• Non ci sono risultati.

In tema di connessione, l’art. 30 del regolamento UE n. 1215/2012 sostituisce l’art. 28 del regolamento CE n. 44/2001. Ai sensi di tale articolo, la connessione costituisce una seconda circostanza privativa della giurisdizione a sfavore del foro prevenuto, ove ciò sia giustificato da esigenze di armonia dei giudizi.

L’art. 30, ai parr. 1 e 2 dispone che, in presenza di cause connesse, «l’autorità

giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento» ovvero

«dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti», sempre che in questa ultima ipotesi, «la causa davanti all’autorità giurisdizionale adita per prima [sia]

pendente in primo grado» e, tale autorità «sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge ad essa applicabile ne consenta la riunione».

Invero, il regolamento (così come i suoi predecessori) non enuclea una nozione di connessione, atteso che il par. 3 dell’art. 30, precisa soltanto che più cause si considerano «connesse» se hanno tra loro un «collegamento» così stretto «da rendere opportuna

159 Per più ampie considerazioni sul punto si legga, G.VITELLINO, Le novità in materia di litispendenza e

connessione, in A.MALATESTA, La riforma del regolamento Bruxelles I, op. cit., pp. 103-104, nonché F. GARCIMARTÍN, Lis pendens and exclusive choice-of-court agreements (art. 31(2)-(4)), in A.DICKINSON,E. LEIN (Eds.), op. cit.,p.342.

160 G.VITELLINO, Le novità in materia di litispendenza e connessione, in A.MALATESTA, La riforme del

regolamento Bruxelles I, op. cit., p. 104; F. GARCIMARTÍN, Lis pendens and exclusive choice-of-court

63

un’unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata». Dunque, così come per la nozione di litispendenza,

anche per la connessione è stata la giurisprudenza della Corte di giustizia a delinearne la definizione. A tal proposito, si ricorda la sentenza Tatry, in cui la Corte ha precisato che nella nozione di connessione rientrano «tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni

contrastanti anche qualora le pronunce possano essere seguite separatamente ed i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente»161. Invero, a partire da questa sentenza la Corte ha individuato nell’art. 28, par. 3 (oggi art. 30, par. 3) una definizione autonoma e relativamente estesa dell’istituto che, diversamente dalla litispendenza, non richiede l’identità del rapporto processuale. Tale scelta di politica giudiziaria si manifesta nel modo in cui la Corte ha coordinato tale norma con l’(attuale) art. 45, par. 1, lett. d)162 che

subordina il riconoscimento di una decisione straniera alla circostanza che essa non sia «incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro

richiesto».

Il collegamento richiesto dall’art. 30 si manifesta tra cause concernenti sia questioni analoghe163, sia questioni tra loro connesse in modo tale che esigenze di economia processuale ne esigono una trattazione ed una decisione unitaria, proprio al fine di evitare l’insorgere di un contrasto tra giudicati. Peraltro, proprio per l’interpretazione estensiva che la Corte di giustizia ha dato della nozione di connessione, si ritengono connessi anche i giudizi che riguardano parti diverse l’uno dall’altro. Ancora nella sentenza Tatry, la Corte ha dichiarato che le «decisioni incompatibili» il cui rischio giustifica la sospensione o la dismissione da parte del giudice successivamente adito ai sensi dell’art. 30 includono anche i casi di pronunce tra loro confliggenti pur non suscettibili di dare adito ad effetti che si escludono vicendevolmente.

È bene precisare, però, che la mera ed astratta possibilità di un qualche profilo di incompatibilità tra decisioni non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’art. 30. Infatti, non si è in presenza di cause connesse nel caso in cui il giudice previamente adito ha la possibilità di addivenire alla risoluzione della controversia senza pronunciarsi su uno dei profili (qui secondari) che tale controversia ha in comune con quella instaurata

161 Così si è pronunciata la Corte di giustizia nella sentenza Tatry, cit., parr. da 51 a 53, riprendendo

quanto aveva già affermato l’Avv. Gen. Tesauro nelle proprie Conclusioni, cit., par. 28, laddove, in modo più esplicito aveva asserito che l’incompatibilità indicata per la connessione privativa non può essere intesa nello «stesso significato restrittivo» che invece si attaglia alla condizione di incompatibilità di una decisione che osta al regime uniforme della libera circolazione delle sentenze.

162 Nel sistema Bruxelles I si trattava dell’art. 34.

64

successivamente e che di essa costituiscono le questioni principali. Allo stesso modo non integra la fattispecie di cui all’art. 30 il caso in cui la questione che costituisce oggetto principale di un giudizio è, in quello parallelo, evocata solo in via incidentale o eventuale e, comunque, non risulta pregiudiziale rispetto alla domanda principale.

Orbene, alla luce di tali considerazioni, quando più cause risultano connesse ex art. 30, par. 3, ai sensi del par. 2164, il giudice prevenuto può dichiararsi incompetente a favore del giudice preveniente su richiesta di una delle parti, alle condizioni che la causa davanti al giudice adito per primo sia pendente in primo grado, che tale giudice sia competente a conoscere della causa connessa e la riunione delle cause, innanzi ad esso, sia consentita secondo le regole processuali del suo ordinamento. Qualora tali circostanze non sussistano, sulla base dell’art. 30, par. 1 il giudice successivamente adito ha, comunque, la facoltà di sospendere il procedimento pendente innanzi a sé in attesa che il giudice previamente adito decida la controversia di cui sia stato investito.

Come appena detto la sospensione può avvenire in qualunque grado della causa prevenuta165 e permette al giudice prevenuto di acquisire in un secondo momento le risultanze del primo processo. Tra l’altro, il giudice prevenuto ha la facoltà di esaminare la questione della connessione anche d’ufficio, sia pure attraverso criteri sommari, non potendo in via prognostica valutare appieno l’esistenza e la consistenza di soluzioni incompatibili.

Del resto, come affermato dall’Avv. Gen. Lenz nella causa Owens Bank166,

l’applicazione della norma de qua da parte dell’autorità giurisdizionale successivamente adita implica un’analisi delle circostanze che connotano il collegamento che in concreto intercorre tra il proprio giudizio e quello pendente dinanzi al giudice adito per primo, dello stato di avanzamento dei giudizi in questione, del foro che, tra quelli aditi, si trovi nella posizione di maggior prossimità rispetto ai fatti dedotti, nonché dell’opportunità che, in virtù di detto collegamento, le diverse cause siano trattate e decise congiuntamente.

A differenza di quanto accade nei casi di litispendenza, nella connessione il giudice successivamente adito non è obbligato, ma ha solo una mera facoltà di sospendere il giudizio dinanzi a sé pendente e, solo su richiesta di parte, di dichiararsi incompetente a

164 F.MARONGIU BUONAIUTI, Per una prima lettura del regolamento “Bruxelles I bis”: il nuovo regime

della litispendenza e della connessione privativa, in www.aldricus.com/2012/12/19/marongiu; A.LEANDRO,

Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012, op. cit., p. 602, osserva: «ha poco senso richiedere che anche il processo dinanzi al foro prevenuto sia in primo grado se la riunione dei procedimenti avviene, di regola, dinanzi al foro preveniente».

165 L’iniziale disciplina convenzionale limitava la sospensione solo alle cause pendenti in primo grado. 166 Conclusioni dell’Avv. Gen. Lenz del 16 settembre 1993, nella causa Owens Bank Ltd, cit., parr. da 76

65

favore del giudice prevenuto su altra controversia connessa allorché si ravvisino gli elementi idonei a giustificarne una trattazione unitaria167.

In particolare, come già ricordato, ai sensi della normativa in esame è possibile rimettere la causa connessa al giudice straniero preveniente solo nel caso in cui tale giudice sia competente anche riguardo ad essa. Ma soprattutto il giudice prevenuto, ai sensi dell’art. 30, par. 2, può procedere alla declinatoria definitiva di competenza solo se la causa preveniente sia nel primo grado di giudizio. Una decisione differente comporterebbe un pregiudizio del diritto ad una esauriente trattazione della causa introdotta successivamente. Vi è da dire che nello Spazio giudiziario europeo non esiste un regime unitario che consenta di preservare gli effetti dell’originaria domanda rivolta ad un giudice che a vario titolo si dichiari incompetente, attraverso la sua riassunzione o riproposizione dinanzi ad altri giudici. Tali effetti, infatti, dipenderanno soprattutto da quanto previsto dalla lex fori del giudice preveniente. Pertanto, se la disciplina applicabile in base alla lex fori ammette che la domanda originaria possa essere riassunta entro una certa data dalla declaratoria d’incompetenza del giudice straniero prevenuto, i relativi effetti saranno preservati. Se, invece, le norme indicate prevedono che la domanda originaria debba essere proposta ex

novo innanzi al giudice competente, tali effetti saranno pregiudicati168.

Peraltro, il rilievo che assume la connessione per prevenire decisioni incompatibili ne giustifica l’applicazione anche nel caso in cui il giudice prevenuto sia munito di giurisdizione in base all’art. 24 o 25 del reg. 1215/2012. Infatti, i fori esclusivi non possono sottrarsi, se non per motivate ragioni, al principio dell’armonia tra giudicati tutelato dall’art. 30 dello stesso atto. Il solo temperamento utilizzabile nei casi in cui la connessione investa un foro esclusivo è l’impossibilità per il giudice prevenuto di spogliarsi definitivamente della giurisdizione secondo quanto prevede l’art. 30, par. 2, quando il titolo di competenza sia costituito dall’art. 24. È invece possibile che una simile eventualità si verifichi nei casi di proroga espressa o tacita, allorchè in virtù del principio dispositivo del processo le stesse parti decidano di comune accordo la loro precedente determinazione per devolvere l’intera controversia (questione principale e questioni connesse) ad altro giudice169.

167 Sul punto si vedano le Conclusioni dell’Avv. Gen. Léger nella causa Andrew Owusu, cit., par. 52. 168 S.M.CARBONE,C.E.TUO, Il nuovo spazio giudiziario europeo, op. cit., p. 300.

66

Outline

Documenti correlati