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Imprescrittibilità nell’ambito nazionale: obbligatorietà?

3.3 Imprescrittibilità nello Statuto di Roma

3.3.2 Imprescrittibilità nell’ambito nazionale: obbligatorietà?

Una volta vigente l’imprescrittibilità dei crimini soggetti alla Corte Penale Internazionale, ci si chiede: sono gli Stati costretti, nella sfera domestica, a replicare l’imprescrittibilità nel caso di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e aggressione? Quindi, gli Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma, sono impegnati a introdurre, nei rispettivi sistemi penali, la regola d’imprescrittibilità dei reati definiti nello Statuto?

L'articolo 29 dello Statuto di Roma, quando ha stabilito l’imprescrittibilità dei crimini di competenza della Corte Penale Internazionale, non ha chiarito dinanzi a quale giurisdizione tali crimini non potevano prescrivere. 108 In realtà, lo Statuto di Roma si è limitato ad affermare che i crimini di competenza del Tribunale erano imprescrittibili.

Nel corso dei lavori preparatori dello Statuto di Roma la questione era già stata discussa.

Il gruppo di lavoro responsabile per i principi generali del diritto penale ha optato per l'affermazione dell’imprescrittibilità. È stato incluso però, in una nota, la seguente osservazione, in rispetto al parere di Francia e Cina:

Two delegations were of the view that there should be a statute of limitations for war crimes. One delegation agreed to the above text in a show of flexibility, but stressed that there should be a possibility not to proceed if, due to the time that has passed, a fair trial cannot be guaranteed. The question of statute of limitations will need to be revisited if treaty crimes are included. There must also be a special regime for crimes against the integrity of the Court. The absence of a statute of limitations for the Court raises an issue regarding the principle of complementarity given the possibility that a statute of limitations under national law may bar action by the national courts after the expiration of a certain time period, whereas the Court would still be able to exercise jurisdiction.109

107 Questa conclusione, tuttavia, per niente modifica la situazione degli Stati parte. Infatti, una volta firmatari dello Statuto di Roma, gli Stati sono vincolati alla norma prevista nell’articolo 29, non essendo necessario per farla valere il carattere consuetudinario o no della norma.

108 Lo Statuto di Roma non ha pur chiarito se l’imprescritibilità prevista nell’articolo 29 si riferisce ai crimini e/o alle pene. Tuttavia, analizzando il trattamento consegnato ai crimini previsti nell’articolo 70 dello Statuto di Roma dal documento intitolato Rules of Procedure and Evidence (Rule 164), il quale ha assegnato espressamente termini prescrizionali diversi al crimine e alla pena di quelli crimini, la conclusione alla quale si arriva è che l’imprescritibilità prevista nell’articolo 29 si riferisce sia ai crimini che alle pene. Infatti, volendo lo Statuto di Roma o le Rules of Procedure and Evidence regolare di forma diversa lo avrebbero fatto di modo espresso.

Lo Statuto di Roma, alla fine, è stato approvato senza che i delegati degli Stati si esprimessero, in ultima analisi, sulla questione sollevata riguardo al destinatario della norma dell’imprescrittibilità, concordando solo con l'affermazione di che i crimini di competenza della Corte non prescrivono110.

In questa prospettiva, sorge la possibilità di due interpretazioni contraddittorie: (i) gli Stati parte sono impegnati, implicitamente, a modificare le proprie leggi per adattarle all’imprescrittibilità oggettiva dei reati definiti dallo Statuto di Roma; o (ii) la regola dell’imprescrittibilità si applica solo davanti alla Corte Penale Internazionale, potendo lo Stato parte dichiarare prescritto un crimine, essendo possibile discutere anche due ulteriori conseguenze se adottata quest'ultima comprensione.

Secondo la prima tesi, come detto, peserebbe sugli Stati parte l'obbligo di adottare internamente la regola d’imprescrittibilità dei reati definiti nello Statuto di Roma. A sostegno di questa prima tesi si afferma che, giacché non vi è nello Statuto di Roma nessuna previsione di prescrizione, la regola di cui all’articolo 29 sarebbe diretta agli Stati parte111, poiché in essi è comune quest’assegnazione di termini prescrizionali, anche per i reati più gravi112.

Pertanto, dinanzi a ciò ci domandiamo: i delegati nazionali avevano questa intenzione, quando hanno redatto il testo? O ancora, i suoi governi li avevano dato il potere di decidere sulla revisione di tale argomento sensibile a tanti sistemi giuridici come è la questione della prescrizione?

Con tutto il rispetto per chi non è d’accordo, non c'è nulla che permetta concludere che i delegati erano mossi dall’intento di trascinare i suoi Stati a un impegno di queste dimensioni. Non si può pensare a una volontà implicita. Inoltre, anche se i delegati avessero autorità a tale riguardo e, se avessero occupato il tavolo delle trattative

http://legal.un.org/diplomaticconferences/icc- 1998/docs/english/vol3/a_conf_183_commwholedocs.pdf#page=55 110 A/CONF.183/C.1/SR.2 2nd meeting. (16/06/1998)

http://legal.un.org/diplomaticconferences/icc-1998/docs/english/vol2/a_conf_183_c1_sr42.pdf#page=2 111 V. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court. p. 248

112 Si consideri, a titolo di esempio, il caso Eichmann. Infatti, nel suo processo (1961/1962), Adolf Eichmann ha invocato il termine prescrizionale di 15 (quindici) anni, previsto in Argentina, Paese dove si aveva nascosto dopo la fine della Guerra e da dove è stato rapito nel 1960 dal Governo di Israele. Questa allegazione, tuttavia, non è stata accolta dalla Corte di Gerusalemme, che ha considerato essere appropriata l’applicazione della norma israelense, secondo la quale i crimini a lui imputati non sarebbero soggetti al termine prescrizionale. In Ibidem. p. 248. Para críticas, v. Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém: um

per accettare, per conto dei loro Stati, tale innovazione, basterebbe conoscere il motivo perché non l’hanno espressamente annunciato. Certamente, un impegno di tali dimensioni non potrebbe funzionare tacitamente113.

Così, l’imprescrittibilità prevista nello Statuto di Roma s’indirizza soltanto alla Corte Penale Internazionale.

In questo senso, l’imprescrittibilità prevista nello Statuto di Roma è una garanzia per l’umanità, che a qualsiasi tempo, la Corte Penale Internazionale potrà analizzare i crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra, praticati dopo l’entrata in vigore dello Statuto di Roma, e di aggressione, commessi non prima del 2017, una volta soddisfatti, ovviamente, i requisiti di attivazione della sua giurisdizione

Pertanto, nulla impedisce che i sistemi giuridici nazionali discutano la materia in modo diverso, fornendo i termini di prescrizione per reati considerati imprescrittibili nello Statuto di Roma. Infatti, sembra sufficiente, per tutelare gli interessi della comunità internazionale, la possibilità che la Corte, in qualsiasi momento, possa analizzare determinato fatto qualificabile come un crimine di genocidio, contro l'umanità, aggressione o di guerra, se praticato da cittadino dello Stato parte o nel territorio di uno Stato Parte o, ancora, conforme alle ipotesi di referral dal Consiglio di Sicurezza.

3.3.2.1 Prescrizione nell’ambito nazionale e ne bis in idem

La possibilità che la prescrizione abbia una disciplina nella giurisdizione internazionale e altra disciplina nella giurisdizione domestica crea altri problemi. Ad esempio, è possibile che l’ordine giuridico nazionale ritenga che un reato sia prescritto, nonostante non sia prescritto per l'ordine giuridico internazionale.

Pertanto, nel caso in cui la giurisdizione nazionale ritiene che un crimine sia prescritto, esiste ancora la possibilità de riferirsi alla comprensione adottata dalla Corte Interamericana di Diritti Umani a riguardo.

La domanda non ha una risposta facile.

Come sopra affermato, l’articolo 29 dello Statuto di Roma si indirizza alla Corte Penale Internazionale.

Pertanto, la disposizione dichiarata da un tribunale nazionale non può

caratterizzare, di per sé, il rifiuto o l’incapacità dello Stato parte che giustifichi la competenza sussidiaria della Corte Penale Internazionale.

In realtà, una volta dichiarata la prescrizione su un determinato reato da parte del Giudiziario nazionale, la Corte Penale Internazionale potrà essere attivata, anche per valutare se il processo è stato intenzionalmente condotto per arrivare a tale risultato vuoto. Cioè, la Corte Penale Internazionale dovrà analizzare la riluttanza dello Stato di perseguire e giudicare il caso, ossia fare lo stesso che nel valutare l’eventuale (in)adeguatezza di un’assoluzione, per esempio.

Pertanto, il riconoscimento della presenza di prescrizione in un caso concreto non è argomento sufficiente per l'attivazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Questo dovrebbe cercare elementi, per esempio, che indichino che il processo è stato condotto allo scopo di liberare l’accusato della sua responsabilità, dichiarando la prescrizione della causa.

La Corte Penale Internazionale, al momento di valutare l'idoneità della dichiarazione di prescrizione da uno Stato parte, potrà analizzare, anche, se il termine di prescrizione previsto internamente non era stato fissato per garantire l'impunità. La disposizione di legge, a livello nazionale, di termini di prescrizione scarsi (e che hanno portato alla dichiarazione di prescrizione in un caso concreto) può essere considerata dalla Corte Penale Internazionale come giustificazione per l'attivazione della propria giurisdizione.

Inoltre, va rilevato che l'interpretazione qui condotta non sopprime l'utilità dell'articolo 29 dello Statuto di Roma sull’imprescrittibilità dei reati di competenza della Corte Penale Internazionale. Ci sarà, in ogni caso, molte altre situazioni in cui il precetto conserva la sua ragion d'essere. Ad esempio, la difesa non potrà mai sostenere, dinanzi alla Corte Penale Internazionale, la prescrizione del delitto, anche se, internamente, già fosse prescritto.

Inoltre, la norma di cui all'articolo 29 favorisce la consegna alla Corte Penale Internazionale di un imputato che si trovi nel territorio di un paese che non ha giurisdizione primaria sul crimine in questione, anche se in questo Stato il crimine fosse prescritto sulla base delle sue leggi nazionali. Questo Stato dovrà consegnare l'individuo alla Corte Penale Internazionale, senza nessuna analisi della prescrizione in base al diritto nazionale.

Internazionale non sarebbe irrealizzabile dal riconoscimento della prescrizione a livello nazionale. Tra due Stati, varrà a proposito dei termini prescrizionali, quello previsto da essi, internamente, potendo essere rifiutata l’estradizione caso avvenga la prescrizione.

In ogni caso, nonostante quanto sopra detto, si può immaginare che, difficilmente, la Corte Penale Internazionale non ammetterà un caso perché è stata dichiarata, a livello nazionale, l'estinzione della pena per prescrizione.

In realtà, non si può negare la tendenza attuale di difesa dei diritti umani a tutti i costi (anche attraverso il sacrificio dei diritti e delle garanzie degli imputati). E in questo scenario, la prescrizione si presenta come una sorta di negativa della giurisdizione, lasciando in secondo piano il riflesso diritto dell'imputato alla durata ragionevole del processo.

Questa tendenza è già impregnata nelle decisioni della Corte Interamericana dei Diritti Umani. Infatti, in un caso in cui neanche si discutevano gravi violazioni dei diritti umani114 (caso Bulacio, un giovane che è morto, ma non per maltrattamenti, durante la detenzione), la Corte interamericana ha sostenuto come “impunidad la falta en su

conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.” Ha determinato, quindi, la continuazione e il completamento delle indagini

dei fatti e la sanzione dei responsabili. E così ha fatto la Corte Suprema argentina, non senza registrare la sua impotenza davanti all'arbitrarietà della Corte Interamericana.115

114 Conforme Pastor,

“En el caso no existe imputación de una muerte dolosa, no puede hablarse de tortura, en todo caso de unos maltratos (que, por lo demás, fueron aceptados, no probados), de irregularidades respecto de los requisitos de la detención y de uma falta de cuidado de la cual se desconoce si de haber sido evitada se hubiera impedido la muerte del infortunado BULACIO.”

Daniel Pastor, “La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos”, Nueva doctrina penal 1 (2005): 73–114. p. 87.

115 Corte Suprema Argentina:

“El fallo de la Corte Interamericana soluciona la colisión entre los derechos del imputado a una defensa amplia y a la decisión del proceso en un plazo razonable –íntimamente relacionado con la prescripción de la acción penal como uno de los instrumentos idóneos para hacer valer ese derecho (conf. citas de Fallos: 322:360, voto de los jueces Petracchi y Boggiano, considerando 9°)–, a través de su subordinación a los derechos del acusador, con fundamento en que se ha constatado en el caso una violación a los derechos humanos en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello, por cierto, bien puede bastar para generar la responsabilidade internacional del Estado infractor, pero no para especificar cuáles son las restricciones legítimas a los derechos procesales de los individuos que resulten imputados penalmente como autores o cómplices del hecho que origina la declaración de responsabilidad internacional” (consid. 14). Apud Ibidem. p. 89.

3.3.3 in)compatibilità tra imprescrittibilità nello Statuto di Roma e il diritto