DISSERTAZIONE fi ifc
5. XXVI.- XXVI.-Za Chiesa riaprimi tempi l'ha sostenuta implicitamentey
* poi espressamente ancora. -LaChiesa-non hausatomaidifare espresse de-finizioni di.cose per se stesse chiare, ed evidenti,se non quandoqueste sieno- state contrastate da'nemi-ci;della verità.La Chiesauniversalene' primi tre secoli ha< professata là stessa fede,che ora professa, eprofesseràsempre,senza-fareCanoniinun Con-cilioEcumenico.Erachiarissimaparimentenella ChiesalamassimaApostolico-divina della divisione delleDiocesi:ed essanonhamaidichiarataquesta Veritàcome nuova;ma supponendola undeposito dellasuadottrina divina,hacondannatoglierrori a quella opposti,cioè ha riprovato coloro,che eoa
Diailizcdb/Coogl
DISSERTAZIONE
T. 19 qualchefatto d'ignoranza,disuperbia,o d'Inte-ressecominciarono,eproseguironoa contrariar-la.TuttiiCanonidinoidisoprarecitatifurono fattipercorreggerequalche errore;nonper pro-mulgareuna verità,maper difendere quella,che giàeraindeposito della Chiesa.Era, èd è parimen-tecerto,cheG.C.potuti in Ecclesia,cioè al gover-nodellamedesimaiPastora,enongià.iSovrani;come
chiaramentecoscadailibriEvangelici. Per-ciò se neitempipiù antichi fossenato l'errore,che dipresenteva spacciandol'AutoredelParere,la Chiesaassistitadallo Spirito S.,dalDio deglieser-citi,dalSovranodi tuttiiSovrani,l'avrebbe con-dannato,comeha proscrittotant'altrierrori,e siccomedipoiespressamenteha vietatoaSovrani stessi d'esercitaresopra le società Cristiana,ed Ec-clesiastica l'autorità,chenon hanno,e chefuda G.C.privativamentecommessaallaChiesa, infal-libile ne!conoscerelasua autorità,enel promul-gareidiritti.'
5.XXVII.
ti ConcìlioGenerale Calcedonese ha dimostrato,cbt ledeterminationid?Sovrani nondevono
esseredi regolaallagiurisdizione Ecclesiastica,di cui si tratta. Unasolaombrad'autorità,che la potestà ci-vile,ovveroqualche Ecclesiastico sotto'lmantodi laica autoritàvolleesercitarein affari Ecclesiastici, bastò, perchè subito laChesauniversale vi ponesse rimedioinunamateriarutta analoga al nostrosco-po,DilCanone XII. dell'EcumenicoConcilio Cal-cedonese abbiamounfattodiquestogenere,ed insiemeladefinizione,secondolacattolicaverità danoi finoradimostrata.EccoilCanone,
fedel-30
DISSERTAZIONE
T.men«
tradottodal testoGreco;ferventeadmt
,
quotiquidam,quum tirJ«»\W(K,„»VewMj,*(.<e . terlega Ecclesiastica*adpottntatus accasermi ^etner*
regias Saictionesuaam provinciaminduas diviscrint, ut propterea duo essint in cadetti provincia Metropo-litani.Statuii ergo Sacra Sjnodus,ut Episcopi dein-cepsmiealiqutdaudeant;quoniamit,qui hoc ag-gredita,a suo grada exeUit.Qzaemmque autem ctvitaiesper saneùones regias Metropelis nomine de-corata sunt,solohonore fruantur....servatonimU rumverae Metropoli suo jure\cioè verasiappella -quellaMetropoli£ccleciasiica,chepertaleera riconosciuta dalla Chiesa,Eraadunqueantica leg-, ge Ecclesiastica la divisione delle provincie,cui presedevanocon moltaautoritàiMi-tropoliiani
.
E sebbene,permotivi utilialbene della Chiesa, fosseroperlo p.ù costituitiiVescovi Metropoli-taninelleGisti,cheerano Metropolisecondola poii?ia civile;pure èchiarodaquestoCanone, chetaledeterminazionefuprudentemente futa dallaChiesaistessacollasuapropria autorità;di modochequantunque dopolaprima determina-tonedelle Metropoli Ecclesiastiche sieno state da -gliImpendoriinnalzatiall'OnoreM«tropolitico altreCittà;pure questenonpoteronoinvirtù dellaprerogativa civile,accordatalorodal So-vrano,averesimilmente un Vescovodotato d'au-toritàMetropolitana,maquesto doteasi determi-nare dall' autoritàdellaChiesa.Così all'oppo-stonelRegnodiNapoli,comefadimostratoil Firoianinel librodebortu^etpregressa Metropoleon Zcclestast. etc.visonovane Metropoli Ecclesiasti-che,thenon hannocorrigpondensa alle civili. Qua-iuncjuegeneredipotestiabbianoiMetropolitani,
©ISSERTAZIONE
t. ji Suellonascesempreedunicamentedal 'legittimomia
del diritto Ecclesiastico.Dipoi nei costitui-rein unaprovìncia Cristianaunnuovo Metropoli-tano-dotato di giurisdizione Metropoliticaisi pri-val'altro, che erari daprimi,diunapnrtedi autorità,che egli avevasopriquelleCittà,che bisogna dismembraredallasuiEcclesiastica pro-vincia,per assegnarle dipassaggiodellanuovae delnuovo Metropolitano;dunqueilCanone Cal-cedonese,che nella suddetta ipotesi vuole riservata intattal'anticagiurisdizionealMetropolitano, già primastabilitoviper autoritàEcclesiastica, di-mostraancora,cheilgovernoEcclesiasticonon devedipenderedalla polizia civile,tensa l'auto-rità Ecclesiastica,
§.XXVIII.
Lonesso fuprimadecretalodal (ioin.P. Innocenzo I.
QuantodecretòilGeneraleConcilioCalcedo.
reseallametàdelsecoloV.fugiàsulprincipio delsecolo istesso definito dalSantoPonteficeRum, InnocenzoI.ConsultatoegliSU questomedesimo affaredaAlessandroAntiocheno;coileigli ri-sposeepist.XXIV.n. II.Quodsucitaris,&ttum divisis imperiali judieio provinciis,sicduo Metro-politaniEpìscopidebeantnominari;nonesseere visumest,admobilitatevinteessitatum mandata-riti»DeiEcclesiamcommutati,bonoresque,aut di-visione? perpeti,quasprò sui!causi;faciendar du-tecritImperator.Èrgo steundtim pristinum provincia-rummorettiMetrtpolitanosTLpiscoposconvertii nu-merari.Dall'autoritàdiquestoGranPontefice, edel ConcilioCalcedonesene segue necessariamen-te,chelapotestàdelPrincipesecolarenon può mutare alcunacosa,cheappartengaallapodestà
p. >
DISSERTAZIONE
[.Ecclesiastica;poiché quella definizione Conciliare, e Pontificiadimostranoapertamente indipendente l'anipodestàdall'altra.Siccomenonaveva au-toritàlaChiesad'impedire alSovrano una nuova erezione d'unaMetropoli civile;cosinonavevail Principe la facoltà dimutarerdirittidel Metropo-litanoEcclesiastedaprimastabilitodallaChiesa, hedidonare'adun Vescovo Diocesanol'autori ti Metropolitica
.
$.XJtTX.
AltriRomaniPonteficihannosostenutalastessa dottrina della Tradizione universali
.
Si diaquiilluogo adunadigressionenon importuna.In tutta la serie della Tradizione cat-tolicadamedi sopra espostanons'cmaiporeara litestimonianzade'RomaniPonteficisulpunto dellaripartitadivisionedelleDiocesi Vescovili. Ora hoioquipresentatalatestimonianza d'In-nocenzoI.,perchèilConcilioCalcedonese Ecu-menico,cioètuttalaChiesadiDioinsieme con-gregataha fattalamedesimadefinieione, che pri-mafadatada quelRom.Pontefice nella istetsis-Simaquestione.Vengasiadunque conformenell' affare nostrol'autoritàd'ungenerale Conciliocon quelladichisiedenellaCattedradellaRomana Chiesa,MadreeMaestraditutte le altre.Ora sappial'Anonimo A.delVarere,cheanchei
Rom.
Ponteficihannoalleoccasioni insegnata , e soste-nutalastessaCattolicadottrinadelladivisione delle Episcopali giurisdizioni; e fra quelli primie-ramenteìdueantichi Pontefici,che per la santità edottrinaincorrotta,eperl'impegno didifen-dereiVescovilidirittisono anchepressoinemici della SantaSedeApostolica inun'altastima, e ver
igifeedbyGoogle
DISSERTAZIONE
I. 33 aerazione;e quellisono S.LeoneM,(-Ep'st.X\V.Edit. Batteria.') e S.Gregorio M.(Lib.X.Eptst.LIX.
lib.VII.Epist.LXy^he hannoinsegnata e difesa la etessadottrina,ecollemedesimeragioni,concui è statasostenuta da tuttalaTradizione.Aquesti sìpossonoaggiu^nere lo stesroInnocenzoI.(Mpùt.
adFlorentinumEp. Tiburtimtm ) eZosimo(Epist.
adEpìscsp.Cailia')Potevoancoraaddurre l'au-toritàde' SS. Padriposterori\ma mi contenterò qui difarmenzionediS.Giovanni Crisostomo, chenescrisseadInnocenzoI.diS.Agostino (_Epitt.XXXW.edit. Maurin.
)eS,
Bernardo (de Considera',lib.IV,inuit.cap.VII.$. il.) cioè de' SantiDottorinonsospettid* adulazione a Ro-maniPontefici.Madi questidovremodipoi op-portunamentedire altra cosa.§.XXX.
Ancheun Contritio Provincia/e di forbotta dell' arni.788. ba esclusa in questamateria
U
potestà civile. DatuttiimonumentiEcclesiasticidame fino-ra riportati èmanifesto,che è universale,e senza alcunaeccezione laleggeApostolicadivina,che limitaalterritoriolagiurisdizionediciascun Ve-scovoparticolare.Fraimonumentidei seiprimi secolinonven'ha uno,cheinalcun caso con-cedaadun Vescovogiurisdizionein territorio al-trui,fuorchénell'ipotesi della facoltà avuta da lui legittimamente, che poteva concederla.Eppurein quei secolieranomortaliiVescovi»leDiocesi qualche tempo eranovacantiedalcuneancora lo eranooltreilbrevetempodaiCanonistabilito per lanuovaelezione,edordinazionede'Vescovialle Sedi vacanti.Eppureper questicasinonritrovasiTom. XV.
C
J4
DISSERTAZIONE
I.maifattaInque' secoliunaleggenonsalo Gene-rale,manemenoProvinciale,checoncedaad alcunVescoviestraneo,opiùvicinoallaSede vacante,oqualunquealtroparticolareVescovo ili'amminisiriiinneegovernodellamedesima.
Quindibs^gnaintendereilLa(libertini ( il Sjnod.
Dioeees.Ub.il.cap. IX. n.I.)noncnme sembra a prima vista,maconteegliville essereinteso. Disseegli: juxta vetcren disciplinata,Ecclesia ali' qua vacante,adviciniore*?}Ecclesiam spectabat iìlius furar»sumere\Lproposizoneèassolutaquanto allenudeparole,ma nonlo èinsostanza, quin-toaimonumentiche eglireca inprovadella me-desima.1monumenti,da lui citati inprova della sua asserzione,altronon dimostrano,senonche alcunevolteilRomanoPonteficeconcedevaa qualcheVescovoviciniorelafacoltàdi ammini-trarelaChiesa vacante.Lambertinicitaprima ilCan.VI.delConcilioRegensedell'an. 439.,
ma
questoConciliononècredutounmonumento ge-nuinodai nostriCrìtici•comesipuòvedere nella collezione diLabbè.CitaancorailCan.VI.del Conciliod'Orleansdell'an. 533.cheèil secon-dodiquelnome.Ma
inquelConcilionon par-lasi,che della casaVescovile.EccoilCanone;„
Ut Episcopi»,quiadsepeliendumEpiscopum,„
venerit,evocati:Presbyteris inunum>donnina„Ecclesiaadeat,descriptamqueidoneis personis
„ custodiendamsuo integra diligentia derelinquat,
„utresEcclesia;ullorumimprontatenon pe-reant„.Quinullasitrattadigiurisdizione Vescovile.InfattitVen.Padridiquella Provìn-cianel loro ConcìlioV- Can.VII. stabilirono„ut
„
inCivitate,ubiPontifex,jurehumanascondi-OiqiiizMByGoogle
DISSERTAZIONE
I. 35„tionisobierif,nuilusEpiscopusante substitu-tionemreparatiperordinerò„ (cioè
„
juxta„ Canones)successori,autincivitate,antper Farochiasordinare Clrricos,aut altariaaudeat
„
consertare,velquidquaniderebus Ecclesia;„prfeterhumanitatem(cioèquantoera neces-sarioalsuosostentamentoneltempode' fone-rai) prarsumat auferre• secusanno inte-s,grò
M
ssastantumfacerenon prxsumat.„ Pri-manoneranatoilbisogno diimpedire questi di-sordini;eperciòprma nonfufattounsimile canonedaque'Ven.Padri.Eccoquanto,siamo lontanidalprovare,che la disciplina di que'tempi permettessealVescovopiùprossimo1' ammini-strazionedallaChiesa vacante.Finalmente La (li-bertinicitaV Hallier ( de Sdcr. Ordinatìonib. P. II..Sect.V.cap. III.art.XI. §. IV. n. XI.etXH. ) Ancheneinum.X. parla di quest' affare l'Huilier,
ma
attribuiscealRom.Ponteficel'autorità di de-putare in alcuni casiilVescovopiù vicino alla reg-genzadellavacanteChiesa;perciocché citaegli 5. GregorioM.,che ( lib. II. Ep.XXIX. indict.XO diedeunataleincombenzaalVescovoFelice,e Clib.[.Er.LXXIX.indice.IX.)laconcesse al VescovoLeoneperuna Chiesa,che eravacante oltreiCanoni,enèvietòadaltriVescoviUna simileamministrazioned'altreChieseparimente vacanti.Adunquedatalimonumenti nonSipuò raccogliere, senonche spettava alsupremo Gerar-caildeterminare alla reggenza d'unavacante Chie-saun Vescovo,quandolavacanzaoltrepassava ilimiti ditempogià stabilitidagliantichi Cano-ni.Non solamentepoimancanoantichi monu-mentiperprovare,che l'ordinariadisciplina
per-36 _
DISSERTAZIONE
I.metteste a! più prossimi Vescovi di reggere leva-cantiChiese loro vicine;nonsolotattitCanoni damerecatigeneralmentee assolutamente la esclu-dono,mainparticolareespressamentelavieta ilcanone XVI.delConcilioAntiocheno dell'an-no341.»SiquisvacaniEpiscopusinvacantera
„
Sedem irrumpensSedemarripueritabsque per-35fectaSynodo,issitejectus,etiamjiomnis po-pulus,ijtiaminvasit,e11inelegerit,Veggasiil nostro§. xi.incuiabbiamotrascrittoquesto ca-none conqualcheosservazione.Quisolosi ri-getta,chesevienedanntalCanonevietatoad un Vescovo,che era privoperqualche accidente della sua Diocesi,dientrare a possesso d'un' altra, tuttochéfossepureessaprivadiVescovo,e tutto chefossebramatoed eletto da tuttoilpopolodi quellaDiocesimedesima;quindialmeno nesegue, cheuntateVescovooperava contro le leggi della Chiesa;dunqueeranecessaria l'ecclesiastica au-torità,acciocchéun Vescovopotesse reggereuna Chiesavacante,ne1'ecclesiasticaautoritàha fatta legge didisciplinaquella,chealcuni ingiustamen-tepretendono.Pertantoquello ,cheabbiamo di'certoinquesta materiasìè,che deve riputar-linecessaria la facoltà delRomanoPontefice,co-me
PrimatedellaChiesa universale,ecome le-gittimoInterprete de'Canoniinnn puntosì in-teressantejsiccomeappariscedai fattidiS. Gre-gorioM.,Pontefice*che era per confessione an-chedeinostriavversar;,alienisiimo dall'eserci-taregiurisdizioneinpregiudiziode'Vescovise liccomeportaanche1'opinionede'Teologi, nae-nofavorevoli alla S.SedeAp. Rora.,ilchesarà da
me
osservatonel $,xxwvil.DÌSSERf
AZIONE
I. 37 5.XXXI.Ancheun ConcilioProvinciale diNarhona delPan. 788.ha esclusa in questa materia
l'autoritàcivili .
Ritorniamooraal terzopunte,cheabbiamo per lemani.NonsoloilRomanoPontefice Inno-cenzoI-,nonsoloilgenerale Concilio Calcedone-se,maancoraunprovincialeConcilio diNarbona dell'anno78S.inunicausadilimitidiunacerta Parrocchia,dissealMessoImperiale,cheeravi presente:QuodsiLaica potestai inhoc se mìscuerit ,
itisia temeraria prasumptione se sitissime tttbtraxerit ,
sathfaciendoquoddtlìquit,siascomunicata.Sanno glieruditi,quanta maisempreèstata,
ma
parti-colarmentedique'tempi,lavenerazione, chei VescovideltaFranciaconservavanoperlapotesti civile,e1*armoniainvidiabile,chesimanteneva inquellanazionefraleduesupremepotesti Ec-clesiastica,eCivile.Sedunque unConcilio pro-vincialediquellanazione,giunse a decretarela gravissimapenadiscomunicaallacivilepotestà, allorché essasifosseintrusainun punto diEccle-siasticadisciplina,qual èiltermined'alcune Par-rocchie,edi Diocesi-yveggal*AutoredelParere quantociva ingannato nel tuopensamento.§.XXXII.
Daiprincipidell'AutoredelParere, restaconfermatalamedesimaverità
finoradimostrata. ConfessòilCattolicoAutoredelParere,che l'affaredicuiquisìtratta,èunaffaresacro;e perciò dice essere statolegittimamentespedito, percheilVescovodiMottulaper ordine,eautomi delSovrano hausato della potesti Ecclesiastica da
C3
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3g
DISSERTAZIONE
t.Dioricevuta.Abbiamogii disopra alungo dimo-strato,estere veritàCattolica ls potestà de'Vesco-vi limitata al loro territorio;dunqueilVescovodi MottulacontrolaTradizioneDivino-Apostolica
, ha sorpassatoilimitidellasuaautorità.Dunque ne menoperordine delSovranopotèegliusare di nnagiurisdizione»chenonaveva;altrimenti con-verrebbecadere nelmassimoerrore,dicendo,che ilSovranoLaicopuòdaregiurisdizione Ecclesia*
etica,.
$.XXXIII.
Chela Chiesa abbia giurisdizione propria indipendente dalia Potestà Civile%ìverità di fede,dimostrata
da un modernodottissimo Scrittore Francese. Nonv' èbisogno,chenoiproviamoquesto punto.Dal modernodottissimoAutoredell'epe-' ra iscritta:VatitoritédesdeuxPuissances,Autore amantissimodelleopinioni Gallicane,sonostate giidimostrate
(Tom.
III.cap.5.§.i.etcO»come di fedeCattolica leseguenti proposizioni.MI'Che„taChiesa haunpoteredilegislazione,per fare regolamenti didisciplina inmateriaspirituale,
„
potereindipendentedallapotestàtemporale. II.ChelaChiesa ha per diritto divinounpotereM
di stabilirebeni spirituali,anchefuoridel Sacra-mentodellapenitenza,eche questo potere è pa-rimenteindipendente dalla potestà civile. III.Che„laChiesa ha nell'ordine spiritualeunpotere di
giu-„risdtzioneesteriore,propriamentedetta,e
in-»dipendentedallacivileautorità•nDunquela Chiesa ha fattalegittimamentelalegge della ripar-titalocalegiurisdizionede'Vescovi;e legittima-menteha controitrasgressorideterminatelepene proporzionate al delitto
.
DISSERTAZIONE
t. 39$.
XXX
[V.TISovrani non e che Tutore de'Canonivegliatiti della Chiesa
.
Dimostrai già nel Giornale Ecclesiastico,cheil Sovrano nonhaaltro diricro,ossia obbligo,che di essereTutore,eCustode de'Canonivegliami nella Chiesa,enongiàd'introdurrel'osservanzadi qucll ijchenon sonopiù in 010 nella Chiesa. Qualun-quesialadisputadeinostri Scrittorisulsensodi Custode,eTutora de'Canoni;tuttiperò conven-gono,che questa uffizionondi ilSovranoalcuna giurisdizione spirituale ,ed Ecclesiastica.Esarebbe tale,se ci potesseintrodurre l'osservanzade'Canoni, cheoralaChiesa,assistita dallo SpiritoDivino,non estima didovereosservare,mache gli ba cambiati tenore dellenuovecircostanze, a cuisono sogget-teleumanecose,acciocché in questamutazione semprelostessorimangalospiritodellalegge,e della disciplina.Ilmutareinqualsisiamanierai Canonivegliami,èilfareunalegge Ecclesiastica, nonèilproteggere quella,cheèinvigore di os-servanza.Mal'uffizio diTutorede'Canonièsolo diprocurare coimezzi,che ha1*an tori tà civile,e chenonhal'Ecclesiastica,l'osservanza de'Cano-ni,chetuttorahannoforzad'obbligare. Dun-queilSovranoqualTutorede'Canoninonpuò introdurre nella presente disciplina laminima mu-tazióne.
tj.
XXXV.
Ed ìpuredalmedesimoScrittoredimoarato esserdìfe-de,theanche in ipotesi dì abuso dellamn.inistraz.it>-ne spirituale,non bailSovrano alcuna giurisdizio-nenelle materie Ecclesiastiche
.
Adunquenell'ipotesi diqualcheabusodelti
pò-4o
DISSERTAZIONE
I.testi spirituale nelle materie di sua amministrazio-ne»nonneverrebbealcun diritto ai Magistrati po-litici»dientrare in discussione,e diriformare la potesti spirituale in questi oggettikAnchequesta si dimostradall'AutoreFrancesepocanzilodato, comeproposizione di fede ; che discende da quelle altresuddette,parimentedi fedeinminiera,che essenonsarebbero incontrastabili, .tequest'ultima nonIo fosse.Siccome adunque qualunque abuso dellapotestà secolare negli affari civilinondà auto-ritàalrunaallapotestà Ecclesiastica d'intromet-tersicongiurisdizioneinquegliinteressicivili;
così dicasidella Civile riguardoali'£cclesiastica.
L'abusononfa perderel'autorità;altrimente sic-come nonv' è autoritàumana,che soggettanon siaa qualcheabuso;cosìpiùnonvisarebbe uma-naautorità,ma unaperpetua orribilissima confu-sione.Veggasi la proposizione egregiamentedimo-strata,edifesadaquell'Autorenelluogo citato
$.V. pag. 238.Sequesta proposizioneècertain tutta lasua estensione;moltopiùne risulta la sua evidenzinelnostrocaso,incuisitratta d'una materia di disciplina ,che stmptr,ubìqut,
&
om-nibusè statariconosciuta per verità.£perciò è di talgenere,chenon puòessereinverunmodo emendata,o corretta,senza essere affatto distrut-ta,poichélaragione d'uncasoparticolare, di-ventaunaragioneuniversale,senzaeccezione. Adunqueaggiungasiancora ciò,che disseil chia-rissimoFenelon:Cdiscorsodell'anno1707. sulla consecraiioncdell'Eltttordi Colonia")„IlProtetto-„re dellalibertà,nonladiminuisce;lasua
pro-„tezionenonsarebbe più- in ajuto,ma ungiogo
„.mascherato,sevolessedeterminarelaChiesa ,