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ASSUNZIONI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

3. Percorso formativo

L’art. 29 CCNL individua con precisione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva, le modalità di definizione e sviluppo del percorso formativo professionalizzante dell’apprendista, che deve essere articolato e specificato nel piano formativo individuale. La norma, in particolare, preci-sa durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione professiona-lizzante e di mestiere, da integrare, come già chiarito in apertura, con la componente di base e trasversale regolata dalla Regione di riferimento.

3.1. Monte ore

Il monte ore di formazione è definito dal CCNL, così come la durata del rapporto, avendo riguardo alla qualifica professionale da conseguire e al li-vello di inquadramento dell’apprendista. La tabella 2 dell’allegato B del contratto collettivo, che si riporta di seguito, prevede che per le figure con inquadramento al livello I, II o quadri, le ore di formazione professionaliz-zante siano complessivamente 270 nell’arco di 30 mesi, mentre, per tutte le restante ipotesi, siano 300 nell’arco di 36 mesi. Tali soglie sono chiaramente minime, ben potendo il singolo datore progettare e sviluppare percorsi più corposi.

Tabella 2 – Profili professionali, durata e ore di formazione

L’art. 29 puntualizza che, al fine di garantire un’idonea formazione tecnico pratica dell’apprendista, è in ogni caso necessario che nel corso della prima annualità riceva almeno 80 ore di formazione professionalizzante, ferma re-stando la possibilità, comunque, di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive. Al datore di lavoro sono dun-que lasciati ampi margini di gestione della formazione di mestiere nel tem-po, in funzione delle concrete e specifiche esigenze dello studio professiona-le.

Il terzo comma dell’art. 29 puntualizza che «le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di for-mazione accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendista-to e al profilo professionale».

La norma contrattuale e la tabella cui rinvia prendono in considerazione e quantificano anche la formazione trasversale che, tuttavia, ai sensi dell’art.

4, comma 3, del d.lgs. n. 167/2011, è di competenza delle Regioni, chiamate a regolarla e sostenerne il carico economico. Giova sul punto richiamare e-spressamente quanto previsto dalla già citata circ. Min. lav. n. 5/2013, volta a indirizzare l’attività del personale ispettivo. Ivi si legge infatti che «laddo-ve il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente

“ampliamento” delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo».

3.2. Profili professionali e contenuti della formazione

Il Testo Unico dell’apprendistato stabilisce, all’art. 4, comma 2, che il per-corso formativo di mestiere è determinato in funzione dei profili professio-nali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti dalla contrattazione collettiva e, al successivo art. 6, comma 2, che i relativi standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria.

Gli strumenti per costruire, in termini di contenuti, il percorso professiona-lizzante dell’apprendista, si rintracciano dunque tutti all’interno del CCNL.

Tre sono, in concreto, le norme contrattuali che rilevano:

• l’art. 29, lett. c, rubricato Formazione professionalizzante e di mestiere, che declina le competenze che dovranno essere fornite dalla formazione professionalizzante per ogni singolo profilo professionale;

• l’art. 32, rubricato Standard professionali, in virtù del quale gli standard professionali per l’apprendistato professionalizzante sono quelli di cui all’art. 72 CCNL;

• l’art. 72, rubricato Definizione dei profili professionali, che inquadra i la-voratori in una classificazione articolata su cinque aree – area economi-ca/amministrativa, area giuridica, area tecnica, area medico-sanitaria ed odontoiatrica, altre attività professionali intellettuali – e su otto livelli classificatori e retributivi, per ciascuno dei quali fornisce sia una

declara-toria, che tipizza la tipologia di mansioni svolte dal lavoratore in rapporto al livello formativo, sia un elenco, non tassativo né esaustivo, di esempli-ficazioni dei profili professionali rientranti nel livello.

Per elaborare il piano formativo individuale dell’apprendista, si devono quindi declinare le generali competenze elencate dall’art. 29 CCNL adattan-dole e specificanadattan-dole rispetto al profilo professionale che il giovane mature-rà durante il percorso.

3.3. Modalità di erogazione della formazione

Ai sensi dell’art. 29 CCNL l’erogazione delle formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo. La lett.

B della stessa norma, rubricata Modalità per l’erogazione della formazione, precisa, proprio con riferimento alle soluzioni in concreto praticabili, che la formazione «può essere svolta in aula, nonché in modalità “e-learning” ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtu-ale e con strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remo-to». Si deduce dal tenore letterale del periodo che il datore ha facoltà di ri-correre anche ad altre modalità di erogazione della formazione, diverse dal corso d’aula e dalla formazione “e-learning”, purché, chiaramente, siano co-erenti rispetto alla finalità formativa ed efficaci.

La medesima lett. B, puntualizza che «l’attività formativa, svolta all’interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l’erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter tra-sferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicuran-done lo svolgimento in ambienti e strutture iassicuran-donee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche»; individua dunque i requisiti utili a determinare la capacità formativa interna dello studio.

4. Retribuzione

Il trattamento economico degli apprendisti assunti con la tipologia profes-sionalizzante è appositamente individuato dalla tabella 3 dell’allegato B del CCNL, che prevede una progressione in tre fasi: le prime due della durata di 12 mesi l’una, la terza e ultima di durata variabile a seconda del numero di mesi che residuano per completare la fase formativa.

Dall’iniziale 70% della retribuzione spettante al lavoratore qualificato, si passa in fase intermedia all’85%, per giungere, nell’ultimo periodo al 93%.

La percentuale si calcola sulla retribuzione tabellare del corrispondente li-vello di inquadramento di cui al profilo professionale per il quale viene svolto l’apprendistato.

Tabella 3 – Tabella retributiva per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Per i primi 12 mesi 70%

Per i mesi successivi e fino a 24 mesi 85%

Per i mesi successivi 93%

SCHEDA DI SINTESI

Argomento/Istituto Profili critici Soluzioni operative Riferimenti

Durata del rapporto Individuazione limiti minimi e massimi di durata

Durata minima di 6 mesi fissata per legge + CCNL

Artt. 2, comma 1, lett.

a-bis, e 4, comma 2, d.lgs. n. 167/2011

Formazione profes-sionalizzante e di me-stiere

Individuazione fonte CCNL Art. 4, comma 2, d.lgs.

n. 167/2011

Formazione di base e trasversale

Disciplina regionale Art. 4, comma 3, d.lgs.

n. 167/2011

Circ. Min. lav. n.

5/2013

Procedibilità Assenza disciplina regionale

Assunzione possibile con esclusivo riferi-mento alle disposizioni contrattuali vigenti

Art. 7, comma 7, d.lgs.

n. 167/2011