COMMISSIONE EUROPEA E IL RECUPERO DEGLI AIUTI DICHIARATI INCOMPATIBIL
11. La tutela del beneficiario dell’aiuto, e delle imprese concorrenti, dinanzi allo Stato: l’azione di risarcimento danni.
Un ultimo aspetto normativo sul quale ci si intende soffermare, riguarda la tutela che viene riconosciuta, al beneficiario effettivo dell’aiuto revocato, nei confronti dello Stato che ne ha autorizzato l’erogazione.
In altri termini, accertato che lo Stato è tenuto al recupero di aiuti, erogati sulla base di una norma nazionale incompatibile con la normativa comunitaria, e posto 263
Cfr., al riguardo, quanto statuito dalla Corte di Giustizia CE, sentenza 29 aprile 2004, causa C – 298/00, Repubblica Italiana c. Commissione, riguardante l’impugnazione di una decisione emessa dal Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, conclusasi con il rigetto del ricorso e dell’impugnazione incidentale. Si veda, inoltre, Corte di Giustizia CE, sentenza 22 novembre 2007, causa C – 260/05, Sniace SA c. Commissione, nella quale la Corte ha inteso precisare che, nella materia degli aiuti di Stato, i ricorrenti che possono mettere in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto, sono considerati individualmente interessati da tale decisione, ai sensi dell’art. 230, comma 4, qualora la loro posizione sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione.
che, dal suo comportamento sia derivato, inevitabilmente, un danno al beneficiario dell’aiuto, ci si chiede se possa quest’ultimo richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un comportamento illecito ad esso non imputabile. Ad una prima lettura, la questione proposta appare tutt’altro che di agevole soluzione. Una difficoltà applicativa si riscontra, ab origine, nell’individuazione del giudice competente alla trattazione e risoluzione della controversia. La tesi è stata risolta sulla base dell’assunto secondo cui “ i ricorsi fondati su motivi
concernenti la Decisione della Commissione possono essere dedotti nei giudizi avanti la Corte di Giustizia [ mentre ] … le eccezioni di diritto interno devono essere piuttosto fatte valere innanzi alle competenti istanze giurisdizionali dello Stato in questione ” 264. Di conseguenza, avendo il beneficiario dell’aiuto riposto il proprio affidamento su una norma nazionale che ne autorizzava l’erogazione, la controversia rappresenta una eccezione di diritto interno sulla quale è tenuto a pronunciarsi il giudice nazionale 265.
Il principio secondo cui lo Stato membro erogatore dell’aiuto dichiarato incompatibile sia, conseguentemente, tenuto al risarcimento dei danni provocati, trova fondamento, oltre che nell’art. 234 del Trattato CE, anche nelle pronunce giurisprudenziali comunitarie. Le stesse hanno posto in evidenza la responsabilità degli Stati per i danni provocati dalla violazione del diritto comunitario, oltre che per il mancato recepimento di una direttiva comunitaria 266.
Nonostante l’espressa previsione di un diritto, da parte del beneficiario dell’aiuto, di presentare istanza di risarcimento dei danni subiti, diverse problematiche sorgono da un punto di vista applicativo. In particolare, l’obbligo imposto ad uno Stato di risarcire i danni cagionati, potrebbe contrastare con la necessità di assicurare le piena efficacia delle norme comunitarie, rappresentate in tal caso
264
Cfr. E. MOAVERO MILANESI, Partecipazione dello Stato nelle imprese pubbliche e disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in Rivista di Diritto Europeo n. 3, 1990, pag. 563, citato da M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, cit., pag. 552.
265
Per quanto riguarda l’individuazione del giudice nazionale competente alla trattazione della controversia, essa dipende dalla natura dell’aiuto da recuperare. Ad esempio, nel caso di aiuti fiscali, la competenza è riservata al giudice tributario.
266
Cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C – 6/90 e C – 9/90, Francovich e Bonifaci c. Repubblica Italiana, punto 37, secondo cui, “ il diritto comunitario impone il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili ”.
dalle decisioni di recupero 267. Di conseguenza, con il riconoscimento del diritto ad essere risarciti si finirebbe con il vanificare i risultati che la Commissione intendeva conseguire mediante l’emanazione della decisione di recupero. Sulla questione vi è un particolare orientamento della Dottrina 268, secondo cui, “ il
rimborso di quanto percetto e il risarcimento del danno sono termini tutt’altro che equivalenti: ciò significa che, almeno dal punto di vista quantitativo, non vi è piena corrispondenza tra l’uno e l’altro, nel senso che alla determinatezza del primo fa riscontro una quantificazione maggiore, eguale o minore del secondo ”.
Inoltre, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, il risarcimento del danno causato non può essere considerato e giudicato come un aiuto di Stato 269. In conclusione, al beneficiario dell’aiuto da recuperare è riconosciuta la possibilità di far valere il diritto al risarcimento danni subiti a causa di un comportamento illegittimo dello Stato. E’ tuttavia necessario che esista un nesso logico tra il comportamento illegittimo tenuto dallo Stato ed il danno provocato in capo al beneficiario dell’aiuto. Inoltre, l’azione di risarcimento danni può essere intentata solo nei casi in cui la Commissione si sia pronunciata con una sua decisione definitiva di incompatibilità dell’aiuto e, lo Stato interessato, non vi abbia ottemperato 270.
Infine, la possibilità di presentare istanza di risarcimento danni viene riconosciuta anche alle imprese concorrenti, che possono lamentare, giustamente, di aver subito un danno a causa dell’erogazione di un aiuto illegittimo a favore di una loro concorrente. A differenza della precedente ipotesi, non si è posto in tal caso alcun dubbio sulla legittimità dell’istanza, che può considerarsi pienamente ammissibile
271
. 267
Per una attenta e compiuta analisi della questione cfr. M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, cit., pag. 554.
268
Cfr. F. SALBERINI, Disciplina comunitaria della concorrenza e intervento statale nella economia, Milano, Giuffrè, 1969, pag. 135, citato da M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, cit., pag. 554.
269
Cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 27 settembre 1988, cause riunite da 106 a 120/87, Asteris, punto 23 della motivazione e 3 del dispositivo. Secondo quanto disposto da quest’ultimo: “ Il risarcimento che le autorità nazionali siano condannate a pagare a dei singoli per il danno loro arrecato non costituisce un aiuto ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato CEE ”.
270
Sulla questione della responsabilità aquiliana degli Stati si veda P. RUSSO, Le agevolazioni e le esenzioni fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato: i poteri del giudice nazionale, relazione al Convegno di Studi “ L’applicazione del diritto comunitario nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione ”, cit., pag. 348.
271