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Ambito di applicazione, durata e modalità di erogazione della for- for-mazione

ASSUNZIONI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

3. Ambito di applicazione, durata e modalità di erogazione della for- for-mazione

L’art. 30 CCNL, rubricato appunto Apprendistato di alta formazione e ri-cerca, innanzitutto delimita l’ambito di applicazione dell’istituto, laddove espressamente prevede che l’apprendistato di alta formazione e di ricerca non sia ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV S e V. Le parti fir-matarie hanno dunque ritenuto, in coerenza con la finalità della fattispecie, di consentirne l’utilizzo con esclusivo riferimento a profili medio/alti.

Al primo comma, poi, la norma dispone testualmente che «la durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell’apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regola-mento universitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professio-nali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o dall’università nell’ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca». Sul punto è tuttavia necessario soffermarsi con attenzione. Innanzitutto la norma contrattuale pare sovrapporre e dunque confondere l’apprendistato di alta formazione per l’acquisizione del titolo di dottore di ricerca, con l’apprendistato di ricerca, che, come precisato in apertura, rappresenta una fattispecie a sé stante. Inoltre, l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 167/2011 de-manda espressamente la definizione della durata del periodo di apprendista-to di alta formazione e di ricerca non alla contrattazione collettiva, ma alle Regioni, seppur d’intesa con parti sociali e istituzioni formative. Se la Re-gione, quindi, ha regolamentato l’istituto, la fonte cui fare riferimento per determinare in concreto la durata dell’apprendistato, intesa come durata del-la fase formativa, non sarà l’art. 30 CCNL, ma del-la regodel-lamentazione regiona-le. Nel caso, invece, in cui ricorra l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 167/2011, ossia in assenza di regolamentazioni regionali, l’art. 30 può allora costituire un valido riferimento per il datore di lavoro.

Interessante è la disposizione contenuta nel quarto comma dell’art. 30 CCNL, ai sensi della quale «qualora l’apprendista accumuli un notevole ri-tardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via sperimenta-le, nell’ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione

dell’apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendi-stato professionalizzante». Diversi gli aspetti critici da esaminare. Innanzi-tutto è chiaro che tale conversione può avvenire solo se concordata con l’apprendista, o perché originariamente prevista nel contratto/lettera di as-sunzione, o per mezzo di un’apposita successiva sottoscrizione integrativa.

Parallelamente, si renderà necessario un consensuale intervento sul piano formativo individuale, volto a recepire la modifica e adeguare il percorso ri-spetto alla nuova finalità, tendendo conto delle competenze nel frattempo maturate dal lavoratore. L’aspetto probabilmente più delicato è però quello che riguarda la durata del successivo rapporto di apprendistato. Qualora, in-fatti, il profilo professionale di riferimento sia lo stesso del primo rapporto – rapporto che era finalizzato a fare acquisire al giovane un titolo di studio, ma, contestualmente, anche una qualifica contrattuale stante la necessità di un riferimento per inquadrare il lavoratore – risulta opportuno, ai fini del ri-spetto del termine massimo previsto dal CCNL per i percorsi di apprendista-to professionalizzante, tenere conapprendista-to, nella determinazione della durata in concreto del secondo rapporto, di quella del primo. Tra l’altro, vi è da chie-dersi, in ottica datoriale, se una simile trasformazione sia conveniente, con-siderando che il trattamento economico dell’apprendista assunto in profes-sionalizzante è più alto, anche confrontando il primo gradino retributivo previsto per tale tipologia (70%) con l’ultimo previsto per quella di alta formazione (60%).

Rispetto alle modalità di erogazione della formazione, infine, l’art 30, in conformità a quanto previsto per le altre tipologie, si limita a richiedere che siano coerenti rispetto alla finalità formativa e svolte in modo tale da per-mettere l’efficacia dell’intervento.

4. Retribuzione

Il trattamento economico degli apprendisti assunti con le tipologie di alta formazione e di ricerca è individuato dalla tabella 4 dell’allegato B del CCNL, che prevede una progressione in tre fasi: le prime due della durata di 12 mesi l’una, la terza e ultima di durata variabile a seconda del numero di mesi che residuano per completare il percorso formativo.

Dall’iniziale 40% della retribuzione spettante al lavoratore qualificato, si passa in fase intermedia al 50%, per giungere, nell’ultimo periodo al 60%.

Percentuali così basse, se confrontate con quelle riconosciute agli apprendi-sti assunti in professionalizzante, si giuapprendi-stificano alla luce del maggior carico formativo che è previsto per la fattispecie in esame.

La percentuale si calcola sulla retribuzione tabellare del corrispondente li-vello di inquadramento di cui al profilo professionale per il quale viene svolto l’apprendistato.

Tabella 4 – Tabella retributiva per l’apprendistato di alta formazione e ricerca

Per i primi 12 mesi 40%

Per i mesi successivi e fino a 24 mesi 50%

Per i mesi successivi 60%

SCHEDA DI SINTESI

Argomento/Istituto Profili critici Soluzioni operative Riferimenti

Procedibilità Assenza regolamen-tazione regionale

Assunzione possibile tramite convenzione tra datore di lavoro e istituzione formativa

Art. 5, comma 3, d.lgs.

n. 167/2011

Determinazione durata del rapporto

Fonte Regolamentazione

regionale se interve-nuta, altrimenti con-venzione tra datore e istituzione formativa tenendo conto anche della indicazione di cui all’art. 30, comma 1, CCNL

Art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 167/2011

Conversione del rap-porto in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 30, comma 4, CCNL

Determinazione durata del nuovo rapporto

Sconsigliata

5. Apprendistato per il praticantato per l’accesso