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della Cattolica Chiesa,sempredotatadello spirito medesimonellasuadisciplina.Laragionerecata damolti de' suddetti Conciij per renereferma que-staleggeApostolica, dellaripartitagiurisdizione de*Vescovièunaragioneuniversale ed immuta-bile inqualunquetempo,inqualunquenazione.

Agevolmentepotreiseguitaresino a nostrigiorni ilcontinuatoenon maiinterottofilodiquesta Tradizione.Ma certamenteameèlecitoil sup-porlacomeconcessa.E1'ultimoEcumenico Con-cilioTrentinomigarantisce da questoimpegno.

IVeri,Padridiquesto Conciliononnefannouna leggeparticolare,mabensìlasuppongono giàuni-versale,edinccmrasrabile,epertanto coman-dano,cheniunode'Vescoviparticolariabbiail coraggio di fare funzioniinDiocesialtrui,senza ilconsensodichiha legittima giurisdizione locale .

§ XIX.

Ledifficoltàde*ccntradìttorisono stale già sciolte da'moderniScrittori. Nonèd'uopo, cheioquimitrattengaa rispon-dereadalcunedifficoltàproposte daglieterodos-si,;e daqualchealtrodisturbatoredellapace Ec-clesiastica.Sonostate già sciolte abbastanza tutte quelleobjezioni dal Zaccariatieli'Anti-Febbronio, Eliti.2. cap.7. e neli'Antifebronins Vindicatus Diti. 3.

cap-5. ed essenon contengono,che fattiparticola-ri ,alcuni de'quali tutt' altro indicano9che giu-risdizione;altrisodofatti,di cuinon v'hafra gli Storici la necessaria certezza;altriassolatamente sonofalsi;efinalmente trattandosi di fatti,e trat-tandosidiStorici»chelinarranopossonoessere

E3

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DISSERTAZIONE

I.

statirecatisenza quelle circostanze,(he interessa-nola nostra causa,echenonfunecessario,che fossero riflettutedaqualunqueStorico,ilquale non avendopretentitutteledifficoltà,chepuò produrre la narrazione diunfattone' cervelligua-sti,eineraccontalasostanza,e tace le circostan-ze,dicuinonsospintalanecessità;ed èconsue-to arile degli intemperanti critici diabusare, can-cro le sante leggi logiche, delie narrazioni storiche, imprestandoessiimportunamentea' fatti lecirco-stantefchenonvisononarrate, eche interessa-noillororeo partito.Eglialmenoècerto,che gliStorici,da cuisiricavanoifatti objettatj,non parlanocircostanze»lequalirappresentinoi me-desimi fattinell'aspetto,chesiacontrarioalla causa damedifesa.Laddovetantidocumentidella tradizionedamerecaticonochiarissimi,sono ìnunlinguaggio assoluta,ed in terminicosì effi-caci,che per se stessiescludonoqualunqueecce*

«ione di privata autorità.

§>

XX.

Si rileva lo spirito di tutti imonumenti dellaTradizione. Talidocumenti dimostranoI.esisterenella Chiesaunalegge,che prescrive separata glusisdi-2ione di territorio,ossiadiDiocesiaciascun Ve-scovo particolare.II.Queimonumenti sono te-stimoni d'Unaleggedivera Tradizione Cattolica$ poichéprovano,cheLasuddetta legge èstata fatta, e confermatauiiquf,itmper, et abomnibus.III.

Ad

unatal leggelasciano tuttoilluogo que' testi Evan-gelici,che risguardano l'istituzione dell' Apostola-to $. v- Si vedenon oscuramentefactouso dagli

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DISSERTAZIONE

t. 13 Stessi Apostoli dellamedesimalegge$.<S.Gli antichi Padri Apostolici §. 7. e virjfraiConcilj §. 0. 14.

definendo perdeterminareaterritorio leDiocesi de' Vescovi,ladiconoinsiemedeterminatacomeda divina autorità,perciò di divinainìtuzione

; laon-de rettamenteladittida principiodivinamediata Tradizione,cheèlostessochedireTradizione Apostolico-Divina.IV.Lamedesimalegge prescri-veaciascunVescovolaripartita giurisdizione loca-le inmanierachenonsiapermessoad altro Vesco-vo esercitare atti di ministero Episcopalenel terri-torioalimi,senzadiluiconsenso;comeorora proverà separatamente.V.Infinelalegge stessi irritagliattid'usurpata giurisdizione,ed infligge gravissimepeneai trasgressori;comesoggiungerò dìpoi.

§.XXI.

Sidimostra cogli antichiCanoni necessariaad un Ve-scovo la licenza dell'altro per esercitare qualche

ministero Episcopale nel di lui territorio. Sebbeneadunquedallanaturadellamedesimi legge dettata daiprincipidell'equità1ne vengadi legittimaconseguenza,cheunVescovononposai esercitareilministero Episcopalenel territorio ili trai»senzailconsensodiquello,cheha in diritto quel territorio;pur sonoadimostrarlo coli' auto-rità de' Concilj,parte recati già disopra,eparta da prodursiqui laprimavolta.Il Concilio dìSar-dica,stimatoEcumenico,comeappendice del Iti-cene,nelCanone3.definisce utnullus Episco-pustxsuaprovinciainaliarciprovincia™,in qua sunt Episcopi,trantest;nlsiutique a saia

fratiibasvocetuiSCosi nelCanone15. i definito»

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DISSERTAZIONE

I.

utgìquis Episeopusex aliaparochia veìftalie-num minUtrumsin econsensi!propri!Episcopi ,,in aliqUQ gradu eonstituere, irritaetinfirmi ejti-smodiconstitutio existiroetur.Similmentel' An-tiocheno nelcanone13. definì,che,,nullus

Epi-„scopa* audeat abunaprovincia in aliarn transire,

et aliquosin Ecclesiisordinare adsacrorum

cele-„ brationem,necsicaliossecumducat,nifi

ve-„

neritUteri*lecerlitui Metropolitani,et

Episco-„ porum,qui suntcumipso,inquorum regio-nemaccedit.Siamenonullovocante,ad

ali-„ quorum ordinationem,etEcclesiasticarum re-rumadsenonpertincntiumconstitutionem j,inordinateinsolenterqueprocesserà,sint qui-3idemirrita,qaumab ipsogeruntur,ipseauiem suae insolentiae,etprasrerrationem

factaeag-H

gressionis elvetpcenaSjB sanerà tcilicetsynodo de-posimi,,. ParimentenelCanone23.sìvieta a qualunque Vescovodìfareordinazioni»inlocis

alteriEpiscoposiibjectis nisicumvoluntate

pro-„prii illius regionis Episcopi\e viene irritata l'or-dinazione fatta altrimenti,edinsiemeordinatala penaaltrasgressore.CosìilConcilio Cartaginese da noi recato$.n.proibisceadunVescovo qua-lunqueatto di giurisdizionene! territoriod'un al-troVescovo,staitjuspetitu.Persimilemaniera l'EcumeninoCostantinopolitano nelCanone<!anoi recitata $. 13. decretò.NonvaratiautemEpiscopi ultra Dioecesim te transeantadordinationem,ve! aii-quamaliam admintstrationem Ecclesiasticam.Nel Si-nodod'Ibernia,riferito$.15. è proibito parimenti adun Vescovodifareordinazione in Diocesi altrui, nisi petmissionem acceperitab eo,qui insuo prbsci-pata,cioè Episcopati* est.Ecosì negli altri del se-coloj»e«.citati nel $.17.

DISSERTAZIONE

I. lj

$.XXII.

Ragioni gravissime, per cui in tuli» la tradizione è vietatoad unVescovo esercitvre il suo

ministero inDiocesi altrui,senza unalegittimafacoltà.

Questi, ed altri Conciljhannoespressaad ab-bondanzatanecessitidellalicenza dell'ordinario, acciocchéunaltroVescovopossa nella Diocesi del primoesercitarequalcheministeroEpiscopale; laondesìchiaramentesisuppone anchedaglialtri Concilj,chenont'hannocontermini particolari espressa.I Concilj,cherendonolaragione,per cuinonèpermessoadunVescovofarealcuna fun-zione del loro ministero in territorio altrui,è la ra-gionedi equità,dinontoglieread altri quello,che è disuodiritto,dinonfargli ingiuria,dinon per-turbarele Diocesi,e dinondistruggere l'Ecclesia*

stica Gerarchia, e Giurisdizione.Questerrgionisi veggonoespresse daCanonide'ConciljProvinciali, Nazionali,edEcumeniciancora di sopra recitati ne'

§.ro. 12. 13. 15. té. e 17. L'origine di questo dirit-to , è d'istitufcione Aposdirit-tolico-divina $§.6. e 7.,ci essendola suddettaleggedelladivisione de' terri-tori Vescovili raffermatanella Chiesasemper, ubi-que, etabomnibus,questo èargomento,che la

Cbic-a

iscessav'ha riconosciutoundirittoproveniente dadivina istituzionePerloche deve certamente riputarsicomune sentimento,ecomuneprecetto dichiaratoper infallibileautoritàdellaChiesa,il

non

potereunVescovoesercitarequalunque suo ministeronell'altruiDiocesi,senzaWconsemo**' quello,chene ha daDioildiritta.

ì6

DISSERTAZIONE

I.

$.xxiir.

Oltrele ragionifinoradi

me

recitein prova del primariomioBisunto,sarà Utile cosail ricor-dare altredueleggigravissime della Chicca, le qua-lihannoperfondamentolaripartita, e limitata giu-risdizione de'VescovinelleloroDiocesi) eco») de'Metropolitaninelleprovincic etc.Ellaècosa certissima,che dagli antichiCanoni, generalmen-te parlando,èvietata

U

traslazionediunVescovo daunaDiortii adunaltra,dimaniera che,se fos-se statafattasenzamotiviìpiù gravichemai,e senza l'autorità dellaChiesa,erauntalepassaggio stimatounadulterio.Lasimilitudine,elo spiri-to di quellaleggeapertamentedimostrano lagiu-ri^. rionediciascunVescovoparticolarmente de-finita,e limitata.Seciascuno de' Vescoviavesse dallasua sacraOrdinazioneildirittoinqualunque Diocesi,nonpotevavietarsilaloro traslazione; emoltomenopoteva paragonarsiadunadulterio, cioèadunameraazione,che invade gli altrui di-ritti.L'altraleggesemprecostantenellaChiesaè quella nelle appellazioni dalVescovoal Metropoli-tano,daquestoalPrimatoetc.Orainutile,ed irrisoriasarebbe questa legge Ecclesiastica, saqua-lunque Vescovoper virtù dellasuaordinazione fosselecitoesercitaregiurisdizione,ovegli piace , ovveroè spinto da tutta la Chiesauniversale,per legge necessaria albuon governodellaRepubblica Cristiana,leggesempreosservatanellaCincia,e sempreconfermatanelleopportuneoccasioni» nonsolo da'RomaniPontefici,mada molti Con-ci!).Nonv'hadunqueilmìnimo dubbio,chenon

|ialegge dellaChiesadiDioquella,chelimitala giurisdizione Ecclesiastica de'Vescovialla Diocesi,

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