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in)compatibilità tra imprescrittibilità nello Statuto di Roma e il diritto

3.3 Imprescrittibilità nello Statuto di Roma

3.3.3 in)compatibilità tra imprescrittibilità nello Statuto di Roma e il diritto

Infine, valutiamo se la possibile adozione dell’imprescrittibilità dei reati definiti nello Statuto di Roma rappresenta un’eventuale violazione dell’ordine giuridico italiano e brasiliano.

Nel caso italiano, l'adozione d’imprescrittibilità causerebbe meno problemi che in Brasile, giacché la prescrizione non è prevista da alcuna norma costituzionale. Inoltre, l’ordinamento giuridico italiano già consente l’imprescrittibilità dei reati punibili con l’ergastolo116.

Nel caso brasiliano, la situazione si dimostra più complicata.

La Costituzione brasiliana stabilisce come imprescrittibili solo i crimini di razzismo e di azioni di gruppi armati, civili o militari, contro l'ordine costituzionale e lo Stato democratico. Lo Statuto di Roma intende come imprescrittibili i crimini di guerra, contro l’umanità, genocidio e aggressione.

Se partiamo dall'idea che la prescrizione è una garanzia fondamentale dell'imputato, la lista dei reati imprescrittibili derivata dalla Costituzione brasiliana sarebbe numerus clausus. Di conseguenza, non potrebbe essere ampliato, eccetto per emendamento costituzionale. O forse né per questa via ancora, visto che la Costituzione brasiliana non accetta gli emendamenti che sopprimono i diritti fondamentali117. In questo modo lo Statuto di Roma potrebbe essere considerato incostituzionale in questo senso.

Tuttavia, se si parte dall'idea che in Brasile da molto si è allontanato dalla comprensione che la prescrizione potrebbe essere considerata diritto soggettivo dell'imputato, i risultati potrebbero essere diversi.

Lo Stato può, infatti, in qualsiasi momento, regolare la materia (autolimitazione dell’ius puniendi) in modo diverso. Comunque, come in Brasile la prescrizione è considerata norma materiale (e non procedurale), dovrà rispettare l’irretroattività della legge penale più gravosa. Ad esempio, se il legislatore brasiliano estende il termine prescrizionale di un determinato reato, questo nuovo termine potrà

116 Art. 157, Codice Penale italiano.

essere applicato solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore di questa legge, e quelli anteriori saranno soggetti al termine previsto in precedenza.

Inoltre, la Corte Suprema brasiliana, custode della Costituzione Federale, ha avuto modo di precisare che la Costituzione federale, art. 5, XLII e XLIV, si è limitata a escludere i reati dell’incidenza materiale delle regole di prescrizione, senza vietare, in teoria, che la legge ordinaria crei altre ipotesi118.

Così, l’imprescrittibilità ai sensi della Costituzione ha come obiettivo vietare il legislatore ordinario di prevedere termini prescrizionali per i reati ivi elencati. Non vieta che il legislatore stabilisca altre ipotesi d’imprescrittibilità.

Infine, come lo Statuto di Roma possiede, almeno in Brasile lo status di legge ordinaria, si potrebbe affermare che i reati ivi previsti già avrebbero, nell'ordinamento giuridico nazionale, il carattere imprescrittibile119, almeno fino a quando non sopravenga la normativa nazionale regolando la materia in modo diverso.120

Nonostante si consideri che tali argomenti rimuovano gli ostacoli formali all'adozione dell’imprescrittibilità dei crimini di cui all'articolo 5 dello Statuto di Roma da parte del Brasile e Italia, non si può trascurare l'eventuale discussione sulla saggezza di una tale decisione.

L'imprescrittibilità nel Diritto Penale Internazionale per le più gravi lesioni ai diritti fondamentali non può basarsi esclusivamente sulla necessità, dinanzi ai crimini barbarici contro l'umanità, di garantire l'eternità della persecuzione come garanzia della

118 Supremo Tribunal Federal, RE 460971, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, giudicato il 13/02/2007

MAXIME:

I. Controllo incidente di incostituzionalità: riserva del plenario (CF, art. 97). ‘Interpretazione che limita l’applicazione di una norma ad alcini casi, mantenendola in relazione ad altri, non si identifica con la dichiarazione di incostituzionalità della norma che è quella che si riferisce all’ art. 97 della Costituzione.’ (cf. RE 184.093, Moreira Alves, DJ 05.09.97).

II. Citazione mediante pubblicazione e impostazione: sospenzione del processo e del corso del termine prescrizionale, a tempo indeterminato - C.Pr.Penal, art. 366, con il testo da L. 9.271/96. 1. Come ha deciso il Supremo Tribunale Federale, nel processo di Est. 1042, 19.12.06, la Costituzione Federale non vieta la sospensione della prescrizione a tempo indeterminato, nell’ipotesi dell’art. 366 del C.Pr.Penal.

2. L’indeterminazione del termine della sospensione non rappresenta, a rigore, ipotesi di imprescritibilità: non impedisce la ripresa del corso della prescrizione, solo la condiziona ad un evento futuro e incerto, situazione sostanzialmente diversa dall’imprescritibilità.

3. Inoltre, la Costituzione Federale si limita, nell’art. 5º, XLII e XLIV, a escludere i crimini che elenca dell’incidenza materiale delle regole della prescrizione, senza vietare, in teoria, che la legislazione ordinaria creasse altre ipotesi.

4. Non è il caso, nemmeno sottoporre il periodo di sospensione del quale tratta l’art. 366 del C.Pr.Penal al tempo della prescrizione in astratto perché "dal contrario, quello che si avrebbe in quest’ipotesi sarebbe una causa di interruzione, e non di sospensione."

5. RE fornito, per eliminare il limite temporale imposto alla sospensione del corso dell prescrizione. 119 Non fosse l’incompletezza della norma convenzionale quanto alle sanzioni applicabili alla luce del principio della legalità.

stessa umanità. Non vi è alcun desiderio di giustizia che possa nascondere la contraddizione interna di quest’argomentazione.

In realtà, dimenticare le esigenze dell'umanità dinanzi al più odiato criminale in nome della propria umanità, significa riconoscere che le garanzie non si applicano a tutti allo stesso modo. I trasgressori avrebbero un carico di protezione inferiore, come se potessero essere, a causa di quello che hanno fatto, meno umani. Si negano i diritti e le garanzie a chi commette determinati reati, etichettati come più rumorosi, come denuncia José Luiz Guzmán Dalbora. Siano aumentati i termini di prescrizione, ma non sia escluso nessuno dalla validità di questa garanzia.121

Secondo questa posizione, non ci sarebbero, pertanto, fondamenti ragionevoli per l’imprescrittibilità (almeno nel piano nazionale) perché allo stesso modo non c'è razionalità che sia coerente con l'idea di eterna persecuzione, nonostante il crimine sia uno dei più odiati. L’imprescrittibilità, quindi, sarebbe l’espressione di sentimenti di vendetta e punizione, o almeno una reazione oppressiva sugli oppressori, rendendo entrambi offensori. L'assoluta necessità di punizione – di cui l’imprescrittibilità è uno degli esponenti – non è in linea con gli ideali del proprio Stato di Diritto122.

Così, decorso il termine di prescrizione, rispondendo a un criterio di politica criminale, si presentano fondamenti perché uno Stato non punisca, soprattutto perché la punizione diventa superflua o inutile.

Tuttavia, finché sia mantenuta l'illusione che il Diritto Penale serve a risolvere conflitti, saranno previsti meccanismi di perpetuazione della colpa, come l'imprescrittibilità, come misura per combattere l'impunità123.

Però, misure come l’imprescrittibilità possono condurre il conflitto a una perpetuazione, creando sulla criminalità e sul criminale una persecuzione senza dilazioni temporali. Identificato il nemico, ora manca solo rimuovere il suo diritto ad avere diritti, proprio come egli avrebbe agito a detrimento delle sue vittime124.

L’imprescrittibilità serve a eternare i conflitti e può essere considerata un retrocesso dinanzi alla naturale evoluzione protettiva dei diritti umani e dell’attuale situazione dello Stato di Diritto in diversi paesi. Tuttavia, non si può esportare

121 Gusmán Dalbora, “Crimes Internacionais e Prescrição”.p. 194 122 Eberhardt, “(Im)prescritibilidade penal”. p. 70.

123 Ibidem. p. 70 124 Ibidem. p. 70.

automaticamente questi valori a uno spazio internazionale, in cui non ci sia il trinomio cittadino-società-Stato.

La Corte Penale Internazionale, quindi, non può essere equiparata, a scopi di prescrizione criminali, a un sistema interno completo di persecuzione penale che lascia il passare del tempo fulminare la possibilità di applicazione di sanzioni. Il carattere complementare, sussidiario e inter-statale della Corte Penale Internazionale non è compatibile con l'idea della perdita della sua giurisdizione a causa del passare del tempo in situazioni fuori del suo controllo.

In realtà, la Corte Penale Internazionale rappresenta un’ulteriore garanzia di tutela dei diritti umani. Come una seconda garanzia, non è ragionevole che sia diminuito il potere internazionale per forza dell’adozione della prescrizione. Inoltre, l'adozione dell'istituto della prescrizione penale nella giurisdizione internazionale non sarebbe facile da implementare a causa dell’eterogeneità come viene trattata la materia nei diversi paesi di cui consenso dipende il funzionamento della Corte Penale Internazionale.

Nella sfera domestica, nonostante l'adozione dell’imprescrittibilità possa rappresentare, in tesi, un retrocesso per quanto riguarda la tutela dei diritti degli imputati, il fatto è che essa è giuridicamente ammissibile. In Italia, ad esempio, già esiste l’imprescrittibilità per i reati considerati più gravosi, punibili con l’ergastolo (dato che la pena è l’ergastolo). Adottare l’imprescrittibilità dei crimini previsti nello Statuto di Roma, pertanto, non si scontra con il trattamento già ammesso ad altri reati, bastando a ciò un’attuazione legislativa.

In Brasile, al contrario, come si è visto, si ammette l’imprescrittibilità di crimini come il razzismo (la cui pena massima non supera 5 anni) e le azioni di gruppi civili o militari armati, contro l'ordine costituzionale e lo Stato democratico (che non conta neanche su una tipificazione precisa nell’ordinamento giuridico nazionale). Pertanto, l'adozione dell’imprescrittibilità dei crimini di cui all'articolo 5º dello Statuto di Roma – senza dubbio più gravi di quelli previsti nella Costituzione brasiliana – prima di essere considerato un retrocesso umanitario, servirebbe a dimostrare altri criteri di imprescrittibilità (più proporzionali perché relativi alla gravità del crimine e della pena) di quelli utilizzati dal Costituente nazionale.

CAPITOLO IV

LA CONSEGNA E L’ERGASTOLO NELLO STATUTO

DI ROMA E L’EVENTUALE INCOMPATIBILITÀ CON

IL DIRITTO NAZIONALE