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IL NUOVO REGIME DELLA «LIBERA CIRCOLAZIONE» DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE ED EXTRAGIUDIZIAL

2. Natura e contenuti delle decisioni destinate a «circolare»

Fermo restando quanto enucleato al par. 7 del capitolo I del presente lavoro circa la nozione di «decisione» ai fini dell’applicazione del regolamento, prima di addentrarci nella disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione e delle relative fasi patologiche, è bene effettuare alcune precisazioni.

In primis val la pena evidenziare che le decisioni che a norma dell’art. 2, lett. a)

posso beneficiare del regime di «circolazione» delineato dal regolamento in commento devono essere adottate da «organi statali muniti di potere giurisdizionale». In via eccezionale possono godere di tale regime anche i provvedimenti di organi amministrativi, a condizione che questi siano investiti di funzioni tipicamente giurisdizionali e operino nel rispetto delle relative garanzie procedurali.

Anche per il sistema Bruxelles I-bis vale quanto affermato dalla Corte di giustizia sotto il vigore della Convenzione e del regolamento Bruxelles I, nella pronuncia Solo

Kleinmotoren, laddove essa afferma che «la decisione deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce con propri poteri su questioni controverse tra le parti»198.

Si dovrà trattare, in linea di principio, di provvedimenti adottati da organi che esercitano una funzione sostanzialmente giurisdizionale. Dunque, si tratta di decisioni emesse da organi che operano in modo autonomo ed indipendente rispetto agli altri poteri

195 È qui che viene il rilievo la disciplina della litispendenza come limite al riconoscimento ai sensi

dell’art. 45, lett. e) ii) del regolamento n. 1215/2012.

196 Art. 52, regolamento n. 1215/2012.

197 Se fossero rientrati nel campo di applicazione del regolamento anche, ad esempio, i procedimenti di

volontaria giurisdizione, non vi sarebbe stata l’esigenza di garantire la stabilità del provvedimento destinato a circolare. Pertanto, come dimostrato dalla lett. f) dell’art. 23 del regolamento n. 2201/2003 a proposito dell’efficacia di una decisione straniera in tema di responsabilità genitoriale, sarebbe escluso il riconoscimento se incompatibile con una decisione assunta successivamente nello Stato richiesto.

198 Corte di giustizia, sentenza del 2 giugno 1994, causa C-414/92, Solo Kleinmotoren GmbH c. Emilio

Boch, par. 17; sentenza 20 gennaio 1994, causa C-129/92, Owens Bank Ltd c. Bracco Industria Chimica SpA,

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dello Stato che decidono in base a poteri propri su questioni controverse tra le parti e che riconoscono e rispettano il principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

È irrilevante che il provvedimento promani da un organo appartenente alla giurisdizione ordinaria o alla giurisdizione speciale, oppure che tale organo stia risolvendo una questione di natura civile e commerciale nell’ambito di un procedimento specificamente ad essa dedicato, oppure in un procedimento penale o di giurisdizione volontaria.

Ai fini della «circolazione» delle decisioni non rileva, altresì, la struttura del processo svoltosi nell’ordinamento di origine, potendosi annoverare anche sentenze contumaciali o provvedimenti sommari adottati inaudita altera parte. Il mancato rispetto dei diritti essenziali della difesa potrà emergere nel caso in cui venga avviato un giudizio di accertamento sulle condizioni ostative all’efficacia della decisione straniera, come si vedrà nei paragrafi successivi.

Per quanto concerne la motivazione, essa non condiziona la qualificazione di decisione. È il caso di ricordare, però, in proposito, che la Corte di giustizia nella nota pronuncia flyLAL del 23 ottobre 2014, ha precisato che «il rispetto del diritto a un equo

processo impone che qualsivoglia decisione giudiziaria sia motivata, e ciò al fine di consentire al convenuto di comprendere le ragioni per le quali è stato condannato e di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva»199. Tra l’altro, la

mancanza di elementi sufficienti a tale scopo può essere invocata come violazione dell’ordine pubblico processuale e, quindi, precludere il riconoscimento della decisione200.

Per «circolare» nello Spazio giudiziario europeo, inoltre, le decisioni di cui all’art. 2 , lett. a) devono sempre e comunque essere adottate in uno Stato membro. Resta, invece, esclusa dalla disciplina uniforme la «circolazione» di provvedimenti giudiziari di Stati terzi, la cui efficacia all’interno di uno Stato membro soggiace alla disciplina nazionale. Restano, del pari, escluse dalla disciplina uniforme le decisioni emanate in Stati membri che dichiarino a loro volta esecutive decisioni emanate in Stati non membri201.

Quanto al contenuto delle decisioni, esse devono innanzitutto rientrare ratione

materia nell’ambito di applicazione del regolamento. Si deve trattare di un atto che, come

detto, porta a compimento un procedimento giurisdizionale (o di natura equivalente sul

199 Sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines AS, in liquidazione, cit., in particolare par. 51.

200 Particolarmente incisive sul punto sono due pronunce della Cour de cassation, rispettivamente del 28

novembre 2006, in Curia, n. 2007/25 e del 28 ottobre 2008, in Int. Lit. Proc., 2009, p. 381, nelle quali si configura, a carico della parte interessata, l’eventualità di una documentazione idonea «à servir d’équivalent

à la motivation défaillante».

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piano delle garanzie procedurali) e contiene accertamenti, condanne, costituzioni, modifiche o estinzioni di diritti relativi a rapporti civili o commerciali.

Dalla nozione di decisione esulano i provvedimenti che contengono solo statuizioni di carattere meramente procedurale e che, perciò, non incidono su situazioni giuridiche di diritto materiale, anche se rese in giudizi aventi ad oggetto la materia civile e commerciale. Allo stesso modo ne esulano i provvedimenti endoprocessuali.

Affinché una decisione possa «circolare» nello Spazio giudiziario europeo non è necessario che sia dotata degli effetti di giudicato o sia fornita delle caratteristiche che ne consentano il passaggio in giudicato al momento in cui ne vengono invocati gli effetti di giudicato o esecutivi nello Stato membro richiesto, a differenza delle norme nazionali sul tema che considerano un requisito indefettibile della sentenza straniera il suo passaggio in giudicato.

A differenza, dunque della disciplina previgente (convenzionale e regolamentare) e delle norme interne di diritto processuale civile internazionale, il Recast sancisce che possono «circolare» e realizzare i propri effetti i provvedimenti provvisori, oltre ai decreti ingiuntivi, i provvedimenti cautelari con i limiti che si diranno.

3. Il principio del riconoscimento automatico delle decisioni: accertamento in

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