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Giurisdizione e complementarità

1.2 Corte Penale Internazionale: caratteristiche e principi fondamentali

1.2.3 Giurisdizione e complementarità

La Corte Penale Internazionale, con il suo fondamento pattizio, non ha raggiunto l'universalità desiderata.

Infatti, la sua giurisdizione raggiunge i cittadini di uno Stato parte della Convenzione che sono considerati presunti colpevoli o che hanno commesso atti illegali nel territorio di uno Stato parte. Per estendere queste ipotesi, solo una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che può quasi universalizzare la giurisdizione.

La giurisdizione penale internazionale dello Statuto di Roma, oltre ad avere questa "universalità condizionale" è caratterizzata anche per il suo carattere complementare (o sussidiario) alla giurisdizione penale nazionale.111

Questa è un'altra innovazione dello Statuto di Roma: la giustapposizione tra la giurisdizione nazionale e internazionale non è stata fatta, come nei tribunali anteriori, dell’ex Jugoslavia e del Ruanda, con il primato del Tribunale Internazionale. La Corte Penale Internazionale attua in maniera complementare e sussidiaria ai sistemi giudiziari degli Stati. La Corte Penale Internazionale entrerà in gioco nel caso in cui le procedure nazionali non siano disponibili o siano inefficaci.

Il primato della Corte Penale Internazionale accade nei casi di reati contro la Corte stessa, chiamati crimini contro l'amministrazione della giustizia, di cui all'articolo 70 dello Statuto di Roma (previsti nell’art. 70 dello Statuto)112. Anche in queste ipotesi, la Corte Penale Internazionale può chiedere ai Tribunali nazionali di analizzare i casi113,

111 Cassese et al., Cassese’s International Criminal Law. p. 296ss. Flavia Lattanzi, “Il principio di

complementarietà”, in La corte penale internazionale: organi, competenza, reati, processo, org. Flavio Argirò, Giorgio Lattanzi, e Vito Monetti (Giuffrè Editore, 2006), 179–214. Jann K. Kleffner,

Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions (Oxford University Press, 2008).

p. 57.

112 Articolo 70

Reati contro l'amministrazione della giustizia

1. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sui seguenti reati commessi ai danni d ella amministrazione della giustizia se sono perpetrati intenzionalmente:

(a) fornire falsa testimonianza malgrado l'obbligo assunto di dire la verità in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1;

(b) presentare dementi di prova che le parti conoscono essere falsi o falsificati;

(c) subornare testi ostacolare o intralciare la libera presenza o testimonianza di un teste, attuare misure di ritorsione nei confronti di un teste per la sua testimonianza, o distruggere o falsificare elementi di prova o intralci are la raccolta di tali elementi;

(d) ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte allo scopo di obbligarlo o persuaderlo a non ottemperare, o ad ottemperare impropriamente ai suoi obblighi;

(e) attuare misure di ritorsione nei confronti di un funzionario della Corte per il dovere espletato da questi o da un altro funzionario;

(f) sollecitare o accettare retribuzioni illecite in qualità di funzionario o agente della Corte, in relazione alle proprie mansioni ufficiali.

113 Articolo 70

(....)

4. (a) Gli Stati Parte estendono le norme del loro diritto penale che sanzionano i reati contro l'intensità dei propri procedimenti investigativi e giudiziari ai reati contro l'amministrazione della giu stizia indicati nel presente Articolo commessi nel proprio territorio o da loro cittadini;

sempre che considerato pertinente.

Questo è stato il disegno, che, alla fine viene approvato. Finalizzato ad evitare la sovrapposizione tra l'organizzazione internazionale e i sistemi nazionali, stabilisce, soprattutto, un ordine di preferenza tra le istanze, senza trascurare la tutela dei diritti umani.

Infatti, in virtù del principio di complementarità, la Corte Penale Internazionale non avrà la prerogativa di esercitare la sua giurisdizione sui crimini contro l'umanità, quando i sistemi nazionali sono in grado e disposti a farlo. Con una tale politica, lo Statuto di Roma incoraggia gli Stati perché i suoi tribunali esercitino la propria giurisdizione in modo soddisfacente.

Tuttavia, la Corte Penale Internazionale potrà intervenire, una volta trovata l'incapacità o la non volontà di agire da parte della giurisdizione nazionale.

Per valutare l'incapacità di perseguire e giudicare, la Corte Penale Internazionale dovrà considerare, per esempio, le difficoltà incontrate dallo Stato per far comparire l'accusato, raccogliere le prove o concludere il processo. Per caratterizzare la mancanza di volontà di agire, la Corte dovrà osservare se la decisione nazionale è stata presa con l'intento di eludere qualcuno delle proprie responsabilità; o se c’è stato un ritardo ingiustificato nei processi nazionali, incompatibile con l'intento di portare qualcuno all’azione della giustizia; o se vi è evidenza di mancanza d’indipendenza o d’imparzialità dell’organo nazionale.

Per contrastare la complementarietà, lo Statuto di Roma ha previsto la possibilità dello Stato parte interessato sulla questione in oggetto, di contestare la competenza della Corte Penale Internazionale, anche se la decisione finale è, ovviamente, della stessa Corte.114

(b) su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterrà opportuno lo Stato Parte sottoporrà il caso alle sue autorità competenti ai fini del procedimento. Dette autorità competenti tratteranno tali casi con diligenza e mobiliteranno risorse sufficienti perché si possano svolgere con efficienza

114 Articolo 18 Decisione preliminare in ordine alla procedibilità

Quando alla Corte é stata segnalata una situazione ai sensi dell'articolo 13, capoverso a) ed il Procuratore ha determinato che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati che, in considerazione delle informazioni disponibili, sarebbero ordinariamente forniti di giurisdizione sui crimini in oggetto. Il Procuratore può informare a stali Stati in via riservata, e, se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle informazioni fornite agli Stati.

Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato può informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono essere costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono in rapporto con le informazioni notificate agli Stati. Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore, non decida di autorizzare le indagini .

La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo Stato può essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione, o in qualunque momento, qualora si

Infatti, la Procura, dopo essere a conoscenza del caso, deve notificare preventivamente gli Stati parte, così come informare le misure che la Corte sta prendendo115. Come risposta, lo Stato può fornire informazioni alla Corte Penale Internazionale sulle misure che sono state adottate sulla materia.116

Date queste informazioni, se la Procura decide che deve passare il caso allo Stato, quest'ultimo sarà tenuto a rispondere alle richieste e fornire i dati senza indugio. In caso contrario, se la Procura considera che debba procedere con l'indagine, dovrà chiedere l'autorizzazione da parte della Corte Penale Internazionale, potendo lo Stato parte questionare anche presso la Camera d’Appello della Corte la giurisdizione del Tribunale e l’ammissibilità del caso.117

La complementarità stabilita nello Statuto di Roma è un ragionevole punto di equilibrio tra la sovranità nazionali e la protezione internazionale dei diritti umani.

Ecco perché è stato previsto nello Statuto di Roma il primato del sistema giudiziario nazionale. Egli è l’istanza ovvia per garantire l'applicazione delle leggi, stabilite per gli abitanti di in un certo territorio, imponendo sanzioni adeguate attraverso processi che forniscono garanzie all’imputato. È della giurisdizione nazionale l’obbligo primario di promuovere e garantire il rispetto dei diritti umani.

Allo stesso tempo, la Corte Penale Internazionale rappresenta un'istanza di tutela e garanzia, in caso di fallimento o malfunzionamento del sistema giudiziario nazionale. La Corte Penale Internazionale è, quindi, l'ultima risorsa nel caso in cui le istituzioni nazionali non possano o non vogliano intervenire.118

sia verificato un rilevante mutamento delle circostanze per motivi attinenti al rifiuto o all'incapacità dello Stato di condurre le indagini.

Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre impugnazione avanti la Camera d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare in conformità - dell'articolo 82 paragrafo 2. L'appello può essere trattato con procedura d'urgenza.

Quando ha sospeso le indagini come previsto ai paragrafo 2, il Procuratore può richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle prorie indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali richieste senza indebito ritardo.

Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore può, eccezionalmente richiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una opportunità irripetibile di raccogliere importanti d'elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.

Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente articolo contro una decisione della Camera Preliminare, può eccepire l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento delle circostanze.

115Schabas, An Introduction to the International Criminal Court. p. 179 116Ibidem. p. 261ss

117 Statuto di Roma, Art. 18.4. (v. Nota 114).

118 Umberto Leanza, “The Rome Conference on the Establishment of Na International Criminal Court: A

Fundamental Step in the Strengthening of International Criminal Law”, in Essays on the Rome Statute of

the International Criminal Court, por Flavia Lattanzi e William Schabas, vol. I (Editrice il Sirente, 1999),