ASSUNZIONI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI
3. Disciplina comune
3.6. Percentuale di conferma in servizio
La successiva lett. H disciplina la Percentuale di conferma, ossia subordina la possibilità di assumere apprendisti alla circostanza che il singolo datore di lavoro abbia mantenuto in servizio, al termine del periodo di formazione, almeno il 50% degli apprendisti assunti nei 18 mesi precedenti. Questa pre-visione è riferita dal CCNL alle sole nuove assunzioni con contratto di ap-prendistato professionalizzante, sono infatti espressamente escluse dal rela-tivo campo di applicazione le altre tipologie. La norma in commento
pun-tualizza anche le regole per il relativo computo e individua le eccezioni alla suddetta regola9.
Il CCNL ha così recepito quanto originariamente previsto dal d.lgs. n.
167/2011, che, nel solo rispetto dei limiti numerici posti dalla stessa norma-tiva, espressamente demandava alle parti sociali la possibilità di definire, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, forme e modalità per la confer-ma in servizio, al termine del percorso forconfer-mativo.
La successiva l. n. 92/2012 è tuttavia intervenuta incisivamente sul punto e, novellando il d.lgs. n. 167/2011, ha introdotto con efficacia immediata una clausola legale di stabilizzazione ai sensi della quale, per i soli datori che occupano un numero di lavoratori pari o superiore a 10 unità, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova as-sunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore.
Esclusivamente per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della suddetta leg-ge, dunque fino al 17 luglio 2015, tale percentuale legale è ridotta al 30%10. La stessa norma di legge, una volta disposto in materia di computo e indivi-duate le eccezioni alla regola11, stabilisce che gli apprendisti assunti in vio-lazione dei limiti suddetti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
A seguito della novella legislativa del 2012 è quindi necessario interrogarsi circa la coerenza tra la norma pattizia di derivazione contrattuale e la suc-cessiva previsione inderogabile di legge e, dunque, in altri termini, sulla so-pravvivenza o meno della previsione contenuta nel CCNL.
9 La norma precisa che non si computano, ai fini della determinazione della suddetta soglia del 50%, i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Inoltre, stabilisce che la regola non operi quando, «nei diciotto mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipenden-ze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3».
10 Nel dettaglio l’intervento è stato operato dall’art. 1, comma 16, lett. d, l. n. 92/2012, che ha introdotto nell’ambito dell’art. 2 del d.lgs. n. 167/2011 i commi 3-bis e 3-ter.
11 In modo particolare la norma dispone che:
• dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa;
• qualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
La questione non si pone con riferimento agli studi professionali che occu-pano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità, per i quali continua paci-ficamente a trovare applicazione la sola previsione di contratto collettivo12. Rispetto agli studi che occupano 10 o più unità, invece, si deve leggere la norma di contratto collettivo alla luce della successiva norma di legge, come del resto precisato dal Ministero del lavoro nelle circ. 18 luglio 2012, n. 18, e 21 gennaio 2013, n. 5. Più nel dettaglio, la circ. n. 18/2012, al punto Stabi-lizzazione, una volta richiamata la relativa previsione di legge, precisa ap-punto che questa «va coordinata con quella, di analogo tenore, eventualmen-te introdotta dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.
i) del decreto legislativo n. 167/2011» nel senso che «qualora tra le due di-sposizioni vi sia coincidenza di ambito applicativo (datori di lavoro che oc-cupano almeno 10 dipendenti) produce effetti sul piano del rapporto contrat-tuale esclusivamente la disposizione introdotta dalla legge n. 92/2012 e solo al superamento dei limiti ivi previsti potranno determinarsi le conseguenze sanzionatorie (“trasformazione” del contratto). Ciò in ragione del fatto che la disposizione contenuta nella riforma introduce una disciplina specifica per le aziende che occupano almeno 10 dipendenti e pertanto “prevale” spetto a quella dell’art. 2, comma 1, lett. i) già in vigore». Posizione poi ri-presa e confermata dalla circ. n. 5/2013.
Alla luce di quanto riportato, dunque, pare di doversi concludere che, per gli studi che occupano almeno 10 dipendenti, trova esclusiva applicazione la clausola di stabilizzazione legale (30% fino al 17 luglio 2015 e poi 50%), sia per quanto riguarda la percentuale di conferma, sia le eccezioni alla re-gola e le indicazioni in materia di computo13. Clausola che, tra l’altro, opera con riferimento alle assunzioni effettuate con qualsiasi tipologia di appren-distato, non solo quella professionalizzante, come invece previsto dal CCNL.
Il paradosso che si determina, tuttavia, stando al tenore letterale di quanto stabilito dalle circolari ministeriali, è che fino al 17 luglio 2015 (primi 3 an-ni di operatività della l. n. 92/2012) per gli studi di minori dimensioan-ni
12 La circ. Min. lav. 18 luglio 2012, n. 18 (in www.fareapprendistato.it, area Fonti, sezione Circolari e interpelli) e la cric. 21 gennaio 2013, n. 5, precisano sul punto che il supera-mento del limite individuato dalla contrattazione collettiva determina la “trasformazione”
del rapporto di apprendistato in un “normale” rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-terminato; anche in questo caso non può infatti non evidenziarsi che, nonostante spetti alla contrattazione collettiva l’individuazione del limite alle assunzioni, trattasi pur sempre di un limite legale alla instaurazione del rapporto di apprendistato in quanto demandato dal legislatore.
13 Si veda la nota 11.
rà applicazione la percentuale di stabilizzazione del 50% prevista dal CCNL, seppure con esclusivo riferimento alle assunzioni con la tipologia professionalizzante, mentre, per tutti gli altri, quella più favore del 30% fis-sata dalla legge. In altri termini, cioè, si produce in concreto un risultato – penalizzare le piccole e piccolissime realtà produttive – del tutto opposto ri-spetto a quello che il legislatore ha perseguito nell’escludere dal campo di applicazione della clausola legale di stabilizzazione i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti.
Parrebbe invece preferibile, oltre che conforme al sistema di regole che so-vraintende i rapporti tra le diverse fonti del diritto, l’interpretazione che in-dividua nella percentuale di stabilizzazione legale una soglia minima inde-rogabile di tutela, che ben può essere elevata dalle previsioni della contrat-tazione collettiva.
Periodo di riferimento, regole per il computo ed eccezioni sono, per gli studi e le società con meno di 10 dipendenti quelli di cui alla norma in commento, mentre, per le realtà con 10 o più dipendenti, quelli di cui all’art. 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 167/2011.