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Gli aiuti compatibili su decisione della Commissione Europea o del Consiglio di Stato: l’art 107, paragrafo 3, del TFUE.

Una seconda deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato è prevista dal terzo paragrafo dell’art. 107 TFUE.

Tale disposizione sancisce testualmente che, le categorie di aiuti di Stato da essa individuate, “ possano considerarsi compatibili con il mercato interno ”.

Ciò evidenzia il fatto che la Commissione Europea, ed anche il Consiglio, possano esercitare un’ampia discrezionalità nella valutazione di un aiuto di Stato e decidere, in seguito, se questo possa considerarsi compatibile o meno con la normativa comunitaria posta a tutela della libera concorrenza.

Le ipotesi di deroga espressamente contemplate dal terzo paragrafo dell’art. 107 TFUE sono raggruppabili in cinque tipologie, di seguito indicate:

a) aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore

di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349 57, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di

comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro 58;

57

Le Regioni a cui l’art. 349 TUE fa riferimento sono: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Saint – Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie.

58

Tale tipologia di deroga è stata molto utilizzata di recente a sostegno della concessione di aiuti per far fronte all’attuale crisi economica e finanziaria.

c) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni

economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio,

quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su

proposta della Commissione.

Gli aiuti di cui alle lettere a) e c), costituiscono degli importanti strumenti di intervento della politica regionale; si tratta di due categorie di aiuti finalizzate a contribuire allo sviluppo di talune regioni, la cui situazione economica sia particolarmente svantaggiata rispetto a quella della Comunità nel suo complesso. Inoltre, l’ambito di applicazione della deroga di cui alla lettera c) risulta essere senz’altro ben più ampio rispetto a quello di cui alla lettera a) 59.

Difatti, in riferimento alla deroga di cui alla lettera a), fondamentale importanza rivestono le espressioni “ tenore di vita anormalmente basso ” e “ grave forma di

sottoccupazione ”.

In proposito, la Commissione ha precisato che, ai fini dell’individuazione di regioni con un tenore di vita anormalmente basso, viene posta in essere una procedura di valutazione riguardante il PIL pro capite misurato in parità di potere di acquisto. I dati ottenuti sono poi confrontati con la media comunitaria.

Se questi risultano inferiori al 75 % della media, si è in presenza di un tenore di vita anormalmente basso 60.

Riguardo invece all’espressione “ grave forma di sottoccupazione ”, come base di riferimento della procedura di valutazione comparativa rispetto alla media comunitaria, si assumono i dati relativi a coloro i quali non risultano essere pienamente occupati. Il procedimento di comparazione con la media comunitaria è poi del tutto analogo a quello esposto in precedenza.

59

Cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 14 Ottobre 1987, causa 248/84, Germania c. Commissione, punto 19.

60

Ai fini della individuazione delle regioni che possono rientrare nell’ambito di

applicazione della deroga di cui alla lettera a), sono stati pubblicati gli

“ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ”.

Questi, oltre ad individuare il campo di applicazione della suddetta deroga, precisano i criteri di compatibilità degli aiuti agli investimenti iniziali effettuati, e disciplinano altresì gli aiuti al funzionamento che, sebbene incompatibili, possono essere autorizzati in specifiche regioni; infine, fissano i criteri guida per la delimitazione delle regioni ammissibili alla deroga.

La Commissione adotta, per ciascuno Stato membro dell’U.E. e per un periodo di validità di sei anni, una “ Carta degli aiuti a finalità regionale ” che elenca, tassativamente, le zone ammesse alle deroghe, nonché i massimali d’intensità degli aiuti previsti per le diverse zone 61.

Diversamente, nell’ambito della deroga di cui alla lettera c) sono ricompresi tutti quegli aiuti finalizzati a consentire lo sviluppo di determinate regioni, senza le limitazioni previste dalla lettera a).

L’unica condizione che dovrà essere rispettata è che gli aiuti concessi non alterino gli scambi intracomunitari “ in misura contraria al comune interesse ”.

In proposito, la Commissione ha ritenuto che, gli aiuti concessi a favore di determinate regioni, non possono essere considerati contrari al comune interesse qualora “ è possibile dimostrare che la regione assistita incontra difficoltà che

sono sufficientemente gravi rispetto alla media comunitaria; che senza l’aiuto le forze di mercato non sarebbero in grado di eliminare tali difficoltà e che la concessione dell’aiuto non provoca distorsioni indebite della concorrenza in particolari settori ”62.

Inoltre, le deroghe previste a favore di regioni svantaggiate rispetto alla media comunitaria, rispondono ad una esigenza di solidarietà comunitaria che rappresenta uno degli obiettivi principali posti a fondamento dell’Unione Europea.

61

Generalmente, gli aiuti di cui alla lettera a) possono avere un’intensità massima pari al 75% del valore dell’investimento iniziale. Tuttavia, la Commissione, avvalendosi del proprio potere discrezionale, potrà riconoscere gli aiuti in questione in misura proporzionata alle disparità regionali. Di conseguenza, potrà accadere che, in talune regioni, gli aiuti siano concessi solo in ammontare inferiore al 75%.

62

Cfr. Decisione n. 88/318/CEE, 2 marzo 1988, Intervento straordinario nel Mezzogiorno, punto IV.4, pag. 40, pubblicata in G.U.C.E. n. C 143 del 10/06/1968.

In ultimo, si ritiene opportuno precisare che, le deroghe di cui alla lettera c), non sono soltanto inerenti agli aiuti a finalità regionali, ma comprendono anche altre tipologie di aiuti che perseguono obiettivi orizzontali.

Sono tali, ad esempio, gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo, quelli a finalità ambientale, quelli diretti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, nonché quelli posti in favore dell’occupazione e della formazione, oltre che gli aiuti concessi sotto forma di sgravi o di esenzioni fiscali.

Per quanto riguarda invece la deroga di cui alla lettera b), essa comprende due distinte fattispecie.

Nella prima parte, sono indicati “ gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione

di un importante progetto di comune interesse europeo ”, ossia quegli “ aiuti di Stato che sono finalizzati alla realizzazione di un progetto parte di un programma transnazionale europeo sostenuto da diversi governi degli Stati membri, o di un’azione posta in essere da diversi Stati membri per far fronte ad una minaccia comune ” 63 .

Nella seconda parte, si fa riferimento agli aiuti destinati a “ porre rimedio ad un

grave turbamento dell’economia ”, precisando che il “ turbamento ” dovrà

riguardare l’economia di uno Stato nel suo complesso e non soltanto una singola regione o parte del suo territorio.

Per quanto concerne gli aiuti di cui alla lettera d), ossia quelli destinati a promuovere la cultura o il patrimonio di un Paese, si impone per tali concetti una interpretazione restrittiva.

Di conseguenza, potranno essere ricompresi in tale deroga, solo quegli aiuti il cui obiettivo finale sia di tipo culturale. In molti casi, la Commissione ha utilizzato tale previsione normativa al fine di concedere aiuti nel settore della radiodiffusione, ovvero per la produzione di opere cinematografiche e di altre opere audiovisive.

Infine, l’ultima deroga, prevista dalla lettera e), rappresenta una deroga di tipo residuale.

63

Cfr. M. INGROSSO, Agevolazioni tributarie per i giochi del mediterraneo ed aiuti di stato: il caso Almeria 2005, cit., pag. 1781.

Grazie a tale disposizione normativa, possono qualificarsi come compatibili altre tipologie di aiuti, decise dal Consiglio, che altrimenti sarebbero state dichiarate incompatibili e, pertanto, vietate.

Tra le categorie di aiuti previste dalla suddetta lettera e quelle di cui alla lettera c) esiste una sostanziale differenza.

Mentre le deroghe di cui alla lettera c), consentono la concessione di aiuti finalizzati ad agevolare lo sviluppo di un Paese, quelle di cui alla lettera e), possono riguardare anche aiuti c.d. alla produzione.

Inoltre, sulla base delle disposizioni previste dalla lettera e), è possibile emanare solo norme generali e non anche esenzioni individuali per singoli aiuti.

Le disposizioni previste dal Trattato in merito alle deroghe al generale divieto di concedere aiuti di Stato, sono indubbiamente piuttosto generiche, ma, con il passare degli anni, la prassi della Commissione ha contribuito a delineare dei veri e propri criteri di compatibilità, generando una disciplina materiale degli aiuti di Stato, in base alla quale, gli aiuti compatibili risultano classificabili in tre diverse categorie:

- regionali, ossia finalizzati a contribuire allo sviluppo di determinate aree

del territorio nazionale che risultino svantaggiate rispetto all’U.E. nel suo complesso;

- settoriali, concessi a sostegno di determinati settori o comparti economici

che vengano a trovarsi in una situazione di crisi o a dover affrontare dei problemi di tipo congiunturale;

- orizzontali, non qualificabili né come aiuti regionali, in quanto sono

concessi a prescindere dalla collocazione territoriale delle imprese beneficiarie, né come settoriali, in quanto superano l’ambito di uno specifico settore ma, allo stesso tempo, non sono definibili come misure generali perché dotate del requisito della selettività.

I criteri che vengono generalmente adottati dalla Commissione Europea, nell’ambito della sua procedura di valutazione discrezionale degli aiuti di Stato, sono sostanzialmente due: quello della contropartita e quello della trasparenza.

Il principio della contropartita ( compensatory justification ) impone che un aiuto venga valutato da un punto di vista comunitario e non nazionale 64, quindi, esso potrà essere dichiarato compatibile, solo nel caso in cui, l’obiettivo finale comunitario in vista del quale è stato concesso, non avrebbe potuto essere realizzato in diversa maniera.

L’aiuto in questione dovrà inoltre essere necessario e proporzionato all’interesse comunitario da perseguire.

Il secondo principio, ossia quello della trasparenza, impone invece che la natura e la portata di un aiuto possa e debba essere verificata sulla base di tutti gli elementi necessari ossia: l’obiettivo, la consistenza, i mezzi finanziari, la forma e i motivi di compatibilità.

8. Gli aiuti di Stato nei servizi di interesse economico generale: la

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