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Obbligatorietà o volontarietà di adesione ai fondi sa nitari contrattual

IL WELFARE SANITARIO OCCUPAZIONALE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Grafico 6 – Tasso di occupazione 50-59 anni e impatto malattie croniche

3. I fondi sanitari contrattual

3.2. Obbligatorietà o volontarietà di adesione ai fondi sa nitari contrattual

La maggior parte dei CCNL che contengono clausole di istitu- zione o adesione a fondi sanitari di settore prevede l’iscrizione obbligatoria e automatica dei lavoratori. Tuttavia, ci sono an- che CCNL nei quali l’adesione è considerata libera e volontaria (tabella 10).

In generale, l’adesione ai fondi sanitari di settore sarà obbliga- toria nei casi in cui le clausole ad essi relativi siano presenti all’interno della parte normativa del CCNL, come accade nel fondo Est, e volontaria quando presenti nella parte obbligato- ria del CCNL come ad esempio nel fondo Fasg&P. Tuttavia, questa regola non sempre funziona e in altri casi, come nel fondo San.Arti, l’iscrizione può essere obbligatoria anche se prevista nella parte obbligatoria del CCNL e, viceversa, l’iscrizione può essere volontaria anche se collocata all’interno della parte normativa del CCNL, come ad esempio nel caso del fondo Tlc.

Nei casi in cui l’assistenza sanitaria integrativa sia collocata all’interno della parte normativa del CCNL è più chiaro che si tratti di una forma di retribuzione e che rappresenta un diritto contrattuale per il lavoratore. Negli altri casi invece bisognerà prendere in considerazione altri indizi per decidere se l’assistenza sanitaria integrativa costituisce una forma di retri- buzione o meno.

Nel caso di adesione obbligatoria, l’azienda che applica un CCNL nel quale è prevista l’assistenza sanitaria integrativa è pertanto obbligata ad iscrivere in maniera automatica i lavora- tori destinatari al fondo sanitario. In alcuni casi, l’obbligo si riferisce a tutti i lavoratori, come nel caso del fondo Mètasalu- te. Nella gran parte dei casi, invece, l’obbligo di iscrizione si limita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e agli apprendisti, mentre per i lavoratori con contratto a tempo de- terminato è prevista una serie di limiti a seconda della sua du- rata.

Tabella 10 – Fondi sanitari per tipologia di adesione

Adesione volontaria Adesione obbligatoria

FASA FIA FASCHIM FIDA ALTEA (in funzione delle parti firmatarie

del CCNL di riferimento) FONSAP FASG&P SAN.ARTI

FASIE ALTEA (in funzione delle parti firmatarie del CCNL di riferimento)

FONDO SALUTE SEMPRE (in funzione

del CCNL di riferimento) FONDO SALUTE SEMPRE (in funzione del CCNL di riferimento) FONDO TLC MÈTASALUTE

FASI FONDO EST ASTER COOPERSALUTE ASIM FASIV FASDA SANIMODA FASIIL SANILOG FAST FONTUR

Fonte: elaborazione ADAPT

Questo accade, ad esempio, nel fondo Est, dove per poter es- sere iscritti i lavoratori devono avere un contratto di durata non inferiore a 3 mesi (nel caso delle aziende che applichino il CCNL turismo) o eguale o superiore a 5 mesi (nel caso delle

aziende che applicano il CCNL degli ortofrutticoli e agrumari). In generale, l’obbligatorietà dell’iscrizione al fondo sanitario di settore non risulta neanche operativa nei confronti dei qua- dri, per i quali in alcuni settori si prevede una forma di assi- stenza sanitaria integrativa ad hoc. Questo accade ad esempio nel terziario, dove è obbligatoria l’iscrizione alla QuAS (Cassa assistenza sanitaria quadri) per tutti i dipendenti con la quali- fica di quadro ai quali si applicano i CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi stipulato da Confcommercio e Fil- cams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e del turismo stipulato da Federalberghi, Federreti, Fipe, Fiavet e Faita, con Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e settori affini. Dal dicembre 2017 l’iscrizione alla QuAS è obbligatoria anche per i quadri ai quali si applicano CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi e il CCNL del turismo stipulato da Confesercenti, Fil- cams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

L’obbligatorietà dell’adesione ha importanti conseguenze nel caso in cui l’azienda ometta l’iscrizione dei lavoratori al fondo sanitario al quale fa riferimento il CCNL applicabile. La mag- gior parte dei CCNL segnala che in caso di mancata contribu- zione al fondo sanitario contrattuale, il datore di lavoro è ob- bligato, in sostituzione, ad erogare al lavoratore un importo economico aggiuntivo alla retribuzione che varia a seconda del CCNL applicabile. Questo viene richiamato in maniera esplici- ta, ad esempio, nel caso del fondo San.Arti, in cui le presta- zioni erogate dal fondo costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e pertanto l’azienda che ometta il versamento della contribuzione al fondo sanitario è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Dal punto di vista del lavoratore, in alcuni casi si prevede che l’iscrizione è obbligatoria senza possibilità di rinuncia, mentre in altri l’iscrizione è obbligatoria e automatica ma si riconosce la possibilità del lavoratore di rinunciare in maniera scritta. Questo accade ad esempio per i fondi Mètasalute e Fida. Nel caso di Mètasalute, se il lavoratore rifiuta di essere iscritto al fondo di settore non ha diritto a ricevere in busta paga

l’importo economico che l’azienda avrebbe versato al fondo. Questo pone particolari problemi dal momento che nel CCNL di riferimento la parte relativa all’assistenza sanitaria integra- tiva è prevista all’interno del titolo IV della sezione Quarta, denominato Retribuzione ed altri istituti economici. Di fronte a questa situazione, in alcuni casi, è intervenuta la contrattazio- ne aziendale, ad esempio, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo integrativo aziendale di lavoro per i dipendenti dell’azienda S. Polo Lamiere S.p.A. in Emilia Ro- magna, la quale in deroga a quanto stabilito nel CCNL, preve- de che ai lavoratori i quali, previa espressa rinuncia, dichiarino di non voler aderire a Mètasalute verrà riconosciuto un impor- to pari a 9,25 euro/mese lordi per 13 mensilità versati in un’unica soluzione, unitamente alla liquidazione del premio di risultato, con la retribuzione del mese di giugno dell’anno suc- cessivo. Un’altra possibilità potrebbe consistere nel prevedere l’adesione del lavoratore che ha rinunciato di essere iscritto al fondo sanitario di settore ad altre forme di assistenza sanitaria aziendali.

Altri CCNL sostengono che l’adesione ai fondi sanitari con- trattuali è volontaria. Tuttavia, anche in questo caso bisogna affrontare la questione da due punti di vista. I lavoratori ai quali si applicano i CCNL che prevedono l’adesione volontaria ai fondi sanitari contrattuali hanno la facoltà di dichiarare espressamente di voler aderire o non aderire al fondo. Tutta- via, nel caso delle aziende, sebbene l’iscrizione dei propri la- voratori al fondo non sia obbligatoria, l’adesione al fondo sa- nitario diventa obbligatoria e automatica quando uno o più la- voratori decidano di aderire. Questo accade nel caso del fondo Faschim e anche nel fondo Fasg&P, dove si prevede in manie- ra espressa che l’adesione dell’azienda al fondo deve avvenire in concomitanza alla manifestazione di volontà di iscrizione al fondo del primo lavoratore tramite registrazione dell’impresa nell’apposita sezione presente sul sito, previo versamento della contribuzione una tantum, se dovuta.

Nel caso in cui l’adesione al fondo sanitario è volontaria per il lavoratore, in generale si prevede che il lavoratore stesso paghi una parte del contributo economico da versare al fondo sanita-

rio. Nel caso del fondo Fasa, l’iscrizione avverrà su base com- partecipativa e volontaria. In ragione di ciò, laddove il lavora- tore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al fondo (principio di volontarietà), lo stesso si intende- rà decaduto dall’iscrizione, cessando automaticamente la con- tribuzione da parte dell’impresa. La stessa cosa accade nel fondo Tlc, nel quale, avvenendo l’adesione su base volontaria dei dipendenti, la stessa implica l’assunzione del relativo onere contributivo sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori stessi.

Tuttavia, in alcuni casi l’obbligo delle aziende di iscrivere i propri lavoratori ai fondi sanitari contrattuali di settore viene meno nel caso in cui esistano altre forme di assistenza sanita- ria integrativa aziendale precedenti all’istituzione del fondo sanitario di settore. Nel caso del fondo Mètasalute se sono previste altre forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale che coprono tutti i lavoratori e che offrono lo stesso livello di copertura di Mètasalute, l’azienda non sarà obbligata ad aderire a Mètasalute. Tuttavia, in maniera volontaria, pos- sono far aderire i loro dipendenti anche a Mètasalute. In que- sto caso i lavoratori sarebbero coperti da due forme di assi- stenza sanitaria integrativa. Nel caso in cui i livelli di copertu- ra garantiti dall’assistenza sanitaria aziendale preesistenti siano inferiori, si procederà ad una armonizzazione rispetto a Mèta- salute.

Anche i CCNL che prevedono l’adesione volontaria ai fondi sanitari contrattuali contengono clausole di salvaguardia delle forme di assistenza sanitaria integrativa aziendale, che posso- no continuare ad esistere anche se il CCNL di riferimento pre- vede che l’adesione al fondo sanitario di settore diventi obbli- gatoria quando uno o più lavoratori dichiarino di voler aderire. Questo accade, ad esempio, nel fondo Fasa e nel fondo Tlc.

Invece, il presupposto del fondo Sanilog è diverso perché non si consente che le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendale precedenti con condizioni di miglior favore rispetto a Sanilog continuino a funzionare in maniera autonoma, ma dovranno confluire in Sanilog e il mantenimento delle condi-

zioni più vantaggiose potrà essere negoziato nel momento dell’adesione dell’azienda a tale fondo.

3.3. Panoramica sulle prestazioni sanitarie offerte dai

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