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Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere mestiere

ASSUNZIONI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

3. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere mestiere

Art. 29

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

A) Durata e percorso formativo

La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativo dell’apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dal presente CCNL nell’Allegato B (Tabella 2) che fa parte integrante del presente CCNL L’apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifi-che del livello 5o. La durata minima del contratto di apprendistato professionaliz-zante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi.

L’erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà esse-re svolta in modo da permetteesse-re l’efficacia dell’intervento formativo medesimo.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di ap-prendistato e al profilo professionale.

Per garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono in-dicate nella tabella di cui all’Allegato B le ore di formazione minime che dovran-no essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità suc-cessive e, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e province autonome di Tren-to e Bolzano, limitatamente all’acquisizione di competenze di base e trasversali.

Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono com-prese nell’orario normale di lavoro. Le ore di formazione trasversale non potran-no essere anticipate o posticipate.

Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità a de-legare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finaliz-zata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, così come disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda so-lamente l’integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL.

B) Modalità per l’erogazione della formazione

La formazione, sia a carattere trasversale di base che a carattere professionaliz-zante, può essere svolta in aula, nonché in modalità “e-learning” ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L’attività for-mativa, svolta all’interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l’erogazione della formazione ed avere risorse umane

ido-Sommario: 1. Fattispecie e ruolo assegnato alle parti sociali. – 2. Durata del rapporto. – 3.

Percorso formativo. – 3.1. Monte ore. – 3.2. Profili professionali e contenuti della formazione. – 3.3. Modalità di erogazione della formazione. – 4. Retribuzione.

1. Fattispecie e ruolo assegnato alle parti sociali

L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ai sensi dell’art.

4 del d.lgs. n. 167/2011, è finalizzato a far conseguire a giovani di età com-presa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale, intesa come titolo di studio triennale) una qualifica professionale a fini con-trattuali; in altri termini è il percorso per far acquisire una professionalità, valorizzando la capacità formativa dell’ambiente di lavoro.

Storicamente è la tipologia più conosciuta e praticata, regolata, prima dell’intervento del Testo Unico, dall’art. 16 della legge Treu e dall’art. 49 del decreto Biagi, abrogati.

Il d.lgs. n. 167/2011 ha inciso notevolmente sulla precedente disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, al fine di superare le criticità emerse negli anni e dunque favorire un uso diffuso dello strumento. In

parti-nee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formati-vo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.

C) Formazione professionalizzante e di mestiere

La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo profes-sionale le seguenti competenze:

– la conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello studio professio-nale e/o dell’impresa di servizi;

– la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle atti-vità seguite, nonché la loro concreta applicazione all’interno dello studio pro-fessionale e/o della società di servizi;

– conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello studio pro-fessionale e/o della società di servizi;

– conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e. sof-tware, le attrezzature e i diversi strumenti di lavoro, le nuove tecnologie di te-lecomunicazione, ecc.);

– conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono richieste nel contesto e nell’attività dello studio professionale;

– la conoscenza e l’utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela am-bientale specifiche del settore.

Il modello di piano formativo individuale è allegato al presente contratto.

colare, ha teso a semplificare le regole di gestione del rapporto e a definire in maniera netta le competenze rispettivamente assegnate alle parti sociali da un lato e alle Regioni dall’altro. Superando il precedente impianto nor-mativo, infatti, che vedeva queste ultime protagoniste nella regolazione dell’istituto, il Testo Unico dell’apprendistato affida ora alla contrattazione collettiva la responsabilità del percorso professionalizzante.

Il secondo comma dell’art. 4 del d.lgs. n. 167/2011 prevede che siano i con-tratti collettivi o gli accordi interconfederali a stabilire, in ragione dell’età dell’apprendista e della qualifica ai fini contrattuale da raggiungere, la dura-ta e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del per-sonale, nonché la durata del contratto. Il successivo comma, poi, statuisce che tale percorso sia integrato dalla offerta formativa pubblica regionale, fi-nalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

Il Testo Unico, dunque, con riferimento all’apprendistato professionalizzan-te, distingue nettamente le due componenti della formazione che, integran-dosi, completano il percorso di ingresso nel mercato dei giovani: quella pro-fessionalizzante/di mestiere e quella di base e trasversale. La prima è de-mandata ai contratti collettivi, che ne definiscono la durata, intesa come monte ore di formazione, nonché i contenuti e le modalità di erogazione, la seconda alle Regioni16. Si valorizzano in questo modo pienamente caratteri-stiche, competenze e funzioni degli attori sociali coinvolti.

16 L’art. 2 del d.l. n. 76/2013, convertito dalla l. n. 99/2013, prevede che la Conferenza Sta-to-Regioni adotti (entro il 30 settembre 2013) «linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica». La norma declina i criteri direttivi cui tali linee-guida devono attenersi. Il 17 ottobre 2013, la Conferenza Stato-Regioni ha presentato un documento recante Proposta di linee-guida per l’apprendistato professionalizzante, che si concentra su cinque punti:

1. offerta formativa pubblica. Definisce durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione di base e trasversale, differenziandoli sulla base del titolo di studio possedu-to dall’apprendista al momenpossedu-to dell’assunzione;

2. piano formativo individuale. Precisa che è obbligatorio solo rispetto all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

3. registrazione della formazione. Chiarisce che in mancanza del libretto formativo del cit-tadino la formazione deve essere registrata in un documento che abbia i contenuti mi-nimi del modello di libretto formativo di cui al d.m. 10 ottobre 2005;

4. aziende multilocalizzate. Precisa che possono adottare, per l’offerta formativa pubblica, la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale;

5. salvaguardia delle competenze delle Province autonome.

Per favorire la diffusione dello strumento e superare le criticità riconducibili all’eventuale inerzia delle singole Regioni, il d.lgs. n. 167/2011, all’art. 7, comma 7, precisa che in caso di assenza della offerta formativa pubblica per la formazione di base e trasversale e comunque possibile assumere in ap-prendistato professionalizzante facendo esclusivo riferimento alle regola-zioni contrattuali vigenti. Di modo che, dal 25 aprile 2012, è possibile as-sumere in apprendistato professionalizzante, nell’ambito di applicazione del CCNL in commento, anche nelle Regioni prive di apposita regolamentazio-ne.

Va infine precisato che, coerentemente al d.lgs. n. 167/2011, la formazione professionalizzante è svolta sotto la responsabilità dell’azienda, che dunque ne sostiene il carico economico; quella di base e trasversale, invece, è pub-blica e definita nei limiti delle risorse annualmente disponibili.