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L’assistenza sanitaria integrativa aziendale: focus sui settori chimico, terziario, distribuzione e servizi,

IL WELFARE SANITARIO OCCUPAZIONALE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Grafico 6 – Tasso di occupazione 50-59 anni e impatto malattie croniche

5. L’assistenza sanitaria integrativa aziendale: focus sui settori chimico, terziario, distribuzione e servizi,

energia e metalmeccanico

L’individuazione dei casi di assistenza sanitaria integrativa aziendale analizzati in questo Rapporto è stata condotta pren- dendo in considerazione gli accordi e gli integrativi presenti nella banca dati «fareContrattazione» di ADAPT sulla contratta- zione di secondo livello. L’analisi si è focalizzata principal- mente su quattro settori: chimico; terziario, distribuzione e servizi; energia e metalmeccanico. Sono stati presi in conside- razione gli accordi e integrativi dal 2012 al 2017 nel caso del chimico, terziario, distribuzione e servizi, energia e soltanto quelli del 2017 nel caso del settore metalmeccanico in ragione del rinnovo del CCNL dell’industria metalmeccanica e della in- stallazione d’impianti del 2016 che ha riformato in profondità l’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa, circostanza che impatta anche sulla sua regolamentazione a livello aziendale.

Utilizzando i criteri sopra descritti sono stati individuati 17 accordi integrativi aziendali che intervengono sul tema dell’assistenza sanitaria integrativa (tabella 11).

Per realizzare un’analisi dell’assistenza sanitaria integrativa aziendale bisogna innanzitutto prendere in considerazione co- me viene regolamentato il fondo sanitario di settore previsto dal CCNL di riferimento, in particolare, per quanto riguarda l’obbligatorietà o volontarietà della adesione. Questo condi- zionerà infatti l’ambito di intervento della contrattazione aziendale.

Tabella 11 – Accordi integrativi aziendali che intervengono sulla assistenza sanita- ria integrativa

Settore Casi aziendali Fondo sanitario

nazionale di riferimento

Chimico Bayer, Huntsman, Air Liquide,

Merck Serono, Sasol Italy, Sapio Faschim Terziario, distribuzione e

servizi Sisal, Gucci Retail S.P.A. Fondo Est Energia Cofely, Total E&P Italia, Eni Fasie Metalmeccanico FCA, Fenice, Tenaris Dalmine,

Nord Motoriduttori, Telespazio E- geos, Carcano

Mètasalute

Fonte: elaborazione ADAPT

In generale, nei casi in cui l’adesione al fondo sanitario previ- sto dal CCNL applicato nell’azienda abbia carattere obbligato- rio, l’azienda sarà effettivamente obbligata ad aderirvi soltanto quando non abbia altre forme di assistenza sanitaria integrati- va aziendale preesistenti. Al contrario, l’azienda non è tenuta ad aderire al fondo di settore quando sia presente qualche forma di assistenza sanitaria aziendale preesistente che offra

gli stessi livelli di copertura del fondo stesso. Diversamente, se le prestazioni offerte dall’assistenza sanitaria aziendale sono inferiori, esse dovranno essere incrementate per adeguarsi al livello di quelle offerte dal fondo di settore. In questo caso, se si produce l’armonizzazione delle prestazioni, l’obbligo di iscrizione al fondo di settore non opera.

L’eventuale contrattazione aziendale che intervenga successi- vamente all’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’adesione al fondo di settore potrà soltanto offrire prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle garantite dal fondo costituito dal CCNL.

Invece, nel caso in cui l’adesione al fondo di settore sia volon- taria, l’ambito di intervento della contrattazione aziendale in materia di assistenza sanitaria integrativa è più ampio perché, oltre ad integrare quanto previsto dal fondo, può rappresenta- re l’unica forma di assistenza sanitaria per quei lavoratori che non manifestino la volontà di aderire al fondo sanitario di set- tore.

Nel caso del settore chimico, il fondo sanitario integrativo di settore è il Faschim. L’adesione è volontaria per il dipendente mentre diventa obbligatoria per l’azienda una volta che un di- pendente decide di aderire. Una quota di 21 euro è a carico dell’azienda mentre un’altra quota di 3 euro rimane a carico del lavoratore e gli sarà trattenuta mensilmente sulla busta pa- ga. La contrattazione aziendale interviene soprattutto miglio- rando quanto previsto dal regolamento del fondo Faschim, in particolare per quanto riguarda l’importo dei contributi versa- ti. L’accordo Bayer 2014 interviene nell’ambito della parte del contributo che rimane a carico del dipendente. L’accordo sta- bilisce che l’azienda sosterrà per i dipendenti iscritti alla data del 1º gennaio 2015 anche la quota di iscrizione a Faschim che rimane a carico del dipendente, cioè 3 euro al mese. In questo caso, l’azienda sostiene tutti i costi relativi all’assistenza sani- taria integrativa anche se l’adesione a Faschim ha carattere vo- lontario. Le parti concordano di rivedersi a valle del rinnovo del CCNL di settore al fine di valutare le eventuali variazioni delle quote di associazione al fondo. Anche l’accordo Sasol

2017 prevede un’integrazione rispetto a quanto previsto dal fondo Faschim, a totale carico dell’azienda. Invece, l’integrativo Huntsman 2017 si limita a confermare l’adesione dell’azienda alle forme di previdenza sanitaria complementare definite dal CCNL, in questo caso il fondo Faschim, preve- dendo la partecipazione onerosa del lavoratore.

Ci sono poi accordi che prevedono di istituire un importo economico da destinare al welfare aziendale, tra cui l’assistenza sanitaria integrativa. Nell’accordo Merck Serono 2016 le parti concordano di istituire un ammontare da destina- re al welfare aziendale, tra cui l’assistenza sanitaria estesa ai familiari, di 400 euro per le categorie contrattuali A-B-C e di 300 euro per le categorie contrattuali D-E-F. La somma indi- vidualmente spettante, anche sulla base delle opzioni di cui al- le vigenti norme fiscali, sarà utilizzata nell’ambito delle aree di intervento previste nella normativa vigente, secondo una scelta individuale di ciascun lavoratore, in funzione delle proprie esigenze. In questo caso non si stabilisce che la somma deve essere utilizzata necessariamente nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa in particolare attraverso il versamento al fondo Faschim, ma la sua destinazione si lascia alla libera scel- ta del lavoratore. Anche l’accordo Air Liquide 2014 prevede la messa a disposizione di un budget non convertibile a disposi- zione di ciascun dipendente, ad esclusione dei dirigenti, con una specificità, ovvero in questo caso deve destinarsi obbliga- toriamente alla protezione sanitaria integrativa degli individui e delle loro famiglie o alla protezione previdenziale integrati- va. Tale disponibilità sarà pari ad interventi per un valore an- nuo pari complessivamente a 288 euro. Il dipendente potrà utilizzare tali risorse secondo le proprie necessità, ferme re- stando le prerogative aziendali ad una delle seguenti opzioni: 1) il dipendente destinerà prioritariamente, nel rispetto dei li- miti dati, tali risorse, come contribuzione al fondo Faschim a copertura totale del contributo a carico del dipendente per iscrizione del nucleo familiare monocomposto o parziale se pluricomposto; 2) il lavoratore, in alternativa al punto 1) potrà richiedere di destinare le stesse risorse al fondo Fonchim, in aggiunta a quanto già versato dall’azienda sulla propria posi- zione individuale. Qualora un dipendente non esprima la pro-

pria scelta entro i termini fissati, le parti stabiliscono che la quota destinata al fondo sanitario integrativo Faschim sia ver- sata sul fondo Fonchim se il dipendente è iscritto a tale fondo. Qualora il dipendente non risulti iscritto ad alcun fondo inte- grativo (Fonchim e Faschim) e scelga di non procedere in tal senso, resta inteso che la quota non verrà erogata dall’azienda.

Invece, l’accordo Sapio 2013 interviene sui destinatari dell’assistenza sanitaria integrativa e sostiene che l’azienda vuole sviluppare nel triennio di vigenza dell’accordo, di dar seguito ad ulteriori forme complementari di previdenza ed as- sistenza sanitaria rispetto a quelle previste dal Faschim, attra- verso un contributo a carico dell’impresa contrattualmente non dovuto a favore dei lavoratori aderenti nella misura del 75% della sola quota del coniuge (anno 2014) e del 100% (dall’anno 2015). Anche l’accordo Sasol 2017 si focalizza sul nucleo familiare del dipendente.

Nel settore terziario, distribuzione e servizi sono riportati due casi aziendali che fanno riferimento a due fondi sanitari con- trattuali diversi: il fondo Est e Sanimoda. L’adesione a en- trambi i fondi ha carattere obbligatorio.

L’integrativo Sisal 2016, oltre a confermare l’adesione al fondo Est per tutti i dipendenti del gruppo che è obbligatoria e con- forme a quanto stabilito dal CCNL di riferimento, prevede il mantenimento di una la polizza sanitaria integrativa già in es- sere, del valore di 240 euro annuali pro-capite, aggiuntiva a quella di fondo Est stipulata dal gruppo Sisal con la compa- gnia assicurativa Unisalute. Tuttavia, vista la difficoltà a man- tenere i livelli di assistenza concordati a parità di costo, le par- ti si impegnano congiuntamente a valutare la possibilità di di- verse forme assicurative e/o fornitori al fine di garantire a pa- rità di costo il mantenimento delle attuali prestazioni senza so- luzione di continuità.

Nell’integrativo Gucci 2017, le parti confermano la validità di quanto istituito con l’accordo sottoscritto in data 6 luglio 2004 – così come modificato dall’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 e con il CIA 2012 – con riferimento al Piano sani-

tario integrativo dei trattamenti del servizio sanitario pubblico nei casi di malattia ed infortunio, per il quale rimane previsto un contributo annuale da parte del lavoratore pari a 60 euro attraverso 12 trattenute mensili dell’importo di 5 euro cadau- na. In via del tutto eccezionale nei primi mesi del 2017 è stata prevista una “finestra di adesione straordinaria” al Piano sani- tario integrativo al fine di consentirne l’adesione anche a colo- ro che, pur avendone diritto, non hanno a tempo debito effet- tuato l’iscrizione. Inoltre, l’azienda si impegna a pubblicizzare ai dipendenti nei modi opportuni termini e modalità di iscri- zione. Le parti convengono, inoltre, di estendere la copertura assicurativa scaturente dal Piano sanitario integrativo anche al convivente dello stesso sesso del dipendente iscritto, purché

more uxorio. Dal 2018, con l’istituzione di Sanimoda, l’adesione

al fondo sanitario di settore è diventata obbligatoria quindi bi- sognerà vedere come si coordina con quanto offerto dall’integrativo Gucci.

Nel settore energia il fondo sanitario di riferimento è il Fasie. L’adesione ha carattere volontario per il lavoratore. L’ambito di attuazione del Fasie riguarda i dipendenti delle aziende alle quali si applica il CCNL energia e petrolio e delle associazioni di categoria, ad eccezione di quelle realtà in cui siano in vigore condizioni di miglior favore, per le quali è esclusa ogni so- vrapposizione tra la contrattazione nazionale e quella azienda- le in materia di copertura delle spese medico-sanitarie. È au- spicabile che la nascita del nuovo fondo possa rendere percor- ribile la strada dell’integrazione con le normative aziendali esi- stenti. L’accordo Cofely 2013 si limita a confermare quanto previsto dal CCNL di riferimento mentre nell’accordo Total E&P Italia 2016, le parti definiscono un importo pari a 700 euro annui che dovrà essere utilizzato dal dipendente, a scelta, all’interno di un paniere preventivamente definito, composto da beni, servizi ed utilità come indicati e secondo le modalità stabilite dalla normativa, tra i quali è prevista anche l’assistenza sanitaria integrativa, tramite pacchetti sanitari in- tegrativi al Fasie.

Sebbene i CCNL di riferimento stabiliscano che l’adesione ai fondi di settore Faschim e Fasie sia volontaria, l’accordo Eni

2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei con- fronti di tutti i lavoratori di Eni non iscritti ai fondi sanitari di settore, sarà garantita l’iscrizione automatica al Fasie (opzione base) e al Faschim con onere a carico aziendale, con possibili- tà da parte del lavoratore di rinunciarvi. Inoltre, anche per tut- ti i lavoratori di Eni già iscritti al Fasie e al Faschim, che so- stengono l’onere di iscrizione già stabilito a loro carico, Eni garantirà, con onere a proprio carico, il pagamento dell’importo pari alla quota di iscrizione corrispondente all’opzione “base” per il Fasie e alla quota di iscrizione per il Faschim per i lavoratori del settore chimico. Inoltre, per i suddetti lavoratori sarà garantito da Eni un pacchetto econo- mico di prestazioni sanitarie aggiuntivo mediante il versamen- to di un contributo addizionale di importo variabile e propor- zionale alla quota che il lavoratore paga in relazione all’opzione prescelta. Il pacchetto economico di prestazioni sanitarie aggiuntivo sarà garantito alle suddette condizioni, an- che ai lavoratori di Eni con iscrizione automatica al Fasie e al Faschim. In questo caso, la contrattazione aziendale trasforma in automatico l’obbligo di adesione ai fondi sanitari che è con- siderato volontario dai CCNL di riferimento. Per tale motivo, in Eni l’iscrizione ai fondi sanitari è automatica e ad intero ca- rico dell’azienda.

Per quanto riguarda il settore metalmeccanico, solo nel 2017, sono sei gli accordi che si sono occupati dell’assistenza sanita- ria integrativa. Questo è un importante segnale della rilevanza del tema in questo settore, così come deriva del rinnovo del CCNL del 2016 che ha introdotto l’obbligatorietà per le azien- de di iscrivere tutti i lavoratori al fondo sanitario integrativo nazionale di settore Mètasalute.

Tra gli accordi analizzati, si riscontrano due possibilità: accor- di che offrono un trattamento integrativo rispetto a quanto previsto da Mètasalute, e accordi che prevedono forme di assi- stenza sanitaria alternative a Mètasalute. Di tutti i casi analiz- zati dei diversi settori, questo fenomeno si verifica soltanto nel settore metalmeccanico.

Per quanto riguarda gli accordi che integrano quanto previsto da Mètasalute, nell’accordo Carcano 2017 le parti, sottolinean- do la centralità del valore “salute” e dell’assistenza in materia sanitaria, si impegnano a valutare fattivamente una eventuale integrazione economica all’istituto contrattuale relativo al fondo sanitario integrativo Mètasalute fissato in 156 euro an- nue dal vigente CCNL metalmeccanici industria. Invece, negli accordi Nord Motoriduttori e Telespazio E-geos si rinvia a un dibattito posteriore sulla materia.

Tuttavia, sebbene l’iscrizione a Mètasalute sia obbligatoria so- no fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali precedenti all’entrata in vigore del rinnovo del CCNL.

Questo accade ad esempio nell’accordo FCA 2017, che prevede una forma di assistenza sanitaria integrativa aziendale alterna- tiva al fondo Mètasalute. In questo caso si prevede l’adesione

al fondo sanitario aziendale Fasif (6) (fondo integrativo del

servizio sanitario nazionale) per i dipendenti dei gruppi FCA e CNH Industrial o anche ad altra cassa di assistenza sanitaria autorizzata, anche se eccedente il limite di 3.615,20 euro, che consentono di avere accesso alle agevolazioni fiscali.

Anche Tenaris Dalmine offre un’assistenza sanitaria integrati- va alternativa a quella del fondo Mètasalute, in concreto attra- verso una cassa sanitaria aziendale. Nell’accordo del 2017 si prevede la possibilità per il dipendente di realizzare un versa- mento alla cassa sanitaria assistenziale di una quota o del tota- le del credito welfare a sua disposizione a titolo di contribu- zione aggiuntiva per ampliamento delle coperture previste. Il dipendente iscritto alla cassa può indicare direttamente sul

(6) Il fondo, costituito con atto pubblico del 13 novembre 1991 con il

nome di Fondo di assistenza sanitaria integrativa quadri e capi Fiat o brevemente Fasiq, a seguito della fusione per incorporazione del Fondo integrativo del servizio sanitario nazionale del gruppo Fiat, o brevemen- te Fasifiat, ha assunto dal 1° gennaio 2013 la denominazione di Fondo integrativo del servizio sanitario nazionale dei gruppi Fiat e Fiat Indu- strial (oggi FCA e CNH Industrial) e ha assunto dal 30 giugno 2014 la denominazione di Fasif – Fondo integrativo del Servizio sanitario nazio- nale.

portale il contributo aggiuntivo da versare per la sottoscrizio- ne di pacchetti integrativi o l’estensione delle coperture al proprio nucleo famigliare. L’azienda, per conto dell’interessato, verserà i contributi direttamente alla cassa sa- nitaria con i tempi e le modalità previsti dalla medesima. Il nucleo famigliare comprende coniugi, figli, genitori, suoceri, nuore, generi, fratelli e sorelle.

Dopo il rinnovo del CCNL, ci sono state anche aziende che hanno sostituito le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali precedenti in favore dell’adesione al fondo sanitario nazionale di settore in ragione della convenienza dal punto di vista economico. Questo è quanto accaduto nel caso di Fenice, che, così come stabilito nell’accordo di gennaio 2017 le parti si sono incontrate al fine di armonizzare, a partire dal 1° gennaio 2018, il sistema di contribuzione al fondo sanitario integrativo aziendale Fasif con quanto stabilito dal rinnovato art. 16 del CCNL della meccanica. Le parti considerano che l’adesione al fondo Fasif, oltre la data del 31 dicembre 2017 non consente di ottemperare pienamente al dettame contrattuale se non su- perando i contributi massimi a carico azienda concordati nell’accordo del 15 dicembre 2014. Per questo motivo si rende necessaria una completa ridefinizione delle disposizioni azien- dali. Le parti hanno convenuto di cessare l’iscrizione di tutti i dipendenti di Fenice S.p.A. al fondo Fasif dal 1° gennaio 2018. Da questa data nessun dipendente può beneficiare delle pre- stazioni del fondo Fasif e parimenti cessa la contribuzione a carico azienda e lavoratore. In ottemperanza al CCNL, dal 1° gennaio 2018, tutti i lavoratori hanno diritto ad essere iscritti al Piano base del fondo Mètasalute sempre che non ne abbiano espressamente fatto rinuncia in forma scritta. In favore di questi ultimi non è corrisposta alcuna prestazione o erogazio- ne sostitutiva. Con l’adesione a Mètasalute vengono superate le esigenze in materia di assistenza sanitaria integrativa deriva- te da precedenti accordi aziendali.

Dall’analisi dei casi presi in considerazione, tranne nel settore metalmeccanico dove esistono forme di assistenza sanitaria al- ternative al fondo sanitario di settore a livello aziendale, nella maggior parte delle situazioni emerge che l’assistenza sanitaria aziendale ha l’obiettivo di integrare quanto già previsto dai

fondi sanitari contrattuali di settore, che sono a loro volta ag- giuntivi rispetto alle prestazioni garantite dal SSN.

6. Altre forme di assistenza sanitaria integrativa: art. 51,

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