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La prima categoria di interventi agevolativi che, pur essendo qualificabili come aiuti di Stato, possono essere considerati compatibili con il mercato comune europeo, è prevista dall’art. 107 TFUE, al paragrafo 2.

Trattasi di aiuti compatibili de jure intendendo, con questa espressione, che la loro compatibilità è sancita testualmente dalle disposizioni del Trattato.

Appare evidente che, anche se la compatibilità per tali misure è prevista espressamente dalla normativa comunitaria, esse rappresentano sempre e comunque degli aiuti.

Ciò comporta che, al pari di tutte le misure qualificabili in tali termini, siano sottoposte all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea, che è tenuta ad esprimere una propria valutazione.

Data la loro espressa compatibilità, la Commissione non può esercitare qualsivoglia potere discrezionale nella procedura di valutazione, potendo tuttalpiù limitarsi a constatare il verificarsi dei requisiti e delle condizioni che consentono di far rientrare gli aiuti concessi tra quelli previsti dal secondo paragrafo dell’art. 107 TFUE, oltre che controllare che gli Stati non pongano in essere una loro applicazione abusiva.

Nel caso in cui la Commissione dovesse omettere di attestarne la compatibilità, qualsiasi persona fisica o giuridica interessata, il Consiglio o uno Stato membro, potranno adire direttamente la Corte di Giustizia per far riconoscere la violazione delle disposizioni del Trattato da parte della Commissione 52.

L’obbligo in capo alla Commissione di riconoscere la compatibilità degli aiuti, di cui al secondo paragrafo dell’art. 107 TFUE, è evincibile anche dall’uso del presente indicativo, da parte del legislatore comunitario. Nello specifico, il secondo paragrafo dell’art. 107 TFUE stabilisce espressamente che, le categorie di aiuto in esso indicate, “ sono compatibili con il mercato interno ” 53, senza

52

Si veda, in tal senso, M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, cit., pag. 229. 53

Tale disposizione si differenzia sostanzialmente da quanto stabilito al terzo paragrafo dell’ articolo 107 TFUE dato che, le categorie di aiuti in esso indicate, “ possono considerarsi compatibili con il mercato interno ”.

lasciare pertanto alcun dubbio riguardo ad una loro possibile dichiarazione di incompatibilità.

Concretamente, l’art. 107 al paragrafo 2, prevede tassativamente tre deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato, per particolari tipologie di aiuti, ossia:

a) aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che

siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;

b) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da

altri eventi eccezionali;

c) aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica

federale di Germania che risentono della divisione del Paese, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

In merito a quest’ultima categoria di aiuti di Stato, la lettera c) del secondo paragrafo dell’art. 107 TFUE prevede espressamente che, a distanza di cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, potrà adottare una decisione che abroghi la presente lettera, nonostante sia già evidente che, la sua applicazione concreta, sia venuta meno in seguito alla riunificazione della Germania 54.

Riguardo invece alla prima tipologia di deroga prevista dal Trattato, quella relativa agli aiuti a carattere sociale concessi ai consumatori, la compatibilità con le norme relative agli aiuti di Stato è agevolmente intuibile.

Difatti, come è stato evidenziato dalla Dottrina 55, il divieto di aiuti di Stato risulta applicabile solo se questi sono rivolti a favorire talune imprese o produzioni e non anche i singoli consumatori.

54

Una dimostrazione in tal senso si evince dalla « Ventesima relazione sulla politica di concorrenza », riferita al 1990 ( Lussemburgo 1991 ), punto 178, pag. 150, in cui la Commissione ha precisato che “ l’avvenuta unificazione politica ha tolto ogni giustificazione al mantenimento di sovvenzioni alle suddette Regioni; la Commissione si è pertanto rallegrata dell’intenzione espressa dalle autorità federali di eliminare completamente tali aiuti ”.

55

Cfr. M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, cit., pag. 230; U. LEANZA, Commento all’art. 92, Commentario CEE, Milano, 1965, pag. 723, citato da M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, cit., pag. 230, per il quale, “ il consumatore finale non

Inoltre, l’espressione “ singoli consumatori ”, è diretta meramente ai consumatori finali di un bene o servizio, e non a coloro i quali, nell’esercizio di una impresa ovvero di una professione, li utilizzino per produrre altri beni o sul piano professionale. A titolo esemplificativo, rientrano nell’ambito di applicazione della lettera a) del paragrafo 2 dell’art. 107 TFUE, la fornitura di servizi pubblici ( quali i trasporti ) a prezzi ridotti, al fine di favorire le categorie sociali “ più deboli ” quali gli anziani o i giovani.

Infine, la deroga di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 107 TFUE, è stata introdotta in quanto, tali categorie di aiuti, sono finalizzate a ristabilire la situazione antecedente una calamità o un evento eccezionale che si è verificato. Solo se le misure agevolative sono state previste a tal fine, non saranno in grado di alterare la libera concorrenza e, di conseguenza, non rientreranno nell’ambito degli aiuti incompatibili.

Quello che ne emerge è una fondamentale esigenza di misurabilità dell’entità del danno e anche dell’aiuto concesso.

Inoltre, affinché tali aiuti esplichino effettivamente la propria funzione, dovranno essere erogati tempestivamente ed avere una durata limitata.

Un’ultima precisazione deve essere fatta in merito al significato da attribuire alle espressioni di “ calamità naturali ” e di “ eventi eccezionali ”.

Come evidenziato dalla Dottrina 56, possono essere considerati come “ calamità naturali ” i terremoti, le alluvioni, le inondazioni, gli incendi, le epidemie animali, la siccità ed altri fenomeni naturali di straordinaria gravità.

Più difficoltosa risulta essere l’attribuzione di significato all’espressione “ eventi eccezionali ”.Genericamente, si considerano tali le guerre e le insurrezioni interne. Non sono invece ritenuti tali gli scioperi, dato che essi rappresentano delle situazioni normali nelle democrazie, costituendo anzi a volte dei diritti costituzionalmente garantiti.

influisce sul gioco della concorrenza [ … ] i prodotti saranno pagati allo stesso prezzo, sia dai consumatori che beneficiano degli aiuti statali, sia da quelli che di tali aiuti non beneficiano”; A. M. RICIGLIANO, Il mercato unico europeo, Torino, Utet, 1990, pag. 75, citato da M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, cit., pag. 230, per il quale, “ le categorie beneficiarie, i consumatori, non possono certo essere configurate come imprese ”.

56

Resta da sottolineare il fatto che, tutti gli aiuti concessi devono possedere un altro requisito, quello della proporzionalità, nel senso che essi devono ritenersi necessari a porre rimedio ad eventi imprevedibili o di straordinaria gravità e, allo stesso tempo, essere erogati in proporzione ai danni subiti.

7. Gli aiuti compatibili su decisione della Commissione Europea o del

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