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Materie civili e commerciali escluse: stato, capacità e regime patrimoniale tra coniug

5. Ambito di applicazione ratione materiae

5.2. Materie civili e commerciali escluse: stato, capacità e regime patrimoniale tra coniug

Il secondo paragrafo dell’art. 1 del regolamento in commento ne circoscrive ulteriormente l’ambito di applicazione ratione materiae escludendone alcuni rapporti che astrattamente sono riconducibili alla «materia civile e commerciale».

Al fine di comprendere la portata applicativa di tali limiti, che devono per forza sussistere in ragione delle differenti discipline adottate dagli Stati membri, occorre precisare che talune delle materie escluse dalla disciplina generale sono regolamentate da atti settoriali vincolanti. Pertanto, le norme generali del regolamento n. 1215/2012 vanno lette in un’ottica intertestuale con la disciplina contenuta nei regolamenti settoriali al fine di evitare sovrapposizioni. Nei casi in cui non vi è un’espressa formulazione normativa che chiarisca la portata dell’esclusione settoriale, la qualificazione va fatta nei termini restrittivi affermatisi sotto la vigenza del sistema Bruxelles I, del quale la Corte ha valorizzato la portata generale. Infatti, nella già menzionata sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines AS, la Corte precisa che «Le esclusioni dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001

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configurano delle eccezioni che, al pari di qualunque eccezione, e alla luce dell’obiettivo del regolamento in parola, ossia conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle decisioni, devono essere assoggettate ad interpretazione restrittiva»71.

Il primo settore escluso riguarda «lo stato e la capacità delle persone fisiche, il

regime patrimoniale fra coniugi o derivanti da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio». L’eccezione copre, dunque, il

c.d. statuto personale delle persone fisiche, cioè tutti quegli atti e quelle procedure che trovano il loro fondamento nella capacità delle persone fisiche e che discendono dai corollari di diritto internazionale privato come, ad esempio, le misure volte a tutelarla dal compimento di atti di disposizione che potrebbero comportare pregiudizio72.

La fase patologica dei rapporti matrimoniali è oggi oggetto di una disciplina uniforme europea. Ci si riferisce, in particolare, al regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II)73, attualmente oggetto di un progetto di rifusione74.

L’esclusione dei rapporti patrimoniali dal regolamento Bruxelles I-bis investe anche quelli non formalmente riconducibili alla formula matrimoniale tradizionale. Infatti, l’espressione «effetto comparabile» si riferisce sia alle unioni di coppie eterosessuali non in forma matrimoniale, sia alle coppie omosessuali legate da un rapporto giuridicamente rilevante compreso lo stesso matrimonio75.

La disciplina del regime patrimoniale è oggi rinvenibile nel regolamento (UE) n. 1103/201676 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, mentre per le unioni registrate essa è racchiusa nel regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della

71 Sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines AS, cit., in particolare par. 27.

72 Sul punto, valga come esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013, causa C-386/12,

Siegfried János Schneider.

73 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al

riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in GUCE, L 338 del 23 dicembre 2003 p. 1.

74 Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione), del 30 giugno 2016, COM (2016) 411 fin. 2012/0190 (CNS).

75 Chiaramente il riferimento all’una o all’altra o ad entrambe le fattispecie incontra il limite dell’ordine

pubblico di quegli Stati che non riconoscono formalmente tali unioni.

76 Regolamento (UE) n. 1103/2016 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata

nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in GUUE, L 183 dell’8 luglio 2016, p. 1.

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competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate77.

5.3. (segue) Obbligazioni alimentari

La lett. e) dell’art. 1, par. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 esclude dall’ambito di applicazione della disciplina generale – e ciò costituisce un’innovazione rispetto al passato – le controversie riconducibili all’esistenza di un’obbligazione alimentare dipendente da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità che sono oggetto di specifica disciplina nel regolamento (CE) n. 4/200978.

Si tratta di un’innovazione particolarmente significativa, atteso che le controversie in detta materia sono state disciplinate a lungo dal sistema Bruxelles I, tanto da giustificare la predisposizione di un apposito titolo speciale di giurisdizione sia nella Convenzione di Bruxelles del 1968, sia nel regolamento (CE) n. 44/2001 (art. 5, n. 2).

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria79, per «obbligazione alimentare» deve essere intesa una nozione ampia che ricomprenda tutte le obbligazioni fondate sulla funzione di solidarietà posta a carico del debitore e a favore del soggetto che ne risulta beneficiario in quanto legati da un rapporto di famiglia, parentela, matrimonio, affinità80.

Occorre, dunque, operare un coordinamento interpretativo tra le esclusioni indicate alla lettera f) dell’art.1, par. 2, del regolamento n. 1215/2012 e la disciplina prevista dal regolamento n. 4/2009, al fine di evitare sovrapposizioni nella sfera di operatività dei due atti vincolanti e colmare alcune lacune, come ad esempio, le obbligazioni alimentari di natura puramente contrattuali le quali non risultano disciplinate in nessuno dei due regolamenti, oppure i casi di trasferimento di una proprietà immobiliare pari al valore di

77 Regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata

nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in GUUE, L 183 dell’8 luglio 2016, p. 30.

78 Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge

applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in GUUE, L 7 del 10gennaio 2009, p. 1. Il regolamento è applicabile dal 18 giugno 2011.

79 Si veda, per tutte, la datata ma comunque attuale sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 1980,

causa C-120/79, Jacques de Cavel c. Louise de Cavel, laddove nel par. 11, la Corte precisa che sono ricomprese in tale nozione «le obbligazioni alimentari imposte ai coniugi, dalla legge o dal giudice, per il

periodo successivo al divorzio».

80 A tal proposito si ricorda in tenore del considerando n. 11 del regolamento 4/2009 che ora ben si

concilia con la lettera dell’art. 2 del regolamento n. 1215/2012. Il considerando stabilisce che il regolamento n. 4/2009 si applica «a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di

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quanto dovuto a titolo di credito alimentare81. In quest’ultima situazione, di fronte

all’impossibilità di individuare nello Spazio giudiziario europeo una comune disciplina, si deve utilizzare la disciplina applicabile alla tipologia di rapporto di volta in volta rilevante al fine di comprendere se un tale aspetto possa essere ricompreso nel campo di applicazione dell’uno o dell’altro regolamento, oppure se demandarne la tutela alla disciplina nazionale.

Ulteriore problema si pone per la collocazione delle controversie sulle obbligazioni alimentari relative a rapporti con effetti simili al matrimonio nell’uno o nell’altro regolamento, atteso che la lettera normativa di entrambi non fornisce alcuna precisazione al riguardo. A primo acchito si potrebbe immaginare che la relativa disciplina possa essere rintracciata nei regolamenti (UE) n. 1103/2016 e n. 1104/2016 innanzi richiamati ma, ancora una volta, sarà la giurisprudenza della Corte di giustizia a fare chiarezza.

5.4. (segue) Materia successoria

La lett. f), art. 1, par. 2, reg. 1215/2012 esclude dal campo di applicazione di quest’ultimo i testamenti, le successioni e le obbligazioni alimentari mortis causa.

Anche in questo caso, per la delimitazione oggettiva di tale esclusione emerge l’importanza del coordinamento tra i vari regolamenti UE in materia di cooperazione giudiziaria civile con implicazioni transnazionali e, per quel che qui interessa, con il regolamento (UE) n. 650/201282.

Per definire il confine tra gli ambiti di operatività dei due atti vincolanti può essere di aiuto il considerando n. 9 del reg. n. 650/2012, il quale ricomprende in tale materia «tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

In via definitiva restano esclusi da tale regolamento e rientrano, invece, nella disciplina del Bruxelles I-bis le controversie relative ai rapporti instaurati dal de cuius di cui si chiede l’adempimento agli eredi (ad esempio la restituzione di un mutuo, ai diritti

81 Sul punto si legga: I.VIARENGO, The Removal of Maintenance Obligations from the Scope of Brussels

I, in F.POCAR,I.VIARENGO,F.C.VILLATA (Eds.), op. cit., pp. 29 ss.

82 Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla

competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in GUUE, L 201 del 27 luglio 2012, p. 107. Il regolamento si applica alle successioni delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015.

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previsti in statuti societari che determinano il beneficiario delle quote appartenenti a un socio al momento della sua morte, ai c.d. patti successori, agli obblighi di rendiconto di soggetti gestori dell’asse ereditario, nonché le questioni inerenti la natura dei diritti reali, la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento del trust.

5.5. (segue) Sicurezza sociale

Alla lett. c) del par. 2, dell’art. 1 è disciplinata l’esclusione dalla sfera di operatività del regolamento in esame della materia della sicurezza sociale alla quale – come precisato dalle relazioni Jenard83 e Schlosser84 – vanno ricondotti solamente i procedimenti tra l’ente pubblico o privato responsabile della sicurezza sociale ed il soggetto privato titolare della corrispondente pretesa. Proprio l’esigenza di rispettare la prevalente natura pubblicistica della sicurezza sociale ne spiega la sua esclusione dal campo di applicazione del regolamento85.

L’esclusione va coordinata con la disciplina dettata dal regolamento (CE) n. 883/200486 sostituito dal regolamento (UE) n. 1372/201387, secondo il quale rientrano nella sua disciplina e, dunque, sono escluse dal regolamento n. 1215/2012 le sole controversie riconducibili ad un particolare rapporto specificamente caratterizzato dalla sua natura pubblicistica, secondo l’autonoma definizione che si deve trarre da un’interpretazione sistematica dei regolamenti88.

Di riflesso, rientrano nell’ambito applicativo del reg. 1215/2012 i procedimenti giudiziari promossi dall’ente di sicurezza sociale nei confronti di terzi responsabili della causazione del danno indennizzato o delle spese anticipate dall’ente, nonché le controversie tra soggetti titolari di un medesimo diritto di indennizzo e l’ente tenuto al pagamento89.

83 Relazione alla Convenzione di Bruxelles del 1968 elaborata da P. Jenard, in GUCE, C 59 del 5 marzo

1979, p. 1.

84 Relazione alla Convenzione del 1978 di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca

elaborata da P. Schlosser, in GUCE, C 59 del 5 marzo 1979, p. 71.

85 Relazione Jenard, cit., pag. 12.

86 Regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in GUUE, L 166 del 30 aprile 2004, p. 1.

87 Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 che modifica il regolamento

(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in GUUE, L 346 del 20 dicembre 2013, p. 27.

88 Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2002, causa C-271/00, Gemeente Steenbergen c. Luc

Baten, parr. da 43 a 45.

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5.6. (segue) Materia fallimentare

L’operazione di coordinamento tra la disciplina generale e quella settoriale è ancor più visibile nella matria fallimentare, soprattutto alla luce della rifusione del vecchio regolamento90 in tema di insolvenza, operata con il regolamento (UE) n. 2015/84891, che ne ha ampliato il campo di applicazione.

La lett. b) dell’art. 1, par. 2 del regolamento n. 1215/2012 meglio definisce, rispetto al sistema precedente, la nozione di materia fallimentare, ricomprendendo in essa oltre ai fallimenti, ai concordati ed alle procedure affini, anche le «procedure relative alla liquidazione» di soggetti che si trovino in stato di insolvenza. Il regolamento n. 2015/848 ha, altresì, ricompreso le procedure finalizzate al salvataggio o alla riorganizzazione dell’impresa, come ad esempio gli accordi di ristrutturazione e tutte quelle procedure che hanno la finalità di prevenirlo stato di insolvenza o a realizzare una ristrutturazione negoziata del debito, anche nella fase in cui sussiste solo una probabilità di insolvenza92.

Il considerando n. 7 del regolamento n. 2015/848 opera un coordinamento tra i due regolamenti sul presupposto che «l’interpretazione (del presente regolamento) dovrebbe

colmare, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti» e far sì che la

materia risulti disciplinata in modo coerente93.

In virtù di una lettura combinata dei due regolamenti, volta a garantirne l’effetto utile, la Corte ha definito il criterio determinante per individuare l’ambito delle azioni derivanti da una procedura concorsuale: per considerare tali azioni ricomprese

90 Ci si riferisce al regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle

procedure d’insolvenza, in GUCE, L 160 del 30 giugno 2000, p. 1.

91 Regolamento (UE) n. 848/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo

alle procedure d’insolvenza (rifusione), in GUUE, L 141 del 5 giugno 2015, p. 19.

92 Art. 1, par. 2, considerando n. 10 del regolamento n. 848/2915. Per quanto concerne l’Italia,

nell’allegato A del regolamento sono incluse anche le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento del consumatore.

93 In tal senso si è espressa la Corte di giustizia nella sentenza del 4 settembre 2014, causa C-157/13,

Nickel & Goeldner Spedition GmbH c. «Kintra» UAB, laddove al par. 21 precisa «la Corte ha dichiarato che quest’ultimo regolamento [reg. 44/2001] e il regolamento n. 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi vuoto giuridico. Pertanto, le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in quanto rientrano tra “i fallimenti, i concordati e la procedure affini”, ricadono nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000. Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 rientrano in quello del regolamento n. 44/2001». In tal senso si era già pronunciata nella sentenza del 19 aprile 2012, causa C-

213/10, F-Tex SIA c. Lietuvos-Anglijos UAB “Jadecloud-Vilma”, in particolare al par. 29 si legge: «l’articolo

1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 44/2001, esclude dal campo di applicazione del medesimo, il quale, ai sensi del suo settimo considerando, è destinato ad essere applicato a tutta la materia civile e commerciale esclusi alcuni settori ben definiti, soltanto le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che vi sono strettamente connesse. Da queste stesse considerazioni risulta, in secondo luogo, che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che vi sono strettamente connesse rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000». Ancor prima si

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nell’eccezione di cui all’art. 1, par. 2, lett. b) del regolamento n. 1215/2012 non è sufficiente che esse siano esercitate nel contesto di una procedura di insolvenza ma occorre che abbiano il proprio fondamento giuridico nella disciplina regolatrice della procedura. Pertanto, le azioni potranno essere ricomprese nella sfera di operatività dell’uno o dell’altro regolamento a seconda che abbiano la loro fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale (rientrando, in tal caso, nel regolamento n. 1215/2012) ovvero nelle norme specifiche che disciplinano la procedura d’insolvenza (trovando la propria disciplina, quindi, nel regolamento n. 2015/848)94.

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