La disciplina della litispendenza e della connessione esaminata nei precedenti paragrafi opera nei soli casi in cui i procedimenti parallelamente pendenti con riguardo a cause identiche o connesse siano instaurati dinanzi a giudici di diversi Stati membri dell’Unione.
Nella Refonte si è ritenuto necessario predisporre «un meccanismo flessibile che
permetta alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di tenere conto dei procedimenti pendenti davanti alle autorità giurisdizionali di Stati terzi»170. Le previsioni che configurano tale meccanismo sono due, ovverosia l’art. 33 che riguarda la litispendenza e l’art. 34 relativo alla connessione. Esso si applica su istanza di parte, salvo che la lex fori non ammetta un’iniziativa d’ufficio171. Destinatario di queste due disposizioni è il giudice
di uno Stato membro la cui competenza giurisdizionale si fondi sulla presenza del domicilio del convenuto (art. 4), su una delle competenze speciali contemplate dall’art. 7, sulla connessione (art. 8) o, infine, sulla particolare forma di connessione stabilita dall’art. 9 per le domande relative alla limitazione di responsabilità derivante dall’impiego di una nave. Gli artt. 33 e 34 non si applicano quando la competenza del giudice di uno Stato membro deriva dalle disposizioni relative ai fori protettivi, cioè quelli inerenti alla materia assicurativa, ai contratti di lavoro, nonché delle disposizioni che configurano casi di competenza esclusiva o prorogata. In tali casi, infatti, il giudice adito non può rinunciare ad esercitare la propria competenza giurisdizionale in favore di giudici di Stati terzi172.
Ove ricorrano le suddette condizioni di applicabilità e risulti che una causa corrente tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sia stata previamente instaurata in uno Stato terzo173, il giudice dello Stato membro ha la facoltà di sospendere il processo instaurato davanti a sé se sono soddisfatti due presupposti: da un lato, la decisione destinata ad essere emessa nello Stato terzo in questione deve soddisfare la prognosi di riconoscibilità, cioè deve risultare suscettibile di essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro; dall’altro, il giudice dello Stato membro deve essere
170 Questa l’espressione utilizzata dal considerando n. 23 del regolamento n. 1215/2012. 171 Ci si riferisce agli artt. 33, par. 4 e 34, par. 4 del regolamento n. 1215/2012.
172 S.M.CARBONE,C.E.TUO, Non-EU States and Brussels I, op. cit., pp. 11 ss.
173 Gli artt. 33, par. 1 e 34, par. 1, lett. a), definiscono la litispendenza e la connessione negli stessi termini
degli artt. 29, par. 1 e 30, par. 3. Diversamente da quanto previsto per le situazioni intra-UE, la disciplina delle due fattispecie nello situazioni extra-europee è sostanzialmente identica. Vi è un dubbio sul se, per determinare la rispettiva pendenza delle liti agli effetti degli artt. 33 e 34, si possa fare ricorso ai parametri uniformi previsti dall’art. 32. Sulla questione la dottrina è divisa. Vi è chi propende per una risposta negativa, come ad esempio M. A.LUPOI, La nuova disciplina, op. cit., pp. 1436 e 1437; per una risposta positiva si veda, F. GARCIMARTÍN, Lis pendens and exclusive choice-of-court agreements (art. 31(2)-(4)), in A. DICKINSON,E.LEIN (Eds.), op. cit.,pp. 25 ss.
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convinto che, nel caso di specie, la sospensione sia necessaria per garantire una corretta amministrazione della giustizia.
Quando sia disposta la sospensione, il giudice dello Stato membro può interrompere la quiescenza del suo processo «in qualunque momento» con l’emissione di un provvedimento che ne disponga il proseguimento ai sensi degli artt. 33, par. 2 e 34, par. 2. Altrimenti, il processo deve, in caso di litispendenza, o può, in caso di connessione, chiudersi in rito con sentenza che ne dichiari l’estinzione allorché si constati, in riassunzione, che il processo all’estero si sia concluso con una decisione riconoscibile e, se del caso, eseguibile nello Stato membro del foro174.
Parte della dottrina175 ha rilevato che, a causa dei suindicati presupposti, potrebbe essere pregiudicata l’esigenza di applicazione uniforme e di prevedibilità delle soluzioni. Invero, la circostanza che la prognosi di riconoscibilità debba avvenire secondo regole non uniformi evidenzia come il diritto processuale civile internazionale dell’Unione europea non riesca a minare la sovranità degli Stati membri per quanto concerne l’efficacia delle sentenze degli Stati terzi.
Per quanto concerne le esigenze di buona amministrazione della giustizia, esse vanno misurate, ai sensi degli artt. 33 e 34, sulla base degli standard fissati dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché sulla base degli standard ricavabili dai pertinenti strumenti di diritto derivato e, dunque, anche dal reg. 1215/2012. Tutto ciò significa che il giudice di uno Stato membro, nel momento in cui deve decidere se sospendere o meno il procedimento pendente innanzi a sé, dovrà valutare se nello Stato in cui pende il giudizio connesso siano rispettati i principi del giusto processo, dell’efficiente esercizio della funzione giurisdizionale176. Di conseguenza, il giudice potrà escludere la sospensione quando la competenza del giudice dello Stato terzo appaia fondarsi su considerazioni del tutto estranee a quelle che sottendono la disciplina europea della competenza giurisdizionale.
174 P.FRANZINA, Lis Pendens Insolving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation, in Riv. dir.
int. priv. proc., 2014, p. 31; ID., Litispendenza e connessione tra Stati membri, op. cit., pp. 624 ss.
175 F. MARONGIU BUONAIUTI, Per una prima lettura, op. cit., p. 26; P. FRANZINA, Litispendenza e
connessione, op. cit., pp. 631 ss.; C.CHALAS, L’affaire Ferrexpo: baptême anglais puor l’effet des artiche
22, 27 et 28 du règlement Bruxelles I, in Revue crit. dr. int. priv., 2013, pp. 356 ss.
176 Potranno venire in rilievo in questo contesto dubbi relativi all’indipendenza ed imparzialità
dell’apparato giudiziario dello Stato terzo o deficit strutturali del processo straniero tal ida prefigurarne una durata irragionevole, secondo i parametri della Corte europea dei diritti dell’uomo. Sul punto, per più ampie considerazioni, si legga P.FRANZINA, Litispendenza e connessione, op. cit., p. 632.
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È evidente che gli artt. 33 e 34 della Refonte segnano una tappa importante nello sviluppo del diritto processuale civile internazionale dell’Unione europea ma, nel contempo, il carattere frammentario del risultato ottenuto solleva alcune problematiche.
Innanzitutto, il nuovo regolamento disciplina i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri e gli Stati terzi ma solo nella misura nella misura in cui essi degenerino in procedimenti paralleli. È solo in tal caso che, nel valutare la necessità di sospendere il processo ai sensi ai sensi degli artt. 33 e 34, si può tenere conto del carattere esclusivo, per materia o in virtù di accordo di scelta del foro, della competenza del giudice dello Stato terzo adito per primo177.
Il regolamento nulla dice per i casi in cui il giudice straniero non sia stato ancora adito oppure sia stato adito per secondo. Pertanto, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 33 e 34, l’attività giurisdizionale svolta negli Stati terzi sembra essere irrilevante per il regolamento n. 1215/2012.
Peraltro, quanto detto vale solo quando la parte convenuta dinanzi al giudice di uno Stato membro sia domiciliata nell’Unione europea, a prescindere dal domicilio di parte attrice, e la giurisprudenza si fondi sui titoli stabiliti dagli artt. 4, 7, 8 e 9 del regolamento in commento. Invece, qualora il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 6, par. 1 del regolamento, spetta alle norme interne di ciascuno Stato membro determinare non solo la sussistenza della propria giurisdizione ma anche la possibilità di declinarla a favore di Stati terzi178. È evidente che in siffatte
circostanze si agevola il rischio delle torpedo actions.
In definitiva, nonostante i problemi che il carattere frammentario della disciplina solleva, l’esigenza di un regime uniforme della litispendenza e della connessione extra-UE evidenzia implicitamente la necessità di dare vita ad un altrettanto uniforme regime del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni provenienti dagli Stati terzi179.
177 A. MALATESTA, La riforme del regolamento Bruxelles I, op. cit., p. 114; C. CHALAS, L’affaire
Ferrexpo, op. cit., p. 390.
178 Ad esempio, i giudici italiani dovranno applicare, a seconda dei casi, la norma sulla litispendenza
internazionale di cui all’art. 7, o quella sulla deroga convenzionale della giurisdizione a favore di un giudice straniero di cui all’art. 4 della legge n. 218/1995.
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CAPITOLO II
IL NUOVO REGIME DELLA «LIBERA CIRCOLAZIONE» DELLE DECISIONI