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Il principio del riconoscimento automatico delle decisioni: accertamento in via principale ed accertamento in via incidentale

IL NUOVO REGIME DELLA «LIBERA CIRCOLAZIONE» DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE ED EXTRAGIUDIZIAL

3. Il principio del riconoscimento automatico delle decisioni: accertamento in via principale ed accertamento in via incidentale

Con l’abolizione di qualsivoglia preventiva procedura intermedia, il regolamento 1215/2012 ha rafforzato la presunzione di efficacia della decisione adottata in uno Stato membro diverso da quello richiesto. Pertanto, l’impatto in quest’ultimo si manifesta nella duplice prospettiva, da un lato del riconoscimento e, dall’altro, dell’efficacia esecutiva. Nel regolamento le due discipline sono autonome ma le condizioni ostative all’efficacia della sentenza straniera sono le stesse per entrambe.

Nel sistema Bruxelles I, la natura automatica del riconoscimento delle decisioni era presente e non implicava l’esenzione da qualsivoglia controllo giudiziario ma soltanto che esso fosse eventuale, successivo e non costitutivo. Ciò è rimasto invariato nella rifusione.

Gli artt. 36 e 39 del nuovo regolamento impongono, rispettivamente, l’automaticità del riconoscimento – prevista sin dalla Convenzione del 1968 – e dell’esecuzione (a condizione che, come detto, «la decisione emessa in uno Stato membro [sia] esecutiva in

tale Stato membro») delle decisioni straniere, senza che a tal fine sia necessario il ricorso a

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sempre valido il principio secondo cui l’esecutività della sentenza deve essere intesa in astratto, non rilevando, al contrario, la sua concreta eseguibilità nello Stato membro di origine202.

Novità di maggior rilievo è certamente quella contenuta nell’art. 45, par. 4 del

Recast, il quale consente di presentare in via principale una domanda di diniego del

riconoscimento, al fine di impedire che si producano gli effetti di cosa giudicata della decisione straniera. Tale domanda deve essere presentata alla stessa autorità competente per giudicare di una c.d. domanda di diniego dell’esecuzione ed in conformità alla stessa procedura prevista per quest’ultima. Tale nuova previsione va a colmare una lacuna del vecchio regolamento, il quale lasciava aperta la questione se, nel silenzio dello stesso, fosse possibile chiedere l’accertamento negativo della riconoscibilità di una sentenza straniera sulla base dei singoli ordinamenti nazionali. Il regolamento n. 1215/2012 supera il dubbio prevedendo l’eguaglianza tra i mezzi a disposizione della parte che richiede il riconoscimento e di quello che lo contesta203.

Invero, una parte della dottrina ha ritenuto che la possibilità di presentare una domanda di diniego del riconoscimento produce una forte incidenza anche sull’esecuzione, atteso che la decisione sul diniego del riconoscimento sarebbe in grado di paralizzare tout

court la «circolazione» delle decisioni e di impedire l’inizio di una procedura esecutiva204.

Tale interpretazione, però, non risulta convincente; alla luce del principio dell’esecuzione diretta delle decisioni straniere è difficile immaginare che le autorità competenti per l’esecuzione non diano corso ad essa, in presenza di un creditore che, anche in mala fede, ponga la sentenza straniera in esecuzione nonostante la decisione di diniego del riconoscimento205. Inoltre, si deve evidenziare che, l’effetto preclusivo non si verificherebbe in ogni caso con riferimento a quei motivi ostativi che sono suscettibili di mutamento nel tempo, quali ad esempio il contrasto con l’ordine pubblico o il conflitto di giudicati, e per i quali non sarebbe ammessa la riproponibilità della domanda a seguito del

202 Al riguardo si leggano Corte di giustizia, sentenza del 29 aprile 1999, causa C-267/97, Eric Coursier c.

Fortis Bank SA, e sentenza del 13 ottobre 2011, causa C-139/10, Prism Investments BV c. Jap Anne Van der Meer.

203 Si tratta di una previsione analoga a quella predisposta dall’art. 21, par. 3 del regolamento Bruxelles II

bis di cui si tratterà nel prosieguo.

204 In tal senso si leggano, C. SILVESTRI, Recasting Bruxelles I, op. cit., p. 688; A. LEANDRO, Prime

riflessioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012, op. cit., p. 618; F.CADET, Le nouveau règlement Bruxelles I,

op. cit., p. 771.

205 A.MALATESTA,N.NISI, Le novità in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, in A.

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mutamento delle circostanze di fatto206. Tra l’altro, si porrebbe comunque un problema di

coordinamento tra il procedimento in corso sul diniego del riconoscimento ed il promuovendo procedimento di diniego dell’esecuzione. Tale coordinamento è rimesso alle norme processuali degli Stati membri alla luce dei (forse troppi) rinvii che il regolamento fa al diritto nazionale.

In virtù di siffatte considerazioni, dunque, la nuova domanda di diniego del riconoscimento ha una certa utilità per impedire la produzione degli effetti di sentenze di accertamento e costitutive, ma presenta meno interesse nel caso di sentenza di condanna.

Benché le condizioni ostative indicate dall’art. 45 del regolamento n. 1215/2012 riproducano quasi integralmente quelle del regolamento n. 44/2001, il relativo accertamento, costituente il c.d. merito processuale, mantiene solo in parte la continuità con la disciplina tradizionale del sistema Bruxelles I. Come si vedrà, vi sono due diverse modalità di verifica del merito processuale, a seconda che il controllo avvenga in via autonoma, cioè principale, oppure nel corso di un procedimento pendente ed abbia, dunque, natura incidentale.

Con disposizione innovativa, dunque, rispetto al sistema previgente, il procedimento in questione, essenzialmente volto all’accertamento dell’assenza di alcuno dei motivi di diniego del riconoscimento (o dell’esecuzione) quali risultano enucleati, come detto e come si vedrà, dall’art. 45 del regolamento medesimo, può essere avviato da un soggetto interessato a far valere la sentenza straniera anche autonomamente, cioè prima ed a prescindere dalle contestazioni che possono essere sollevate contro la sentenza dalla parte contro cui si intende invocarla207. Il regolamento n. 1215/2012 non fissa alcun termine per la proposizione di detta azione ma rinvia, per la disciplina dei suoi aspetti procedurali, alle disposizioni relative al procedimento di opposizione all’esecuzione. Inoltre, in conformità con il principio della continuità degli effetti di giudicato al quale è informato il regime in esame, l’azione di cui all’art. 36, par. 2 è esperibile fino a quando sia configurabile, per l’appunto, un interesse dell’istante a giovarsi degli effetti costitutivi, o di modificazione giuridica, propri della decisione straniera secondo l’ordinamento di origine.

206 A.MALATESTA,N.NISI, Le novità in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni,in A.

MALATESTA, La riforme del regolamento Bruxelles I, op. cit., p. 139; O. LOPES PEGNA, I procedimenti

relativi all’efficacia delle decisioni straniere, op. cit., pp. 295 ss.

207 Il riferimento è all’art. 36, par. 2 del regolamento n. 1215/2012. S.M.CARBONE,C.E.TUO, Il nuovo

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Com’è evidente, dunque, la parte che presenta il ricorso deve – sempre ai sensi dell’art. 36, par. 2 – avere un «interesse ad agire», il quale non necessariamente comporta che la parte istante debba essere presente nel procedimento straniero e ne risulti vittoriosa ma è sufficiente che, dal provvedimento giurisdizionale straniero, essa possa trarne effetti favorevoli rispetto ad una situazione giuridica che la riguarda o che, comunque, possa essere volta disciplinare e/o chiarire la posizione giuridica dei soggetti con i quali tale parte interessata ha rapporti.

In concreto si tratta di un procedimento (in questo caso preventivo) volto all’accertamento dell’idoneità del provvedimento straniero a spiegare i propri effetti di giudicato nell’ordinamento dello Stato UE nel quale la parte istante intende giovarsene, procedimento da promuovere in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 47 e ss., che il regolamento prescrive per l’ipotesi in cui i motivi di diniego enunciati dall’art. 45 siano invocati in opposizione all’esecuzione208.

Invero, vi possono essere dei casi in cui la parte nei confronti della quale è operata la contestazione ha interesse ad utilizzare la sentenza straniera ed a richiederne il riconoscimento ai soli fini della decisione in relazione ad un altro rapporto controverso nell’ambito di un diverso procedimento caratterizzato da un differente petitum. In tali circostanze si dà vita ad un accertamento in via incidentale. La sentenza straniera viene, dunque, invocata – dal convenuto in via d’eccezione e dall’attore in via pregiudiziale – rispetto all’affermazione del diritto fatto valere in giudizio. È evidente che la questione si pone se l’efficacia della decisione di uno Stato membro viene invocata nel corso di un processo avviato in un altro Stato membro. L’art. 36, par. 3 del regolamento n. 1215/2012 limita la possibilità di tale accertamento incidentale alla sola eventualità che sia sollevata nel corso di un processo un’eccezione di diniego di riconoscimento della decisione straniera209. Tale formulazione, diversa dal regolamento Bruxelles I, accentua la presunzione di efficacia della decisione straniera, ma lascia inalterata la natura meramente incidentale della lite sull’eccezione, nel senso di assorbire l’accertamento del merito processuale – limitatamente alle condizioni ostative evidenziate dall’opponente – nella competenza dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende la causa principale. Nello specifico, è bene precisare che, l’accertamento del merito processuale si inserisce nel

208 F.CADET, Le nouveau règlement Bruxelles I, op. cit., p. 772. S.M.CARBONE,C.E.TUO, Il nuovo

spazio giudiziario europeo, op. cit., p. 327.

209 Il corrispondente art. 33, par. 3 del regolamento n. 44/2001 (riconfermando l’art. 26, par. 3 della

Convenzione di Bruxelles del 1968) si riferiva genericamente all’ipotesi che nella causa principale venisse fatta richiesta di riconoscimento.

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processo di cognizione o di esecuzione avviato nel foro, senza nessun bisogno di modificare le funzioni proprie dell’autorità giudiziaria adita poiché non dà luogo ad alcun accertamento con valenza di giudicato210.

Per ragioni di economia processuale, l’art. 36, par. 3 prevede che quando l’esito di un procedimento pendente davanti ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere anche sulla riconoscibilità della decisione. Con riguardo al procedimento nel quale è invocata una decisione straniera, l’art. 38 prevede poi una nuova ipotesi di sospensione (lett. b) – oltre a quella tradizionale che può essere richiesta allorquando la decisione straniera sia impugnata nello Stato membro di origine (lett. a) – nel caso in cui sia stata presentata una domanda principale di accertamento dei motivi ostativi al riconoscimento ai sensi dell’art. 36, par. 2 o art. 45, par. 4. Tale sospensione, pur sempre rimessa ad una valutazione discrezionale dell’autorità giurisdizionale, si fonda su un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sul riconoscimento e il procedimento in cui viene invocata la decisione straniera211. Pertanto, essa deve essere coordinata con l’art. 36, par. 3, nel senso che la sospensione ai sensi dell’art. 38, lett. b) si potrà avere soltanto se il giudizio in via principale sul riconoscimento risulta già pendente e non è più consentita dalla lex fori la riunione dei procedimenti212.

In virtù del nuovo regolamento la riconoscibilità della sentenza straniera può anche costituire l’oggetto di un giudizio principale di accertamento che può essere positivo o negativo.

Per quanto riguarda l’accertamento positivo in via autonoma, il suo avvio richiede un processo autonomo di accertamento dinanzi ad un’autorità precostituita per legge avviato sulla base di uno specifico interesse ad agire giustificato dalla disciplina uniforme. L’art. 36, par. 2, infatti, prevede che «ogni parte interessata» possa «chiedere una

decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all’art. 45». Si

tratta, dunque, della titolarità del soggetto avente interesse a presentare una domanda preventiva di accertamento positivo del merito processuale. La disposizione non presuppone necessariamente l’avvenuta contestazione della decisione.

210 Per più ampie ed approfondite considerazioni di veda, F.SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle

decisioni straniere, op. cit., p. 367.

211 P.FRANZINA, Litispendenza e connessione, op. cit., p. 622.

212 In tal senso, E. D’ALESSANDRO, Il titolo esecutivo europeo nel regolamento n. 1215/2012, in C.

BESSO,G.FRUS,G.RAMPAZZI (a cura di), Trasformazioni e riforme del processo civile, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 333 ss.

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Pertanto, la parte che ha interesse a far valere tutti gli effetti della sentenza straniera, di cui sono contestati i requisiti di riconoscibilità, dovrà necessariamente utilizzare il riconoscimento in via principale quale unico rimedio azionabile per consolidare definitivamente gli effetti di giudicato e garantire l’efficacia esecutiva della sentenza straniera. Il procedimento è quello di cui agli artt. 47 ss. del regolamento n. 1215/2012213.

È evidente, invece, che l’accertamento negativo in via principale è esperibile da qualunque soggetto abbia interesse contrario a tale riconoscimento, anche prima che l’avente diritto abbia formalmente assunto alcuna iniziativa volta a giovarsi nei suoi confronti degli effetti della sentenza medesima. In altri termini, la parte contro cui la sentenza è, o potrebbe essere invocata, può proporre un’azione volta a farne dichiarare la non riconoscibilità per uno dei motivi di cui all’art. 45 del regolamento n. 1215/2012 anche in via principale, mediante l’instaurazione di un giudizio che nella versione precedente al

Recast non era ammissibile.

Nel silenzio del regolamento circa il termine entro cui presentare la domanda, autorevole dottrina214 afferma che essa è proponibile in qualunque momento, anche prima, che gli effetti (di giudicato o esecutivi) della sentenza in questione siano fatti valere dall’avente diritto.

Senza soluzione di continuità con il vecchio regolamento, anche nel Recast si prevede che l’impugnazione della sentenza straniera nell’ordinamento di origine abilita l’autorità giurisdizionale, richiesta di pronunciarsi (in via incidentale o principale) sulla sussistenza o insussistenza dei motivi di diniego del riconoscimento, a sospendere il relativo procedimento. Ove l’accertamento della ricorrenza di uno o più motivi debba compiersi in via incidentale, ai sensi della nuova disciplina, tale sospensione può essere disposta anche nel caso in cui l’accertamento positivo o negativo della riconoscibilità della sentenza straniera sia fatto oggetto di una domanda a titolo principale.

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