• Non ci sono risultati.

L’efficacia esecutiva degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie

IL NUOVO REGIME DELLA «LIBERA CIRCOLAZIONE» DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE ED EXTRAGIUDIZIAL

B) La «circolazione» degli effetti esecutivi delle decisioni straniere 1 L’abolizione dell’exequatur e l’equivalenza esecutiva

5. L’efficacia esecutiva degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie

Il regolamento dedica il capo IV agli «atti pubblici e transazioni giudiziarie», disponendo una disciplina speciale per il riconoscimento degli effetti esecutivi sia degli atti pubblici relativi ai rapporti civili e commerciali formati in uno Stato membro, sia delle transazioni giudiziarie concluse davanti al giudice di uno Stato membro che abbiano efficacia esecutiva nell’ordinamento di origine.

322 In tal senso vanno le considerazioni di S. M. CARBONE, C. E. TUO, Il nuovo spazio giudiziario

europeo, op. cit., p. 349 e F.SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere, op. cit., p. 393, i quali evidenziano che nel nostro ordinamento il problema dovrebbe sorgere, in particolare, nel caso in cui il debitore abbia già ricevuto notifica del precetto ed intenda far valere, in opposizione ad esso, sia i motivi di diniego di cui al regolamento, sia quelli di cui al codice di rito. In considerazione della designazione del Tribunale ordinario quale autorità competente per il procedimento di cui agli art. 46 e ss. e del carattere funzionale ed esclusivo che caratterizza la competenza di tale autorità giurisdizionale, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. resti lo strumento per far valere l’inesistenza del diritto dell’istante a procedere all’esecuzione forzata, ma che in tale sede non potrebbero essere dedotti i motivi di diniego di cui agli artt. 45-46 del regolamento, rientranti appunto nella competenza funzionale dell’autorità giurisdizionale di cui all’art. 47, con la conseguenza che la fondatezza di tali motivi deve essere giudicata dal Tribunale ordinario territorialmente competente, in apposito giudizio da esperirsi ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. Il giudice investito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dovrà procedere, sulla base dell’art. 44 del regolamento, al coordinamento tra di due suddetti giudizi, adottando – su istanza di parte – le misure limitative o sospensive dell’esecuzione che ritenga appropriate, anche il relazione alla valutazione (prima

120

La «circolazione» dell’efficacia esecutiva di tali atti nello Spazio giudiziario europeo gode dello stesso regime agevolato attribuito alle decisioni straniere, a condizione che siano soddisfatti i presupposti previsti dalle norme del capo IV.

Ai fini della determinazione di «atto pubblico», l’art. 58 va letto in combinato disposto con l’art. 2, lett. c) del regolamento Bruxelles I bis. In virtù di siffatta lettura congiunta, gli atti pubblici che beneficiano di tale regime agevolato di «circolazione» sono i documenti perfezionatisi con l’intervento di una pubblica autorità che ne attesti l’autenticità, non solo in relazione agli aspetti formali, ma anche in merito ai contenuti, e che siano esecutivi nello Stato di origine.

In relazione a questo ultimo requisito, la Corte di giustizia nel caso Coursier ha evidenziato che non si tratta di un vero e proprio elemento costitutivo necessario per la qualificazione di un determinato documento al fine di essere ricondotto alla nozione di «atto pubblico», ma soltanto un presupposto o una condizione per l’esecuzione in Stati diversi da quello di formazione.

Elemento fondamentale, invece, per la qualificazione di un atto quale «atto pubblico» è l’autenticità dell’atto, la quale va riferita all’attestato di pubblica autorità non solo dell’autenticità della firma, ma anche della effettiva consapevolezza delle parti in merito al contenuto dell’atto. Alla formazione dell’atto pubblico contribuiscono non solo le parti ma anche e soprattutto del soggetto chiamato a riceverlo nell’esercizio della sua funzione di documentazione attribuitagli dalla legge323.

Ciò non basta. Affinché, infatti, l’atto pubblico possa «circolare» nello Spazio giudiziario europeo è necessaria l’attestazione di «autenticità» da parte di «un’autorità pubblica» o di «altra autorità a tal fine autorizzata». Il regolamento non contiene precisazioni in ordine a questo requisito, ma la Corte di giustizia in passato ha affermato che un titolo di credito, esecutivo nello Stato di origine, non rappresenta atto autentico ai fini della normativa in materia di «circolazione» delle decisioni, laddove la sua autenticità non sia attestata da un’autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato in cui si è formato324. Si tratta di una nozione tendenzialmente restrittiva che non consente di ricomprendervi un atto autonomamente concluso tra i privati di cui la pubblica autorità si è limitata ad autenticare la sottoscrizione senza verificare l’effettiva consapevolezza delle parti in merito ai contenuti.

323 Per quanto concerne l’Italia, tale definizione coincide con la definizione data nel nostro ordinamento

dagli artt. 2699-2700 c.c.

121

Come anticipato, il regime di «circolazione» degli «atti pubblici autentici» è identico a quello dei provvedimenti giurisdizionali. L’art. 58 stabilisce che «gli atti

pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività». In ciò,

dunque, consiste anche per tali atti, la vera innovazione posta in essere dal nuovo regime. Infatti il vecchio regolamento, all’art. 57 prevedeva una procedura intermedia di exequatur ai sensi degli artt. 38 e ss. del regolamento n. 44/2001, procedura oggi completamente eliminata dalla Refonte325.

Anche contro l’esecuzione degli atti pubblici autenticati stranieri è possibile opporsi avviando il procedimento di cui agli artt. 47 e ss. del regolamento n. 1215/2012 che, con riguardo all’Italia, dovrà essere proposto dinanzi al Tribunale ordinario territorialmente competente secondo i criteri indicati per l’esecuzione delle decisioni.

In tal caso, l’unico motivo ostativo è contrarietà dell’esecuzione degli atti in questione con l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Il medesimo regime opera in relazione alle «transazioni giudiziarie» che, secondo la definizione di cui all’art. 2, lett. b) del regolamento n. 1215/2012 sono le «transazioni approvate dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro o concluse davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento» che abbiano ad oggetto questioni afferenti la materia civile e commerciale. A tal proposito, molto prima della

Refonte, la Corte di giustizia, nel caso Solo Kleinmotoren GmbH, aveva affermato che la

«mancata assimilazione di tali atti alle sentenze non ne preclude la loro libera circolazione» nello Spazio giudiziario europeo326.

A tal proposito, infatti, l’art. 59 afferma che «le transazioni giudiziarie aventi

efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono esecutive negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici». Anche per tali tipologie di atti, l’unico

motivo di in grado di contrastarne la «circolazione» è il contrasto con l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Infine, l’art. 60, con una disposizione comune ad entrambe le tipologie di atti, stabilisce che «l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente nello Stato membro di

origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il

325 Con riferimento all’ordinamento italiano, l’automaticità del riconoscimento comporta che, in

occasione del deposito presso l’archivio notarile di atti pubblici stranieri autenticati, la procedura a tal fine rilevante, contenuta nella legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, non può essere utilizzata per operare un controllo di legalità prodromico rispetto all’iscrizione dei registri.

122

modulo di cui all’allegato II, contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria».

C) Il titolo esecutivo europeo dopo il regolamento n. 1215/2012: il regime

Outline

Documenti correlati