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PARTE SECONDA

2. I nuovi regolamenti (UE) n 2016/1103 e 2016/1104 relativi ai regimi patrimoniali sia tra coniugi che nelle unioni registrate

2.2. Ambito di applicazione e definizion

Come per gli atti normativi sinora esaminati e per quelli che si esamineranno, prima di individuare la disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni ivi racchiusa, è d’uopo soffermarsi brevemente sul campo di applicazione e su alcune definizioni di interesse generale.

Per quanto concerne il primo aspetto, l’art. 1 di entrambi i regolamenti nel circoscrive l’applicabilità. Il regolamento n. 2016/1103 afferma che le sue disposizioni sono applicabili «ai regimi patrimoniali tra coniugi». Come per tutti gli altri regolamenti sin qui esaminati e che si esamineranno, esso non si applica alla materia fiscale, doganale ed amministrativa. Ne sono escluse, altresì, specifiche materie anche in ragione dell’esistenza, al riguardo, di attinormativi ad hoc, quali: la capacità giuridica delle persone; l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; le obbligazioni alimentari; la sicurezza sociale; il diritto trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso; la natura dei diritti reali; nonché qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione e gli effetti dell’iscrizione o della mandata iscrizione di tali diritti in un registro. È evidente, dunque, che ferme tali esclusioni, l’ambito di applicazione di siffatto atto deve ricomprendere tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti sia la gestione quotidiana dei beni dei coniugi sia e soprattutto la «liquidazione

del regime patrimoniale»499 dopo lo scioglimento del vincolo coniugale o dopo la morte di uno dei coniugi, aspetti questi che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti n. 1215/2012, n. 2201/2003, n. 4/2009 e n. 650/2012.

498Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio del 9 giugno 2016 che autorizza una cooperazione rafforzata

nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, in GUUE, L 159 del 16 giugno 2016, p. 16.

499 Di interesse e di aiuto nell’interpretazione è, in tal senso, il considerando n. 18 del regolamento n.

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Nel stesso senso dispone l’art. 1 del regolamento n. 2016/1104 con l’ovvia differenza che il termine «coniuge» è chiaramente sostituito dal termine «partner» ed il termine «matrimonio» è sostituito da «unione registrata». Analogamente all’altro regolamento, il termine «effetti patrimoniali» deve essere inteso in senso ampio, coprendo tutti i rapporti patrimoniali, quali la gestione e la liquidazione del regime patrimoniale, durante l’unione e al suo scioglimento500 ed escludendo le questioni ad essi correlate501.

La necessità di dare vita ad una disciplina processual-civilistica europea uniforme, in questo settore, è ancor più evidente, atteso che gli ordinamenti degli Stati membri disciplinano (o a volte non attribuiscono alle stesse alcun valore giuridico) le forme di unione diverse dal matrimonio. Peraltro, il regolamento, proprio in ragione di siffatta eterogeneità, opera una distinzione tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti ad una pubblica autorità e coppie che vivono in una unione di fatto, escludendo dal suo ambito di applicazione le seconde502.

Infine, il regolamento n. 2016/1103 non fornisce una definizione autonoma di «matrimonio» che è demandata ai singoli ordinamenti nazionali503, mentre precisa che il termine «regime patrimoniale» deve essere inteso in modo autonomo e quindi deve comprendere il regime dei beni e tutti i rapporti patrimoniali, come disciplinati dalle legislazioni nazionali, tra i coniugi ma anche nei confronti dei terzi, che derivano dal matrimonio o dal suo scioglimento504.

Parimenti, il regolamento n. 2016/1104 lascia la definizione di «unione registrata» agli Stati membri, con le precisazioni innanzi riportate.

2.3. Riconoscimento ed esecuzione

Al fine di garantire l’effetto utile delle disposizioni ivi contenute, come per tutti i regolamenti oggetto di trattazione nel presente lavoro, anche due recentissimi atti in esame prevedono norme che si occupano del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni del tutto simili a quelle degli altri strumenti dell’Unione europea nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile505.

500 Art. 3, par. 1, lett. b) e consideranda nn. 18 e 19 del regolamento n. 2016/1104. 501 Art. 1 del regolamento n. 2016/1104.

502 In tal senso il considerando n. 16 del regolamento n. 2016/1104, il quale afferma che «Sebbene siano

legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire norme ad esse applicabili in uno strumento dell’Unione».

503 Considerando n. 17 del regolamento n. 2016/1103.

504 Art. 3, par. 1, lett. a) e considerando n. 18 del regolamento n. 2016/1103.

505 In tal senso il considerando n. 55 del regolamento n. 2016/1104 e considerando n. 56 del regolamento

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Le disposizioni in materia sono identiche per entrambi i regolamenti.

L’art. 36 (di entrambi i regolamenti) riconferma l’automaticità del riconoscimento, stabilendo che «le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati

membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare».

Indipendentemente dal meccanismo del riconoscimento automatico delle decisioni, l’art. 36, parr. 2 e 3, prevede che «ogni parte interessata» ha la facoltà di instaurare un procedimento giudiziale volto a far dichiarare che la decisione deve essere riconosciuta, utilizzando la procedura prevista dagli artt. 44-57.

Da ciò si comprende che la disciplina del riconoscimento delle decisioni si basa su un effetto automatico fondato sulla presunzione dell’esistenza dei requisiti affinché la pronuncia possa spiegare i suoi effetti anche negli altri Stati membri, tuttavia è fatta salva la possibilità, in caso di contestazione, di intentare un procedimento per farne dichiarare la riconoscibilità.

Il procedimento per il riconoscimento è disciplinato dalle disposizioni relative all’esecutività delle decisioni ed in particolare da quelle attinenti all’opposizione alla dichiarazione di esecutività. I regolamenti non individuano specificamente quali siano i giudici competenti, all’interno di ciascuno Stato membro, per la decisione sul riconoscimento, ma sarà ciascuno Stato membro a decidere il giudice competente ed il procedimento da adottare e a comunicarli alla Commissione europea ai sensi dell’art. 64 entro il 28 aprile 2018.

L’art. 37, sempre identico per entrambi gli atti, enuclea i motivi di diniego del riconoscimento che sono gli stessi anche per l’esecuzione. Si tratta, in linea generale, degli stessi motivi previsti dagli altri regolamenti in materia di cooperazione giurisdizionale in materia civile e commerciale, con connotazioni e particolarità pressoché identiche. Dunque, i motivi che vengono in rilievo in caso di contestazione sono la contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento, il rispetto dei diritti di difesa, l’incompatibilità con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento o con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione sia riconoscibile nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento506.

506 È evidente che, come accaduto per le disposizioni regolamentari disciplinanti i diversi settori della

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Al pari degli altri regolamenti in vigore (relativamente a settori differenti) nello Spazio giudiziario europeo settori differenti, è escluso il riesame della competenza del giudice dello Stato membro d’origine507 e del merito della decisione508.

Per quanto concerne l’esecuzione, a sommesso parere di chi scrive, sembra essere stato fatto un passo indietro rispetto alla disciplina generale in materia civile e commerciale del regolamento n. 1215/2012. Invero, l’art. 42 non prevede l’estensione dell’esecutività originaria della decisione, bensì stabilisce che per l’esecuzione di una decisione, emessa in uno Stato membro e ivi esecutiva, occorre presentare un’istanza nello Stato richiesto per chiedere la dichiarazione di esecutività di tale decisione, secondo la procedura di cui agli artt. da 44 a 57. Le decisioni emesse nei settori disciplinati da entrambi i regolamenti non producono soltanto effetti dichiarativi per i quali l’automaticità del riconoscimento ne comporta, de facto, l’altrettanto automatica esecuzione509. Si tratta di decisioni che comportano il prodursi di effetti costituivi e di modifica di diritti esistenti, pertanto l’esecuzione non è una automatica conseguenza del riconoscimento.

Da un punto di vista strettamente procedurale, per entrambi i regolamenti, la procedura volta a chiedere l’esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ex art. 45, par. 1 e la competenza territoriale è determinata dal luogo del domicilio della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione o dal luogo dell’esecuzione (ex art. 44, par. 2). La domanda deve essere corredata da una copia autentica della decisione che si pone in esecuzione, nonché dall’attestato rilasciato dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo che verrà elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’art. 67, par. 2 (di entrambi i regolamenti).

L’art. 46 (sempre di entrambi gli atti) stabilisce che in caso di mancata produzione dell’attestato di cui sopra, l’autorità giurisdizionale, o comunque l’autorità competente, fissa un termine per la sua presentazione oppure, in relazione alle circostanze del caso, potrà decidere se accettare o meno un atto equivalente, oppure, se ritiene di disporre di tutte le informazioni necessarie, può dispensare la parte istante dal produrlo. Su richiesta della stessa autorità dovrà essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti.

aiuto interpretativo la giurisprudenza della Corte di giustizia che, certamente – soprattutto per la delicatezza e la particolarità della materia – sarà chiamata sovente a pronunciarsi.

507 Art. 39 di entrambi i regolamenti. 508 Art. 40 di entrambi i regolamenti.

509 Come avviene per le decisioni riguardanti lo scioglimento dl vincolo matrimoniale ai sensi del

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Espletate siffatte formalità la decisione – ex art. 47 – viene dichiarata esecutiva. Si tratta di un procedimento inaudita altera parte, atteso che ai sensi dell’ultimo periodo di tale articolo, «la parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del

procedimento, presentare osservazioni».

La decisione relativa alla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività deve essere «immediatamente» comunicata all’istante secondo le modalità previste dalle norme processuali degli Stati membri. Sulla parte istante ricade l’onere di notificare o comunicare alla parte esecutata la dichiarazione di esecutività.

Avverso la decisione che si pronuncia sull’esecutività sarà possibile proporre ricorso, la cui procedura è rimessa alla legislazione processuale degli Stati membri. Tale procedimento, precisa l’art. 49, par. 2, si svolge nel rispetto del contraddittorio.

Il par. 5 di quest’ultimo articolo detta i tempi per la proposizione del ricorso510

contro la dichiarazione di esecutività, stabilendo che esso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa, precisando che se la notifica o la comunicazione deve essere fatta in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata l’esecutività, il termine è di sessanta giorni, improrogabile. Il dies a quo è il medesimo.

Anche in tali due regolamenti viene garantito il doppio grado di giudizio, infatti, l’art. 50 prevede la possibilità di impugnare la decisione sul ricorso nei modi, secondo la procedura e dinanzi agli organi che comunicheranno gli Stati membri.

È prevista, altresì la possibilità di sospendere il procedimento di esecuzione come quello di riconoscimento, nonché l’adozione di provvedimenti provvisori o cautelari senza che in tal caso sia necessaria la dichiarazione di esecutività. È possibile, altresì, dare esecuzione anche ad una sola parte della decisione.

Un’ultima considerazione va fatta in relazione alla circostanza che in alcuni ordinamenti le questioni patrimoniali sono trattate da autorità non giudiziarie; per tali ragioni l’art. 58 di entrambi i regolamenti disciplina l’accettazione degli atti pubblici, stabilendo che hanno la stessa efficacia probatoria in tutti gli Stati membri e che producono gli effetti più comparabili, salva la contrarietà all’ordine pubblico. L’esecutività degli atti pubblici511 e delle transazioni giudiziarie512 segue la procedura richiesta per le decisioni.

510 Questa è una novità rispetto ad altri atti vincolanti che si occupano della cooperazione giurisdizionale

in materia civile e commerciale.

511 Art. 59 di entrambi i regolamenti. 512 Art. 60 di entrambi i regolamenti.

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CAPITOLO III

La «circolazione» delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie nel regolamento (UE) n. 650/2012

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