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Alcuni fondamenti specifici invocati per giustificare l’imprescrittibilità d

3.2 Imprescrittibilità: alcuni fondamenti

3.2.2 Alcuni fondamenti specifici invocati per giustificare l’imprescrittibilità d

Come si è visto in precedenza, il primo tentativo, a livello internazionale, per l'istituzione, formale, dell’imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, risale al 1968, quando è stata proposta la Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità.

Nel preambolo95, per giustificare l’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, si è affermato che non constava nelle dichiarazioni solenni, verbali e convenzioni finalizzate alla persecuzione e perseguimento di questi crimini qualsiasi limiti di tempo per le loro accuse. È stato affermato, inoltre, che questi sarebbero i più gravi crimini che il diritto internazionale prevede e che l'applicazione delle norme di

94 Caso La Cantuta Vs Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Consideraciones de la Corte, n. 225. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_162_esp.pdf 95 Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity

Preamble

The States Parties to the present Convention,

Recalling resolutions of the General Assembly of the United Nations 3 (I) of 13 February 1946 and 170 (II) of 31 October 1947 on the extradition and punishment of war criminals, resolution 95 (I) of 11 December 1946 affirming the principles of international law recognized by the Charter of the International Military Tribunal, Nürnberg, and the judgment of the Tribunal, and resolutions 2184 (XXI) of 12 December 1966 and 2202 (XXI) of 16 December 1966 which expressly condemned as crimes against humanity the violation of the economic and political rights of the indigenous population on the one hand and the policies of apartheid on the other,

Recalling resolutions of the Economic and Social Council of the United Nations 1074 D (XXXIX) of 28 July 1965 and 1158 (XLI) of 5 August 1966 on the punishment of war criminals and of persons who have committed crimes against humanity,

Noting that none of the solemn declarations, instruments or conventions relating to the prosecution and punishment of war crimes and crimes against humanity made provision for a period of limitation,

Considering that war crimes and crimes against humanity are among the gravest crimes in international law, Convinced that the effective punishment of war crimes and crimes against humanity is an important element in the prevention of such crimes, the protection of human rights and fundamental freedoms, the encouragement of confidence, the furtherance of co-operation among peoples and the promotion on international peace and security,

Noting that the application to war crimes and crimes against humanity of the rules of municipal law relating to the period of limitation for ordinary crimes is a matter of serious concern to world public opinion, since it prevents the prosecution and punishment of persons responsible for those crimes,

Recognizing that it is necessary and timely to affirm in international law, through this Convention, the principle that there is no period of limitation for war crimes and crimes against humanity, and to secure its universal application,

diritto nazionale in materia di limitazione dei reati comuni turba profondamente l'opinione pubblica mondiale, perché impedisce che i responsabili di questi crimini siano perseguiti e puniti.

La Convenzione Europea sull’imprescrittibilità dei Crimini contro l'Umanità e dei Crimini di Guerra, del 1974, a sua volta, ha indicato che l’imprescrittibilità risulterebbe dalla necessità di salvaguardare la dignità umana, sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace, dignità che esigerebbe che il perseguimento di questi crimini non incontrasse mai nessun ostacolo, sia per il decorso di tempo, sia per il procedimento penale o l'esecuzione della pena96.

Anche se non hanno avuto l'accettazione senza restrizioni degli Stati, tali Convenzioni servirebbero almeno a suscitare discussione sui fondamenti della prescrizione penale nel diritto penale internazionale97.

È in questo contesto che i sostenitori dell’imprescrittibilità dei più gravi crimini internazionali affermano l'impossibilità di dimenticare questi crimini, così come l'improbabilità del criminale pentirsene. Affermano allora, a proposito dei crimini internazionali che la prescrizione favorisce l’impunità e va contro l’ideale di giustizia.

Aggiungono ancora che la dimenticanza sarebbe il terreno proprio per la ripetizione di determinati reati, perché, una volta installati nella memoria collettiva, tali crimini tenderebbero a perpetuarsi, e l'impunità avrebbe sull'opinione pubblica effetti più nocivi della punizione tardiva dei criminali98. In questo modo, nel Diritto Internazionale, sarebbe preferibile che, indipendentemente dal tempo trascorso, fosse possibile sempre

96 European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering the necessity to safeguard human dignity in time of war and in time of peace;

Considering that crimes against humanity and the most serious violations of the laws and customs of war constitute a serious infraction of human dignity;

Concerned in consequence to ensure that the punishment of those crimes is not prevented by statutory limitations whether in relation to prosecution or to the enforcement of the punishment;

Considering the essential interest in promoting a common criminal policy in this field, the aim of the Council of Europe being to achieve a greater unity between its members,

97 Per una visione critica dell’imprescritibilità, v. Gusmán Dalbora, “Crimes Internacionais e Prescrição”., in speciale pagine 192 e 193. Infatti, il riferito autore afferma che una comunità o un conglomerato di nazioni possono decidere che non saranno mai dimenticati giuridicamente fatti criminali di intensità traumatica. E, dinanzi a questi eventi che disturbano allo estremo le rappresentazioni collettive e il sentimento del Diritto, il fattore tempo per estinzione della responsabilità penale si dovrebbe ritirare. Questo discorso, tuttavia, a suo viso, passa per altre considerazioni dato che con il pretesto di offrire una tutela raddoppiata ai diritti fondamentali quando dinanzi ai reati atroci, finisce per divorarsi a se stesso e si compromette. Riferindo Baumann (Jürgen Baumann, Der Aufstand des schlechten Gewissens: ein

Diskussionsbeitrag zur Verjährung der NS-Gewaltverbrechen (Gieseking, 1965). p. 10), afferma Dalbora

che i sostenitori dell’imprescritibilità dimenticano che al Diritto appartiene sia la giustizia materiale come la sicurezza giuridica.

ricordare e punire.99

Questo ragionamento, spesso evocato, trova le sue radici negli scritti di Beccaria. Secondo lui, "quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando siano provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga”.100

Contrariamente alle tesi soggettiviste (che sostengono la trasformazione dell'identità dell'autore del reato nel corso del tempo), si è soliti dire che gli agenti che hanno commesso questi gravi crimini internazionali non sarebbero in grado di pentirsi delle proprie azioni101, mostrando spesso, arroganza o indifferenza riguardo a essi.

Inoltre, il passaggio del tempo, senza che altri crimini fossero commessi da questi agenti, non serve a dimostrare il loro recupero. Infatti, questi crimini di guerra, genocidio, contro l'umanità avvengono in circostanze specifiche, difficili da riprodurre dato che, nella maggior parte dei casi, sono commessi da agenti del potere politico e da titolari di cariche pubbliche.

L'imprescrittibilità, quindi, avrebbe lo scopo, tra altri, di convincere che la punizione non sarebbe mai impedita dal passaggio del tempo, potendo avvenire anche in un futuro lontano e in un altro scenario politico.

Così, se il ripetersi di tali casi è poco probabile, l’imprescrittibilità opererebbe nella dissuasione dei criminali potenziali, e le specificità di tali reati imporrebbe un maggior periodo di tempo affinché fossero elaborati.

Inoltre, si sostiene che i crimini internazionali hanno come vittima l’essere umano che, come tale, trascende i confini degli Stati, in modo che la sua repressione non dovrebbe essere governata da principi del diritto nazionale.

Infine, in contrasto alla teoria della sparizione di prove, prendiamo, per esempio, quello che è stato dichiarato all'Assemblea Nazionale francese, quando sono avvenuti i dibattiti, nel 1964, che hanno preceduto la legge sull’imprescrittibilità dei

99 Gonzalo Aguilar Cavallo, “Crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de la acción penal y civil: referencia al caso chileno”, Ius et praxis 14, no 2 (2008): 147–207. p. 154

100 BECCARIA, Cesare. Dei delitti e delle pene. Letteratura italiana Einaudi. Edizione di riferimento, milano, 1973, p. 80.

101 Per esempio, Hans Munch, medico assistente di Mengele, durante un’intervista, si sarebbe espresso, fiducioso nella correzione dei suoi atti, che le camere di gas evitavano la propagazione di epidemie, le esperienze con esseri umani propiziavano il progresso scientifico e la selezione all’entrata del campo era una misura di salubrità.

crimini contro l'umanità102. In realtà, in quel momento, il relatore Coste-Floret ha espresso il suo rifiuto alla teoria della sparizione delle prove: lungi dalla sparizione, le prove raccolte per dimostrare l'esistenza di crimini contro l'umanità sono diventate più facili. Mentre al momento della Liberazione i processi erano a volte complicati, dovuto alla mancanza di documenti e testimoni, da vent'anni gli allegati sono stati accumulati e pubblicati. Opere in materia sono state lanciate e i testimoni raccolti, in modo che la prova è oggi più facile che al momento della Liberazione.

È importante menzionare altri valori, anche essi derivati dalla formulazione del diritto internazionale dei diritti umani, come il diritto alla memoria, alla verità, alla riparazione, al dovere di giustizia e alla lotta contro l'impunità, alla garanzia della pace e alla sicurezza collettiva, che certamente sono servite a giustificare il principio di imprescrittibilità nello Statuto di Roma.