LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO FISCALI E LA COMPATIBILITA’ CON LE DISPOSIZION
1. Una particolare tipologia di aiuti di Stato: gli aiuti fiscali.
La disciplina riguardante gli aiuti di Stato in ambito comunitario si presenta con un carattere estensivo, tale da potersi applicare, per sua stessa previsione normativa, a tutte le agevolazioni di origine statale, sotto qualsiasi forma, che, indirizzandosi a specifiche imprese o produzioni, minaccino di falsare la libera concorrenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea.
Ne consegue che, anche gli aiuti “ fiscali ”, rientrano di diritto nel campo di applicazione della suddetta normativa 272.
272
A favore cfr. G. ROLLE, P. VALENTE, Gli aiuti di Stato di natura fiscale dopo la comunicazione Van Miert, cit., pag. 1156 e seguenti, secondo cui “ l’eventuale natura fiscale dell’intervento, sia essa relativa, ad esempio, alla base imponibile od al tasso, od ancora riguardi imposte dirette o indirette, tasse o contributi sociali, non può, quindi, ostacolare in alcun modo l’individuazione di una fattispecie normativa vietata, e la sua potenziale censura da parte degli organismi preposti ”. Si veda anche quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea C 384/3 dell’11 novembre 1998, pag. 3, riguardante l’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato, in base alla quale, la natura fiscale di una misura è irrilevante, giacché, “ una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale ”.
Il rapporto tra la disciplina sugli aiuti di Stato, prevista in ambito comunitario, e la fiscalità dei singoli Stati, si pone all’origine di non poche difficoltà applicative. Autorevole Dottrina 273 ha evidenziato come non sia possibile ignorare le problematiche derivanti dalla necessità di operare un raffronto tra due nozioni distinte: quella di “ aiuto di Stato ”, desumibile dalle disposizioni dei Trattati comunitari e sulla quale si è detto nella prima parte della trattazione, e quella degli istituti propri del diritto tributario che, in virtù di loro determinate caratteristiche, possano porvisi in contrasto.
Difficoltà ulteriori si riscontrano in quanto la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, contenuta nei Trattati, non fornisce alcuna specifica definizione di aiuti fiscali. Una nozione si può desumere dalla prassi elaborata dalla Commissione, nelle proprie decisioni e comunicazioni, nonché dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea. Si tratta, in ogni caso, di interpretazioni di matrice squisitamente economica che fondano la distinzione tra regimi fiscali generali ed aiuti di Stato, sul criterio piatto della regola e dell’eccezione.
In particolare, affinché una determinata misura fiscale possa rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, è necessario che si verifichino contestualmente due condizioni:
- che la misura costituisca un “ aiuto ”;
- che essa presenti il requisito della selettività, nel senso che risulti essere indirizzata a specifiche imprese o produzioni.
Diversamente, non potranno essere qualificati come aiuti di Stato vietati, i regimi fiscali che:
- non integrano un aiuto e non sono selettivi; - non integrano un aiuto ma sono selettivi; - integrano un aiuto ma non sono selettivi.
273
Cfr. P. RUSSO, Le agevolazioni e le esenzioni fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato: i poteri del giudice nazionale, relazione al Convegno di Studi “ L’applicazione del diritto comunitario nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione ”, cit., pag. 330.
Ne discende che, l’applicabilità della disciplina sugli aiuti di Stato in materia fiscale è subordinata alla previa definizione di due concetti: quello di “ misura tributaria che costituisce aiuto ” e quello della “ selettività ”.
Con riferimento al primo, si evidenzia che, esistono delle tipologie particolari di aiuti fiscali dove è sufficiente comparare l’entità degli oneri sostenuti dai relativi beneficiari con quelli che essi avrebbero dovuto sostenere in una normale situazione di mercato. Solo qualora i primi risultassero inferiori in raffronto ai secondi, si configurerebbe una condizione di “ aiuto ” 274.
Rientrano nella suddetta categoria le sovvenzioni, i finanziamenti agevolati ovvero l’acquisizione della partecipazione al capitale di un’impresa 275.
Al contrario, nel caso di altri interventi di natura fiscale, la qualificazione di “ aiuto ” risulta essere ben più complessa, in quanto non si pone in essere un trasferimento di risorse dallo Stato al beneficiario senza una contropartita, o comunque con una contropartita non adeguata al beneficio ricevuto, ma è lo Stato stesso, ovvero un suo ente delegato, a rinunciare ad entrate tributarie che avrebbe potuto di norma percepire.
2. La problematica distinzione tra aiuti fiscali e misure generali.
Non è agevole, dunque, stabilire in quali casi un intervento di matrice fiscale, che determini una contrazione della tassazione in capo ai beneficiari, possa essere considerato come aiuto di Stato vietato secondo la disciplina comunitaria.
Partendo dal presupposto che, l’intervento fiscale agevolativo determina una riduzione della tassazione rispetto a quella normale, una prima soluzione prospettata dalla Dottrina 276 è stata quella di individuare una nozione comunitaria di “ tassazione normale ”, che potesse essere assunta quale parametro di riferimento per tutti gli Stati aderenti al mercato comune europeo. A ben vedere, 274
Il raffronto in questione è da ritenersi facilmente operabile data l’esistenza di un termine di paragone certo ed obiettivo quale è, per l’appunto, il mercato.
275
Le misure fiscali che sono state menzionate rappresentano ontologicamente degli “ aiuti ” e, di certo, non è un caso che si pensasse proprio ad esse quando fu introdotta la disciplina comunitaria sulla concorrenza e, contestualmente, la normativa riguardante gli aiuti di Stato.
276
Cfr. P. LAROMA JEZZI, Principi tributari nazionali e controllo sopranazionale sugli aiuti fiscali, in Rassegna Tributaria n. 3, 2003, pag. 1074 e seguenti.