AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE POSTE AL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
4. La pronuncia della Corte di Giustizia in merito all’art 11 del D.P.R n 601/1973: la compatibilità delle agevolazioni fiscali alle cooperative
con la normativa sugli aiuti di Stato.
La questione della compatibilità, con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, delle agevolazioni fiscali riconosciute alle società cooperative, ha trovato una sua compiuta risoluzione in occasione della pronuncia, espressa dalla Corte di Giustizia Europea, l’8 settembre del 2011 399, resa su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione, nell’ambito di tre distinte controversie poste al suo esame 400, dove ci si è interrogati sulla eventuale natura di aiuti di Stato delle agevolazioni fiscali riconosciute alle cooperative.
La Corte di Giustizia Europea ha deciso, quindi, di esprimersi solo in merito alla compatibilità comunitaria delle agevolazioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 601/1973, riguardante le cooperative di produzione e lavoro 401. Per tutte le altre agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 601/1973, la Corte ha ritenuto di non essere
399
Cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 8 settembre 2011, causa C – 78/08, su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione Italiana.
400
La pronuncia della Corte di Giustizia Europea è stata resa nell’ambito di tre procedimenti riuniti ( Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, contro Paint Graphos Soc. coop. Arl, causa C – 78/08; Adige Carni Soc. coop. arl, in liquidazione, contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, causa C – 79/08; Ministero delle Finanze contro Michele Franchetto, causa C – 80/08 ).
401
L’art. 11 del D.P.R. 601/1973, nella versione relativa agli anni delle suddette controversie, disponeva che: “ i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all’ultimo comma, non è inferiore al sessanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al sessanta per cento ma non al quaranta per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà ”. Per poter usufruire di tali agevolazioni, è necessario che “ per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall’art. 23 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ”e “ nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento ”.
tenuta ad emettere alcuna pronuncia, non avendo il giudice del rinvio fornito i necessari chiarimenti circa il nesso esistente tra le disposizioni comunitarie, di cui si richiedeva l’interpretazione, e la normativa nazionale applicabile alla controversia.
Per quanto riguarda la possibilità della Corte di Giustizia di pronunciarsi in merito al fatto che, l’impiego della forma giuridica della cooperativa potesse configurare una forma di abuso di diritto, la questione veniva dichiarata irricevibile, in quanto non attinente al diritto dell’U.E. e, conseguentemente, la Corte non disponeva di alcuna competenza a pronunciarsi 402.
Al fine di fornire una soluzione alla questione sottoposta alla sua attenzione, la Corte dell’U.E. ha operato, preliminarmente, una sistematica ricostruzione della nozione di aiuti di Stato, per poi rimettere al giudice nazionale la decisione in merito alla compatibilità comunitaria delle agevolazioni in esame.
Procedendo in tal senso, la Corte ha inteso rammentare la sua incompetenza a pronunciarsi direttamente in merito alla compatibilità di una misura agevolativa, con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Un intervento poteva essere finalizzato solo per “ fornire al giudice del rinvio i necessari elementi
d’interpretazione delle condizioni ” cui il diritto comunitario subordina la
qualificazione di un aiuto di Stato.
In base alla decisione assunta dalla Corte di Giustizia, spetta al giudice nazionale, valutare se le esenzioni fiscali riconosciute costituiscono un aiuto di Stato; tale giudice pertanto dovrà: valutare, in primo luogo, se, aldilà della forma assunta, di fatto, la società cooperativa si trovi in una situazione analoga a quella di un operatore costituito in forma di società a scopo di lucro; in secondo luogo, dovrà verificare che l’agevolazione fiscale sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall’altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità.
Nonostante la pronuncia in esame si concluda con un espresso rinvio al giudice nazionale della decisione in merito alla compatibilità delle agevolazioni, essa ha
402
Si vedano al riguardo le conclusioni dell’Avvocato Generale U.E., poste in rassegna da G. PROVAGGI, Secondo l’Avvocato generale UE le agevolazioni per le cooperative non sono aiuti di Stato, nota a Avvocato generale UE, cause riunite C – 78/08, C – 79/08 e C – 80/08, cit., pag. 3257.
comunque costituito una tappa fondamentale verso il completo riconoscimento, da parte delle istituzioni comunitarie, della distinta e speciale identità delle cooperative rispetto alle altre forme giuridiche di esercizio dell’impresa e, soprattutto, alle società di lucro.
In particolare, la Corte di Giustizia, nell’esprimere un suo giudizio, prende atto della diversità funzionale e strutturale delle cooperative rispetto alle altre forme societarie e ritiene conseguentemente legittimo che uno Stato riservi loro un trattamento fiscale particolare e più favorevole rispetto a quello ordinario.
In sostanza, la Corte chiarisce che le “ agevolazioni ” alle cooperative non devono in realtà essere ritenute tali. La fattispecie che viene a configurarsi non consiste nell’accordare dei privilegi a determinati soggetti, quanto piuttosto nel riservare dei trattamenti differenziati a soggetti, secondo le loro peculiari caratteristiche. La distinta identità delle cooperative, in sostanza, non richiede “ agevolazioni ” ma un trattamento giuridico, anche tributario, particolare.
5. La questione dei condoni Iva del 2002 concessi dalla Repubblica