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Il controllo della Commissione Europea sugli aiuti “ esistenti ”.

COMMISSIONE EUROPEA E IL RECUPERO DEGLI AIUTI DICHIARATI INCOMPATIBIL

3. Il controllo della Commissione Europea sugli aiuti “ esistenti ”.

Avendo già fornito dei chiarimenti circa la distinzione operata, da parte della normativa comunitaria, tra gli aiuti nuovi ed esistenti, ai fini della procedura di controllo attuata da parte della Commissione Europea, nel presente paragrafo, passiamo ad analizzare le particolarità che contraddistinguono la procedura di controllo relativa agli aiuti esistenti rispetto a quella prevista per gli aiuti di nuova istituzione.

La fonte normativa di riferimento è rappresentata, sia dall’art. 108 del TFUE, sia dal regolamento n. 659/99 e, specificamente, dagli articoli 17, 18 e 19 dello stesso; occorre altresì evidenziare che, per come osservato da parte della Dottrina

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, la ratio che si pone alla base dell’istituzione di una procedura di controllo sugli aiuti esistenti, è la medesima che riconosce come necessaria l’attività di controllo della Commissione sugli aiuti concessi ex – novo. Quello che si intende evitare, nell’uno e nell’altro caso, è che la concessione di un nuovo aiuto, ovvero il persistere nell’erogazione di uno già esistente, possa in qualche modo turbare la libera concorrenza e, pertanto, andare contro l’interesse della comunità europea considerata nel suo insieme.

Una particolarità contraddistingue il controllo sugli aiuti esistenti da quello effettuato sui nuovi aiuti. In effetti, nel primo caso, viene a crearsi una evidente cooperazione tra la Commissione, che esercita il controllo vero e proprio, e gli Stati, che hanno concesso le agevolazioni oggetto del controllo.

Questo è quanto si evince anche dalle disposizioni dell’art. 17 del regolamento c.d. di procedura ( n. 659/99 ), che recita quanto segue: “ La Commissione ottiene

dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell’art. 93, paragrafo 1, del trattato ” 91.

Si viene quindi a creare una relazione “ collaborativa ” in cui la Commissione deve obbligatoriamente consultare lo Stato interessato e questo è, allo stesso tempo, tenuto a fornire la propria collaborazione 92. Attraverso tale tipo di collaborazione “ imposta ”, si può perseguire un duplice obiettivo: tutelare gli interessi degli Stati membri e, qualora essi siano tra loro confliggenti, contemperarli. La Commissione non può in nessun caso procedere d’ufficio 93 ed

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Cfr. G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., pag. 669 secondo cui “ la funzione del controllo è di evitare che l’aiuto – sia esso un’erogazione singola ovvero un programma più articolato – sia posto in essere e produca eventuali effetti, in ipotesi distorsivi, prima che ne sia verificata la compatibilità comunitaria ”.

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Le disposizioni del regolamento di procedura ricalcano, in sostanza, quanto già previsto dall’art. 93, paragrafo 1, Trattato CE ( oggi art. 108 TFUE ), il quale sancisce che “ La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno ”.

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Cfr. U. LEANZA, Commento all’art. 93, Commentario CEE, Milano, Giuffrè, pag. 734, il quale ha precisato che “ tale collaborazione costituisce non solo un obbligo per la Commissione, che è tenuta a consultarsi con gli Stati membri, ma anche un onere per questi ultimi, che sono tenuti a prestare la loro collaborazione all’organo comunitario ”.

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L’impossibilità della Commissione di procedere d’ufficio al controllo sugli aiuti, senza ricevere l’ausilio da parte degli Stati, costituisce una delle maggiori caratteristiche che differenziano il controllo operato sugli aiuti esistenti rispetto a quello posto in essere sugli aiuti nuovi. Diversamente, nel caso di nuovi aiuti, la Commissione può agire in maniera del tutto indipendente.

è tenuta altresì a verificare la compatibilità del regime di aiuti concesso con i parametri stabiliti dalla normativa comunitaria ( art. 108, parag. 1, TFUE ), oltre che controllare le sue modalità di attuazione 94.

Le motivazioni, per cui la Commissione è obbligata ad esercitare un potere di controllo successivo, sono sostanzialmente due 95:

1) un aiuto, anche se compatibile ab origine, potrebbe divenire incompatibile a causa di circostanze ad esso estranee, quali l’evoluzione del mercato comune e un conseguente mutamento della situazione socio – economica generale del Paese;

2) un aiuto, inizialmente autorizzato per un determinato fine, potrebbe produrre degli effetti alquanto diversi da quelli per cui esso era stato concesso ed autorizzato ( pur non trattandosi di aiuto attuato in modo abusivo ).

Infine, se dal controllo operato dalla Commissione, con l’ausilio dello Stato interessato, risulta che l’aiuto possa considerarsi ancora compatibile con il mercato comune europeo, esso potrà continuare ad essere erogato, almeno fino ad un successivo esame da parte dell’organo esecutivo comunitario.

Diversamente, se dall’esame operato, l’aiuto risulta essere non più compatibile, la Commissione concluderà la sua attività mediante l’emanazione di un atto, sotto forma di “ raccomandazione ”, contenente una “ proposta di opportune misure ”

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. Attraverso la raccomandazione, la Commissione può proporre allo Stato, a seconda dei casi, i seguenti interventi:

- modifiche sostanziali al regime di aiuti;

- introduzione di obblighi di procedura;

94

G. PALMERI, Gli aiuti di Stato alle attività produttive ed il loro regime comunitario, cit., pag. 107.

95

Cfr. C. PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, cit., pag. 221.

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- abolizione del regime di aiuti 97.

Più genericamente, le misure proposte dalla Commissione Europea sono tutte finalizzate alla salvaguardia e alla realizzazione del mercato interno. Esse possono, pertanto, essere tese alla modificazione, alla riduzione, alla delimitazione in ambito territoriale o temporale, alla soppressione ovvero all’impegno di non rinnovare gli aiuti esistenti 98. In risposta ad una eventuale “ raccomandazione ” proposta dalla Commissione Europa, lo Stato a cui essa si indirizza è tenuto a darvi concreta applicazione 99.

Diversamente, qualora lo Stato decida di non conformarsi alle misure proposte, la Commissione sarà, ma solo in tal caso, autorizzata ad aprire la fase precontenziosa, dando in concreto avvio alla procedura di indagine formale. Essendo del tutto simile a quella svolta in riferimento alle misure agevolative nuove, questa ha inizio attraverso una comunicazione agli Stati e ai terzi interessati, nell’ambito della quale essi sono invitati a presentare le proprie osservazioni 100.

Esiste, tuttavia, una differenza non poco rilevante tra le due procedure. In particolare, nel caso di aiuti esistenti, l’apertura della procedura precontenziosa non comporta di per sé la sospensione nell’erogazione dell’aiuto 101. Quest’ultimo potrà difatti continuare ad essere erogato, fintanto che non intervenga una

97

Cfr. C. PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, cit., pag. 221.

98

Cfr. M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, cit., pag. 129. Per maggiori approfondimenti su alcuni casi in cui la Commissione Europea, in seguito ad un controllo sugli aiuti esistenti, si è pronunciata con una raccomandazione rivolta allo Stato, al fine di proporre delle modifiche al regime di aiuti concesso, si veda la « Ventesima relazione sulla politica di concorrenza », riferita al 1990 ( Lussemburgo 1991 ), punto 320, pagg. 211 e seguenti.

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Questo è quanto è disposto dall’articolo 19 del Regolamento CE n. 659/99, il quale stabilisce testualmente che “ Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest’ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure ”. 100

Di norma, la comunicazione è effettuata attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. Nulla esclude, però, che la Commissione possa procedere mediante comunicazione diretta.

101

Cfr. G. M. ROBERTI, Aiuti di Stato e controlli comunitari, in Il Foro italiano, 1992, parte IV, pag. 470, il quale precisa che “ va rilevato che per tutta la durata della procedura lo Stato può erogare l’aiuto di cui trattasi; l’obbligo di standstill, che implica la sospensione dell’esecuzione dell’aiuto, concerne infatti i progetti di nuovi aiuti e non gli aiuti esistenti ”.

decisione finale di soppressione da parte della Commissione, ovvero qualora essa sia ordinata attraverso specifici provvedimenti provvisori e d’urgenza 102.

La sospensione non può comunque avere una efficacia retroattiva ma produrrà i suoi effetti ex nunc ed inoltre, non sarà possibile, in nessun caso, configurare una procedura di infrazione a carico degli Stati membri, né tanto meno la Commissione potrà ordinare la ripetizione di aiuti già erogati, salvo nel caso di aiuti attuati in modo abusivo 103.

La procedura avviata dalla Commissione può concludersi, oltre che con la rinuncia da parte dello Stato membro al regime agevolativo, con una definitiva riconferma della compatibilità della misura controllata, ovvero con una dichiarazione di incompatibilità. In quest’ultimo caso, si indicherà anche il termine entro cui lo Stato interessato sarà tenuto a conformarsi alla decisione e, nei casi più estremi, a sopprimere per intero l’aiuto 104. Vi sono stati, tuttavia, dei casi in cui uno Stato membro si è rifiutato di adeguarsi alle misure proposte dalla Commissione. Tra tutti si può citare, a titolo di esempio, il rifiuto da parte della Germania di uniformarsi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica 105. Per costringere lo Stato renitente, la Commissione è dovuta ricorrere all’emanazione di una decisione. Ciò ha reso ancor più evidente il fatto che, le misure proposte dalla Commissione, al termine di una sua attività di controllo, non hanno di per sé una efficacia vincolante. Esse acquisiscono tale efficacia solo in seguito all’accettazione da parte degli Stati membri interessati. Qualora lo Stato si rifiuti di adeguarsi alla eventuale decisione di incompatibilità da parte della Commissione Europa, è riconosciuta, a favore di 102

Cfr. G PALMERI, Gli aiuti di Stato alle attività produttive ed il loro regime comunitario, cit., pag. 125, il quale ha espressamente sostenuto che “ ove il procedimento contenzioso abbia inizio nel corso di un esame permanente su un regime di aiuti vigenti, questi continuano ad essere ritenuti compatibili e possono, quindi, continuare ad essere erogati, finquando il procedimento non si concluda con una decisione finale di incompatibilità, salvo, ovviamente, eventuali provvedimenti provvisori ed urgenti che siano adottati nel corso del procedimento ”.

103

Cfr. M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, cit., pag. 525. L’Autore precisa che gli aiuti esistenti “ sono legittimati da una precedente pronuncia della Commissione, pronuncia che può essere modificata soltanto da un successivo atto, dotato della medesima efficacia vincolante, che non può avere efficacia retroattiva ”.

104

La Commissione, oltre a sopprimere l’aiuto, potrà anche emettere una decisione di incompatibilità parziale dell’aiuto, sollecitando le opportune modifiche da adottare.

105

Trattasi della « disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica » del 1989 ( pubblicata in G.U.C.E. n. C – 123, del 18/05/1989 pag. 3 ), modificata dalla « disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell’industria automobilistica » ( in G.U.C.E. n. C 81, del 26/03/1991, pag. 4 ).

quest’ultima e di qualsiasi altro Stato membro interessato, la possibilità di adire direttamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 106.

In conclusione, vorrei sottolineare il fatto che, la maggior parte degli aiuti concessi, si colloca nel quadro del regime di aiuti esistenti, ed è proprio per tale motivo che la Commissione ha sottolineato l’importanza di aumentare il proprio impegno nel sottoporre tali aiuti ad un sempre più frequente riesame 107.

4. La procedura di controllo sugli aiuti “ nuovi ”: l’obbligo di notifica e

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