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L’arbitrato costituisce un’ulteriore eccezione prevista dall’art. 1, par. 2, lett. d) del reg. 1215/2012. Tale limite sovviene qualora le parti, di comune accordo, decidono di devolvere la soluzione di una controversia alla formula arbitrale.

Invero, la definizione dell’esatto ambito di esclusione delle controversie relative all’arbitrato dal campo di applicazione del regolamento in commento risulta assai problematica. Tale esclusione risale, ad onor del vero, già alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e trova la sua ragione giuridica nell’esistenza di una Convenzione di diritto uniforme, la Convenzione di New York del 1958, sull’arbitrato.

Innanzitutto, il nuovo considerandum n. 12 interviene sul quadro normativo vigente in relazione all’estensione dell’esclusione di cui trattasi. Importante è, in primis, il quarto paragrafo di tale considerandum, il quale fornisce un elenco dei procedimenti esclusi codificando, per così dire, la giurisprudenza consolidata al riguardo dalla Corte di giustizia già nel vigore della Convenzione di Bruxelles del 1968.

Si prevede, infatti, che il regolamento non trova applicazione con riferimento «alle

cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un collegio arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l'annullamento, il riesame, l'impugnazione, il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale».

Tale elenco non è, però, esaustivo. Esso, infatti, contiene una clausola di chiusura con riferimento ai procedimenti riguardanti «qualsiasi altro aspetto di tale procedura». Restano, invece, soggetti alla disciplina uniforme, e quindi non esclusi dall’applicazione del regolamento in commento, i procedimenti volti al pagamento degli onorari degli arbitri

94 In tal senso, ancora un volta si legga la sentenza , Nickel & Goeldner Spedition GmbH, in particolare i

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oppure vertenti sulla costituzione di una garanzia bancaria a tutela di un credito accertato con lodo arbitrale, in quanto non inerenti all’attuazione della procedura e fondati su un autonomo contratto di arbitrato da considerarsi come contratto di mandato.

Rimane, invece, aperta la questione relativa ai procedimenti volti al risarcimento del danno per violazione della clausola arbitrale.

Inoltre, l’esclusione dalla disciplina uniforme delle decisioni riguardanti l’annullamento di un lodo arbitrale pare confermare che restano compatibili con il regolamento sia le previsioni nazionali che negano il riconoscimento di lodi annullati dal giudice dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, sono stati resi; sia quelle che invece ammettono, ad alcune condizioni, il riconoscimento e l’esecuzione di lodi che siano stati ritenuti invalidi da tale giudice. Pertanto, risulta contrario al principio della reciproca fiducia tra i sistemi giuridici degli Stati membri95 un provvedimento che – come ad esempio l’anti-suit injunction – possa impedire ad un altro giudice comunitario la decisione sull’applicabilità del regolamento alla controversia di cui sia stato investito e alle altre eventuali questioni preliminari aventi ad oggetto la validità o l’estensione della clausola arbitrale96.

Giova infine ricordare che sono escluse dal campo di applicazione del regolamento le decisioni giurisdizionali relative al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi97, le quali

non possono circolare ai sensi delle disposizioni uniformi, pur potendo costituire motivo ostativo del riconoscimento di decisioni con esse incompatibili ai sensi dell’art. 45 del regolamento, nonché i procedimenti relativi all’esistenza o meno di una valida clausola

95 Su cui si fonda il sistema Bruxelles I-bis.

96 In tal senso si veda la sentenza della Corte di giustizia del 10 febbraio 2009, causa C-185/07, Allianz

SpA e Generali Assicurazioni Generali SpA c. West Tanker Inc., in particolare il par. 30 così afferma:

«Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri che il regolamento

n. 44/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l’ambito di applicazione per materia del regolamento n. 44/2001, tra cui il suo art. 1, n. 2, lett. d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta anti-suit injunction va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001»; alla stessa

conclusione la Corte era giunta nella sentenza del 27 aprile 2004, causa C-159/02, Gregory Poul Turner c.

Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ldt, Changepoint SA, par. 24; sentenza 9 dicembre 2003, causa C-

116/02, Erich Gasser GmbH c. MISAT Srl, par. 72. In dottrina si legga: F.MOSCONI,C.CAMPIGLIO, Diritto

internazionale privato e processuale – Parte generale e obbligazioni, settima edizione, Utet, 2015, p. 67,

soprattutto in relazione alla sentenza West Tankers.

97 Sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2015, causa C-536/15, «Gazprom» OAO. In dottrina si

veda: A. MALATESTA, Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l’arbitrato: verso un ampliamento

dell’arbitration exclusion, in Riv. dir. int. priv. proc., n. 1/2014, p. 20; F.SALERNO, Il coordinamento tra

arbitrato e giustizia civile nel regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»), in Riv. dir. int., n. 4/2013,

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compromissoria ed i procedimenti aventi ad oggetto misure di controllo del procedimento arbitrale98.

Restano due questioni irrisolte, ovverosia: se la decisione resa in uno Stato membro nel senso della validità o efficacia di una clausola per arbitrato estero sia o meno idonea a precludere il riconoscimento di una decisione, assunta in un altro Stato membro, che sia invece espressa in termini opposti e se possano riconoscersi gli effetti di una sentenza pronunciata in uno Stato membro su una controversia coperta da clausola compromissoria, ma sulla quale non sia stato emesso alcun lodo. Autorevolissima dottrina ritiene che la clausola di subordinazione del regolamento alla convenzione di New York dovrebbe indurre correttamente a negare il riconoscimento della decisione della sentenza straniera in entrambi i casi, a condizione che nella seconda ipotesi non sia stata dichiarata la invalidità, la inoperatività o la inapplicabilità della convenzione di arbitrato99.

7. Ampliamento della nozione di «decisione» ai fini dell’applicabilità del

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