, già in ter- mini generali, una precisa valenza anche in termini occupazio- nali. In particolare l’art. 38 Cost. recita: «Ogni cittadino inabi- le al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha di- ritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori han- no diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

Utilizzando questo preciso riferimento normativo, possiamo sicuramente ricondurre al concetto di welfare le prestazioni (in natura o in denaro) rientranti nell’ambito della tutela di malat- tia, maternità, infortunio, invalidità, disoccupazione e vec- chiaia.

Sulla base di tale definizione normativa possiamo, innanzitut- to, identificare, nell’ampia gamma di prestazioni, servizi e mi- sure, quelli che rientrano in tale definizione di welfare e quelli che vi si approssimano e in che misura a tale concetto, realiz- zando in questo modo una classificazione che indichiamo co- me tipologica. Questo primo passaggio sarà utile, poi, a svi- luppare una classificazione funzionale, volta a identificare, in coerenza con le considerazione sviluppate nel capitolo che precede, la funzione delle diverse misure, prestazioni e servizi, distinguendo tra quelli che rientrano in una prospettiva o logi- ca occupazionale cioè di connessione alla posizione di lavora- tore (c.d. welfare occupazionale) e quelli che rientrano in una prospettiva propriamente e concettualmente aziendale in ter- mini non solo redistributivi ma di organizzazione del lavoro e dei processi produttivi (welfare aziendale in senso stretto) (vedi anche il ragionamento sviluppato al riguardo supra, capi- tolo 1).

Possiamo a questo punto procedere a una prima “misurazione” della maggiore o minore vicinanza (o anche distanza) dalla idea di welfare sopra individuata di ogni prestazione ricondu- cibile al campo di applicazione della normativa fiscale di in- centivazione delle misure di welfare a livello aziendale ovvero prevista a vario titolo nei contratti collettivi di lavoro.

Per procedere in tal senso, abbiamo sviluppato un criterio sul quale basare tale misurazione che trova i suoi punti di riferi- mento nell’art. 38 Cost. e, più in generale, nel titolo III della parte I Cost., riservato ai Rapporti economici. Per graduare la mi- surazione, supportano gli ambiti citati nel titolo II relativo ai

Rapporti etico-sociali, integrati dal principio contenuto dall’art.

100 TUIR che individua come misure con “utilità sociale” quelle con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assi- stenza sociale e sanitaria o culto.

Pertanto, si potranno classificare come prestazioni rientranti pienamente nel concetto di welfare le misure che sono ricon- ducibili agli ambiti individuati dall’art. 38 Cost. (tutela della malattia, maternità, infortunio, invalidità, disoccupazione, vecchiaia). Si approssimano, invece, al concetto di welfare,

quelle misure che sono riconducibili in generale, e oltre l’art. 38, agli ambiti della relazione di lavoro in impresa coperti da- gli artt. 35-46 Cost. Sono meno prossime al concetto di welfa- re, quelle misure non riconducibili agli ambiti individuati dal titolo III, parte I, Cost., ma ciò nondimeno rientranti nell’art. 100 TUIR, quindi considerati di “utilità sociale” che, inoltre, possono distinguersi tra misure che richiamano gli ambiti del titolo II, parte I, Cost. (tutela della famiglia, della salute, istruzione ed educazione) e altre che esulano anche da tale ambito.

Si allontanano ulteriormente dalla idea di welfare presa a rife- rimento dalla Costituzione nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro le prestazioni non riconducibili neppure alle finali- tà sociali di cui all’art. 100 TUIR. Tale allontanamento è sem- pre maggiore passando da prestazioni che pur non avendo una finalità strettamente sociale come indicata dall’art. 100 TUIR, sono destinate alla collettività dei lavoratori e rappresentano un supporto e una facilitazione della loro “vita quotidiana”, a prestazioni attribuibili anche ai singoli lavoratori e che posso- no essere considerate una “concessione” del datore di lavoro, fino a prestazioni che non hanno alcun minimo contenuto so- ciale e collettivo, ma costituiscono un puro vantaggio econo- mico (in termini meramente re-distributivi) e spesso uno status (c.d. fringe benefit).

Applicando questi criteri alle principali categorie di prestazio- ni precedentemente elencate, è possibile sviluppare una classi- ficazione tipologica rispetto alla loro vicinanza o lontananza dal concetto di welfare qui proposto. La tabella 2 rappresenta in modo sintetico i criteri e la classificazione delle categorie di prestazioni.

Dal momento in cui l’oggetto della analisi del presente Rap- porto non sono tanto le prestazioni in genere erogate in azienda in connessione al rapporto contrattuale di lavoro, quanto il welfare funzionale agli assetti organizzativi e produt- tivi della moderna impresa, riteniamo di poter tralasciare nel prosieguo tutte le prestazioni che si collocano all’estremo op- posto della idea di welfare qui adottata ossia tutte le presta-

zioni che, come detto, non hanno alcun minimo contenuto so- ciale e collettivo legato alla organizzazione del lavoro, ma co- stituiscono un puro vantaggio economico e financo uno status per il lavoratore (ossia i fringe benefits).

Tabella 2 – Criteri di misurazione della distanza o vicinanza di una data prestazio- ne al concetto di welfare

NON riconducibili a finalità sociale

ex art. 100 TUIR Riconducibili finalità“sociale” (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o cul- to) ex art. 100 TUIR Destinati al singolo la- voratore Destinati al singolo la- voratore con finalità “concessi- va” Destinati alla collet- tività dei lavoratori e a supporto della “vita quotidia- na” NON ri- conducibili agli ambiti né titolo III, né tito- lo II NON ri- conducibili agli ambiti titolo III, parte I, Cost., ma riconduci- bili al titolo II Riconduci- bili agli ambiti tito- lo III, parte I, Cost. Riconduci- bili all’art. 38 Cost. • conces- sione di alloggio • beni uso promi- scuo • azioni • prestiti a tasso agevola- to • buoni

acquisto • mensa e buono pasto • trasporto collettivo • attività ricreati- ve/temp o libero • assisten- za ai fa- miliari e cura • educazio zio- ne/istruz ione • forma- zione del lavorato- re • flessibili- tà orga- nizzativa • previ- denza comple- mentare • assisten- za sanita- ria • assicura- zioni

Fonte: elaborazione ADAPT

Individuate le prestazioni che intendiamo considerare in que- sta analisi e nella ottica di indagare la funzione della loro ero- gazione nei confronti dei lavoratori, il primo passaggio utile è

indicare il beneficiario di ogni misura, premesso che il presup- posto è il rapporto di lavoro subordinato e il primo destinata- rio, pertanto, è sempre il lavoratore.

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